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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5481/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Giulio INSALATA e Salvatore DE FELICE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 28 maggio 2024 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (ernia discale lombare), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 21 novembre 2023 (essendo stati riconosciuti dall' postumi invalidanti pari solo al 5%), nella misura percentuale da CP_1 accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si è (tempestivamente) costituito l' che – pur non negando la CP_1
1 Sentenza R.G. n° 5481/24 configurabilità del nesso eziologico fra patologia e mansioni lavorative - ha dedotto la infondatezza della pretesa perchè i postumi sarebbero inferiori alla soglia minima indennizzabile.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalla sopra descritta malattia professionale
[esattamente da: «spondiloartrosi lombare con ernia del disco in L5-S1 e radicolopatia persistente»]; il CTU ha altresì accertato che tale affezione determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta (peraltro non contestata dall' ), il CTU ha CP_1 osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, con riferimento ai fattori di esposizione a rischio derivati dall'espletamento delle mansioni lavorative di bracciante agricola.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV.
2 Sentenza R.G. n° 5481/24 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella stessa fase amministrativa), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
°°°°°°°°°°°°°°°
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al CP_1 pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per
3 Sentenza R.G. n° 5481/24 prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_3
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_4 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7 (sette)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Giulio INSALATA e Salvatore DE
FELICE, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Sentenza R.G. n° 5481/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Giulio INSALATA e Salvatore DE FELICE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto APRILE - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 28 maggio 2024 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattia professionale (ernia discale lombare), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 21 novembre 2023 (essendo stati riconosciuti dall' postumi invalidanti pari solo al 5%), nella misura percentuale da CP_1 accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si è (tempestivamente) costituito l' che – pur non negando la CP_1
1 Sentenza R.G. n° 5481/24 configurabilità del nesso eziologico fra patologia e mansioni lavorative - ha dedotto la infondatezza della pretesa perchè i postumi sarebbero inferiori alla soglia minima indennizzabile.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalla sopra descritta malattia professionale
[esattamente da: «spondiloartrosi lombare con ernia del disco in L5-S1 e radicolopatia persistente»]; il CTU ha altresì accertato che tale affezione determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta (peraltro non contestata dall' ), il CTU ha CP_1 osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, con riferimento ai fattori di esposizione a rischio derivati dall'espletamento delle mansioni lavorative di bracciante agricola.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV.
2 Sentenza R.G. n° 5481/24 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO
2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la parte ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella stessa fase amministrativa), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
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Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al CP_1 pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per
3 Sentenza R.G. n° 5481/24 prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_3
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_4 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 7 (sette)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, CP_1 con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Giulio INSALATA e Salvatore DE
FELICE, dichiaratisi antistatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Sentenza R.G. n° 5481/24