Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1950/20 di R.G. avente ad oggetto “inadempimento
contrattuale e risarcimento danni”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti e Pier Luigi Pellegrino, come da mandato in calce Parte_1
all'atto riassuntivo)
ATTRICE
e
(già Controparte_1 Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avv. Michele Liotino, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 22.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
* * * * * * *
1
Il giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria radicata presso il Tribunale di Foggia dalla
[...]
per far accertare l'inadempimento della (che ha poi Parte_2 Controparte_2
cambiato denominazione sociale in agli obblighi assunti con il contratto d'appalto stipulato Controparte_2
il 29.5.2013, avente ad oggetto la progettazione e la fornitura di un impianto fotovoltaico atto a beneficiare delle tariffe incentivanti ex D.M. 5.7.12 (c.d. “V Conto Energia”), e quindi condannare la società
inadempiente al ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto per la mancata fruizione del beneficio di legge, nella misura del danno emergente, pari agli incentivi da restituire al GS, e del lucro cessante, legato alla perdita futura del beneficio stesso.
L'adito Giudice, accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta, con ordinanza dell'1.8.20 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale, dinanzi al quale la causa è
stata ritualmente riassunta.
La , a sostegno della domanda, ha osservato che: le intese negoziali prevedevano un Parte_1
duplice incarico alla a) progettuale e di consulenza tecnico-amministrativa, con raccolta delle CP_2
autorizzazioni e predisposizione dei documenti relativi alla costruzione, connessione in rete ed erogazione delle tariffe incentivanti per l'energia prodotta dall'impianto, e b) realizzativo, con l'obbligo di installare componenti originali, conformi agli standard progettuali e normativi, e ad utilizzare solo moduli aventi certificazione europea;
il all'esito della verifica svolta sull'impianto, aveva Controparte_3
rilevato, sotto diversi profili, la non conformità dei pannelli fotovoltaici ai requisiti ed alle prescrizioni imposte dalla normativa di settore e, pertanto, con provvedimento del 18.9.18 aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ed il recupero delle somme versate a tale titolo;
le irregolarità riscontrate erano imputabili all'appaltatrice, tenuta quindi a risarcire i danni cagionati, da quantificare mediante consulenza tecnica.
La ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, negando ogni addebito;
ha dedotto di aver CP_2
progettato e realizzato l'impianto a regola d'arte, utilizzando componenti e materiali indicati in contratto;
2 segnatamente, di aver installato moduli dotati delle certificazioni europee utili al riconoscimento delle tariffe incentivanti e delle relative maggiorazioni;
di non essere comunque tenuta alla speciale garanzia ex art.1667 c.c., dato il decorso dei termini di decadenza e prescrizione, e di non aver pure garantito l'ottenimento delle tariffe incentivanti, che il GS aveva negato con provvedimento meritevole di censura,
in parte superato dalla successiva determinazione del 8.5.20, con cui l'Ente gestore aveva riconosciuto l'incentivo decurtandolo però del 10%; in subordine, ha contestato il quantum della pretesa risarcitoria, da rapportare solo alla quota di incentivo non concessa dal GS.
* * * * * * *
Le domande attrici sono fondate.
L'inadempimento della CP_2
I) La ha commissionato alla la progettazione e la realizzazione, con Parte_1 Controparte_2
posa in opera sul proprio capannone industriale, di un impianto di generazione fotovoltaica di potenza pari a circa 99 kW finalizzato a beneficiare delle tariffe incentivanti per l'energia ex D.M. 5.7.2012 (come specifica, in premessa, il contratto).
Tra le obbligazioni strumentali, l'appaltatrice era tenuta a predisporre e presentare tutti i documenti tecnici e le dichiarazioni prescritte dalla legge per la costruzione ed il funzionamento dell'impianto nonché per l'erogazione delle tariffe incentivanti (clausola sub art.2.2) ed a fornire ed installare componenti originali,
nuovi di fabbrica e conformi all'elaborazione progettuale ed agli standard tecnico-normativi, utilizzando solo moduli aventi certificazione europea (art.3.2).
Le prescrizioni sono connesse funzionalmente ai requisiti ed alle certificazioni richieste dal D.M. 5.7.2012
(c.d. Quinto Conto Energia, emesso in attuazione dell'art.25 D.lgs n.28/2011) per l'utile registrazione dell'impianto e per fruire dell'incentivazione tariffaria e della maggiorazione premiale legate alla produzione di energia (artt.5-7).
3 II) La - che si è assunta la piena responsabilità gestionale, organizzativa e di fornitura relativa alla CP_2
costruzione dell'impianto - ha consegnato un opus imperfectum.
La verifica amministrativa condotta dal Gestore dei Servizi Energetici ai sensi dell'art.42 D.lgs n.28/11 e del
D.M. 31.1.14 rivela che l'impianto realizzato dall'appaltatrice non è del tutto conforme alle previsioni contrattuali - ed alle esigenze palesate dalla committenza - poiché i moduli fotovoltaici non risultano avere le caratteristiche tecniche e gli altri elementi tipizzanti necessari per accedere ai benefici di legge.
Il GS, invero, non ha riscontrato l'origine europea dei moduli utilizzati né l'osservanza delle specifiche tecniche di cui agli standard CEI EN 61215 (sulla qualifica progettuale ed omologazione del tipo) e CEI EN
61730-2 (sulla qualificazione per la sicurezza - prescrizioni per le prove) nè il possesso della certificazione di garanzia sulla conformità alle norme ISO 2001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14001 riferita al sito produttivo dei pannelli stessi e della certificazione attestante la verifica del costante rispetto dei livelli qualitativi del processo produttivo e dei materiali (art.7 commi 3 e 5 lett. b) e c) del Decreto). Tanto perché i moduli in silicio policristallino con cornice e scatola di giunzione esterna installati presso l'immobile della Parte_1
divergono, per caratteristiche, da quanto ha formato oggetto del rapporto di prova richiamato a sua
[...]
volta nelle attestazioni rilasciate il 27.9.12 dall'ente certificatore Kiwa Italia s.p.a., perciò stesso non riferibili all'impianto di cui si discute.
Le obiezioni di parte convenuta, in uno alla documentazione prodotta, non valgono a scalfire i rilievi e le conclusioni dell'autorità amministrativa (basate anche su constatazioni oggettive aventi forza fidefaciente),
che in data 18.9.18 ha disposto la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante (salvo poi riconoscerla in misura ridotta, su richiesta dell'interessata, in presenza di tutte le condizioni previste dal novellato co.4 bis dell'art.42 D.lgs 28/2011).
III) Le carenze riscontrate sono addebitabili alla società appaltatrice, la quale, lungi dal rispettare fedelmente i patti contrattuali, ha realizzato un impianto fotovoltaico senza prima monitorare attentamente provenienza e conformità dei componenti principali e, di riflesso, la rispondenza dei documenti acquisiti.
4 IV) La responsabilità dell'appaltatore per l'inesatto adempimento ricade nel perimetro operativo degli artt.1667-1668 c.c. (non dell'art.1669 c.c., perché l'impianto fotovoltaico non presenta gravi difetti costruttivi, tali da compromettere o incidere in misura considerevole sul suo godimento).
La tematica in questione non è un “novum” perché riviene da una puntuale qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda attrice (e delle eccezioni preliminari di parte convenuta), peraltro emendata - ritualmente - con la memoria ex art.183 n.1 cpc. (Cass.18/30607; Cass. 24/7592; sulla prospettata concorrenza delle garanzie speciali, Cass.16/815; Cass.19/20184).
La valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto (Cass.04/5250; Cass.80/904).
Nella specie, è acclarato che l'impianto in dotazione alla non aveva i requisiti tecnico-qualitativi - e Pt_1
le relative attestazioni - per accedere alla utilitas (le tariffe incentivanti) programmata in contratto,
rivelandosi così inadatto a quella particolare destinazione.
V) La convenuta ha però eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda risarcitoria, cui si applicano i termini dell'art.1667 c.c. (Cass.17/20839; Cass.16/3199) e, in caso di legittima deroga convenzionale,
quelli fissati in contratto.
L'eccezione va disattesa.
Le parti hanno pattuito che eventuali vizi o difetti non conosciuti o riconoscibili dell'impianto devono essere denunciati entro dieci giorni dalla scoperta, nel termine di due anni dalla consegna dell'opera (art.5.2). La
disposizione contrattuale non può ritenersi contraria all'art.2965 c.c. solo perchè riduce i termini temporali della denuncia e, peraltro, risulta specificamente approvata per iscritto dall'aderente (art.1341/2 c.c.).
L'art.1667/2 c.c. esclude l'obbligo di denuncia, nei termini legali o convenzionali, se l'appaltatore ha occultato (ergo, taciuto in mala fede) i difetti;
diversamente, in caso di difformità o vizi occulti o non
5 conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine decadenziale decorre - come quello prescrizionale -
dal momento in cui il committente ha avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, senza la necessità di un riscontro tecnico rispetto alle evidenze già emerse (Cass.19/11;
Cass.17/14199; Cass.13/26233; Cass.09/18402).
Nella specie, è emerso per tabulas che la ha avuto conoscenza delle problematiche Parte_1
dell'impianto con il provvedimento interlocutorio dell'Ente verificatore, trasmessole il 7.5.18, e che ha immediatamente “girato” alla i rilievi e le contestazioni formulate dal GS (missiva via pec del CP_2
8.5.18), invitandola a fornire le opportune osservazioni ed i riscontri documentali del caso, sottolineandone l'importanza in considerazione “delle gravose responsabilità e sanzioni legali …. che si potrebbero configurare qualora il suddetto procedimento di verifica dovesse concludersi con l'accertamento delle violazioni” (v. nota via pec del 15/5/18).
Trattasi di comunicazioni rivolte all'appaltatore che valgono come denuncia (vista la libertà di forme dell'atto recettizio) ed hanno l'effetto legale di impedire la decadenza, anche se il committente ha avuto piena contezza della difettosa esecuzione dell'appalto in un momento successivo (Cass.19/11;
Cass.11/11520).
Nella specie, il momento in cui la committente ha rafforzato la consapevolezza delle difformità e della loro eziologia non può che ricondursi al provvedimento decadenziale del 18.9.18, dies da cui decorre il termine di prescrizione biennale dell'azione risarcitoria.
Termine che l'attrice ha rispettato, avendo promosso il presente giudizio con atto di citazione del 11.1.2019
(l'azione sarebbe tempestiva anche qualora il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dal 15.5.18).
Il danno risarcibile
L'inadempienza del fornitore ha arrecato pregiudizio alla parte committente.
6 La è tenuta a risponderne, non potendo utilmente invocare la clausola pattizia di esonero CP_2
“illimitato” da responsabilità (art.5.3), invalida ai sensi dell'art.1229 c.c. (l'esonero può riguardare solo vizi e difetti dipendenti da colpa lieve, condizione soggettiva non invocabile nella vicenda in esame).
Il GS ha inizialmente sanzionato la proprietaria dell'impianto con la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ed il recupero integrale del beneficio.
Successivamente, la sanzione è stata rimodulata in misura meno afflittiva in virtù del disposto del comma 4
bis dell'art.42 del D.lgs n.28/2011 (introdotto dalla Legge n.96/2017 art.57 quater e modificato dall'art.13
bis comma 1 lett. c) del DL n.101/2019 conv. in Legge n.128/2019) che, nell'ottica della salvaguardia della produzione di energia elettrica (anche se) generata da impianti fotovoltaici composti da moduli non conformi alla normativa di riferimento, ha previsto a carico dell'interessato la sola decurtazione del 10%
della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza dalla convenzione.
Il Gestore, verificata la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge (vista la pendenza del presente giudizio), ha ammesso la al meccanismo di salvaguardia riconoscendole il beneficio Parte_1
incentivante ex D.M.
5.7.12 decurtato solo del dieci per cento a partire dal 5.7.13, data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, con la conseguente rideterminazione della tariffa base nella misura di
0,141 euro/kWh (rispetto a quella iniziale di 0,177 euro/kWh) riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. Nel contempo, il GS ha disposto la rideterminazione dell'incentivo e l'applicazione dei relativi conguagli (Provvedimento del 8.5.2020).
Alla luce di tali disposizioni il danno patrimoniale cagionato all'attrice è composto dal tantundem della quota d'incentivo restituita o portata in compensazione dal GS sulla produzione di energia immessa in rete dal 2013 (danno emergente) e dalla mancata utilitas negli anni successivi sino allo scadere del ventennio
(lucro cessante), visto che la tariffa incentivante è riconosciuta per un ventennio dalla data in esercizio dell'impianto (art.5/4 D.M. 5.7.12).
L'approfondimento d'indagine demandato al c.t.u. è pervenuto, sulla scorta dei dati in possesso - in primis,
i dati sulla produzione reale dell'energia elettrica dell'impianto di conversione - alla puntuale
7 determinazione delle perdite economiche sofferte dalla dal luglio 2013 al dicembre 2022 a causa Pt_1
della riduzione della tariffa da 0,177 a 0,141 euro/kWh: la differenza d'incentivo (perdita) dell'intero periodo ammonta a euro 38.960,40.
Quanto al periodo gennaio 2023 - luglio 2033, il consulente ha operato una stima attualizzata delle perdite d'incentivo in base al rendimento esigibile dall'impianto fotovoltaico nell'ultimo arco di vita, influenzato dalla naturale usura dei moduli.
L'ausiliario, con calcolo attendibile, ha stimato il calo progressivo dell'energia producibile con il passare degli anni di funzionamento (da un impianto in condizioni ordinarie di gestione e manutenzione) e, di conseguenza, le perdite annuali dovute alla diminuizione della tariffa omnicomprensiva.
I valori annuali espressi vanno però attualizzati tramite il fattore di sconto [che si esprime nella formula
1/(1+it)], tenuto conto del tasso d'interesse da applicare per tale operazione ex DM 25.5.23.
La perdita “attualizzata” nel decennio di riferimento ammonta così a complessivi euro 31.922,83.
La consulenza - dalla cui risultanze non si ha motivo di discostarsi, visto che l'elaborato non appare viziato da errori logici o tecnico-valutativi - ha quindi appurato un danno complessivo di euro 70.883,00.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo criteri e parametri “medi” aggiornati al d.m. n.147/2022.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 19.7.24, vanno definitivamente posta a carico di parte convenuta, fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
8 - accertato l'inadempimento contrattuale per cui è causa, condanna, a titolo risarcitorio, la Controparte_2
al pagamento in favore della della somma di euro Parte_1
70.883,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
- condanna la a rifondere alla Società attrice le spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_2
euro 13.248,00 (euro 545,00 per esborsi;
euro 12.703,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge;
- pone definitivamente a carico della le spese di c.t.u. Controparte_2
Taranto, 7.2.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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