Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1192/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. IACOBO Parte_1 C.F._1
BIANCAMARIA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBO Parte_2 C.F._2
BIANCAMARIA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status,
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto:
A) PIANO GENITORIALE
Affidamento condiviso
2) Stabilire l'affido condiviso dei figli minor ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Responsabilità genitoriale
3) Disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali,
pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per ciascun figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei minori,
invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale o con il quale gli stessi si trovano di volta in volta collocati.
I genitori, in ogni caso, si obbligano reciprocamente, e nell'esclusivo interesse dei minori, a consultarsi per tutte le scelte e le decisioni riguardanti i figli e a collaborare affinché l'istruzione e la crescita degli stessi avvenga nel miglior modo possibile.
Collocamento paritetico
4) Stabilire, in accordo tra le parti ricorrenti e nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il collocamento paritetico dei figli e presso entrambi i genitori: Per_1 Per_2 disponendo che i minori, fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, risiedano,
principalmente ai fini anagrafici, presso la madre nell'attuale immobile condotto in locazione dalla stessa e sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Piella n. 6, e prevedendo comunque anche la domiciliazione presso il Sig. nell'attuale casa familiare, sita in Castelfranco Emilia Pt_2
(MO), Via Pietro Melecchi n. 3, ogniqualvolta i ragazzi lo desiderino, anche ai fini della conservazione del loro habitat familiare e nel soddisfacimento del loro interesse anche ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e tenuto soprattutto conto dell'età dei ragazzi è infatti prossimo Per_1
alla maggiore età quasi sedicenne) che li porta comunque ad avere già un elevato Per_2
grado di maturità e responsabilità in ordine alle proprie scelte personali.
Tempi di permanenza presso ciascun genitore a) Infrasettimanali e weekend
5) Stabilita dunque la collocazione paritetica dei minor presso entrambi Per_1 Per_2
i genitori e, data anche la vicinanza geografica delle residenze situate entrambe a Castelfranco
Emilia (MO) del Sig e della Sig.r disporre attualmente la suddivisione del Pt_2 Parte_1
tempo trascorso con ciascun genitore in questo modo: lunedì e martedì presso la madre nell'immobile condotto da questa in locazione in Via Piella n. 6, e mercoledì e giovedì presso il padre nella già casa familiare in Via Pietro Melecchi n. 3, mantenendo il weekend dal venerdì
alla domenica sempre alternato. Tutto ciò sempre compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché
dei loro desiderata, previo accordo tra i genitori via whatsapp o sms o e-mail o con ogni altra modalità di comunicazione anche verbale,
I genitori si impegnano inoltre, nei loro rispettivi giorni di spettanza, ad accompagnare i figli,
qualora ce ne fosse bisogno, dato comunque il loro elevato grado di indipendenza, ai corsi sportivi (attualmente per sette ore di allenamento settimanale di rugby e per Per_1
quattro ore di allenamento settimanale di equitazione) ed ad eventuali lezioni Per_2 private che gli stessi vorranno e dovranno frequentare a seconda delle loro esigenze scolastiche nel corso del tempo, accordandosi i genitori di volta in volta.
b) Vacanze natalizie o pasquali
6) I figli minor trascorreranno di norma le vacanze festive insieme ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori ogni volta questo sia ritenuto possibile. Qualora invece tutto ciò non possa più verificarsi per fattori eventuali e futuri, salvo differente accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizi rimarranno, ad anni alterni, con la madre dal 24/12 al Per_1 Per_2
30/12 ed il restante tempo dal 31/12 al 6/1 con il padre e viceversa: durante le vacanze pasquali,
salvo differente accordo tra i genitori, rimarranno tre giorni consecutivi Per_1 Per_2
con il padre compreso, ad anni alterni non coincidenti con il Natale, il giorno di Pasqua, ed il restante tempo con la madre.
c) Vacanze estive
7) I minor nel rispetto delle loro esigenze e dei loro desiderata, durante Per_1 Per_2
il periodo feriale estivo trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i signori e Parte_1
Forni entro il mese di giugno di ogni anno;
ciascuno dei genitori è onerato di comunicare all'altro l'eventuale luogo di villeggiatura in cui si recherà con i figli, fornendo i relativi recapiti.
Esclusi i suddetti periodi estivi di permanenza continuata dei minori con ciascuno dei genitori,
nel rimanente opererà il calendario ordinario.
d) Festività intra annuali
8) I minor rimarranno con l'uno e con l'altro genitore secondo il criterio Per_1 Per_2
dell'alternanza. Dunque il giorno 1/11 con un genitore;
il giorno 8/12 con l'altro genitore e così
a seguire.
e) Compleanno di ciascun minore
9) Preferibilmente i genitori festeggeranno congiuntamente il compleanno di ciascun figlio ed in caso contrario si accorderanno per consentire all'altro di trascorrere metà della giornata con il festeggiato, salvo diversi accordi e sempre nel rispetto delle rispettive volontà ed esigenze di
Per_1 Per_2
f) Compleanno del genitore
10) Se l'evento non ricade nel giorno di permanenza, i minori trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato, salvo diversi accordi.
Ulteriori giorni e periodi di permanenza d presso il padre o la madre Per_1 Per_2
verranno liberamente concordati tra le parti, tenendo conto, in ogni caso, delle esigenze e degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei ragazzi e dei turni lavorativi dei genitori.
B) MANTENIMENTO DIRETTO
11) Prevedere, per accordo intervenuto tra i ricorrenti, la forma di mantenimento dei figli minori diretta ed alternata, per cui ciascun genitore si occuperà di provvedere direttamente alle spese ordinarie di mantenimento di e durante i relativi periodi alternati Per_1 Per_2
di permanenza di ciascun figlio con lo stesso genitore.
12) Statuire l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere in ragione del 50% alle spese straordinarie, individuate come segue, sulla base del Protocollo del Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali e) farmaci particolari:
- speso scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria:
- speso extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
13) Prendere atto che, per accordo intervenuto tra le parti, l'assegno unico universale erogato dal sarà incassato in pari misura dalla Sig.r e dal Sig CP_1 Parte_1 Pt_2
14) Le parti si dichiarano sin d'ora disponibili a concedere l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore.
C) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI
15) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dunque non ci sarà assegno di mantenimento di uno nei confronti dell'altra.
16) I coniugi stabiliscono e concordano che l'attuale casa coniugale, sita in Castelf'ranco Emilia
(Mo), via Pietro Melecchi n.3, resterà in comproprietà tra il Sig. e la Sig.ra Pt_2 Parte_1 ma vi continuerà a risiedere stabilmente il Sig il quale si impegna a versare mensilmente Pt_2
alla Sig.r la somma di Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), mediante accredito Parte_1
su conto corrente bancario intestato alla predetta sig.ra a titolo di indennizzo per Parte_1
mancata occupazione dell'immobile de quo da parte della stessa comproprietaria.
17) I coniugi concordano sin d'ora che il Sig si impegnerà a provvedere a tutte le spese Pt_2
di gestione delle utenze utilizzate da quest'ultimo e delle spese per manutenzioni ordinarie dell'immobile; mentre le eventuali spese di manutenzione straordinaria andranno valutate di volta in volta ed in accordo tra entrambe le parti eventualmente suddivise in ragione del 50%.
18) 1 coniugi danno atto di avere aperto a fine 2024 due nuovi conti correnti bancari distinti,
suddividendo a metà il proprio patrimonio reddituale familiare, oltre ad avere provveduto a chiudere il conto corrente cointestato, che era stato gestito in comune durante la vita coniugale.
19) La Sig.r risulta proprietaria dell'autoveicolo Toyota XP Tg. EV302LT. Parte_1
20) Il Sig rimane proprietario dell'autoveicolo Ford DX Tg. FD084SA. Pt_2
***
21) Dichiarare, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza parziale si separazione lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 19.06.2004
presso Nonantola (MO) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nonantola
(MO), all'atto n. 15 P.2 S. A Anno 2004, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
22) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dunque non ci sarà assegno divorzile di uno nei confronti dell'altra.
23) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
Ogni pregressa azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo si intende sin da ora rinunciata e rimossa.” - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Parte_2
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
TE MI (MO) il 16/01/1978 e nato a [...] Parte_2
(MO) il 28/11/1978; 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2004, atto n. 15, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti