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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 533/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533 /2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, via Dell'Anguilla n. 5, e (codice fiscale Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Gaetano Consiglio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
ivi residente, Via Montegrappa n. 120;
INTERDICENDA CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 06.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti dalla parte ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 09.02.2024, e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di interdizione della sorella , deducendo che, a causa di una Controparte_1
grave malattia, le sue capacità di discernimento e di scelta erano spesso totalmente compromesse, tanto da non essere in grado di espletare le normali attività quotidiane, così come dimostrato dalle cartelle cliniche di ricovero (prodotte in atti).
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 473 bis 52 c.p.c..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il giudice procedeva prima all'ascolto del ricorrente e poi all'esame dell'interdicenda. Parte_1
Quindi, all'esito dell'udienza del 05.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si è Controparte_1
costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
Passando al merito, la domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, ritenendo il
Tribunale sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n. 18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti.
A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
2 Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione
(Cass. n. 13584/2006).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emersa una residua capacità di che, Controparte_1
in uno alla scarsa consistenza del suo patrimonio, suggeriscono di procedere la nomina di un amministratore di sostegno.
Depone in tal senso innanzitutto quanto emerso dall'esame dell'interdicenda, avvenuto all'udienza del 20.06.2024.
, entrata in aula deambulando autonomamente, è apparsa orientata nel tempo e Controparte_1
nello spazio ed ha risposto in modo coerente e consapevole a tutte le domande postele dal giudice.
In particolare, è stata in grado di indicare la propria data di nascita e l'età, specificando di vivere in una casa di riposo perché, a causa di un problema alle gambe, presenta alcune difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita (come fare la doccia, sistemare la cucina oppure rifare il letto).
Inoltre, ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa euro 1.000,00, e di avere maturato autonomamente la scelta di non svolgere alcuna attività lavorativa.
L'interdicenda, infine, è apparsa perfettamente in grado di riconoscere il valore del denaro, affermando che, se disponesse di 50,00 euro in contanti, andrebbe a “comprare una cosa necessaria per la casa”, come ad esempio “dei bei rotoli di cotone” perché le piace molto lavorare all'uncinetto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio, che la misura dell'interdizione sia eccessiva e non adeguata alle concrete esigenze di , e che, al contrario, risponda maggiormente Controparte_1 all'interesse della stessa la nomina di un amministratore di sostegno.
Per quanto sopra, la domanda di interdizione va rigettata e gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza.
Tenuto conto della contumacia dell'interdicendo e della natura del procedimento, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 533/2024 R.G.: rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di , codice fiscale Controparte_1
3 , nata a [...] il [...]; C.F._3
dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Siracusa, per quanto di competenza;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 12.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533 /2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, via Dell'Anguilla n. 5, e (codice fiscale Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Gaetano Consiglio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
ivi residente, Via Montegrappa n. 120;
INTERDICENDA CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 06.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti dalla parte ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 09.02.2024, e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di interdizione della sorella , deducendo che, a causa di una Controparte_1
grave malattia, le sue capacità di discernimento e di scelta erano spesso totalmente compromesse, tanto da non essere in grado di espletare le normali attività quotidiane, così come dimostrato dalle cartelle cliniche di ricovero (prodotte in atti).
Il Presidente del Tribunale nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo, dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 473 bis 52 c.p.c..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il giudice procedeva prima all'ascolto del ricorrente e poi all'esame dell'interdicenda. Parte_1
Quindi, all'esito dell'udienza del 05.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si è Controparte_1
costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
Passando al merito, la domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, ritenendo il
Tribunale sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n. 18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti.
A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
2 Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione
(Cass. n. 13584/2006).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emersa una residua capacità di che, Controparte_1
in uno alla scarsa consistenza del suo patrimonio, suggeriscono di procedere la nomina di un amministratore di sostegno.
Depone in tal senso innanzitutto quanto emerso dall'esame dell'interdicenda, avvenuto all'udienza del 20.06.2024.
, entrata in aula deambulando autonomamente, è apparsa orientata nel tempo e Controparte_1
nello spazio ed ha risposto in modo coerente e consapevole a tutte le domande postele dal giudice.
In particolare, è stata in grado di indicare la propria data di nascita e l'età, specificando di vivere in una casa di riposo perché, a causa di un problema alle gambe, presenta alcune difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita (come fare la doccia, sistemare la cucina oppure rifare il letto).
Inoltre, ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa euro 1.000,00, e di avere maturato autonomamente la scelta di non svolgere alcuna attività lavorativa.
L'interdicenda, infine, è apparsa perfettamente in grado di riconoscere il valore del denaro, affermando che, se disponesse di 50,00 euro in contanti, andrebbe a “comprare una cosa necessaria per la casa”, come ad esempio “dei bei rotoli di cotone” perché le piace molto lavorare all'uncinetto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio, che la misura dell'interdizione sia eccessiva e non adeguata alle concrete esigenze di , e che, al contrario, risponda maggiormente Controparte_1 all'interesse della stessa la nomina di un amministratore di sostegno.
Per quanto sopra, la domanda di interdizione va rigettata e gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza.
Tenuto conto della contumacia dell'interdicendo e della natura del procedimento, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 533/2024 R.G.: rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di , codice fiscale Controparte_1
3 , nata a [...] il [...]; C.F._3
dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Siracusa, per quanto di competenza;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 12.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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