CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 747/2021 RGC promossa
DA
con socio unico, in Parte_1
persona del Curatore p.t.;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cantiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Maiolati Spontini alla via Giovanni XXIII n. 24/26;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Torino alla piazza di San Carlo n. 156;
CF.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Germano Nicolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio alla via Andrea Costa n. 2;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 606/2021 del Tribunale di Ancona, resa in
procedimento n. 4656/2018.
OGGETTO: appalto di servizi.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori LL parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte il CP_2 Parte_2
[... ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di pagamento corrispettivo servizi dal medesimo avanzata nei confronti di . CP_3
pag. 2/14 Si è costituita nel grado l'appellata, nel frattempo divenuta , al Controparte_4
fine di resistere all'impugnazione proposta e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello che occupa il ha impugnato la Parte_1
decisione di primo grado muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Innanzi tutto, osserva il appellante, il Tribunale di Ancona, nel ritenere il difetto di Parte_1
legittimazione passiva della convenuta, non avrebbe adeguatamente CP_3
considerato il fatto che in realtà la sussistenza di detta legittimazione era invero stata positivamente riconosciuta dalla medesima all'atto della CP_3
costituzione in giudizio, allorchè essa aveva dichiarato che il rapporto oggetto di lite era stato appunto trasferito, tra gli altri, nel patrimonio giuridico di essa comparente. Fermo tale riconoscimento (che come tale avrebbe precluso la pag. 3/14 successiva sollevazione, nel corso del giudizio, da parte della convenuta, CP_3
del proprio difetto di legittimazione passiva), l'appellante passa poi a sostenere che in ogni caso la dichiarata carenza di legittimazione sarebbe frutto di un errore anche ai sensi della normativa di settore, e comunque che – anche in ipotesi volendo seguire l'interpretazione LL norme offerta dalla sentenza impugnata – nel caso di specie il debito di cui si tratta non poteva non considerarsi comunque trasferito al nuovo soggetto giuridico, posto che il rapporto contrattuale era ancora in corso, e che il debito figurava necessariamente iscritto nelle scritture del soggetto cedente (e dunque non poteva essere ignorato dal cessionario). Superata così la questione del preteso difetto di legittimazione, l'appellante torna a riproporre in appello la domanda di merito rimasta non scrutinata in primo grado, illustrando i servizi eseguiti (e le prove addotte in giudizio della loro esecuzione), il corrispettivo dovuto per gli stessi, ed inoltre tornando a ribadire come la pattuizione raggiunta inter partes con la lettera della del 06.08.2012 (così come quella eventualmente CP_3
ricavabile dalla successiva corrispondenza via mail), sarebbe nulla per violazione dell'art. 9 co. 3 L. 192/1998 nonchè comunque in base al disposto di cui all'art. 1355 c.c. Conseguentemente, conclude l'appellante, l'intero corrispettivo originariamente richiesto in giudizio sarebbe dovuto dalla convenuta appellata. Con una ulteriore domanda in via subordinata, poi, il chiede che in ogni caso la CA convenuta sia condannata al Parte_1
pag. 4/14 pagamento del corrispettivo relativo almeno al servizio svolto dopo l'accordo del 06.08.2012 e sino all'Ottobre 2012, in relazione alla digitalizzazione LL
filiali della Maiolati Spontini, Castelbellino e Montecarotto. Parte_3
Reitera infine l'appellante anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per il caso in cui l'accordo contrattuale dovesse, in ragione LL
eccezioni sollevate, ritenersi nullo.
Costituendosi in giudizio, ha evidenziato le ragioni di CP_4
infondatezza dell'appello e correlativamente di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
In via preliminare osserva la Corte che la statuizione di difetto di legittimazione passiva di – ora confluita in – come resa in primo CP_3 CP_4
grado, non può essere condivisa e confermata.
Va preliminarmente escluso che la dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta di primo grado della secondo cui il rapporto oggetto di lite era CP_3
passato, tra gli altri, al soggetto cessionario, possa rivestire valore confessorio o comunque abdicativo della eccezione di difetto di legittimazione passiva successivamente sollevata. A parte il fatto che l'atto non reca direttamente la sottoscrizione della parte rappresentata ma solo del difensore, è evidente che la dichiarazione di che trattasi è stata effettuata non per qualificare il rapporto oggetto di lite (nei confronti del quale, dunque, non vi era evidentemente un consapevole intento ricognitivo), quanto piuttosto per descrivere e spiegare il pag. 5/14 ruolo del soggetto (succeduto al precedente) che provvedeva alla costituzione in giudizio.
Ciò premesso, poichè a norma dell'art. 43, co. 1 D.Lgs. 180/2015, “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: (…) b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi”, e che a norma del successivo co. 4, “l'ente ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o passività
ceduti, salvo che la CA d'IA disponga diversamente (…)”, è evidente che centrale nella specie si presentava il provvedimento con cui la CA d'IA
autorizzava e disponeva la cessione, al fine di verificare appunto quale fosse nel caso di CA LL HE SpA lo specifico disciplinare di cessione.
Sorprendentemente, però, nessuna LL parti in lite ha versato agli atti copia di tale provvedimento della CA d'IA (che, quale provvedimento amministrativo – è appena il caso di sottolinearlo – non può ritenersi coperto dal principio jura novit curia ma deve essere depositato agli atti a cura della/e parte/i interessata/e; cfr. Cass., 8883/2020), essendosi ciascuna invece limitata a riportare – senza però fornirne prova – passaggi dispositivi diversi dello stesso. In particolare, la difesa di (nonché la sentenza gravata, CP_4
seppure in maniera implicita) fa riferimento ad una clausola del richiamato provvedimento di IT secondo cui vengono cedute al nuovo ente ponte soltanto “le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso in essere alla data pag. 6/14 di efficacia della cessione”. E poiché l'azione di cui si tratta – oggetto del presente giudizio – sarebbe stata introdotta, o comunque anche solo paventata,
soltanto dopo la data di efficacia della cessione, la stessa non potrebbe che ritenersi esclusa da quest'ultima e dunque come tale assoggettata ai rigori del disposto del co. 7 dell'art. 47 D.Lgs. cit., secondo cui appunto i rapporti non oggetto della cessione non hanno diritto di esercitare pretese sul patrimonio conferito al soggetto cessionario. La difesa del , invece, insiste sul Parte_1
diverso passaggio del richiamato provvedimento della CA d'IA secondo cui “Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, (…) in essere alla data di efficacia della cessione,
non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”. E poiché dunque il rapporto oggetto di lite sarebbe estraneo a tali caratteristiche, esso dovrebbe senz'altro intendersi trasferito al soggetto cessionario. Ora, premesso che la mancanza agli atti del provvedimento della CA d'IA di cui si tratta non può che essere posta a carico della parte che sulla base dello stesso intende fondare l'esclusione dalla cessione e, con essa, il contestato difetto di legittimazione passiva, il punto è che comunque – anche volendo soprassedere da tale pur discretivo aspetto – quel che non può condividersi è l'interpretazione della clausola come prospettata dalla CA. La stessa, difatti, chiarisce comunque che sono trasferite al nuovo pag. 7/14 soggetto “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione”, di modo che non si vede perché la passività
Pa reclamata dal dovrebbe essere esclusa da quelle trasferite. Non CP_2
vi è motivo in altri termini per escludere dal trasferimento una passività
(ovvero se si preferisce un debito) quale quello reclamato dal , solo Parte_1
perché esso non era stato già azionato in giudizio all'atto della cessione;
e difatti, l'inciso riferito alle “azioni” “in essere alla data di efficacia della cessione” si riferisce indiscutibilmente ai “giudizi attivi e passivi” richiamati dalla clausola, i quali appunto vengono ceduti (purchè in corso), oltre alle attività e alle passività (fra cui quella di cui trattasi), le quali però sono assolutamente slegate dal requisito ulteriore di essere oggetto anche di una azione legale in corso, come invece afferma la difesa della (e la sentenza CP_3
gravata). Né può sostenersi che la passività in questione non sussista e dunque non sia stata ceduta, perché la verifica se essa sussista o meno è logicamente prioritaria ed è oggetto appunto del presente giudizio. Ciò senza dover aggiungere che inoltre la passività in questione si presentava anche
Con documentalmente descritta nella fattura della del 02.07.2015, la Parte_2
quale, seppur contestata dalla non poteva a norma di legge non essere CP_3
stata iscritta nei libri contabili del soggetto cedente (né è stato dimostrato comunque che per qualche motivo ciò non sia avvenuto) e dunque costituiva un evidente e percepibile indice della pretesa creditoria di un terzo nei confronti pag. 8/14 del soggetto cedente che, come tale, non poteva non essere ricompresa appunto tra le passività (pur contestate) trasferite al nuovo soggetto (in assenza di una specifica esclusione che non si rinviene).
La legittimazione passiva della ora , non può CP_3 Controparte_4
pertanto essere messa in discussione.
Ciò chiarito, e passando così all'esame del merito della domanda, non può non riconoscersi valore dirimente ai fini dell'odierno decidere alla nota di CA
HE del 06.08.2012 con la quale la stessa da un lato procede all'accettazione della fattura n. 396/12 della per € 100.000,00=, dall'altro però Parte_1
precisa che, nel caso in cui il progetto (di digitalizzazione dei documenti) non fosse stato definitivamente approvato dalla il pagamento della ripetuta CP_3
fattura doveva considerarsi “a saldo del lavoro svolto sinora”. Tale nota risulta sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante di Parte_1
Quest'ultima però, come noto, eccepisce tuttavia che l'accordo così descritto possa innanzitutto essere viziato, ex art. 9, co. 3 L. 192/98, dall'abuso di
ConPa posizione di dipendenza economica nella quale la si trovava rispetto alla
CA LL HE. La posizione di dipendenza economica sarebbe peraltro comprovata dall'assoluta preponderanza del fatturato nei confronti della sola
CA HE, rispetto al fatturato totale Per altro aspetto, la pattuizione Pt_1
sarebbe comunque nulla per violazione dell'art. 1355 c.c. perché subordinata ad una condizione meramente potestativa, coincidente con la mera volontà della pag. 9/14 di dare luogo o meno al proprio impegno. Le argomentazioni difensive CP_3
Pa sul punto del però non possono trovare accoglimento. Non vi CP_2
è difatti, innanzitutto, prova di una effettiva posizione dominante della CA
Pa HE rispetto alla Se. posto che la stessa non può essere sic et simpliciter dedotta dall'entità del fatturato della seconda nei confronti della prima. Fermo
Pa il dato che la Se. si presentava, comunque, come una impresa di consistenti dimensioni economiche (come tale più difficilmente esposta ad un abuso della posizione della controparte, non foss'altro per il fatto che un'impresa economicamente rilevate deve indubbiamente presumersi sufficientemente libera nell'effettuare le proprie scelte imprenditoriali), il fatto è che comunque la sussistenza di una posizione dominante non può prescindere dall'accertamento della effettiva mancanza di possibilità, per l'impresa in ipotesi abusata, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, aspetto invero che nella specie non solo non risulta provato, ma non appare neppure dedotto (cfr. Cass.,
27435/2024). Né è possibile ritenere l'accordo raggiunto inter partes con la nota del 06.08.2012 sia stato sottoposto a condizione potestativa. In realtà l'accordo non appare neppure sottoposto a condizione, limitandosi a porre in evidenza
ConPa che il progetto di digitalizzazione su cui la aveva – per sua scelta – deciso di lavorare ancor prima di ricevere una accettazione definitiva da parte della
CA, doveva appunto ancora essere approvato dagli organi societari della stessa e ovviamente, nell'ipotesi in cui esso poi non lo fosse davvero stato, il pag. 10/14 compenso riconosciuto e pagato sino a quella data doveva intendersi forfettariamente ristorativo di ogni possibile pretesa della In altre parole, Pt_1
la possibilità che il progetto non venisse autorizzato in via definitiva dalla
ConPa CA era circostanza ben nota alla ben prima della sottoscrizione per accettazione della lettera del 06.08.2012 e non si poneva affatto come evento
Pa dedotto in condizione nell'accordo. Che, del resto, la Se. fosse ben consapevole, appunto, della possibilità di un rifiuto della CA alla realizzazione del progetto, è ampiamente testimoniato dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti (cfr. mail del 13 e 18 Giugno 2012 in cui è
ConPa palese come la sappia perfettamente che la trattativa potrebbe non realizzarsi, e tuttavia chiede di poter ugualmente procedere con il lavoro,
impegnandosi però a non fatturarlo per il caso di mancata accettazione del progetto).
L'accordo conseguito con l'accettazione della nota della CA del 06.08.2012,
pertanto, deve considerarsi valido ed efficace.
Ne consegue così che resta da valutare solo la domanda subordinata con la quale il chiede il pagamento del corrispettivo per le lavorazioni Parte_1
eseguite di seguito alla conclusione di detto accordo e protrattesi fino
Pa all'Ottobre del 2012. Al riguardo occorre evidenziare che la Se. ha provato
(mediante il deposito agli atti dei relativi ddt) di aver effettivamente effettuato,
su ulteriori filiali della le lavorazioni di digitalizzazione di cui si tratta. CP_3
pag. 11/14 Tali lavorazioni, quanto alla filiale di (n. 308), debbono ritenersi Pt_3
esplicitamente escluse da compenso perché volontariamente eseguite (come si
ConPa rileva dallo scambio di mail sopra richiamate) dalla nonostante il rischio che il progetto non fosse finalizzato, a fronte di una esplicita rinuncia, da parte di quest'ultima, in tal caso, al compenso. Quanto invece alle altre filiali
(Maiolati Spontini, Castelbellino, Montecarotto) l'effettuazione del servizio,
seppure in assenza di contratto, appare comunque essere stata di fatto accettata dalla che in tal modo ne ha tratto vantaggio. Nei confronti dunque della CP_3
prestazione di tali servizi, la appare effettivamente essersi avvantaggiata CP_3
ConPa a danno della che eseguì le lavorazioni, pur in assenza di contratto, senza
Pa conseguirne il corrispettivo. Della diminuzione patrimoniale subita dalla Se.
per effetto della prestazione di tali servizi, dunque, la stessa ha diritto di essere compensata a titolo di ingiustificato arricchimento. Quanto alla quantificazione
Pa di quest'ultimo, muovendo dal corrispettivo richiesto dal con CP_2
riferimento all'offerta economica a suo tempo presentata alla (pari, per le CP_3
richiamate filiali, a complessivi € 23.009,48= oltre IVA), e tenendo presente che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può coincidere con la misura di quello che sarebbe stato un compenso contrattuale (cfr. Cass. 24319/2020), ritiene la Corte
di dover operare, in via equitativa, una riduzione forfettaria dell'importo richiesto dal che comunque preveda un adeguato ristoro LL Parte_1
energie e dell'impegno profusi nella effettuazione del servizio, e che come tale pag. 12/14 pertanto possa individuarsi nella misura di € 20.000,00= oltre IVA. Su tale somma, in quanto debito di valore (cfr. Cass., 28930/2022), è dovuta la svalutazione monetaria a far data dalla ultimazione LL lavorazioni
(convenzionalmente individuabile nel 31.10.2012) oltre agli interessi legali corrispettivi sulla somma via via anno per anno rivalutata, sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite del doppio grado del giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, comunque maggiore per la esse debbono essere CP_3
compensate per i 4/5 e poste invece a carico della per il restante 1/5; esse CP_3
sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza gravata, così provvede:
• Condanna a corrispondere al Controparte_1 CP_2 [...]
l'importo di € 20.000,00= oltre IVA ed oltre agli Parte_2
interessi legali, sulla sola sorte capitale, sulla somma via via anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, dal 31.10.2012 all'effettivo soddisfo;
• Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado per i 4/5.
Pa Condanna a rifondere al Controparte_1 CP_2
pag. 13/14 il restante 1/5, che liquida – con riferimento Parte_2
all'intero – per il primo grado in complessivi € 4.500,00= di cui €
750,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00=
per fase istruttoria;
€ 1.500,00= per fase decisoria;
e per il secondo grado in complessivi € 3.250,00= di cui € 1.000,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria;
il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 17.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcell
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 747/2021 RGC promossa
DA
con socio unico, in Parte_1
persona del Curatore p.t.;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cantiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Maiolati Spontini alla via Giovanni XXIII n. 24/26;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Torino alla piazza di San Carlo n. 156;
CF.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Germano Nicolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio alla via Andrea Costa n. 2;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 606/2021 del Tribunale di Ancona, resa in
procedimento n. 4656/2018.
OGGETTO: appalto di servizi.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori LL parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte il CP_2 Parte_2
[... ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la propria domanda di pagamento corrispettivo servizi dal medesimo avanzata nei confronti di . CP_3
pag. 2/14 Si è costituita nel grado l'appellata, nel frattempo divenuta , al Controparte_4
fine di resistere all'impugnazione proposta e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello che occupa il ha impugnato la Parte_1
decisione di primo grado muovendo alla medesima le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Innanzi tutto, osserva il appellante, il Tribunale di Ancona, nel ritenere il difetto di Parte_1
legittimazione passiva della convenuta, non avrebbe adeguatamente CP_3
considerato il fatto che in realtà la sussistenza di detta legittimazione era invero stata positivamente riconosciuta dalla medesima all'atto della CP_3
costituzione in giudizio, allorchè essa aveva dichiarato che il rapporto oggetto di lite era stato appunto trasferito, tra gli altri, nel patrimonio giuridico di essa comparente. Fermo tale riconoscimento (che come tale avrebbe precluso la pag. 3/14 successiva sollevazione, nel corso del giudizio, da parte della convenuta, CP_3
del proprio difetto di legittimazione passiva), l'appellante passa poi a sostenere che in ogni caso la dichiarata carenza di legittimazione sarebbe frutto di un errore anche ai sensi della normativa di settore, e comunque che – anche in ipotesi volendo seguire l'interpretazione LL norme offerta dalla sentenza impugnata – nel caso di specie il debito di cui si tratta non poteva non considerarsi comunque trasferito al nuovo soggetto giuridico, posto che il rapporto contrattuale era ancora in corso, e che il debito figurava necessariamente iscritto nelle scritture del soggetto cedente (e dunque non poteva essere ignorato dal cessionario). Superata così la questione del preteso difetto di legittimazione, l'appellante torna a riproporre in appello la domanda di merito rimasta non scrutinata in primo grado, illustrando i servizi eseguiti (e le prove addotte in giudizio della loro esecuzione), il corrispettivo dovuto per gli stessi, ed inoltre tornando a ribadire come la pattuizione raggiunta inter partes con la lettera della del 06.08.2012 (così come quella eventualmente CP_3
ricavabile dalla successiva corrispondenza via mail), sarebbe nulla per violazione dell'art. 9 co. 3 L. 192/1998 nonchè comunque in base al disposto di cui all'art. 1355 c.c. Conseguentemente, conclude l'appellante, l'intero corrispettivo originariamente richiesto in giudizio sarebbe dovuto dalla convenuta appellata. Con una ulteriore domanda in via subordinata, poi, il chiede che in ogni caso la CA convenuta sia condannata al Parte_1
pag. 4/14 pagamento del corrispettivo relativo almeno al servizio svolto dopo l'accordo del 06.08.2012 e sino all'Ottobre 2012, in relazione alla digitalizzazione LL
filiali della Maiolati Spontini, Castelbellino e Montecarotto. Parte_3
Reitera infine l'appellante anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento per il caso in cui l'accordo contrattuale dovesse, in ragione LL
eccezioni sollevate, ritenersi nullo.
Costituendosi in giudizio, ha evidenziato le ragioni di CP_4
infondatezza dell'appello e correlativamente di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
In via preliminare osserva la Corte che la statuizione di difetto di legittimazione passiva di – ora confluita in – come resa in primo CP_3 CP_4
grado, non può essere condivisa e confermata.
Va preliminarmente escluso che la dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta di primo grado della secondo cui il rapporto oggetto di lite era CP_3
passato, tra gli altri, al soggetto cessionario, possa rivestire valore confessorio o comunque abdicativo della eccezione di difetto di legittimazione passiva successivamente sollevata. A parte il fatto che l'atto non reca direttamente la sottoscrizione della parte rappresentata ma solo del difensore, è evidente che la dichiarazione di che trattasi è stata effettuata non per qualificare il rapporto oggetto di lite (nei confronti del quale, dunque, non vi era evidentemente un consapevole intento ricognitivo), quanto piuttosto per descrivere e spiegare il pag. 5/14 ruolo del soggetto (succeduto al precedente) che provvedeva alla costituzione in giudizio.
Ciò premesso, poichè a norma dell'art. 43, co. 1 D.Lgs. 180/2015, “la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: (…) b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi”, e che a norma del successivo co. 4, “l'ente ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o passività
ceduti, salvo che la CA d'IA disponga diversamente (…)”, è evidente che centrale nella specie si presentava il provvedimento con cui la CA d'IA
autorizzava e disponeva la cessione, al fine di verificare appunto quale fosse nel caso di CA LL HE SpA lo specifico disciplinare di cessione.
Sorprendentemente, però, nessuna LL parti in lite ha versato agli atti copia di tale provvedimento della CA d'IA (che, quale provvedimento amministrativo – è appena il caso di sottolinearlo – non può ritenersi coperto dal principio jura novit curia ma deve essere depositato agli atti a cura della/e parte/i interessata/e; cfr. Cass., 8883/2020), essendosi ciascuna invece limitata a riportare – senza però fornirne prova – passaggi dispositivi diversi dello stesso. In particolare, la difesa di (nonché la sentenza gravata, CP_4
seppure in maniera implicita) fa riferimento ad una clausola del richiamato provvedimento di IT secondo cui vengono cedute al nuovo ente ponte soltanto “le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso in essere alla data pag. 6/14 di efficacia della cessione”. E poiché l'azione di cui si tratta – oggetto del presente giudizio – sarebbe stata introdotta, o comunque anche solo paventata,
soltanto dopo la data di efficacia della cessione, la stessa non potrebbe che ritenersi esclusa da quest'ultima e dunque come tale assoggettata ai rigori del disposto del co. 7 dell'art. 47 D.Lgs. cit., secondo cui appunto i rapporti non oggetto della cessione non hanno diritto di esercitare pretese sul patrimonio conferito al soggetto cessionario. La difesa del , invece, insiste sul Parte_1
diverso passaggio del richiamato provvedimento della CA d'IA secondo cui “Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, (…) in essere alla data di efficacia della cessione,
non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”. E poiché dunque il rapporto oggetto di lite sarebbe estraneo a tali caratteristiche, esso dovrebbe senz'altro intendersi trasferito al soggetto cessionario. Ora, premesso che la mancanza agli atti del provvedimento della CA d'IA di cui si tratta non può che essere posta a carico della parte che sulla base dello stesso intende fondare l'esclusione dalla cessione e, con essa, il contestato difetto di legittimazione passiva, il punto è che comunque – anche volendo soprassedere da tale pur discretivo aspetto – quel che non può condividersi è l'interpretazione della clausola come prospettata dalla CA. La stessa, difatti, chiarisce comunque che sono trasferite al nuovo pag. 7/14 soggetto “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione”, di modo che non si vede perché la passività
Pa reclamata dal dovrebbe essere esclusa da quelle trasferite. Non CP_2
vi è motivo in altri termini per escludere dal trasferimento una passività
(ovvero se si preferisce un debito) quale quello reclamato dal , solo Parte_1
perché esso non era stato già azionato in giudizio all'atto della cessione;
e difatti, l'inciso riferito alle “azioni” “in essere alla data di efficacia della cessione” si riferisce indiscutibilmente ai “giudizi attivi e passivi” richiamati dalla clausola, i quali appunto vengono ceduti (purchè in corso), oltre alle attività e alle passività (fra cui quella di cui trattasi), le quali però sono assolutamente slegate dal requisito ulteriore di essere oggetto anche di una azione legale in corso, come invece afferma la difesa della (e la sentenza CP_3
gravata). Né può sostenersi che la passività in questione non sussista e dunque non sia stata ceduta, perché la verifica se essa sussista o meno è logicamente prioritaria ed è oggetto appunto del presente giudizio. Ciò senza dover aggiungere che inoltre la passività in questione si presentava anche
Con documentalmente descritta nella fattura della del 02.07.2015, la Parte_2
quale, seppur contestata dalla non poteva a norma di legge non essere CP_3
stata iscritta nei libri contabili del soggetto cedente (né è stato dimostrato comunque che per qualche motivo ciò non sia avvenuto) e dunque costituiva un evidente e percepibile indice della pretesa creditoria di un terzo nei confronti pag. 8/14 del soggetto cedente che, come tale, non poteva non essere ricompresa appunto tra le passività (pur contestate) trasferite al nuovo soggetto (in assenza di una specifica esclusione che non si rinviene).
La legittimazione passiva della ora , non può CP_3 Controparte_4
pertanto essere messa in discussione.
Ciò chiarito, e passando così all'esame del merito della domanda, non può non riconoscersi valore dirimente ai fini dell'odierno decidere alla nota di CA
HE del 06.08.2012 con la quale la stessa da un lato procede all'accettazione della fattura n. 396/12 della per € 100.000,00=, dall'altro però Parte_1
precisa che, nel caso in cui il progetto (di digitalizzazione dei documenti) non fosse stato definitivamente approvato dalla il pagamento della ripetuta CP_3
fattura doveva considerarsi “a saldo del lavoro svolto sinora”. Tale nota risulta sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante di Parte_1
Quest'ultima però, come noto, eccepisce tuttavia che l'accordo così descritto possa innanzitutto essere viziato, ex art. 9, co. 3 L. 192/98, dall'abuso di
ConPa posizione di dipendenza economica nella quale la si trovava rispetto alla
CA LL HE. La posizione di dipendenza economica sarebbe peraltro comprovata dall'assoluta preponderanza del fatturato nei confronti della sola
CA HE, rispetto al fatturato totale Per altro aspetto, la pattuizione Pt_1
sarebbe comunque nulla per violazione dell'art. 1355 c.c. perché subordinata ad una condizione meramente potestativa, coincidente con la mera volontà della pag. 9/14 di dare luogo o meno al proprio impegno. Le argomentazioni difensive CP_3
Pa sul punto del però non possono trovare accoglimento. Non vi CP_2
è difatti, innanzitutto, prova di una effettiva posizione dominante della CA
Pa HE rispetto alla Se. posto che la stessa non può essere sic et simpliciter dedotta dall'entità del fatturato della seconda nei confronti della prima. Fermo
Pa il dato che la Se. si presentava, comunque, come una impresa di consistenti dimensioni economiche (come tale più difficilmente esposta ad un abuso della posizione della controparte, non foss'altro per il fatto che un'impresa economicamente rilevate deve indubbiamente presumersi sufficientemente libera nell'effettuare le proprie scelte imprenditoriali), il fatto è che comunque la sussistenza di una posizione dominante non può prescindere dall'accertamento della effettiva mancanza di possibilità, per l'impresa in ipotesi abusata, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, aspetto invero che nella specie non solo non risulta provato, ma non appare neppure dedotto (cfr. Cass.,
27435/2024). Né è possibile ritenere l'accordo raggiunto inter partes con la nota del 06.08.2012 sia stato sottoposto a condizione potestativa. In realtà l'accordo non appare neppure sottoposto a condizione, limitandosi a porre in evidenza
ConPa che il progetto di digitalizzazione su cui la aveva – per sua scelta – deciso di lavorare ancor prima di ricevere una accettazione definitiva da parte della
CA, doveva appunto ancora essere approvato dagli organi societari della stessa e ovviamente, nell'ipotesi in cui esso poi non lo fosse davvero stato, il pag. 10/14 compenso riconosciuto e pagato sino a quella data doveva intendersi forfettariamente ristorativo di ogni possibile pretesa della In altre parole, Pt_1
la possibilità che il progetto non venisse autorizzato in via definitiva dalla
ConPa CA era circostanza ben nota alla ben prima della sottoscrizione per accettazione della lettera del 06.08.2012 e non si poneva affatto come evento
Pa dedotto in condizione nell'accordo. Che, del resto, la Se. fosse ben consapevole, appunto, della possibilità di un rifiuto della CA alla realizzazione del progetto, è ampiamente testimoniato dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti (cfr. mail del 13 e 18 Giugno 2012 in cui è
ConPa palese come la sappia perfettamente che la trattativa potrebbe non realizzarsi, e tuttavia chiede di poter ugualmente procedere con il lavoro,
impegnandosi però a non fatturarlo per il caso di mancata accettazione del progetto).
L'accordo conseguito con l'accettazione della nota della CA del 06.08.2012,
pertanto, deve considerarsi valido ed efficace.
Ne consegue così che resta da valutare solo la domanda subordinata con la quale il chiede il pagamento del corrispettivo per le lavorazioni Parte_1
eseguite di seguito alla conclusione di detto accordo e protrattesi fino
Pa all'Ottobre del 2012. Al riguardo occorre evidenziare che la Se. ha provato
(mediante il deposito agli atti dei relativi ddt) di aver effettivamente effettuato,
su ulteriori filiali della le lavorazioni di digitalizzazione di cui si tratta. CP_3
pag. 11/14 Tali lavorazioni, quanto alla filiale di (n. 308), debbono ritenersi Pt_3
esplicitamente escluse da compenso perché volontariamente eseguite (come si
ConPa rileva dallo scambio di mail sopra richiamate) dalla nonostante il rischio che il progetto non fosse finalizzato, a fronte di una esplicita rinuncia, da parte di quest'ultima, in tal caso, al compenso. Quanto invece alle altre filiali
(Maiolati Spontini, Castelbellino, Montecarotto) l'effettuazione del servizio,
seppure in assenza di contratto, appare comunque essere stata di fatto accettata dalla che in tal modo ne ha tratto vantaggio. Nei confronti dunque della CP_3
prestazione di tali servizi, la appare effettivamente essersi avvantaggiata CP_3
ConPa a danno della che eseguì le lavorazioni, pur in assenza di contratto, senza
Pa conseguirne il corrispettivo. Della diminuzione patrimoniale subita dalla Se.
per effetto della prestazione di tali servizi, dunque, la stessa ha diritto di essere compensata a titolo di ingiustificato arricchimento. Quanto alla quantificazione
Pa di quest'ultimo, muovendo dal corrispettivo richiesto dal con CP_2
riferimento all'offerta economica a suo tempo presentata alla (pari, per le CP_3
richiamate filiali, a complessivi € 23.009,48= oltre IVA), e tenendo presente che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può coincidere con la misura di quello che sarebbe stato un compenso contrattuale (cfr. Cass. 24319/2020), ritiene la Corte
di dover operare, in via equitativa, una riduzione forfettaria dell'importo richiesto dal che comunque preveda un adeguato ristoro LL Parte_1
energie e dell'impegno profusi nella effettuazione del servizio, e che come tale pag. 12/14 pertanto possa individuarsi nella misura di € 20.000,00= oltre IVA. Su tale somma, in quanto debito di valore (cfr. Cass., 28930/2022), è dovuta la svalutazione monetaria a far data dalla ultimazione LL lavorazioni
(convenzionalmente individuabile nel 31.10.2012) oltre agli interessi legali corrispettivi sulla somma via via anno per anno rivalutata, sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite del doppio grado del giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca, comunque maggiore per la esse debbono essere CP_3
compensate per i 4/5 e poste invece a carico della per il restante 1/5; esse CP_3
sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza gravata, così provvede:
• Condanna a corrispondere al Controparte_1 CP_2 [...]
l'importo di € 20.000,00= oltre IVA ed oltre agli Parte_2
interessi legali, sulla sola sorte capitale, sulla somma via via anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, dal 31.10.2012 all'effettivo soddisfo;
• Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado per i 4/5.
Pa Condanna a rifondere al Controparte_1 CP_2
pag. 13/14 il restante 1/5, che liquida – con riferimento Parte_2
all'intero – per il primo grado in complessivi € 4.500,00= di cui €
750,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00=
per fase istruttoria;
€ 1.500,00= per fase decisoria;
e per il secondo grado in complessivi € 3.250,00= di cui € 1.000,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria;
il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 17.12.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcell
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