Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 822
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice dott.ssa Linda Catagna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riguarda un'opposizione agli atti esecutivi presentata da due opponenti contro una banca e altre parti coinvolte in una procedura esecutiva immobiliare. Gli opponenti hanno contestato la legittimità dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, sostenendo di aver subito una lesione del diritto di chiedere la conversione del pignoramento e di aver subito un'errata quantificazione del credito vantato dalla banca.

Il Giudice, dopo aver esaminato le questioni sollevate, ha rigettato l'opposizione, evidenziando che l'istanza di conversione non era mai stata presentata, nonostante le opportunità concesse dal Giudice dell'esecuzione. Inoltre, ha chiarito che la pendenza di un giudizio di appello sulla quantificazione del credito non inficia la validità della procedura esecutiva. La decisione si basa sull'interpretazione dell'art. 495 c.p.c., che richiede la presentazione di una somma a garanzia per la conversione del pignoramento, e sulla considerazione che eventuali modifiche al credito sarebbero state rilevanti solo in fase distributiva. Infine, il Giudice ha disposto la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 822
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 822
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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