CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7072/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AN NE
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. CORIGLIANO GIANGIUSEPPE
Avv. SANTARPIA GIUSEPPE
Avv. ROMITI VALERIA presente
Appellato/i
CP_1
Avv. MUNGARI MATTEO avv Bombini in sost.
Avv. MAGNANELLI ANDREA
D'PP AN N Q EREDE
Avv.
D'PP OL IN PROP N Q EREDE
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN NE
RI GA SA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. AN NE Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ) in proprio e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 erede della sig.ra domiciliato presso il difensore avv. Valeria Romiti Persona_1 che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con gli avv.ti Giangiuseppe
IG e SE IA giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliata CP_1 P.IVA_1 presso il difensore avv. Matteo Mungari che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Andrea Magnanelli giusta procura in atti.
APPELLATA
E
AN D'PP nella qualità di erede della sig.ra Persona_1
2 OL D'PP in proprio e nella qualità di erede della sig.ra Per_1
APPELLATI CONTUMACI
[...]
OGGETTO: appello contro la sentenza n.7432/2020 resa in data 20.05.2020 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 21.12.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.7432/2020 pubblicata in data 20.05.2020 dal Tribunale di
Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.13902/2013, promosso da Per_1
AO D'PO ed nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1 [...]
ed quale Controparte_2 CP_3 terza chiamata dalla . Controparte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato D'PP OL e Persona_1 Parte_1
convenivano in giudizio (già e la
[...] CP_1 CP_4 domandandone la condanna Controparte_5 al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis a cagione del sinistro nel quale decedeva il proprio congiunto , di anni 82, rispettivamente Persona_2 coniuge della prima e padre dei secondi.
Gli attori allegavano che, in data 4/09/1999 alle ore 5.30 circa, in mentre il sig. CP_1
si trovava a percorrere con la propria automobile Via Appia Nuova – Parte_1 provenendo da BA e dirigendosi verso – precipitava in uno scavo realizzato CP_1 dalla in occasione Controparte_5 dell'esecuzione dei lavori su Via Appia Nuova, all'altezza dell'incrocio con Via di
Ciampino.
Esponevano che nell'esecuzione dei lavori aveva realizzato un'enorme CP_5 voragine, larga mt. 50 e profonda mt. 7, proprio nel luogo ove in precedenza sorgeva la sede stradale e che di conseguenza la via Appia Nuova era stata chiusa al traffico, con incanalazione dello stesso su vie alternative.
Deducevano la mancanza di segnaletica di cantiere per i veicoli in fase di avvicinamento
– con un unico cartello di “obbligo di svolta a destra” peraltro riverso al suolo e non visibile dagli automobilisti in avvicinamento – e l'assenza di illuminazione dell'area del cantiere. Lamentavano che l'aerea di cantiere non era interclusa poiché i veicoli che provenendo da BA LA viaggiavano verso non trovavano ostacoli fisici che CP_1 impedissero loro di proseguire dritto, verso la voragine;
evidenziavano che a mt. 25
3 dall'area di scavo era presente una rete di plastica lasciata aperta nel punto di transito dei veicoli e che lo scavo non era recintato.
Allegavano che a causa della particolare conformazione dei luoghi e dell'ora notturna il
Sig. , giunto nell'area del cantiere, non poteva avvedersi della interclusione. Parte_1
Non trovando ostacoli sul suo cammino, egli proseguiva diritto anziché imboccare la deviazione laterale;
non essendo l'area illuminata non poteva vedere l'esistenza della voragine;
non essendo la voragine recintata egli vi finiva dentro col proprio veicolo.
Esponevano che sul fondo dello scavo era stato altresì realizzato un plinto in cemento armato, dal quale – essendo ancora incompleto – emergevano numerosi tondini di ferro;
il veicolo del , precipitando nello scavo, finiva sopra i suddetti tondini, che Parte_1 trafiggevano il mezzo ed il suo occupante. Il , raccolto dai soccorritori, Parte_1 decedeva qualche ora dopo in ospedale.
Gli attori deducevano la responsabilità del ai sensi degli artt. 2051 e CP_4
2043 c.c.
Domandavano il risarcimento del danno non patrimoniale patito iure proprio a cagione della perdita del rapporto parentale, nonché iure hereditario per il danno da perdita della vita (voce quest'ultima alla quale rinunziavano in corso di causa a seguito della pronunzia delle Sezioni Unite sul tema). Chiedevano altresì il risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni erogate dal defunto e del lavoro domestico da lui prestato, nonché delle aspettative ereditarie per diminuzione della consistenza dell'asse ereditario rispetto a quello che sarebbe loro spettato se il sig. fosse morto per anzianità. Parte_1
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
Evidenziava in proposito che il sinistro si verificava all'interno di un'area di cantiere ove erano in corso lavori stradali ad opera della Controparte_2 area non aperta al traffico veicolare.
[...]
Evidenziava inoltre la mancanza di prova che fosse stato il a stipulare il contratto CP_4 di appalto con l'impresa convenuta;
deduceva che, relativamente al tratto di strada teatro del sinistro, responsabile per la manutenzione e la sorveglianza era l'
[...]
eccepiva poi la prescrizione del diritto sia nei confronti di CP_6 Per_1
e di D'PP OL – che avevano inviato l'ultima raccomandata a/r
[...] in data 12/10/2004 – che nei confronti di – che aveva inviato Parte_1
l'ultima raccomandata in data 06/07/2007.
Con riguardo al contenuto della pretesa risarcitoria, il Comune contestava la sussistenza della propria responsabilità ed indicava, quale causa dell'evento lesivo, la condotta di guida negligente del sig. . Contestava infine la quantificazione del danno Parte_1
4 effettuata da parte attrice e concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva la eccependo Controparte_5
l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da parte attrice. Allegava inoltre che dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di emergeva l'esistenza di segnaletica CP_1 verticale di paline indicanti i lavori in corso, il restringimento della sede stradale, il divieto di sorpasso e le limitazioni di velocità, nonché la circostanza che l'area del sinistro era delimitata da barriere divisorie direzionali in cemento armato ed era illuminata mediante illuminazione pubblica.
Evidenziava altresì che era presente - a mt. 24,80 dal ciglio dello scavo - una rete in plastica, deducendo che un estraneo la aveva aperta, arrotolata e posto sul lato sinistro della strada successivamente alla chiusura del cantiere. Deduceva quale causa del sinistro la condotta di guida imprudente del sig. e contestava la quantificazione attorea Parte_1 dei danni.
Chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa
[...]
(già si Controparte_7 Controparte_7 costituiva associandosi alle difese della Controparte_5
deducendo che il contratto assicurativo invocato da era
[...] CP_5 stato stipulato in coassicurazione e la polizza era ripartita tra la e CP_7 [...] nelle rispettive quote del 50%. Evidenziava pertanto che ra Controparte_8 CP_3 tenuta soltanto in proporzione della propria quota, con esclusione della solidarietà.
Esponeva altresì la previsione di uno scoperto contrattuale del 10%. Il procedimento veniva interrotto per intervenuta amministrazione straordinaria della
[...]
e successivamente riassunto da parte Controparte_5 attrice”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
-condanna , in persona del Sindaco p.t., alla corresponsione della CP_1 somma di euro 147.100,50 nei confronti di di euro 107.873,70 Persona_1 nei confronti di D'PP OL e di euro 107.873,70 nei confronti di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi come da
[...] motivazione;
- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti di
[...]
e la connessa domanda Controparte_9
5 di manleva nei confronti di Controparte_7
- compensa per metà le spese di lite tra gli attori e;
condanna CP_1 [...]
in persona del Sindaco p.t., alla refusione del residuo nei confronti degli attori, CP_1 liquidato in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge ed € 470,00 per esborsi;
-compensa le spese di lite tra gli attori e . Controparte_7
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato, per quanto di rilievo ai fini del presente gravame: “La domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
è Controparte_9 improcedibile. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,
“Nell'amministrazione straordinaria, essendo applicabile - per effetto del rinvio disposto dall'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95) - la normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (fra varie, Cass. n. 17327/2012).
Per quanto concerne la domanda di accertamento della responsabilità, la stessa risulta parimenti improcedibile, stante la natura meramente strumentale di tale tipologia di accertamento rispetto alla domanda di condanna al risarcimento del danno (Cfr. ex plurimis Cass. n. 19271/2013, n. 15066/2017, Cass. n. 11123/2019) e non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario tra i convenuti. Deve rilevarsi che nella fattispecie in esame - come correttamente evidenziato dalla parte attrice - le domande spiegate nei confronti di e di CP_1 Controparte_5 sono scindibili;
l'obbligazione solidale passiva – per fatto dannoso imputabile a più
[...] soggetti nella prospettazione attorea – configura infatti ipotesi di litisconsorzio facoltativo
(Cfr., fra varie, Cass. n. 3533/2008, Cass. n. 24680/2006, Cass. n. 18831/2016).
Con riguardo al merito della domanda avanzata nei confronti di , si CP_1
6 osserva quanto segue.
L'eccezione di prescrizione sollevata deve ritenersi infondata.
Constano due atti interruttivi posti in essere da tutti gli attori, ricevuti rispettivamente in data 15.11.1999 (all. 8 fasc. attoreo) e in data 12.10.2004 (sub all. 9 fasc. attoreo); la missiva del 6.07.2007 sub all. 11 è stata viceversa inviata dal solo . Parte_1
Dal momento che il fatto determinante l'insorgenza della condotta risarcitoria – a prescindere dalla archiviazione del procedimento penale, che non assume rilevanza in relazione alla valutazione incidentale del giudice civile ai presenti fini – configura reato
(omicidio colposo per carenza di adozione dei mezzi atti a garantire la sicurezza nella viabilità) deve applicarsi l'art. 2947 co. 3 c.c., con conseguente prescrizione in anni 10, ai sensi della normativa vigente all'epoca del fatto, ossia del combinato disposto dell'art. 589 c.p. (che prevedeva la reclusione fino a cinque anni) e dell'art. 157 co. 1 n. 3 (che disponeva la prescrizione “in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni” precisando al comma 2 che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato”), nella formulazione vigente alla data del 4.09.1999.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole” (Cfr. Cass. ord. n. 6333/2018). Rilevato che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta nel febbraio 2013, il termine di prescrizione decennale – decorrente dall'ultimo atto interruttivo del 12.10.2004 – non era pertanto ancora decorso.
Con riguardo al contenuto della pretesa risarcitoria, si rileva quanto segue.
La disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 2051 c.c., che prevede che il soggetto che abbia in custodia una cosa risponda dei danni cagionati da questa, a meno che non fornisca la prova liberatoria che l'evento sia stato determinato da un caso fortuito.
Grava, pertanto, sull'attore l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituto anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato (tra varie, v.
7 Cass. n. 8229/10; Cass. n. 5658/10, Cass. n. 23584/13; Cass. n. 2481 e 2482 del 2018).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da con CP_1 riguardo alla circostanza che all'epoca del sinistro ANAS S.p.a. fosse responsabile per la manutenzione e sorveglianza del tratto stradale in questione non può essere accolta.
Si osserva infatti che con l'affidamento della manutenzione e sorveglianza sulle strade a ditta appaltatrice l'ente proprietario non si spoglia del potere tutorio sulle stesse;
il contratto di appalto infatti “costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del CP_4 committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.” (v.
Cass. n. 1691/2009). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata poiché il sinistro si verificava in un'area di cantiere ove erano in corso lavori stradali pubblici ad opera della è parimenti Controparte_10 infondata, per i motivi che si procede ad illustrare. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con giurisprudenza consolidata, che solo qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. In caso contrario non viene meno la qualità di custodia da parte dell'ente titolare della strada (Cfr. fra varie Cass. n.15882/2013, 15383/2006, n.4039/2013, pronunciata quest'ultima, peraltro, in fattispecie analoga alla presente, in cui la Suprema Corte ha ritenuto non venir meno la qualità di custode del in ipotesi di sinistro avvenuto su CP_4 strada chiusa al traffico veicolare - in quanto oggetto di lavori di realizzazione della stessa da parte di società esecutrice - non risultando una idonea e netta chiusura e delimitazione del tratto stradale, delimitazione posta in essere nel caso di specie attraverso l'apposizione di massi poi parzialmente rimossi da terzi).
Nel caso oggetto dell'odierna controversia, alla luce degli atti e documenti di causa, non
è emersa la sussistenza di una delimitazione e chiusura netta del cantiere al traffico veicolare, tale da determinare il trasferimento del potere di fatto sulla cosa nei confronti della società esecutrice dei lavori sulla strada, con conseguente privazione della qualità di custode da parte dell'amministrazione comunale ed inoperatività dalla relativa responsabilità.
Deve infatti osservarsi che dal rapporto di incidente stradale emerge quanto segue:
8 “Provenendo da fuori percorrendo via Appia Nuova in direzione centro nel CP_1 CP_1 tratto che va dall'Aeroporto di Ciampino allo svincolo con via di Ciampino esiste segnaletica verticale di: - 1 palina indicante lavori in corso, -2 paline indicanti restringimento sede stradale, - 2 paline indicanti velocità massima consentita di 70 km/h e successivamente 50 km/h; nelle immediate vicinanze al cantiere esistono: - 1 palina divieto di sorpasso, - 2 paline indicanti lavori in corso;
non è presente alcun tipo di segnaletica cantieristica di illuminazione, esiste comunque illuminazione pubblica della strada. Per la descrizione dello stato dei luoghi in prossimità del cantiere abbiamo diviso l'area interessata in quattro zone denominate 1 – 2 – 3 – 4 riportate sul grafico.
ZONA 1: Svincolo stradale che partendo dalla biforcazione di via Appia Nuova permette di raggiungere Ciampino paese. Lo stesso è caratterizzato da una larghezza di mt. 04,50 per il primo tratto che poi si restringe a mt. 03,70 causa la delimitazione di una recinzione in rete in plastica colore arancio sulla destra e sulla sinistra da banchina rialzata di cm.
10 larga mt 02,10 ed interrotta da un ex attraversamento pedonale per mt. 5.
Percorrendo lo svincolo troviamo una curva destrorsa il cui raggio esterno è delimitato da jersey in c.a. che fanno da protezione al cantiere, mentre il raggio interno è delimitato da rete in plastica sorretta da paletti.
ZONA 2: Ex via Appia Nuova chiusa al transito veicolare e sede di cantiere, chiusa con jersey in c.a. che iniziando da via Appia Nuova (inizio cantiere) aggira il cantiere stesso in modo semicircolare, incanalando il flusso veicolare.
All'interno della zona 2 troviamo una rete in plastica, a mt. 24,80 dal ciglio dello scavo, che al nostro arrivo risultava aperta, arrotolata e posata sul lato sinistro della strada.
ZONA 3: Il perimetro dello scavo non risulta delimitato da alcuna recinzione;
scavo aperto, dalle dimensioni di 7,50 di altezza e mt. 50 circa di raggio, di forma semicircolare, nel fondo del quale si trovano gettate in cemento armato anch'esse in forma semicircolare dalle quali fuoriescono grossi ferri “tondini” per mt. 01,30 di altezza dal suolo.
La veniva trovata all'interno dello scavo, in posizione capovolta, in CP_11 corrispondenza dei “tondini” in ferro alcuni dei quali entravano nell'abitacolo.
La vicinanza al costone del dirupo mt. 01,50 e i danni del primo impatto, parte frontale paraurti anteriore, fanno presupporre una moderata velocità del veicolo.
ZONA 4: Deviazione dell'ex via Appia Nuova delimitata a sinistra e a destra da jersey in c.a. che dà la possibilità al flusso veicolare di aggirare il cantiere (…).
Facciamo presente che l'unica possibilità di ingresso alla zona 2 è dalla zona 1 (svincolo),
o entrando dalla interruzione della banchina sull'ex attraversamento pedonale, o transitando sulla banchina stessa alta 10 cm”. Il materiale fotografico allegato al rapporto
9 di incidente stradale evidenzia l'assenza di apposita segnaletica cantieristica – come rilevato nel rapporto di incidente stradale – indicante un assoluto divieto di accesso alla via inibita al transito e luogo di cantiere. È visibile, infatti, unicamente un segnale di obbligo di svolta a destra, menzionato dalla parte attrice (che ne ha allegato la non completa visibilità notturna).
Il rapporto di incidente stradale, pur confermando la presenza di – generica – illuminazione artificiale della strada ha rilevato l'assenza di illuminazione cantieristica.
Il segnale di cui sopra risulta inoltre collocato in basso, in prossimità della pavimentazione stradale.
Deve ritenersi che l'interclusione del cantiere non si sia stata netta e completa, sicché – come sopra detto – non è stata posta in essere una delimitazione dell'area tale da comportare il trasferimento da parte del del potere di fatto sulla cosa – e della CP_4 relativa responsabilità – nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori.
Nel caso in esame, in particolare, era possibile fare ingresso nell'area cantiere attraverso l'interruzione della banchina, ampia 5 metri, come evidenziato nel rapporto di incidente stradale;
la circostanza che parte del cantiere fosse aperta è stata peraltro altresì rilevata nella consulenza tecnica del C.T. della Procura della Repubblica in atti.
Tale mancata netta delimitazione, unitamente all'assenza di un segnale di divieto assoluto di transito, nonché di illuminazione cantieristica, impedisce la ravvisabilità degli elementi, sopra indicati, richiesti secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, della enucleazione e separazione dell'area di cantiere.
Le conseguenze dell'utilizzo del tratto stradale, tale da consentire l'ingresso nell'area cantiere, ricadono pertanto nella responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 CP_4
c.c.
Nella fattispecie deve poi osservarsi la mancata recinzione dello scavo, di dimensioni e pericolosità rilevanti, come sopra descritto nel rapporto di incidente stradale, nonché la mancanza di segnalazione dello stesso.
Per quanto concerne il rinvenimento di rete di plastica all'interno della zona 2, a circa 25 metri dallo scavo, lo stesso non è idoneo alla prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c., non essendo stata neppure fornita prova delle originarie modalità di posizionamento di tale rete nonché della relativa tempistica e non risultando che tale dispositivo fosse sufficiente ai fini di una completa interclusione e segnalazione;
generiche ed inidonee sono le dichiarazioni spontanee allegate al rapporto di incidente stradale e rese dall'addetto al cantiere SE dell'Aquila, che ha riferito genericamente di avere assistito alla
“chiusura del cantiere” a mezzo della predetta rete la sera antecedente, senza
10 specificazione dei soggetti che avessero concretamente posto in essere le operazioni, del dato temporale preciso, del luogo esatto ove la rete fosse stata collocata. Sul punto peraltro non sono state apportate al processo prove testimoniali (cfr. verbale di udienza del
10.11.2014).
Considerato tutto quanto sopra esposto e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra l'utilizzo della cosa in custodia e l'evento dannoso, deve essere tuttavia analizzata l'incidenza della condotta del conducente sulla verificazione del danno. Parte_1
Deve rilevarsi che nel complessivo contesto sopra descritto, sussiste una cooperazione colposa del soggetto nella causazione del sinistro. Egli, infatti, procedeva nella visibile presenza di consistenti lavori stradali in corso, dei sopra menzionati jersey in cemento armato in percorso circolare atti ad incanalare il traffico, nel contesto di un succedersi di segnali indicanti lavori in corso, limiti di velocità e divieti di sorpasso, nonché in presenza del segnale di obbligo di svolta a destra (che non consta fosse riverso a terra come dedotto da parte attrice); a fronte di ciò si osserva che, come evidenziato nel rapporto di incidente stradale, l'unica possibilità di ingresso nell'area di cantiere era dalla zona 1 (svincolo), o entrando dalla interruzione della banchina sull'ex attraversamento pedonale, o transitando sulla banchina stessa alta 10 cm. Deve pertanto rilevarsi in capo al una condotta di guida significativamente difforme dai parametri di prudenza Parte_1
e perizia nella guida. Tale condotta di guida, pertanto, se non è idonea a recidere il nesso causale tra la cosa ed il sinistro, è tuttavia atta a costituire un elemento che ha concorso causalmente alla determinazione dello stesso ai sensi dell'art.1227 co. 1 c.c..
In ragione degli elementi sopra esposti si ritiene congruo quantificare la corresponsabilità del nella causazione del sinistro nella misura del 50%, dovendosi ravvisare Parte_1 una pari rilevanza causale della condizione del tratto stradale e della condotta di guida del de cuius, il quale per fare ingresso nell'area di cantiere procedeva nel tratto di interruzione della banchina (o sulla stessa). Tanto osservato, pacifico il nesso causale tra il sinistro ed il decesso, deve procedersi alla quantificazione del risarcimento richiesto dagli attori.
Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Tribunale non ignora la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, che ha riconosciuto alle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano la valenza di criterio di liquidazione universale del danno non patrimoniale. Tuttavia, ritiene il Tribunale che il principio posto a fondamento della pronuncia, secondo cui l'equità deve essere intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento” - principio cui si aderisce - trovi appropriata esplicazione anche con l'utilizzo dei parametri contenuti
11 nella tabella uniformemente applicata dal Tribunale di Roma….
Nello specifico, con riguardo al danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, spettante ai congiunti considerato che si verte in tema di diritti costituzionalmente rilevanti (art. 29 e 30 Cost.) ed essendo fuor di dubbio la sussistenza dei requisiti della gravità dell'offesa e della serietà della lesione (Cass. 26972/2008; Cass.
26973/2008, Cass. 26974/2008 e Cass. 26975/2008), deve nello specifico evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018).
Pertanto, sulla base delle predette tabelle e tenuto conto dei parametri sopra indicati, ossia la natura del rapporto, l'età del defunto (82 anni) e dei congiunti e - nel caso della coniuge
- la convivenza (non specificamente contestata), in relazione al decesso di Persona_2 deve liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale l'importo di € 294.201,00
[...] ai valori attuali per la coniuge di € 215.747,40 per la figlia Persona_1
D'PP OL e di euro 215.747,40 per il figlio . Parte_1
Non può essere accolta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sofferto dal de cuius nel lasso temporale intercorrente tra il sinistro ed il decesso. Non consta infatti prova dello stato di coscienza del D'PP in tale lasso temporale;
deve peraltro osservarsi che dal referto di Pronto Soccorso in atti consta che il de cuius giungeva in nosocomio quando il decesso era già avvenuto.
Alla luce del riparto delle responsabilità come sopra illustrato deve CP_1 essere condannata alla corresponsione di una somma pari al 50% del danno liquidato nei confronti degli attori, dovendo operarsi la decurtazione percentuale corrispondente alla quota di corresponsabilità del D'PP nella produzione dell'evento lesivo.
In ragione di tutto quanto esposto, a spetta, pertanto, la somma Persona_1 di € 147.100,50, a D'PP OL la somma di € 107.873,70 ed a Parte_1
la somma di € 107.873,70 quale risarcimento del danno non patrimoniale, ai
[...] valori attuali.
Non può essere accolta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni erogate dal defunto, per difetto di specifica
12 allegazione e prova dell'apporto fornito dal congiunto. Deve parimenti essere respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle aspettative ereditarie
(per interruzione del processo di accumulazione di cespiti da trasferirsi ai congiunti al momento del decesso), trattandosi di aspettativa di mero fatto che non costituisce situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.
Analogamente deve ritenersi con riguardo al lavoro domestico prestato dal coniuge
(quantificato da parte attrice sulla base della retribuzione di una collaboratrice domestica), con riguardo al quale non consta prova della prestazione da parte del de cuius.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (v. Cass.
Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare la parte danneggiata del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono essere dunque calcolati, per ciascuno degli attori, sulle somme rispettivamente quantificate, devalutate all'epoca del sinistro (4.09.1999) e rivalutate di anno in anno sino alla presente sentenza, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).
In ragione del riconoscimento di un concorso di colpa nella determinazione dell'evento le spese di lite tra gli attori e devono essere compensate nella misura del CP_1
50%; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37/2018, ex art. 28 del D.M. medesimo.
Le spese di lite tra gli attori ed devono essere compensate ai sensi dell'art. CP_3
92 co. 2 c.p.c. in ragione della articolazione della vicenda processuale”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accogliere nel merito, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
7432/2020 pubblicata in data 20.05.2020, resa dal Tribunale di Roma, Sez. XII, Dott.ssa
Papetti, nel giudizio recante RG.N. 13902/2013 e accogliere le seguenti conclusioni:
- In via principale, accertare la responsabilità esclusiva di (già CP_1 CP_4
, in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa
[...]
e per l'effetto condannare, (già ), in persona del Sindaco CP_1 CP_4 pro tempore al risarcimento di tutti i danni, in favore dell'appellante, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo;
- In via subordinata condannare (già , in persona le CP_1 CP_4
Sindaco pro tempore a risarcire al sig. in proprio il restante 50% del Persona_2
13 danno liquidato per euro 107.873,70 e nella qualità di erede della sig.ra Persona_1 la restante somma di euro 149.033,50;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprese le spese forfetarie, IVA e CAP”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 24.02.2021 ha resistito al CP_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame per la violazione del disposto di cui all'art. 342 primo comma n. 1 e n. 2 c.p.c.,
- sempre in via preliminare, pronunciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis e dell'art. 348 ter c.p.c., ordinanza di inammissibilità dell'appello, non assistito da ragionevole probabilità di essere accolto;
- ancora in via preliminare, dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del signor nella qualità di erede della sig.ra per i motivi Parte_1 Persona_1 sopra esposti;
- nel merito, rigettare il gravame proposto dal signor in proprio e nella Pt_1 Parte_1 qualità di erede della sig.ra poiché infondato in fatto, in diritto e non Persona_1 provato, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale Civile di Roma
n. 7432 del 7 aprile 2020, depositata in data 20 maggio 2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
§ 7. - All'odierna udienza nella contumacia di RIno D'PO e AO D'PO – rigettate le istanze istruttorie da parte del precedente Collegio assegnatario della procedura
– sono comparsi i procuratori delle parti, i quali, hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in cinque motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Sulla cooperazione colposa del sig.
[...]
” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, Per_2 accertata la responsabilità di ai sensi dell'art.2051 c.c., sulla base delle CP_1 produzioni documentali aveva in seguito accertato il concorso di colpa del conducente
. Persona_2
Sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità di
[...]
e conseguentemente condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti CP_1 CP_4 dall'attore in primo grado.
Affermava che, la mancata delimitazione del cantiere, l'omessa installazione della segnaletica stradale, la mancata interclusione dell'accesso, la mancata illuminazione e chiusura del cantiere, circostante tutte richiamate dal Tribunale, avevano causato il sinistro
14 in cui aveva perso la vita il padre al quale non era addebitabile alcunché tenuto conto della particolare conformazione dei luoghi, dell'ora notturna e della mancata illuminazione dell'area, non avendo potuto avvedersi della interclusione, pertanto, non avendo trovato ostacoli nella sua direzione e nessun tipo di avvertimento circa la chiusura della strada, era precipitato dentro la voragine priva tra l'altro di recinzioni.
Evidenziava inoltre che il pericolo non era prevedibile né superabile con l'ordinaria diligenza, risultando invero decisivo ed assorbente il mero nesso di causalità fra bene custodito e danno, in modo tale che, se avesse adottato tutte le cautele del CP_1 caso, l'evento non si sarebbe verificato, richiamando a tal fine Cass.civ. sent.n.24178 del
4 ottobre 2018.
Concludeva evidenziando l'erroneità delle ragioni poste a base della decisione chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Mancata valutazione di un fatto decisivo”
l'appellante deduceva in particolare che non si comprendeva il ragionamento logico che aveva portato il primo Giudice a ritenere la condotta di guida del difforme dalle Parte_1 regole di prudenza e perizia, in contrasto rispetto a quanto emergeva dal rapporto dell'incidente stradale.
Evidenziava che proprio nel rapporto di incidente stradale, si era evidenziato che: “la vicinanza al costone del dirupo mt. 01.50 e i danni del primo impatto, parte frontale paraurti anteriore, fanno presumere una moderata velocità del veicolo”.
Deduceva che nell'allestimento del cantiere stradale dovevano essere predisposti particolari accorgimenti a difesa dell'incolumità degli utenti della strada ed il perimetro dell'area doveva essere adeguatamente illuminato, recintato e delimitato, con segnali percepibili, visibili di notte che dovevano avvisare gli utenti dei lavori in corso.
Precisava che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nessuno di questi accorgimenti era stato adottato, non avendo il primo Giudice tenuto conto delle circostanze in cui si era verificato l'incidente stradale, dalle quali si evinceva con certezza la prudente condotta di guida tenuta dal conducente.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Sul risarcimento del danno” parte appellante a fondamento del motivo deduceva che il Giudice di primo grado aveva errato nella valutazione delle allegazioni e prove offerte in primo grado.
Deduceva in particolare che era stata ampiamente dimostrata l'esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art.2051 c.c. in quanto custode del tratto di strada ove si era CP_1 verificato l'incidente, non comprendendosi le ragioni dell'applicazione del concorso di colpa, gravando sul conducente una responsabilità non oggettiva bensì presunta,
15 richiamando sul punto Cass.civ.n.10031 del 2006.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “Sulle istanze istruttorie” parte appellante evidenziava a fondamento del motivo che la sentenza impugnata risultava esser viziata per aver il Tribunale rigettato le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art.183, co.6, n.
2, c.p.c., non essendosi disposta la CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi, senza essersi adeguatamente motivato in merito.
Concludeva sostenendo che l'ammissione delle istanze istruttorie avrebbe dimostrato l'esclusiva responsabilità di CP_1
§ 8.5 - Con il quinto motivo “Sulle spese processuali” parte appellante chiedeva che in riforma della sentenza di primo grado venissero modificate anche le statuizioni in punto di spese di giudizio.
§ 9. – Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c., svolte dal nella propria comparsa di CP_4 costituzione.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C.
(Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Unite n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Passando al merito dell'impugnazione deve anzitutto evidenziarsi quanto ai mezzi istruttori richiesti dall'appellante che – come già osservato con ordinanza del 24.11.2021 resa dal precedente Collegio – le prove orali non erano ammissibili, in quanto vertenti sulla descrizione dei luoghi quale invero risultante dal verbale d'incidente (e relativi grafici) redatto nell'immediatezza dalla polizia municipale (doc.n.7 fasc. primo grado).
Sul punto giovi richiamare la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass.n.14038/2005
e ss. conformi) relativa al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, avente efficacia di piena prova fino a querela di falso - ex art.2700 c.c. in dipendenza della
16 sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Ne consegue che nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento, come nel caso di specie), la fede privilegiata da cui è assistito detto verbale viene meno, non sussistendo con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento.
In ogni caso, per quanto di seguito evidenziato, le prove orali non erano rilevanti, non essendo tali da modificare la valutazione effettuata dal primo Giudice circa il concorso di colpa del conducente, reso evidente da plurime circostanze di fatto e dall'inosservanza delle disposizioni del codice della strada che nel caso specifico risultano essere state violate dal conducente dell'autovettura.
Quanto poi alla c.t.u. cinematica, con esame dei luoghi, deve evidenziarsi che la dinamica del sinistro ben poteva ricostruirsi dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado – come invero fatto dal Tribunale - essendo privo oltretutto di utilità l'esame dei luoghi a distanza di notevole lasso temporale dalla data di verificazione dell'incidente.
A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ.n.22799/2017, pronuncia resa in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica – così come la disposizione dell'indagine - rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito.
Ciò posto e passando ad esaminare i primi tre motivi d'appello (§ 8.1, 8.2 e 8.3), congiuntamente, vertendo tutti sull'erronea applicazione del concorso di colpa a carico del danneggiato, deve anzitutto evidenziarsi che secondo Cass.civ.n.999/2014 e altre conformi, nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.) ed ancora che secondo
Cass.civ.n.23919/2013 l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde
17 ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato – come, nel caso di specie - di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto - sempre secondo la richiamata pronuncia di legittimità - che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
A ciò si aggiunga che la S.C. ha altresì affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.civ.23 maggio
2023, n.14228).
Orbene, nel caso di specie – come peraltro osservato dal Tribunale – il conducente della
Panda era entrato nella zona di cantiere da una interruzione della banchina sull'ex attraversamento pedonale, o diversamente ed in maniera ancor più imprudente, transitando sulla stessa banchina, alta 10 cm.
Nel verbale della polizia municipale si era infatti posto in rilievo “Facciamo presente che l'unica possibilità di ingresso alla zona 2 è dalla zona 1 (svincolo), o entrando dalla interruzione della banchina sull'ex attraversamento pedonale, o transitando sulla banchina stessa alta 10 cm”, ne consegue che deve confermarsi il significativo concorso di colpa addebitato al dal Giudice di primo grado che ha chiaramente Parte_1 evidenziato le circostanze di fatto, tali da consentire siffatto accertamento.
Il Tribunale ha infatti così condivisibilmente motivato sulla dinamica del sinistro “Deve rilevarsi che nel complessivo contesto sopra descritto, sussiste una cooperazione colposa del soggetto nella causazione del sinistro. Egli, infatti, procedeva nella visibile presenza di consistenti lavori stradali in corso, dei sopra menzionati jersey in cemento armato in percorso circolare atti ad incanalare il traffico, nel contesto di un succedersi di segnali indicanti lavori in corso, limiti di velocità e divieti di sorpasso, nonché in presenza del segnale di obbligo di svolta a destra (che non consta fosse riverso a terra come dedotto da parte attrice); a fronte di ciò si osserva che, come evidenziato nel rapporto di incidente stradale, l'unica possibilità di ingresso nell'area di cantiere era dalla zona 1 (svincolo), o entrando dalla interruzione della banchina sull'ex attraversamento pedonale, o transitando sulla banchina stessa alta 10 cm. Deve pertanto rilevarsi in capo al
18 una condotta di guida significativamente difforme dai parametri di prudenza Parte_1
e perizia nella guida. Tale condotta di guida, pertanto, se non è idonea a recidere il nesso causale tra la cosa ed il sinistro, è tuttavia atta a costituire un elemento che ha concorso causalmente alla determinazione dello stesso ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.”.
A ciò deve aggiungersi che secondo l'art.141 del codice della strada “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” e che la profonda voragine in cui era caduta la Panda, di larghezza di circa 50 mt. di raggio (sempre stando al verbale della municipale), risultava certamente visibile, esistendo illuminazione pubblica sul posto, ma soprattutto essendovi la luce crepuscolare alle ore 6,00 del mattino del 4 settembre 1999
(tale l'orario di verificazione del sinistro indicato nel rapporto in atti).
Dunque, la condotta dell'automobilista è risultata certamente dotata di rilievo causale nella verificazione del sinistro, dovendosi evidenziare nuovamente che l'accesso nella zona di cantiere era avvenuto attraverso una apertura costituita da un attraversamento pedonale ovvero dall'essere addirittura salita la Panda sulla banchina alta 10 cm., inoltre (stando a quanto verbalizzato dalla municipale) deve osservarsi che la zona 2 (antecedente la zona ove si trovava la profonda voragine ove si svolgevano i lavori) era la “Ex via Appia Nuova chiusa al transito veicolare e sede di cantiere, chiusa con jersey in c.a. che iniziando da via Appia Nuova (inizio cantiere) aggira il cantiere stesso in modo semicircolare, incanalando il flusso veicolare”.
Dunque, il conducente della Panda oltre ad aver fatto accesso in maniera vietata nella zona di cantiere, era in condizione di percepire che ivi si stessero svolgendo dei lavori ed ancora poteva avvedersi dello scavo presente di profondità di circa 7,50 metri e di raggio di circa
50 metri.
Trattavasi, quindi, di uno scavo di grandissime dimensioni che non poteva non essere percepito con un minimo di avvedutezza e prudenza, ancor più imposta in simili circostanze, essendo comunque presenti dei segnali di cantiere ed essendovi acceduto l'automobilista mediante una condotta di guida vietata.
Dunque, l'appello non può trovare accoglimento, essendosi già risposto in premessa in
19 merito all'inammissibilità ed irrilevanza delle richieste istruttorie di cui al quarto motivo
(§ 8.4), risultando il quinto (§ 8.5), relativo alle spese di lite, assorbito dal rigetto del gravame.
In conclusione, per quanto sopra evidenziato, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro
2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase in considerazione della non particolare complessità dei motivi oggetto di gravame, dell'assenza di istruttoria e delle forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 21.12.2020 avverso la sentenza n.7432/2020 resa in data
20.05.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 parte appellata che liquida complessivamente in euro 7.160,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 5.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. AN NE
20