Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2022, proposto da
Image Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Ugento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 13362 del 13.05.2022 del Comune di Ugento, con cui il responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP esprimeva parere contrario “al rilascio del nulla osta urbanistico” in relazione alla domanda di assenso edilizio inerente a: “Realizzazione in difformità di alcune modifiche di prospetto e la nuova realizzazione di alcune modifiche interne”, da eseguirsi presso il fabbricato sito in Ugento, alla Via Taurisano angolo Via delle Industrie;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento della nota prot. n. 13362 del 13.05.2022, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP del Comune di Ugento, avente ad oggetto “ Progetto di “realizzazione in difformità di alcune modifiche di prospetto e la nuova realizzazione di modifiche interne” – Catasto Fabbricati al Foglio 33 p.lla 195 sub. 6. Riscontro Vs nota prot. n. 9010 del 29.03.2022”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
2)Eccesso di potere. Falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti in fatto e in diritto. Insufficienza istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 4, commi 4 e 5, L. n. 10/1977.
3)Violazione delle NTA del PRG (Zona D/1).
Il Comune di Ugento, in data 22.03.2023, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti, a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 10.06.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Si può prescindere dal vaglio dell’eccezione in rito, sollevata dall’Amministrazione comunale con la memoria del 31.03.2023 e reiterata con la replica depositata, ai sensi dell’art. 73, c.p.a. il 20.05.2025, poiché il gravame è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Infondate, in primo luogo, sono le censure con cui parte ricorrente si duole della violazione delle regole in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e, in particolare, dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.
Per la giurisprudenza, stante la portata generale del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, l'istituto trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio per garantire l'apporto collaborativo del destinatario del provvedimento (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5537).
Si è ulteriormente chiarito, altresì, che la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241 del 1990 è idonea a determinare l'annullamento del diniego di sanatoria " qualora, alla stregua degli elementi deduttivi e istruttori forniti dalla parte privata, sia dubbio che, in caso di osservanza delle disposizioni procedimentali in concreto violate, il contenuto dispositivo dell'atto sarebbe stato identico a quello in concreto assunto " (Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672);
Ebbene, nella specie, a fronte di un provvedimento avente natura sostanzialmente vincolata in ragione delle ragioni ostative riscontrate dal comune, parte ricorrente si è limitata a sanzionare la generica violazione dell’art. 10-bis, senza indicare gli elementi e le circostanze fattuali che la stessa, qualora notiziata del preavviso, avrebbe potuto sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione resistente al fine di una positiva conclusione del procedimento dalla stessa azionato: “ Osserva, anzitutto, il Collegio che, per condiviso orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. II n. 9890/2024), anche dopo che l'art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con l. 11 settembre 2020, n. 120, ha aggiunto al comma 2 dell'art. 21 octies della l. n. 241/1990 l'inciso "la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis", è solo in caso di provvedimento discrezionale - e solo in questo - che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell'atto viziato.
Più specificamente: "L'annullabilità di un provvedimento amministrativo, adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti deve essere, infatti, esclusa qualora, per la natura vincolata dell'atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all'amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse, e tale principio rileva e continua a rilevare, nonostante la novella del d.l. n. 76 del 2020, anche in ipotesi di mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza, in violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, al cospetto dei provvedimenti vincolati" (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11259).
3.6. Sul piano esegetico, infatti, è stato rilevato che "la disposizione introdotta nel corso del 2020 riguarda solo le ipotesi di omissione del preavviso di rigetto a fronte di attività amministrativa discrezionale (quale quella contemplata nel secondo periodo, espressamente richiamato dal successivo) e non anche le ipotesi di attività amministrativa vincolata (quale quella contemplata nel primo periodo [...]), per la quale resta valida l'applicabilità dell'art. 21-octies (e quindi, la non annullabilità del provvedimento adottato senza la preventiva comunicazionedei motivi ostativi)" (Cons. Stato, sez. VII, 10 gennaio 2024, n. 333) ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 8.5.2025, n. 3905).
Vanno, del pari, respinte le doglianze proposte con riferimento alle NTA del PRG vigente.
E ciò in considerazione della portata precettiva delle NTA del vigente PRG che per la Zona D1 “industriale artigianale esistente” – quale è quella su cui ricade il lotto oggetto di intervento - ammettono le solo destinazioni d’uso Impianti industriali e artigianali con relativi servizi tecnici e amm.vi depositi e magazzini (stralcio NTA del PRG, all. 9 difesa comunale del 31.3.2023).
Le altre contestazioni, sul punto, sono tutte generiche e indimostrate oltre che contraddette dal chiaro e incontrovertibile dato letterale delle norme tecniche sopra richiamate.
Tanto basta a respingere il gravame, in ossequio al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in presenza di un atto plurimotivato - come è quello in esame - è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni che esso contiene per far sì che lo stesso resista all’annullamento in sede giurisdizionale (in questo senso, per tutte, Cons Stato, Sez. VI, 2.7.2024, n. 5816).
Ad ogni buon conto, anche le residue censure con cui la ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento gravato perché fondato sull’erroneo presupposto secondo il quale “ il progetto presentato…avesse ad oggetto, tra l’altro, anche il cambio d’uso rispetto alla destinazione preesistente dei locali in quesitone” vanno disattese.
Ad avviso del Collegio, la concessione edilizia in sanatoria n. 1 del 12.6.1986 non costituisce titolo idoneo a sostenere la destinazione d’uso commerciale che parte ricorrente pretende di legittimare per tale via.
La domanda di condono, per quanto in atti, ha avuto ad oggetto la sola sanatoria delle opere abusive realizzate, senza aver alcun riguardo ad eventuali e diverse “destinazione d’uso” (id est commerciale) rispetto a quelle assentite (industriali -artigianali) dalle vigenti norme di zona.
Il che trova conferma nell’ulteriore titolo edilizio – concessione edilizia n. 53/U del 27.08.1986 - con cui si è inteso assentire “il progetto esecutivo per impianti e volumi tecnici” del capannone da adibire ad industriale alimentare.
Non è nemmeno condivisibile l’assunto difensivo secondo il quale la mancata esecuzione delle opere nei termini di cui all’art. 4 L. n. 10/1977, avrebbe determinato la decadenza della citata concessione edilizia n. 53/U del 1986.
In senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale della norma di cui sopra (oggi trasfusa nell’art. 15 del D.P.R. n 380/2001) come interpretato dalla preferibile giurisprudenza secondo la quale “ Come osservato, in verità, dall’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa sul punto, la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all'esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza. Infatti, l'istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi, con la conseguenza che può ben affermarsi che l'operatività della decadenza postula sempre l'intermediazione provvedimentale, in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato assolutamente vigente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015 n. 4823)” (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 29.3.2024, n. 2963).
Le ulteriori censure sono tutte generiche e indimostrate; né gli avvisi di pagamento dell’imposta comunale (Tari) prodotti possono costituire titolo idoneo a legittimare il cambio di destinazione d’uso nel senso sperato dalla ricorrente.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono, infine, giustificate ragioni (tra cui la peculiarità della questione esaminata) per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO