Art. 6.
Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'art. 8, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'art. 8, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.