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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3516 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con opposizione datata 18.11.24, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Giuliano Montuori e Romolo Leone, che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Opponente
E in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Michele Rillo, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
Oggetto: Contratto di appalto
CONCLUSIONI
I difensori hanno dato atto della transazione della controversia e dell'accettazione di tutte le parti della cessazione della materia del contendere con contemporanea compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
L'opponente conveniva in giudizio l'opposta per chiedere la revoca del d.i. 824-24 in quanto le condizioni contrattuali intrattenute nei rapporti commerciali tra le parti prevedevano una dilazione per il pagamento delle fatture pari a 60 giorni: non essendo i
1 crediti esigibili, chiedeva accertarsi la violazione degli artt. 1186 e 1498 c.p.c. da parte dell'opposta e conseguente rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi l'opposta, la stessa disconosceva qualunque accordo in merito, riportandosi alla normativa in materia di pagamento dei debiti commerciali applicabile al caso de quo;
insisteva dunque per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza, questo Giudice formulava proposta transattiva ex art. 185- bis c.p.c. che veniva accettata da entrambe le parti ed eseguita nelle more del rinvio da ultimo stabilito: le parti depositavano note ed evidenziavano la cessazione della materia del contendere senza alcuna contestazione, pertanto la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale che, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente prevista, non trova nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n.
17312).
Orbene, nel caso specifico, con la transazione dell'intera vicenda e l'accordo di tutte le parti, cessa di fatto la materia dell'intero contendere. Dal punto di vista delle spese, deve farsi riferimento al principio della cd. “soccombenza virtuale”: “La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza
2 delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La soccombenza è "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori. Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte... In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
Insomma: sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere.” (Cass. 3225/22)
Nondimeno, alla luce del fatto che tutte le parti hanno accettato la proposta di questo
Giudice ex art. 185-bis c.p.c. che imponeva la compensazione integrale delle spese, potrà procedersi all'applicazione dell'art. 92 c.p.c. integralmente ed alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto transatto.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Dott. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Revoca il d.i. 834-24 del Tribunale di Benevento, privandolo di ogni effetto;
2. Dichiara cessata la materia del contendere;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 09 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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