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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. IA Vittoria Valente Consigliere rel.
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc iscritto al n. r.g. 670/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 14/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra rappresentato/a e difeso/a dagli avv. CARDONI Parte_1
CESARE e CONTICELLI GUIDO
Ricorrente in riassunzione contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MIGLIO SIMONA CP_1
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34491 del 2024, pubblicata il 26.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso al Tribunale di Viterbo chiedeva il riesame del Parte_1 provvedimento del 1.3.2013 con il quale era stata respinta la domanda CP_1 dal medesimo presentata il 14.1.2013 per ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, con condanna dell' alla erogazione del trattamento nella misura di giustizia. CP_2
1.1 Aveva ivi dedotto il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 25.5.2012 al 31.12.2012 e che la domanda era stata respinta Parte_2 dall'Istituto per l'asserita cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni presentate dal lavoratore;
che in data 21.6.2013 aveva inoltrato comunicazione di rettifica della causale della cessazione del rapporto e di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale , evidenziando CP_1 la reale motivazione della cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento), ma che nessun provvedimento veniva adottato dall' ; di aver diritto CP_1 all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, stante la sussistenza degli ulteriori requisito previsti dalla normativa (78 giornate lavorative nel periodo di riferimento e versamento della relativa contribuzione).
1.2 In primo grado si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda;
CP_1
l' , dopo aver ripercorso le modifiche normative apportate dall'art. 2 CP_2 della L n. 92/12, che aveva abrogato dal 1.1.2013 l'art. 7, comma 3, del D.L.
N. 86/88, conv. in L. n. 160/88 (con la conseguenza che dal 1.1.2013 non era più erogabile l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti) ed istituito due nuova indennità mensili (l'indennità di disoccupazione ASpi e mini-
Aspi) nonchè previsto per coloro che nel 2012 avevano maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-Aspi 2012 (art. 2, comma 24, della L. n. 92/2012), evidenziava l'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per tale prestazione, tenuto conto che il periodo di disoccupazione sofferto dal soggetto nel 2012 è pari a 3 giorni e che lo stesso aveva lavorato nel 2012 per un numero di settimane superiore a 52, ossia oltre il massimale annuo, come da estratto contributivo prodotto.
2 2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 422 del 2015, respingeva la domanda, per non avere il ricorrente provato i requisiti richiesti dalla legge per il godimento della prestazione.
3. Appellava e la Corte di Appello di Roma, in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale, accoglieva la domanda e condannava l' al CP_1 pagamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per il
2013, evidenziando che correttamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile nel caso di specie la disciplina del trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti e non la mini-Aspi e che l' non aveva contestato la sussistenza CP_2 dei requisiti per l'erogazione del trattamento richiesto, mentre la domanda amministrativa presentata il 14.1.2013 non poteva che essere rivolta al conseguimento dell'indennità per l'anno 2013, giacché lo stato di disoccupazione si era avverato non prima del 31.12.2012.
4. Ricorreva per cassazione l' e la Suprema Corte, con l'ordinanza in CP_1 epigrafe, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte di Appello, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti, rilevando, nello specifico, quanto segue:
“È pacifico in fatto che il controricorrente fu licenziato in data 31.12.2012.
Tanto premesso, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che, nel caso di specie, i presupposti da accertare ai fini del trattamento siano quelli dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti prevista dall'art.7, co. 3 d.l. n.86/88, conv. con modif. nella l. n.160/88. Il diritto era stato infatti acquisito nel 2012, essendo intervenuto in quell'anno lo stato di disoccupazione involontaria (v. C. Cost. n.53/17 sull'acquisizione del diritto in epoca precedente all'1.1.2013).
Tuttavia, la Corte d'appello ha invocato il regime precedente senza confrontarsi con l'art.2, co.24 l. n.92/12, che regolamenta il profilo transitorio. Dispone tale norma: “Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
3 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.”
In base al tenore della disposizione, i lavoratori che hanno lavorato nel
2012, e rispetto ai quali – come nel caso di specie – sussistono i presupposti dell'art.7, co. 3 d.l. n.86/88 (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti), vedono assorbite le loro prestazioni nella prestazione di mini-ASpI.
La norma parla di prestazioni, con ciò intendendo che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento delle prestazioni è quello della mini-ASpI,
e quindi dell'art.2, co.20, 21, 22, 23 l. n.92/12.
La sentenza impugnata ha obliterato la necessaria applicazione dell'art.2, co.24, senza nulla dire sul regime della prestazione, che deve necessariamente ricadere in quello della mini-ASpI, e anzi unificando l'intero trattamento giuridico entro l'alveo della pregressa disciplina, con ciò violando la norma transitoria sopra citata.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione”.
5.Riassumeva il giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso Parte_1 proposto in primo grado.
6. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, richiamando le difese CP_1 già svolte nella comparsa di costituzione di primo grado.
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
°°°°°°
8. Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Suprema Corte di
4 Cassazione n. 34491 del 2024, alla quale questa Corte di Appello, in sede di rinvio, è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, secondo comma cpc (il quale dispone che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto o, comunque, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione) rileva questa Corte come la domanda proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione debba essere accolta.
9. Si premette, ai fini della comprensione della vicenda in esame, che l'art. 2, commi 1 e 20, della L n. 92 del 2012 ha istituito, con decorrenza 1 gennaio
2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione: l'indennità di disoccupazione ASpi e l'indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
9.1 La predetta legge ha, poi, disposto all'articolo 2, comma 69, lettera b)
l'abrogazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; conseguentemente, dal 1 gennaio 2013, non è più erogabile l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
9.2 Per coloro che, poi, nel 2012 avevano maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l'art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
9.3 Tale norma, per come evidenziato nella pronuncia di rinvio della Suprema
Corte, parla di prestazioni, con ciò intendendo che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento delle prestazioni è quello della mini-ASpI, e quindi dell'art.2, co.20, 21, 22, 23
l. n.92/12.
9.4 La prestazione dovrà, quindi, essere calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno (art. 2, commi 20 – 24, della L. n. 92/2012).
5 10. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, per come rilevato dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia di rinvio, correttamente la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto che i presupposti da accertare ai fini del trattamento richiesto erano quelli dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti prevista dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/88, conv. in L. n. 160/88, in quanto il diritto dell'odierno ricorrente in riassunzione era stato acquisito nel 2012, essendo intervenuto in quell'anno lo stato di disoccupazione involontaria, requisiti esistenti – ha altresì precisato la Suprema Corte - nel caso di specie (oltre che non contestati specificamente dall' nei propri scritti). CP_1
10.1 Ciò posto – accertata la sussistenza dei requisiti costitutivi per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti - il regime della prestazione spettante all'odierno ricorrente in riassunzione è, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza cassata, quello della mini-Aspi, ai sensi dell'art. 2, c. 24, della L. n. 92/12, che, nel disciplinare il profilo transitorio, conseguente alla abrogazione dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/88, conv. in L. n. 160/88, ha previsto che “Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013”, con il risultato che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per
l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento delle prestazioni è quello della mini-ASpI (v. sentenza di rinvio).
11. Consegue che – in accoglimento dell'odierno ricorso in riassunzione –
l' deve essere condannato all'erogazione in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità di disoccupazione Mini-Aspi di cui alla domanda del 14.1.2013, oltre accessori di legge;
tale domanda, invero, non poteva che essere rivolta al conseguimento dell'indennità per l'anno 2013 - giacché lo stato di disoccupazione si era avverato non prima del 31.12.2012, per come già ritenuto
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dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 2456 del 2019, non impugnata e non cassata sul punto dalla Suprema Corte - con la conseguente irrilevanza dell'insussistenza di periodi di disoccupazione del nell'anno 2012, per Pt_1 come sostenuto dall' nelle proprie difese. CP_1
12. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio – ivi compreso quello di legittimità
– seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione quanto al giudizio di primo grado in favore dell'Avv. UI TI.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 34491 del 2014 e nei limiti del devoluto:
-Condanna l' al pagamento in favore di dell'indennità di CP_1 Parte_1 disoccupazione Mini-Aspi di cui alla domanda amministrativa del 14.1.2013 nella misura di legge, oltre interessi legali dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi giudizio, CP_1 liquidate in € 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado, in € 3.500,00 quanto al giudizio di appello, in € 2.800,00 quanto al giudizio di legittimità ed in €
3.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi quanto alle spese del giudizio di primo grado in favore dell'Avv.
UI TI.
Roma, 14/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. IA Vittoria Valente Il Presidente
Dott. IA Pia Di Stefano
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