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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 1116.
(Abbandono abusivo di comando).
Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
(Abbandono abusivo di comando).
Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
Commentario • 1
- 1. Oggetto del contrattoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2016 · 0.84735143
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Bari, sentenza 02/11/2022, n. 4004Provvedimento: […] 17.5.2013 e pervenuta il 24.5.2013, il CP_1 Controparte_2 , la notiziava di aver attivato il procedimento di accertamento dell'indennizzo ex art.8 della L. 494/2003 per violazione degli artt. 54 e 1116 cod. nav. per aver installato abusivamente un cartellone pubblicitario di metri 2.00 x 1.40 sullo spartitraffico del Lungomare retrostante la spiaggia Pt_2 Org_1 ”, zona ricompresa nel demanio marittimo;Leggi di più...
- giurisprudenza demanio marittimo·
- art. 1116 cod. nav.·
- quantificazione indennizzo·
- opposizione a indennizzo·
- art. 8 DL n. 400/1993·
- delimitazione demaniale·
- concessione demaniale·
- voltura autorizzazione·
- occupazione abusiva demanio marittimo·
- art. 54 cod. nav.