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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
MA RE SP Presidente
ON AR Consigliere relatore
Grazia MA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità degli amministratori
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
), con sede in , PI: , in persona
[...] CP_2 P.IVA_1 LLAmministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, via G. Cavalcanti n. 9, presso lo studio LLAvv.
AS AR e LLAvv. Carla Valentino che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , residente in , CP_3 CodiceFiscale_1 CP_2 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via L. Ariosto 11 presso lo studio LLAvv. Antonio Avino Murgia che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio LLOrdine degli Avvocati di Cagliari in data 3 giugno 2020 comunicata con nota prot.1860/2020 in pari data;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse LLappellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettate le avverse deduzioni e difese, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che di seguito si trascrivono:
<
1. previo accertamento della responsabilità del sig. per la CP_3 distrazione, occultamento e dissimulazione della vendita dei prodotti ortofrutticoli della commessa tra il periodo Controparte_2 dall'01 gennaio 2008 e il periodo 31 ottobre 2008, condannarlo a risarcire il danno cagionato all'odierna attrice quantificato nella somma di €
86.832,76, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2. con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio>>.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse LLappellato e appellante incidentale (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi suesposti:
1. In accoglimento LLappello incidentale, accertare e dichiarare che erroneamente il Tribunale ha statuito che sia stata raggiunta la prova circa la sussistenza LLammanco di cassa relativamente al periodo compreso tra il
23.6.2008 e 31.10.2008 e, pertanto, accertare e dichiarare che nessun ammanco di cassa è stato accertato per il periodo 23.6.2008 – 31.10.2008 e, conseguentemente riformare sul capo la sentenza, mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa.
2. In ogni caso, respingere l'appello proposto dalla società CP_1
(già in quanto infondato in fatto e
[...] Controparte_2 diritto.
3. Con vittoria di onorari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2009 la società ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Controparte_2 di Cagliari - Sezione distaccata di Sanluri presidente del CP_3 consiglio di amministrazione e consigliere della società le cui dimissioni erano state accettate dall'assemblea dei soci il 3 novembre 2008, per vederlo
2 condannare a risarcirle il danno cagionato, quantificato nella somma di euro
86.832,76 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per aver causato - nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 - un ammanco alle casse della società pari al suddetto importo a causa LLomesso versamento di parte del corrispettivo versato dai clienti presso il mercato all'ingrosso di . CP_4
A fondamento delle proprie pretese la società ha dedotto che, effettuati i necessari controlli dopo le sue dimissioni, si era potuto verificare che non vi era corrispondenza tra le quantità indicate nelle bolle di prima contrattazione e gli scontrini fiscali e le fatture emesse dall' che non CP_3 aveva contabilizzato merce venduta per il suddetto importo.
Per tali ragioni l'assemblea della società aveva deliberato in data 5 maggio 2009 l'azione di responsabilità nei confronti del presidente dimissionario.
costituitosi in giudizio: CP_5
- ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità LLazione di responsabilità per la mancanza di delibera LLassemblea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 22 giugno 2008 in quanto l'organo collegiale aveva ritenuto sussistenti le ragioni poste a fondamento della domanda giudiziale solo per il periodo compreso tra il 23 giugno ed il 31 ottobre 2008;
- ha eccepito l'avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo con il quale esse avevano inteso regolare ogni vicenda relativa al rapporto pregresso con il versamento da parte sua LLimporto di euro 8.000,00;
- ha contestato la fondatezza delle domande in quanto egli mai aveva emesso scontrini fiscali di importo inferiore al corrispettivo incassato ovvero mai aveva omesso di emettere scontrini di fronte alla ricezione di somme di denaro, evidenziando che alla vendita ed alla cassa erano addetti anche altri due soci, ed , e che non era dato CP_6 Persona_1 comprendere sulla base di quali documenti e criteri di calcolo si era giunti a ritenere sussistente l'ammanco di cassa e a quantificarlo;
3 -in via subordinata ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ripetere la somma di euro 8.000,00 già pagata in forza di un accordo transattivo laddove esso non fosse stato ritenuto sussistente oppure valido nonché per veder accertato il compenso pari ad euro 3.750,00 a fronte LLattività svolta nel punto vendita.
Istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1595/2019, pubblicata il 3 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per la domanda attrice relativa alla restituzione LLimporto di euro 8.000,00 già rimborsato dal convenuto;
2) rigetta la restante domanda di parte attrice e le eccezioni sollevate dal convenuto;
3) dispone che siano interamente compensate le spese del giudizio.”
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità LLazione di responsabilità per la mancanza di delibera LLassemblea sollevata dal convenuto nonché l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere per l'accordo che prevedeva il versamento di euro 8.000,00 da parte LLON a definitiva soddisfazione delle pretese della società, non risultando in atti provato un accordo transattivo che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere autorizzato dall'assemblea.
Nel merito, premesso che la domanda attrice doveva essere qualificata come un'azione di responsabilità promossa nei confronti LLamministratore dimissionario ai sensi LLart. 2392 c.c., ha ritenuto che fosse pacifico in causa che nel periodo compreso tra il 23 giugno 2008 ed il
31 ottobre 2008 si fosse verificato un ammanco di cassa pari ad euro
8.000,00 a fronte del quale il convenuto aveva versato alla società due assegni di euro 4.000,00 ciascuno al fine di evitare azioni nei suoi confronti.
Ha invece ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice, non fosse provato un ammanco delle maggiori somme indicate nell'atto introduttivo. Infatti da detta documentazione “non si evince alcuna mancata contabilizzazione degli incassi - asseritamente dovuta al difetto di
4 corrispondenza tra le quantità dei prodotti indicati nelle bolle di prima contrattazione e le fatture - poiché le pezze giustificative sono tutte successive al 23 giugno 2008, mentre per il periodo precedente l'esistenza degli ammanchi è rimasta allo stato di mera allegazione (doc. 4 prod. attrice)”.
Nessun elemento di prova poteva costituire poi l'inserimento LLammanco di cassa nel bilancio approvato dall'assemblea, non potendo esso costituire prova della sottrazione di somme di denaro da parte LLamministratore.
Infine, il danno e il nesso di causalità con la condotta del convenuto non potevano ritenersi provati alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, essendo esse del tutto generiche, lacunose e prive di riscontri obiettivi e, peraltro, con riguardo alle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 CP_6 rese da soggetti non del tutto privi di personale interesse in quanto
[...] erano i soci che si occupavano delle contrattazioni.
Con atto di citazione notificato il 3.2.2020 ha proposto appello la società (già , Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto CP_3 LLappello ed ha proposto appello incidentale laddove il Tribunale aveva ritenuto provato l'ammanco di cassa pari ad euro 8.000,00 nel periodo compreso tra il 23 giugno 2008 il 31 ottobre 2008.
Trattenuta la causa a decisione, rimessa la causa in istruttoria con l'ordinanza del 3 maggio 2024 con la quale è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Appello principale
I. Primo motivo di appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove aveva ritenuto che il versamento di euro 8.000,00 fosse ascrivibile ad un ammanco relativo al periodo tra il 23 giugno 2008 ed il 31 ottobre 2008, in quanto lo stesso ON aveva riferito di un pagamento
5 effettuato a fronte degli ammanchi contestatigli, senza far riferimento ad un determinato periodo. La distinzione tra i diversi periodi era, infatti, da lui stata introdotta al fine di eccepire l'inammissibilità della domanda della società in quanto l'assemblea avrebbe autorizzato l'azione solo per il periodo tra il 23 giugno 2008 ed il 31 ottobre 2008 e non per quello precedente.
Il riconoscimento della responsabilità ricollegabile all'avvenuto pagamento non circoscritto ad un periodo determinato ma riferibile all'intero periodo contestato, anche a non volerlo valutare quale confessione stragiudiziale in merito alla sua responsabilità, costituiva un importante elemento probatorio che non era stato debitamente considerato in sentenza e che avrebbe dovuto, invece, concorrere con gli altri elementi alla formazione del convincimento del giudicante.
II. Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove aveva ritenuto che essa non avesse adempiuto all'onere di provare il danno né il nesso di causalità con la condotta LLON.
Ad avviso della società, infatti, dalla documentazione prodotta e dalle prove orali si evinceva l'esistenza di un danno maggiore rispetto a quello risarcito nonché il nesso causale tra la condotta tenuta dall' ed CP_3 il danno da essa subito. Infatti, si era data la prova dei seguenti elementi:
II.A Qualifiche del sig. e LLattività svolta dal sig. nella CP_3 CP_3 società.
L'appellante evidenzia che era pacifico, per averlo riconosciuto egli stesso nella comparsa di costituzione, che l' era socio e Presidente del CP_3
Consiglio di Amministrazione della società Controparte_2 dal 1 gennaio 2008 al 31 ottobre 2008, quando aveva rassegnato le sue dimissioni, che egli si occupava della vendita dei prodotti ortofrutticoli all'interno del mercato ortofrutticolo di , che provvedeva alla consegna CP_4 delle merci ai clienti, all'incasso del corrispettivo ed all'emissione dello scontrino fiscale.
Era rimasto privo di riscontro l'assunto secondo cui LLincasso del corrispettivo e LLemissione dello scontrino fiscale si occupassero anche
6 gli altri due soci, e , in quanto attività esclusivamente deputate CP_6 Per_1 all' al quale era affidata l'attività finanziario-commerciale. Dal doc. CP_3
n. 6 prodotto risultava, infatti, che egli era il responsabile del trattamento dei dati per la banca dati clienti e fornitori e per la banca dati fatturazione e segreterie clienti e fornitori, era incaricato della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, della custodia delle copie delle credenziali di accesso, delle copie di sicurezza delle banche dati, era responsabile dello specifico trattamento dei dati personali delle banche dati e per la sicurezza dei dati personali. In sintesi, egli aveva la duplice funzione di responsabile ed incaricato delle banche dati ovvero era l'unico ad avere accesso ad esse, a conoscere la password e l'unico, pertanto, che vi poteva operare.
I testi , sentiti all'udienza del 9 ottobre 2015, avevano CP_6 Per_1 dichiarato che essi contrattavano con la clientela, redigevano le bolle di prima contrattazione, nelle quali inserivano la quantità e la tipologia della merce venduta ed il relativo prezzo, bolle che venivano consegnate all' che si occupava LLincasso delle somme versate dai clienti ed CP_3 emetteva lo scontrino fiscale e la fattura. Le risposte date dai due testimoni erano tutt'altro che lacunose, avendo essi spiegato dettagliatamente la procedura che veniva seguita e non poteva condividersi l'affermazione della sentenza secondo cui i testi sarebbero stati “non del tutto privi di personale interesse in quanto erano i soci che si occupavano delle contrattazioni”.
L'appellante richiama la giurisprudenza secondo cui i soci delle società dotate di personalità giuridica erano ammessi a rendere testimonianza stante la loro autonomia patrimoniale mentre, con riguardo al profilo della loro inattendibilità, la sentenza non aveva fornito alcuna spiegazione di tale convinzione che non poteva essere fondata né sulla qualità di socio né sul fatto che essi lavorassero a stretto contatto con l dovendosi rilevare CP_3 che quasi sempre il teste è una persona vicina alla parte che lo indica, dovendo essere a conoscenza dei fatti di causa.
Peraltro, le due testimonianze risultavano attendibili in quanto conformi a quelle che sotto il profilo documentale erano risultate essere le qualifiche e le mansioni LLON.
7 II.B Ammanco di cassa
L'appellante evidenzia che la prova LLammanco di cassa era stata fornita con i seguenti elementi:
- l'ammissione di responsabilità riferibile all'avvenuto pagamento della somma di euro 8.000,00;
- le dichiarazioni testimoniali di e i quali avevano confermato CP_6 Per_1 che l'ON modificava, forzando i dati contabili, sia il quantitativo delle merci vendute sia il prezzo delle stesse;
- la nota integrativa del bilancio per l'anno 2008 in quanto se è vero che, come affermato dalla sentenza, le scritture contabili fanno prova in merito ai debiti della società e non ai crediti e che il bilancio non poteva costituire la prova della sottrazione di somme da parte LLamministratore, esso poteva costituire prova, unitamente ad altri elementi, LLesistenza di un ammanco, dovendosi peraltro rilevare che nessuna contestazione era stata sollevata sul suddetto documento;
- per il periodo dal 23 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 i documenti prodotti in giudizio (fogline di prima contrattazione e scontrini fiscali), idonei a determinare precisamente l'ammontare del danno in questo periodo. Dal raffronto dei dati indicati nelle fogline e gli scontrini emessi dall' CP_3 risultava provato un ammanco di cassa pari ad euro 43.788,48. Premesso che, come sopra detto, non emergeva in alcun modo che il pagamento di euro 8.000,00 fosse riferibile agli ammanchi relativi al suddetto periodo, in ogni caso, anche a partire da questo assunto, egli sarebbe comunque stato debitore della maggiore somma. Riguardo alle fogline di contrattazione, era vero quello che sosteneva l' ovvero che esse non erano da lui CP_3 compilate: infatti esse erano redatte da e i quali erano CP_6 Per_1 incaricati della prima contrattazione con il cliente e l'appellato avrebbe dovuto fatturare od emettere scontrino fiscale sulla base della quantità e del prezzo indicato nelle fogline. Invece, egli batteva scontrini di importo inferiore rispetto al prezzo di vendita indicato nelle fogline e detta differenza costituiva l'ammanco di cassa.
II.C Nesso causale
8 Ad avviso LLappellante, risultava pertanto di tutta evidenza il nesso causale tra la condotta LLON (battere lo scontrino basso ed intascare la differenza) ed il danno subito dalla società (l'ammanco delle somme che egli aveva incassato personalmente invece di farle entrare nelle sue casse).
L'avvenuto pagamento e l'ammissione di responsabilità in esso insita nonché le deposizioni dei testi imponevano di ritenere CP_6 Per_1 provata la sussistenza del danno anche per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
22 giugno 2008, periodo per il quale la società non aveva potuto produrre le fogline e gli scontrini fiscali in quanto la relativa documentazione non era stata rinvenuta nella sede sociale.
II.D Determinazione del danno
Con riguardo alla determinazione del danno, per il secondo periodo indicato, l'appellante quantifica il danno in euro 43.788,48 pari alla differenza tra le fogline di prima contrattazione e gli scontrini/fatture.
Con riguardo al primo periodo, non essendo stata trovata la documentazione il cui custode era proprio l'ON che avrebbe dovuto vigilare perché essa non andasse persa, il danno era stato quantificato facendo riferimento alla media giornaliera degli ammanchi del secondo periodo, provata con la produzione documentale. Stante l'assenza incolpevole per la società della documentazione relativa al primo periodo, con conseguente impossibilità di un calcolo esatto del danno subito, doveva ritenersi ammissibile una valutazione equitativa del risarcimento ai sensi LLart. 1226 c.c. in quanto il danno era stato provato ed essa si era trovata nella impossibilità incolpevole di provarne documentalmente l'ammontare.
Appello incidentale
ha proposto appello incidentale censurando la CP_3 sentenza laddove aveva ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza LLammanco di cassa relativamente al periodo compreso tra il
23 giugno 2008 il 31 ottobre 2008 in quanto, in realtà, non era stata offerta alcuna prova, dovendosi considerare che egli aveva contestato che nel periodo in cui era amministratore della società nonché addetto alla vendita si fossero verificati ammanchi di cassa;
egli ha precisato di avere sempre
9 emesso gli scontrini per l'esatto importo della vendita, che non aveva mai redatto le pezze di prima contrattazione che, essendo prive di data certa, ben potevano essere state create successivamente alla cessazione del suo incarico, che egli non era l'unico ad emettere gli scontrini che venivano emessi anche da altri soci.
Con riguardo al versamento di euro 8.000,00, ha dedotto che la sua tesi era nel senso che fosse intervenuto un accordo transattivo con la società senza alcuna assunzione di responsabilità. La società, nella prima e nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., aveva assunto che detto versamento era stato effettuato per finalità che nulla avevano a che fare con il rapporto de quo ovvero con il rapporto societario. Con la seconda memoria la società aveva prodotto un documento contenente la sua assunzione di responsabilità ma, poiché egli aveva contestato di aver formato e sottoscritto tale documento, di esso non poteva tenersi alcun conto, non essendo stata avanzata istanza di verificazione. Per giungere all'affermazione LLesistenza di un ammanco il giudice avrebbe dovuto appurare la veridicità del contenuto e della data di formazione delle pezze ed il loro collegamento con il relativo scontrino. In assenza di tale accertamento,
l'affermazione della sussistenza di un ammanco risultava, pertanto, priva di ogni supporto probatorio dovendosi riformare al riguardo la sentenza.
*****
I motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Ad avviso della Corte, deve essere rigettato l'appello avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 22 giugno 2008, sulla quale la società ha insistito anche negli atti difensivi finali.
La mancata produzione delle fogline di prima contrattazione e degli scontrini fiscali relativi a detto periodo impedisce di poter verificare se in esso vi siano stati ammanchi di cassa e, comunque, di accertarne l'ammontare.
L'ascrivibilità alla condotta LLON del mancato ritrovamento della documentazione relativa a questo periodo, peraltro allegata soltanto
10 nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., allegazione immediatamente contestata dal convenuto, è rimasto assunto privo di ogni supporto probatorio non avendo trovato conferma nella prova testimoniale all'uopo dedotta, dovendosi evidenziare che, come affermato dall'appellato nella comparsa di costituzione, nessuna querela risulta essere stata proposta al riguardo né alcuna formale richiesta di riconsegna della documentazione è stata formulata. Peraltro, risponde a logica la deduzione LLON laddove ha affermato che non si vede perché egli avrebbe distrutto solo una parte della documentazione ovvero quella relativa al primo periodo.
Inutilizzabile, stante il tempestivo disconoscimento della sua sottoscrizione, il documento n. 5 (dichiarazione del 10.11.2018) prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dalla società, il pagamento della somma di euro 8.000,00 con due assegni ciascuno di euro 4.000,00, di cui non è emerso il diverso titolo per il quale essa sarebbe stata versata, ha sicuramente forte valore indiziario che gli ammanchi di cassa, registrati anche in bilancio, fossero riferibili alla condotta LL (vedasi anche CP_3 appresso) ma, stante l'assenza di una specificazione della loro causale, non può ritenersi avere alcun valore probatorio riguardo al periodo in cui essi si sarebbero verificati.
Le deposizioni dei testi e (ud. 9.10.2015), non CP_6 Per_1 consentono di ritenere provato che gli ammanchi si fossero verificati anche nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 22 giugno 2008, consentendo esse di conoscere la procedura che veniva seguita ed il meccanismo attraverso cui si produceva l'ammanco di cassa ma non di collocare temporalmente le singole operazioni in relazione alle quali esso era correlato.
In conclusione, si ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per l'applicazione LLart. 1226 c.c. come da ultimo individuati dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n. 21607/2025 alla cui esauriente motivazione si richiama, in quanto non è dimostrata l'esistenza d'un danno certo e non soltanto eventuale od ipotetico.
L'assenza di prova che la mancanza della documentazione relativa al primo periodo, si ripete dal 1° gennaio al 22 giugno 2008, non sia ascrivibile alla società oggi appellante, impone di ritenere comunque insussistente
11 anche il secondo presupposto per l'applicazione della norma codicistica invocata alla luce dei principi sanciti dall'ordinanza appena richiamata di cui si riporta il chiaro passo motivazionale: “
2.4. Il secondo presupposto per
l'applicazione LLart. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia: (a) oggettiva, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta;
(b) incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. La liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d.
“integrativa” o “suppletiva”: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. L'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile;
ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori. In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni.
Qualsiasi diversa interpretazione LLart. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer
d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (art. 111 cost.; sulla impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti si vedano, ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 10850 del
10/07/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990; Sez. 3, Sentenza n.
3176 del 16/12/1963).”
Nel caso di specie, si ripete, non è dato sapere le ragioni per le quali la documentazione relativa al periodo de quo non sia stata rinvenuta, e d'altronde è anche vero, come sopra già detto, quanto sostenuto dall'ON
12 nella terza comparsa conclusionale ovvero che non era dato capire perché egli avrebbe distrutto solo le fogline relative al primo periodo.
Considerato che per il suddetto periodo non è stato riconosciuto alcun risarcimento in capo alla società, non ci si sofferma sulla questione sollevata nella terza comparsa conclusionale LL che, per la prima CP_3 volta, con conseguente eccezione di tardività sollevata dalla controparte nella terza memoria di replica, ha rilevato che egli aveva assunto l'incarico di amministratore il 14 febbraio 2008 e che pertanto, stante la natura del contenzioso, azione di responsabilità verso gli amministratori, gli unici ammanchi che avrebbero potuto rilevare sarebbero stati quelli successivi a tale data.
Peraltro non pare fuor d'opera ricordare che il Presidente LLassemblea dei soci tenutasi il 5 maggio 2009, ha relazionato su un ammanco di cassa relativo al solo periodo dal 23 giugno 2008 al 30 ottobre
2008. Se è vero, come affermato dal Tribunale, che ciò non impediva la proposizione LLazione avendo riguardo all'intero periodo è anche vero che di tale discrasia temporale la società non ha offerto alcuna credibile spiegazione, anche perché, considerato il lasso di tempo trascorso dalle dimissioni LLON, gli accertamenti avrebbero dovuto essere oramai conclusi.
Riguardo al secondo periodo, ovvero il periodo dal 23 giugno al 31 ottobre 2008, deve ritenersi raggiunta la prova in giudizio LLesistenza di ammanchi di cassa, seppure non nell'ammontare asserito dall'appellante e della loro ascrivibilità alla condotta LLodierno appellato, dovendosi per un verso accogliere solo parzialmente l'appello proposto in via principale dalla società e per altro verso rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellato.
Deve condividersi l'assunto della società laddove censura la sentenza per aver il Tribunale ritenuto sussistente per il periodo ora scrutinato un ammanco di cassa pari soltanto ad euro 8.000,00.
Il fatto che l' abbia versato questa cifra non significa che la CP_3 società non potesse provare la sussistenza di ammanchi per un importo superiore, tenuto conto che non è stata offerta la prova da parte LLodierno
13 appellato di un accordo transattivo in forza del quale tale versamento avrebbe definito le loro pendenze in relazione alle contestazioni sollevate.
Stanti le risultanze delle deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta dalla società, la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito. “Verificare la differenza degli importi indicati nelle “fogline di prima contrattazione” e nelle rispettive fatture relative al periodo dal 23.6.2008 al 31.10.2008, al netto dei costi per
l'imballaggio e ad esclusione delle fogline di prima contrattazione per le quali non sono stati emessi fattura o scontrino.”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' nella terza comparsa CP_3 conclusionale, infatti, la società fin dall'atto di citazione davanti al
Tribunale aveva ben chiaro quale fosse la ragione del ritenuto ammanco di cassa in quanto esso era stato individuato sulla base di un'analisi delle contrattazioni “tramite la corrispondenza della dichiarazione contenuta nelle pezze di prima contrattazione e gli scontrini finali”, così emergendo che egli non aveva contabilizzato la merce venduta per un importo di euro
86.832,76.
La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, frutto di approfonditi ed esaurienti accertamenti, verso cui la società appellante non ha sollevato osservazioni.
Il consulente tecnico ha fondato i suoi accertamenti sui seguenti elementi documentali: la foglina, il dettaglio dei corrispettivi e la stampa movimenti di magazzino.
La foglina di prima contrattazione aveva lo scopo di indicare la natura dei prodotti acquistati, il numero dei colli, il peso di ciascun prodotto e il prezzo al Kg,; essa veniva consegnata dai venditori all'ufficio contabilità per le successive operazioni di fatturazione o di emissione del corrispettivo.
Il dettaglio del corrispettivo è un documento interno con il logo della società che riporta la stampa meccanografica dei dati di vendita, con l'indicazione del numero e della data del corrispettivo e del dettaglio di ulteriori elementi quali codice, descrizione del prodotto, unità di misura,
14 colli, peso lordo, tara, quantità al netto della tara, prezzo ed importo del corrispettivo al lordo LLIva.
La stampa movimenti di magazzino è un tabulato che riporta la stampa meccanografica dei dati di vendita con l'indicazione del numero e della data del corrispettivo e del dettaglio di ulteriori elementi quali codice, descrizione del prodotto, unità di misura, colli, peso lordo, tara, quantità al netto della tara, prezzo ed importo del corrispettivo al netto LLIva.
Ad avviso della Corte, gli esiti LLaccertamento peritale conducono ad un forte ridimensionamento delle pretese della società appellante.
Non può, infatti, tacersi che l'ausiliario ha evidenziato plurime criticità della documentazione prodotta espresse nelle pagine 3-5 della relazione, che hanno reso la ricostruzione degli importi piuttosto difficoltosa, senza che tuttavia possa condividersi l'assunto LL CP_3 sviluppato nella terza comparsa conclusionale, secondo cui le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non sarebbero state attendibili proprio per le criticità rilevate che hanno soltanto condotto il CTU ad elaborare una metodologia di calcolo più complessa di quella apparentemente suggerita dal quesito.
Il consulente ha elaborato due conteggi considerando per uno il valore dichiarato nella foglina e per l'altro il valore effettivo da lui accertato;
infatti una delle criticità emerse è che gli importi indicati nelle fogline, cioè la quantità della merce moltiplicata per il prezzo, differivano dall'importo totale in essa indicato.
La Corte ritiene di far proprio il conteggio elaborato dall'ausiliario considerando il valore effettivo da lui accertato che è stato raffrontato con il totale dei corrispettivi, detratto l'imballaggio, conteggio che ha condotto ad accertare una differenza di euro 20.117,07.
Non può essere accolta la tesi del consulente di parte appellata che vorrebbe che il conteggio venga elaborato senza l'inclusione delle fogline senza la data, conteggio prudenzialmente effettuato dall'ausiliario. Infatti costui ha precisato “che sono stati esclusi dall'elaborato gli importi relativi alle fogline non allegate, illeggibili, non abbinabili o incomplete, così come per i corrispettivi non allegati” e, pertanto, poiché le fogline senza la data
15 sono state comunque abbinate ai corrispettivi portanti la data, attraverso la verifica dei contenuti dei due documenti, le stesse si riferivano comunque necessariamente al periodo scrutinato. Non pare peraltro fuor d'opera ricordare che nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale il convenuto, riguardo alla produzione documentale delle fogline, ha solo contestato di non averle redatte.
Non ci si sofferma sulle diatribe tra le parti relative alla rilevanza del bilancio relativo all'anno 2008 nella cui nota integrativa era evidenziato un ammanco di cassa, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, dovendosi comunque ricordare che oggetto del giudizio era accertare se vi fossero ammanchi di cassa ascrivibili all'agito LL CP_3
La differenza di cassa come accertata dal CTU è riferibile, ad avviso della Corte, alla condotta illecita LLON.
Depongono in questo senso l'avvenuto versamento della somma di euro 8.000,00 che è avvenuto a fronte delle contestazioni degli ammanchi, come riconosciuto dall'appellato nella comparsa di costituzione davanti al
Tribunale e che, seppure attuato senza alcun riconoscimento di responsabilità ed anzi contestandola, è forte elemento indiziario, considerata la somma non irrisoria, di un suo coinvolgimento nella vicenda degli ammanchi.
Né può condividersi quanto sostenuto dall'ON nella comparsa di costituzione laddove sostiene che la stessa società aveva affermato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che la redazione degli assegni non avrebbe causale, o meglio che essi sarebbero stati versati per altri motivi, in quanto con tale assunto egli ha distorto le affermazioni di cui al suddetto atto difensivo della società appellante che con l'espressione “che appaiono del tutto scollegati all'oggetto della causa” intendeva negare la transazione allegata dalla controparte ed affermare che l'avvenuto pagamento degli assegni non incideva in alcun modo sul suo diritto di richiedere la maggiore somma ancora dovuta. Di conseguenza, non può essere condiviso l'assunto LLON laddove, anche nella terza comparsa conclusionale, insiste per l'assoluta irrilevanza, ai fini del decidere, della dazione degli assegni che esulava da ragioni attinenti al rapporto societario e con cui egli non aveva
16 riconosciuto l'ammanco di cassa e, men che meno, una propria responsabilità in ordine ad esso.
È poi emerso dall'istruttoria testimoniale che i venditori procedevano alla contrattazione ed a redigere la foglina di contrattazione ma che era l' che emetteva il documento fiscale ed incassava il CP_3 corrispettivo, essendo rimasto priva di riscontro probatorio la sua allegazione che tale attività fosse svolta anche dal e dal , CP_6 Per_1 allegazione che francamente appare smentita dalla produzione della società appellante di cui al doc. n. 6 relativo alle mansioni da lui svolte che erano quelle di ragioniere della società. Il teste ha poi riferito che un giorno Per_1 che mancava l' aveva verificato che in certe bolle mancava parte del CP_3 peso e il prezzo veniva abbassato ed il teste ha dichiarato che, a CP_6 seguito di una telefonata di un cliente che aveva segnalato una discrasia per quanto riguarda i pesi ed i prezzi tra la foglina di prima contrattazione e la stampa del computer, avevano verificato dette differenze. Tali deposizioni si ritengono attendibili considerato che le dichiarazioni dei testi hanno trovato piena rispondenza nella documentazione prodotta. Letta la terza comparsa conclusionale LLON, si osserva che le minime differenze tra la foglina di prima contrattazione e lo scontrino possono spiegare i mancati rilievi della clientela, sebbene si evidenzia che proprio la richiesta di chiarimenti ha condotto agli accertamenti per cui è causa.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve pertanto essere rigettato l'appello incidentale.
Avendo già versato la somma di euro 8.000,00, l deve essere CP_3 condannato a corrispondere alla società appellante la somma di euro
12.117,07 (euro 20.117,07- euro 8.000,00) che, rivalutata dal 1° novembre
2008 alla data attuale, trattandosi di debito di valore, è pari ad euro
16.055,12, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo alla luce LLesauriente motivazione della recente sentenza n.
22441/2025 della Corte di Cassazione di cui si riportano due passaggi salienti: “
4.3. Con riferimento alla specifica materia degli effetti della mora nell'adempimento delle obbligazioni di valore, poi, la già la sentenza delle
Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712 stabilì che il danno da mora non si
17 presume per legge, ma “deve essere allegato e provato”, principio ribadito ancora di recente - ex aliis - da Cass. Sez. 3, 16/02/2023, n. 4938. […] 4.5.
Il motivo va dunque dichiarato fondato in applicazione del seguente principio di diritto: “la vittima d'un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l'onere di domandare il risarcimento di quest'ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive”.
Pur non trattandosi di compensazione impropria, invocata dall'appellato principale nell'ultima comparsa conclusionale, così come evidenziato nell'ultima memoria di replica dall'appellante principale, non può revocarsi in dubbio che la somma già versata di euro 8.000,00 a fronte degli ammanchi, debba essere detratta dalla somma di cui l'ON con la presente sentenza è stato riconosciuto debitore a titolo di risarcimento a fronte degli stessi ammanchi.
L'accoglimento parziale della domanda LLappellante, che ha visto molto ridimensionate le sue pretese, consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nei limiti della metà, ponendosi la restante metà a carico LL CP_3
Le spese sono liquidate secondo lo scaglione individuato sulla base del decisum, applicando i valori medi per le quattro fasi per ciascun grado del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, sono poste a carico di ciascuna parte per la metà essendo essa stata espletata nel comune interesse ed essendo le parti risultate entrambe soccombenti rispetto alle originarie prospettazioni. Essendo l'ON, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la sua metà è posta a carico LLErario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma LLimpugnata sentenza, in parziale accoglimento LLappello principale e rigettando l'appello incidentale:
18 1. Condanna a corrispondere alla società SA CN CP_3
Legno s.r.l. (già la somma di euro 16.055,12 Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno oltre gli interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al saldo;
2. Dichiara compensate per la metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla rifusione della restante metà in CP_3 favore della società (già Controparte_1 Controparte_2
che liquida per il primo grado in euro 2.538,5 e per il secondo grado in
[...] euro 2.904,5 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
3. Pone a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti, disponendo la parte a carico LLON a carico LLErario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 17 dicembre 2025
Il Presidente
MA RE SP
Il Consigliere relatore
ON AR
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