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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:03, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NASO DOMENICO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUERCIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA GENERALE
PRESTISIMONE 21 90015 CEFALU' presso il difensore avv. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 17.10.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute fiscali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €1.726,28, in violazione del DPR 917/1986 TUIR e delle trattenute previdenziali pari a €924,35 in violazione del D.LGS n. 314/1997; - DICHIARARE ED ACCERTARE, che le trattenute fiscali pari a €1.726,28 e quelle previdenziali pari a €924,35 sono illegittime, in quanto operate sulla somma corrisposta al lavoratore per il risarcimento danni da abuso di contratti a termine, in esecuzione della sentenza n.10106/2017 del Tribunale di Roma, quale danno da “perdita di chance”, non sostitutivo di reddito;
”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente, dipendente di ruolo del convenuto che, con la sentenza n. 111/2024, il CP_1
Tribunale di Livorno aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da essa ricorrente per abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato. Lamentava, tuttavia, la essenzialmente che, verificato il cedolino di agosto 2024 la stessa aveva riscontrato di aver Pt_1 ricevuto la somma lorda pari ad euro 8.429,92 con illegittima applicazione delle trattenute fiscali e previdenziali di cui l'odierna attrice chiedeva, quindi, la restituzione.
Si costituiva il resistente dando atto che l' aveva fatto pervenire il decreto CP_1 Parte_2 prot. 228 del 5.03.2025 con il quale, ad integrazione precedente decreto Prot. n.5581 del
07/06/2024, applicato dalla RTS di Livorno era disposto che alla docente fossero liquidati Pt_1 complessivamente €. 3.690,19, quale totale delle sottostanti voci €. 924,35 (231,09 x 4 mensilità) per i contributi previdenziali trattenuti delle quattro mensilità relative al 2024; €. 2.626,95 ovvero l'IRPEF applicata al 35% sull'imponibile si €. 7.505,57; €. 138,89 IRPEF al 23% applicata ad €
603,87.
Alla udienza odierna, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto decreto relativo alle trattenute di cui la ricorrente chiedeva la restituzione col ricorso, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale e quindi debbono essere poste a carico del convenuto, essendo incontroverso che il decreto in parola è CP_1 intervenuto in momento successivo al deposito del ricorso.
Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa e suo valore (tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), secondo l'impegno profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di CP_1
parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro 1.029,50 oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:03, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NASO DOMENICO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUERCIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA GENERALE
PRESTISIMONE 21 90015 CEFALU' presso il difensore avv. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 17.10.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute fiscali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €1.726,28, in violazione del DPR 917/1986 TUIR e delle trattenute previdenziali pari a €924,35 in violazione del D.LGS n. 314/1997; - DICHIARARE ED ACCERTARE, che le trattenute fiscali pari a €1.726,28 e quelle previdenziali pari a €924,35 sono illegittime, in quanto operate sulla somma corrisposta al lavoratore per il risarcimento danni da abuso di contratti a termine, in esecuzione della sentenza n.10106/2017 del Tribunale di Roma, quale danno da “perdita di chance”, non sostitutivo di reddito;
”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava la ricorrente, dipendente di ruolo del convenuto che, con la sentenza n. 111/2024, il CP_1
Tribunale di Livorno aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da essa ricorrente per abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato. Lamentava, tuttavia, la essenzialmente che, verificato il cedolino di agosto 2024 la stessa aveva riscontrato di aver Pt_1 ricevuto la somma lorda pari ad euro 8.429,92 con illegittima applicazione delle trattenute fiscali e previdenziali di cui l'odierna attrice chiedeva, quindi, la restituzione.
Si costituiva il resistente dando atto che l' aveva fatto pervenire il decreto CP_1 Parte_2 prot. 228 del 5.03.2025 con il quale, ad integrazione precedente decreto Prot. n.5581 del
07/06/2024, applicato dalla RTS di Livorno era disposto che alla docente fossero liquidati Pt_1 complessivamente €. 3.690,19, quale totale delle sottostanti voci €. 924,35 (231,09 x 4 mensilità) per i contributi previdenziali trattenuti delle quattro mensilità relative al 2024; €. 2.626,95 ovvero l'IRPEF applicata al 35% sull'imponibile si €. 7.505,57; €. 138,89 IRPEF al 23% applicata ad €
603,87.
Alla udienza odierna, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto decreto relativo alle trattenute di cui la ricorrente chiedeva la restituzione col ricorso, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale e quindi debbono essere poste a carico del convenuto, essendo incontroverso che il decreto in parola è CP_1 intervenuto in momento successivo al deposito del ricorso.
Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa e suo valore (tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), secondo l'impegno profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di CP_1
parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro 1.029,50 oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3