Articolo 116 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 142Articolo 144
Versione
18 dicembre 1942
>
Versione
19 settembre 2000
Art. 116.

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione e' conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione e' conferita all' (( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) )) con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.

La stessa procedura e' seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente