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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1554 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Antonio Pici e dall'avv.
Michelangelo Derosa, giusta delega rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Guidonia Montecelio, via Poggio Fiorito n. 11.
-OPPONENTE-
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del MINISTRO p.t., difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
-OPPOSTO –
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto notificato in data 19/12/2024 direttamente al Comando
[...]
, la proponeva ricorso dinanzi al Controparte_2 Parte_2
Tribunale Civile di Frosinone per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento per € 10.208,54, disposta a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di energia elettrica, notificata a mezzo pec in data 13/06/2024 dall'Amministrazione difesa.
A fondamento dell'opposizione la su richiamata società eccepiva l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione di cui all'art. 2 RG del R.D.
639/1910, stante il rapporto di natura privatistica intercorso tra le parti , essendo stato sottoscritto un contratto di diritto privato attraverso lo strumento dell'evidenza pubblica, (Convenzione per il servizio di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde, snack e merendine in comodato d'uso gratuito per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2019, prorogabile di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori tre), con la conseguenza che l'importo ingiunto non può essere equiparato ad una entrata pubblica.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il Controparte_3
attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in opposizione, essendo stato proposto tardivamente, oltre i termini di legge e contestando nel merito la fondatezza dello stesso ricorso, posto che il procedimento ingiunzionale è previsto per tutte le entrate pubbliche, sia quelle provenienti da rapporti di natura pubblicistica, sia quelle derivanti da rapporti di natura privata.
All'udienza del 14/02/25 la causa trattenuta in riserva per la decisione, con termine di g. 30 per note.
Ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato sia fondata.
A tale riguardo, si osserva che l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio è stata notificata a mezzo pec in data 13/06/2024, mentre la notifica del ricorso in opposizione è avvenuta solo in data 19/12/2024, ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria in base al combinato disposto dell'art. art. 2 r.d. n. 639/1910 con l'art. 22 Legge 24/11/1981,
n. 689 e con articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
D'altro canto, parte opponente era pienamente a conoscenza di tale termine perentorio, avendo l'Amministrazione espressamente indicato il termine per l'impugnazione nel testo dell'ordinanza ingiunzione, laddove si “informa che, avverso il presente atto esecutivo e di precetto, è possibile proporre ricorso entro
30 giorni dalla notifica davanti al foro competente”.
Ne consegue che parte opponente è incorsa nella decadenza prevista dalla normativa su richiamata.
Ad ogni modo, per mera completezza, si evidenzia che anche l'assunto difensivo di merito circa l'illegittimo utilizzo nel caso di specie dell'ingiunzione fiscale appare non fondato, in quanto la posizione della giurisprudenza di legittimità è nel senso che il ricorso al procedimento ingiunzionale, di cui al R.D. 14 aprile 1910,
n. 639 è previsto per tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici, e cioè per quei proventi che derivino da un rapporto, sia pubblicistico che di natura contrattuale, per il godimento di un bene operizio, in diretta connessione con la normale attività istituzionale degli Enti medesimi”.
La Suprema Corte ha ribadito l'assunto di cui sopra, chiarendo nuovamente che
“Lo Stato e gli Enti pubblici possono avvalersi dello speciale procedimento ingiunzionale anche per entrate di diritto privato” (cfr. Corte Cass., sez. I, 2 agosto 1995, n. 8462 e, più recentemente, cfr. Corte Cass., sez. I, 25 agosto 2004,
n. 16855); ancora la Corte di Cassazione, confermando la legittimazione dei soli enti pubblici all'uso dell'ingiunzione fiscale, ha di nuovo affermato che “lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, da parte della pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica Amministrazione” (cfr.
Cass., sez. I, 25 agosto 2004, n. 16855).
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione per tardività della domanda.
Condanna la in persona del suo legale Parte_3
rappresentante, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovute.
Così deciso in Frosinone il 18/03/25 all'esito del termine di g. 30 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani