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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/11/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 199/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2022 R. G., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
IZ GO AN, presso il cui studio in Messina, via S. Sebastiano 14, è elettivamente domiciliata;
-Appellante- contro
(c.f. , di seguito anche Controparte_1 P.IVA_1
“curatela”), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Paola
Fazio, presso il cui studio in Messina, via Aurelio Saffi 98, è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta attestato del G.D. del Tribunale di
Messina del 07.04.2011; - Appellata
******************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 142/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Messina il 26 gennaio
2022 nel giudizio iscritto al n. 1535/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“1) Ritenere e dichiarare ammissibile l'appello proposto con il presente atto e, in accoglimento dello stesso, per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata;
2) In accoglimento dell'appello proposto, annullare e/o revocare e/o modificare parzialmente la sentenza
142/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 26.01.2022;
3) Ritenere e dichiarare, che la sentenza impugnata deve essere riformata per le ragioni dedotte in narrativa, sia nella parte in cui rigetta l'opposizione spiegata dalla IG.ra , sia nella parte in cui Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo, sia con riferimento alla statuizione relativa alle spese;
4) Per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra alla curatela del fallimento della soc. Parte_1
CEEM per le ragioni dedotte in narrativa e nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda CP_1 ritenere e dichiarare che la è tenuta esclusivamente al pagamento delle somme di spettanza in ragione Parte_1 della quota di proprietà, come calcolata in narrativa;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”;
Per la curatela:
“1) Rigettare con qualunque statuizione l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1 confermare la gravata sentenza;
2) Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 marzo 2014, Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 943/2006 del Tribunale di Messina emesso nei confronti del
, notificato il 4 agosto 2006, dichiarato esecutivo il 10 gennaio 2007 e Controparte_2 successivamente notificato all'odierna appellante il 24 gennaio 2014, con cui era stato ingiunto al
Condominio il pagamento, a favore della della somma di € 32.800,93, Controparte_1 oltre accessori e spese di lite.
Nello specifico, la premetteva di essere proprietaria di una bottega all'interno Parte_1 del condominio originariamente ingiunto, ereditata dal suo defunto marito . Persona_1
2 Quest'ultimo, con atto in notar del 9 novembre 1992, aveva acquistato la proprietà Per_2 dell'immobile, in precedenza facente parte del compendio ereditario del dott. Detto CP_3 compendio, ivi compresa la bottega in questione, era stato sottoposto a sequestro giudiziario dal
Tribunale di Messina con ordinanza del 26 marzo 1993: cessato il sequestro, la bottega era stata riconsegnata alla , nel frattempo succeduta nella proprietà al marito, il 19 settembre Parte_1
2011.
Nel frattempo, la otteneva il decreto ingiuntivo n. 943/2006 anzidetto Controparte_1 nei confronti del per lavori eseguiti e non saldati. Sollecitato più volte il Controparte_2 condominio debitore a pagare quanto ingiunto, soltanto il 13 febbraio 2013 quest'ultimo comunicava alla curatela fallimentare della ditta i nominativi dei condomini morosi con le relative quote di spettanza, e il successivo 12 dicembre 2013 forniva anche il nominativo e l'indirizzo, tra gli altri, della quale erede del condomino . Parte_1 Persona_1
Con l'opposizione, la deduceva che: all'epoca in cui i lavori erano stati Parte_1 deliberati ed eseguiti, la stessa non era proprietaria della bottega e nemmeno ne aveva la disponibilità, essendo l'immobile gestito dal custode giudiziario: pertanto, non era neanche stata invitata a partecipare all'assemblea condominiale, né ne aveva avuto notizia;
il credito agito in via monitoria risaliva al 2005, quando l'immobile era sottoposto a sequestro giudiziario, e il relativo decreto ingiuntivo le era stato notificato soltanto nel 2014; pertanto, il credito doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione triennale, trattandosi di crediti dell'appaltatore; in subordine, ove ritenuta inoperante la prescrizione triennale, essa avrebbe potuto al più essere condannata a versare la quota del credito di sua spettanza, commisurata ai 21 millesimi attribuiti al proprio immobile, come da prospetto di bilancio allegato in primo grado.
2. La curatela fallimentare si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito.
L'opposizione, secondo l'assunto della curatela, era inammissibile e/o improcedibile perché rivolta verso un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato ed esecutivo;
infondata, perché, da un lato, il credito, fondandosi non su una fattura, ma su un titolo esecutivo giudiziale, soggiaceva al termine di prescrizione ordinario decennale, più volte interrotto dalla ditta e dalla stessa curatela;
dall'altro, la era stata indicata come condomino moroso per la quota di Parte_1 spettanza del credito rimasto insoluto;
inoltre, con la notifica del decreto la curatela non aveva inteso chiedere alla – così come agli altri condomini morosi – il pagamento dell'intero Parte_1
3 importo del credito, bensì il pagamento della sola quota dovuta da ciascuno di essi, al fine di poter procedere alla successiva azione esecutiva pro quota nel caso di inadempimento di alcuno degli stessi.
3. Il Tribunale, istruita la causa con il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e dopo una serie di rinvii interlocutori, definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe in esito all'udienza del 26 gennaio 2022, svoltasi con le forme della trattazione scritta e fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così disponendo: “rigetta l'opposizione spiegata da
avverso al decreto ingiuntivo opposto n. 943/2006 emesso in Parte_1 data 12.14/7/2006 dal tribunale di Messina;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna , a rifondere le spese del giudizio al Parte_1
in persona del curatore protempore, che si liquidano in complessivi Controparte_4
€ 1.384,00, già dimidiate, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002”.
Il Tribunale, dopo una breve disamina dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia di obbligazioni condominiali e di ripartizione delle stesse tra i condomini, precisava che detti principi esulassero dal caso in esame “in cui il creditore, dopo la notifica al condominio ed alla custodia giudiziaria, si è limitato alla notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti del singolo condomino moroso (fatto invero incontestato) dovendosi risolvere eventualmente ogni questione riguardante l'eventuale obbligo di corrispondere la quota dallo stesso dovuto, nella fase esecutiva, se attivata”.
4. Il 14 febbraio 2022, la curatela notificava a mezzo dell'ufficiale giudiziario la citata sentenza del Tribunale a al domicilio da lei eletto presso il Pt_1 Parte_1 procuratore costituito in primo grado.
5. Quest'ultima impugnava la richiamata sentenza con appello, notificato il 10 marzo 2022
e iscritto a ruolo il successivo 18 marzo, chiedendone la riforma per quattro motivi.
Con il primo motivo, sosteneva che il Tribunale avrebbe completamente omesso di esaminare alcune questioni di merito dedotte con l'opposizione, e, nella specie, che:
- la non avesse avuto la disponibilità dell'immobile tra il 26 marzo 1993 e il 19 Parte_1 settembre 2011;
4 - nel corso di detto periodo, era il custode a gestirlo e, di conseguenza, a partecipare alle assemblee di condominio, ivi inclusa quella in cui erano stati deliberati i lavori da cui era scaturito il credito azionato dalla controparte;
- pertanto, non aveva avuto notizia né dell'assemblea, né dei lavori;
- durante la gestione del custode, l'immobile era locato e il custode avrebbe potuto (e dovuto) utilizzare il canone percepito per fare fronte agli oneri condominiali ordinari e straordinari.
Da ciò, quindi, avrebbe dovuto desumersi che l'odierna appellante non avrebbe potuto essere ritenuta obbligata al pagamento di quanto dovuto, come invece statuito dal primo giudice.
Viceversa, l'obbligazione in questione era da porre a carico del custode giudiziario, essendo questa sorta nel corso del periodo di gestione di quest'ultimo e afferendo alle sue funzioni il pagamento delle spese condominiali a qualsiasi titolo dovute.
Con il secondo motivo, osservava che il Tribunale non aveva preso in considerazione neppure l'eccezione di intervenuta prescrizione triennale del credito in quanto credito dell'appaltatore, fondato originariamente su una fattura del 2005, divenuto titolo esecutivo nel
2006 e fatto valere nei suoi confronti soltanto nel 2014.
Con il terzo motivo, si doleva del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza del debito a carico dell'odierna appellante e pur affermando che, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, esso fosse dovuto soltanto pro quota, si era limitato a statuire che
“[…] il creditore, dopo la notifica al condominio e alla custodia, si è limitato alla notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti del singolo condomino moroso dovendosi risolvere eventualmente ogni questione riguardante l'eventuale obbligo di corrispondere la quota dallo stesso dovuta, nella fase esecutiva, se attivata. Per quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato […]”, senza disporre nulla sul fatto che la avrebbe dovuto rispondere, eventualmente e solo previa azione esecutiva nei propri Parte_1 confronti, soltanto pro quota, ossia nei limiti dei 21 millesimi corrispondenti all'immobile di sua proprietà.
Con il quarto motivo, infine, chiedeva la riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite, in accoglimento dell'appello.
5 6. Il 30 giugno 2022 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento Controparte_1 depositando la propria comparsa e chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, o comunque infondato.
In punto di inammissibilità/improcedibilità, ribadiva quanto già dedotto in primo grado con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito, rilevava che le circostanze dedotte con il primo motivo d'appello non potevano essere opposte al fallimento creditore, né potevano inficiare il titolo esecutivo già regolarmente formatosi. L'appellante, quale condomina del Condominio is. 330 n. 8, era perfettamente a conoscenza, per il tramite dell'amministratore, tanto delle vicende che avevano interessato la ditta creditrice, quanto dell'esistenza del debito residuo a carico del condominio – e, di conseguenza, di ciascuno dei condomini morosi, tra cui la stessa , pro quota. Parte_1
Deduceva inoltre che l'eccezione di prescrizione triennale, oggetto del secondo motivo d'appello, era infondata per gli stessi argomenti già addotti in primo grado.
Quanto al terzo motivo, esso era altrettanto infondato perché la notifica del decreto ingiuntivo, lungi dal consistere nella richiesta di pagamento dell'intero credito dovuto, aveva il solo fine di assicurare alla curatela di poter procedere in via esecutiva nell'ipotesi di mancato pagamento. Deduceva altresì che, dopo la notifica del titolo esecutivo, gli altri condomini morosi avevano versato la quota di loro spettanza;
che, nel frattempo, non fosse stata avviata nessuna azione esecutiva verso la;
e che, comunque, non fosse obbligatorio notificare Parte_1 contestualmente il titolo esecutivo e il precetto, come risultante dall'art. 479 comma 3 c.p.c.
7. Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 16 dicembre 2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, il Collegio, non ravvisati i presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa alla successiva udienza del 22 gennaio 2024, poi ulteriormente differita al 5 maggio 2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In esito a detta ultima udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo deposito della sola comparsa conclusionale dell'appellante, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'azione, già formulata dalla curatela appellata in primo grado e riproposta nel presente giudizio d'appello, fondata sull'avvenuta formazione di un giudicato esterno prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
Con detta eccezione, la curatela rileva in particolare che il decreto ingiuntivo contro cui controparte è insorta è da intendersi dotato dell'autorità di cosa giudicata, e pertanto inoppugnabile.
La stessa curatela ha prodotto in atti copia di detto decreto (n. 943/2006), da cui si evince che è stato emesso dal Tribunale di Messina contro il – originario Controparte_2 debitore della poi dichiarata fallita – il 12 luglio 2006, depositato il 14 luglio Controparte_1
2006, notificato al debitore in persona del suo amministratore pro tempore il 4 agosto 2006; e successivamente, a seguito della mancata opposizione del , reso esecutivo il 10 CP_2 gennaio 2007 e munito di formula esecutiva il 18 gennaio 2007. Tale titolo veniva poi notificato in forma esecutiva all'odierna condomina appellante, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. in data 24 gennaio
2014.
Pertanto, avendo il decreto acquisito il valore di cosa giudicata, l'accertamento derivante da esso non poteva e non può più essere messo in discussione, e fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa, in base agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
2. Va innanzitutto rilevato che la sentenza appellata, nel definire il giudizio nel merito, non ha espressamente esaminato detta eccezione, non prendendola in considerazione neppure nell'esposizione delle difese svolte dalle parti. Ciò comporta, dunque, la necessità di stabilire se l'eccezione, per come riproposta dalla parte appellata, sia ammissibile in questa sede, o se, viceversa, la formazione di un giudicato implicito sulla questione richiedesse alla stessa appellata di formulare appello incidentale.
In proposito, deve premettersi che l'eccezione di giudicato, in quanto rispondente a un interesse pubblicistico e non privatistico, è dotata di un'autorità stabilita dall'ordinamento non nell'interesse di una parte, ma nell'interesse pubblico, corrispondente alla certezza del diritto e teso all'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e alla stabilità delle decisioni.
In linea generale, pertanto, se è proposta per la prima volta nel giudizio d'appello o di cassazione un'eccezione di giudicato (esterno o interno) formatosi prima della fine del giudizio di primo grado, oppure se essa risulta dagli atti del giudizio di merito, il giudice non può 7 dichiararla inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito (v. tra le altre Cass. Civ.
17069/2014, 6102/2014, 14014/2007).
A tal proposito, è da aggiungere che, se il giudicato è reso oggetto di un'eccezione di parte, chi afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio deve fornire dimostrazione del suo assunto. A questo scopo, non è sufficiente la produzione della sentenza, ma occorre altresì che essa sia corredata da idonea certificazione dalla quale risulti che essa non
è sottoposta a impugnazione (v. tra le altre Cass. Civ. 19883/2013; Cass. Lav. 12770/2004).
Le conclusioni appena riportate, frutto di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, hanno di recente trovato ulteriore sostegno da parte delle Sezioni Unite (Cass. Civ.
SS. UU. 24172/2025).
Esse, dopo aver precisato ancora una volta che “la rilevabilità d'ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio […] alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto a interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo a una nullità assoluta” e che, di conseguenza, “in considerazione del fondamento sostanziale della espressa previsione della rilevabilità in ogni stato e grado, anche in assenza di una previsione legislativa che formalizzi la rilevabilità d'ufficio ultra- grado di un vizio di particolare gravità, quest'ultima, per il pregiudizio che il vizio infligge ai valori del giusto processo, va riconosciuta, nei gradi impugnazione, per via interpretativa, con la doverosa precisazione che tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimesso dalla norma "in via esclusiva" alla sola iniziativa della parte”, hanno incluso l'eccezione di giudicato all'interno della categoria dei “vizi qualificati” che, riguardando presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo, derivano dal
“difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale”.
Detto tipo di vizi, secondo le Sezioni Unite, minano “in radice la validità del rapporto giuridico- processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata […] e il giudice decida il merito,
l'omissione si risolve in una sentenza inutiliter data”.
Indefettibile conseguenza di tale ragionamento è che, attesa l'assoluta rilevanza di dette questioni processuali in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, esse “sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l'effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e
8 dalla mancata impugnazione al riguardo”: per l'effetto, se ne impone la loro rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In definitiva, concludono le Sezioni Unite, “il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”; e “non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile”.
3. In ogni caso, va osservato che la costituzione della Curatela appellata è avvenuta con atto depositato entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., pertanto, ove fosse stata ritenuta necessaria ai fini della devoluzione della relativa questione l'impugnazione della parte, ben avrebbe potuto procedersi alla riqualificazione dell'atto di costituzione come appello incidentale, in applicazione del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020).
4. Tanto premesso, il Collegio non ignora tuttavia che la decisione sull'eccezione in esame richieda di compiere un passaggio ulteriore, consistente nel verificare se il provvedimento giudiziale favorevole al creditore del , dotato dell'autorità di cosa giudicata e CP_2 dichiarato esecutivo, possa produrre effetti anche nei confronti dei singoli condomini.
A detto quesito si ritiene di dover dare risposta positiva, in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità che – pacificamente – ammette la validità del titolo esecutivo formatosi contro il anche ai fini dell'azione esecutiva contro i singoli condomini, sul CP_2 presupposto che l'obbligazione assunta per contratto dal gravi anche sui singoli CP_2 condomini, seppur pro quota e non in solido (v. Cass. Civ. 22856/2017 e precedenti ivi richiamati).
Pertanto, se è certo che il creditore del , una volta ottenuto un titolo che accerta CP_2
e dichiara l'esistenza del suo diritto di credito verso l'ente di gestione con autorità di cosa giudicata e con efficacia esecutiva, possa far valere detto titolo anche contro i singoli condomini, ne discende, in ottica speculativa, che al , che si veda richiedere dal creditore del CP_2
9 il pagamento del credito non adempiuto dal in forza di un siffatto titolo, CP_2 CP_2
è preclusa l'opposizione a decreto ingiuntivo, tesa a rimettere in discussione un accertamento, come quello sull'esistenza del credito verso il , ormai passato in giudicato e, quindi, CP_2 divenuto incontrovertibile.
Ciò non comporta che il condomino contro il quale il creditore intenda far valere il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio rimanga privo di tutela, alla luce di quanto si dirà appresso.
Occorre, infatti, prendere le mosse dai principi cardine fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia che ci occupa.
Afferma, infatti, la S.C. che:
1) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del : CP_2
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708 - 01);
2) l'obbligazione (contrattuale) del grava pro parte sui singoli condomini, e CP_2 non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798
- 01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del
08/04/2008, Rv. 602479 - 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621 - 01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654
c.p.c.) – come avvenuto nel caso di specie- ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823 - 01).
Se ne deve dedurre che ben può il singolo condomino, destinatario di un eventuale atto di precetto emesso sulla scorta di tale titolo esecutivo (formatosi contro il condominio), e solo allora, proporre opposizione al precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o svolgendo qualunque altra contestazione relativa alla propria responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale o, ancora, semplicemente contestando la misura della quota millesimale allegata dal creditore (Cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29.09.2017; Cass. sez. 3, Ordinanza n. 20590 del 27.06.2022).
10 Alla luce di quanto esposto, pertanto, nel caso in esame, la mera notifica del titolo esecutivo alla condomina non legittimava quest'ultima a proporre opposizione avverso il D.I. ormai divenuto intangibile, dovendo ogni eventuale questione essere semmai dedotta in opposizione al precetto ove successivamente notificato e/o nella eventuale fase esecutiva, ove azionata dal creditore.
Ne deriva che, tenuto conto del complesso dei principi di diritto sopra richiamati,
l'eccezione di giudicato va ritenuta ammissibile ed è fondata.
In accoglimento di essa, la sentenza appellata va parzialmente riformata dovendosi ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellante, invece che infondata nel merito, fosse inammissibile per l'esistenza di un precedente giudicato sulla questione dedotta in giudizio, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 943/2006 del Tribunale di Messina.
Conseguentemente l'odierno appello della risente del medesimo vizio di Parte_1 inammissibilità che va qui dichiarato.
5. L'accoglimento della suddetta eccezione importa l'assorbimento di ogni questione di merito oggetto dell'appello della , cui ha resistito anche in questa fase, la Curatela Parte_1 fallimentare creditrice, ivi compreso il quarto motivo di impugnazione afferente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, avvenuta in ottemperanza al principio cardine della soccombenza, non intaccata dall'odierna pronuncia che ha inciso solo sulla formula del dispositivo.
6. Spese del giudizio di appello.
Ciò detto, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia dichiarato negli atti introduttivi, secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. 55/2014, da applicare ratione temporis per la determinazione delle spese di lite di primo grado e nella versione modificata dal D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), per la determinazione di quelle del presente grado.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
11 Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass.
Civ. 28325/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione”, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale a escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 15182/2022).
Tali spese vanno distratte in favore dello Stato, attesa l'ammissione del fallimento appellato al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta attestato del Giudice delegato del Tribunale fallimentare di Messina del 07 aprile 2011 ex art. 144 T.U. 115/2002, allegato agli atti del fascicolo di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono infine i presupposti per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della curatela del fallimento avverso la sentenza n. 142/2022, Controparte_1 emessa e pubblicata dal Tribunale di Messina il 26 gennaio 2022 nel giudizio iscritto al n.
1535/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, ritenuta -in parziale riforma della sentenza appellata - inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2006 spiegata da
[...]
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della curatela del fallimento Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello da liquidarsi in complessivi Controparte_1
12 € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02 in favore dello
Stato;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 07 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
13
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199/2022 R. G., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
IZ GO AN, presso il cui studio in Messina, via S. Sebastiano 14, è elettivamente domiciliata;
-Appellante- contro
(c.f. , di seguito anche Controparte_1 P.IVA_1
“curatela”), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Paola
Fazio, presso il cui studio in Messina, via Aurelio Saffi 98, è elettivamente domiciliata;
parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta attestato del G.D. del Tribunale di
Messina del 07.04.2011; - Appellata
******************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 142/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Messina il 26 gennaio
2022 nel giudizio iscritto al n. 1535/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“1) Ritenere e dichiarare ammissibile l'appello proposto con il presente atto e, in accoglimento dello stesso, per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza impugnata;
2) In accoglimento dell'appello proposto, annullare e/o revocare e/o modificare parzialmente la sentenza
142/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 26.01.2022;
3) Ritenere e dichiarare, che la sentenza impugnata deve essere riformata per le ragioni dedotte in narrativa, sia nella parte in cui rigetta l'opposizione spiegata dalla IG.ra , sia nella parte in cui Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo, sia con riferimento alla statuizione relativa alle spese;
4) Per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra alla curatela del fallimento della soc. Parte_1
CEEM per le ragioni dedotte in narrativa e nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda CP_1 ritenere e dichiarare che la è tenuta esclusivamente al pagamento delle somme di spettanza in ragione Parte_1 della quota di proprietà, come calcolata in narrativa;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”;
Per la curatela:
“1) Rigettare con qualunque statuizione l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1 confermare la gravata sentenza;
2) Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 marzo 2014, Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo n. 943/2006 del Tribunale di Messina emesso nei confronti del
, notificato il 4 agosto 2006, dichiarato esecutivo il 10 gennaio 2007 e Controparte_2 successivamente notificato all'odierna appellante il 24 gennaio 2014, con cui era stato ingiunto al
Condominio il pagamento, a favore della della somma di € 32.800,93, Controparte_1 oltre accessori e spese di lite.
Nello specifico, la premetteva di essere proprietaria di una bottega all'interno Parte_1 del condominio originariamente ingiunto, ereditata dal suo defunto marito . Persona_1
2 Quest'ultimo, con atto in notar del 9 novembre 1992, aveva acquistato la proprietà Per_2 dell'immobile, in precedenza facente parte del compendio ereditario del dott. Detto CP_3 compendio, ivi compresa la bottega in questione, era stato sottoposto a sequestro giudiziario dal
Tribunale di Messina con ordinanza del 26 marzo 1993: cessato il sequestro, la bottega era stata riconsegnata alla , nel frattempo succeduta nella proprietà al marito, il 19 settembre Parte_1
2011.
Nel frattempo, la otteneva il decreto ingiuntivo n. 943/2006 anzidetto Controparte_1 nei confronti del per lavori eseguiti e non saldati. Sollecitato più volte il Controparte_2 condominio debitore a pagare quanto ingiunto, soltanto il 13 febbraio 2013 quest'ultimo comunicava alla curatela fallimentare della ditta i nominativi dei condomini morosi con le relative quote di spettanza, e il successivo 12 dicembre 2013 forniva anche il nominativo e l'indirizzo, tra gli altri, della quale erede del condomino . Parte_1 Persona_1
Con l'opposizione, la deduceva che: all'epoca in cui i lavori erano stati Parte_1 deliberati ed eseguiti, la stessa non era proprietaria della bottega e nemmeno ne aveva la disponibilità, essendo l'immobile gestito dal custode giudiziario: pertanto, non era neanche stata invitata a partecipare all'assemblea condominiale, né ne aveva avuto notizia;
il credito agito in via monitoria risaliva al 2005, quando l'immobile era sottoposto a sequestro giudiziario, e il relativo decreto ingiuntivo le era stato notificato soltanto nel 2014; pertanto, il credito doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione triennale, trattandosi di crediti dell'appaltatore; in subordine, ove ritenuta inoperante la prescrizione triennale, essa avrebbe potuto al più essere condannata a versare la quota del credito di sua spettanza, commisurata ai 21 millesimi attribuiti al proprio immobile, come da prospetto di bilancio allegato in primo grado.
2. La curatela fallimentare si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito.
L'opposizione, secondo l'assunto della curatela, era inammissibile e/o improcedibile perché rivolta verso un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato ed esecutivo;
infondata, perché, da un lato, il credito, fondandosi non su una fattura, ma su un titolo esecutivo giudiziale, soggiaceva al termine di prescrizione ordinario decennale, più volte interrotto dalla ditta e dalla stessa curatela;
dall'altro, la era stata indicata come condomino moroso per la quota di Parte_1 spettanza del credito rimasto insoluto;
inoltre, con la notifica del decreto la curatela non aveva inteso chiedere alla – così come agli altri condomini morosi – il pagamento dell'intero Parte_1
3 importo del credito, bensì il pagamento della sola quota dovuta da ciascuno di essi, al fine di poter procedere alla successiva azione esecutiva pro quota nel caso di inadempimento di alcuno degli stessi.
3. Il Tribunale, istruita la causa con il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e dopo una serie di rinvii interlocutori, definiva il giudizio con la sentenza in epigrafe in esito all'udienza del 26 gennaio 2022, svoltasi con le forme della trattazione scritta e fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così disponendo: “rigetta l'opposizione spiegata da
avverso al decreto ingiuntivo opposto n. 943/2006 emesso in Parte_1 data 12.14/7/2006 dal tribunale di Messina;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna , a rifondere le spese del giudizio al Parte_1
in persona del curatore protempore, che si liquidano in complessivi Controparte_4
€ 1.384,00, già dimidiate, oltre ad iva e cassa, spese generali come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002”.
Il Tribunale, dopo una breve disamina dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia di obbligazioni condominiali e di ripartizione delle stesse tra i condomini, precisava che detti principi esulassero dal caso in esame “in cui il creditore, dopo la notifica al condominio ed alla custodia giudiziaria, si è limitato alla notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti del singolo condomino moroso (fatto invero incontestato) dovendosi risolvere eventualmente ogni questione riguardante l'eventuale obbligo di corrispondere la quota dallo stesso dovuto, nella fase esecutiva, se attivata”.
4. Il 14 febbraio 2022, la curatela notificava a mezzo dell'ufficiale giudiziario la citata sentenza del Tribunale a al domicilio da lei eletto presso il Pt_1 Parte_1 procuratore costituito in primo grado.
5. Quest'ultima impugnava la richiamata sentenza con appello, notificato il 10 marzo 2022
e iscritto a ruolo il successivo 18 marzo, chiedendone la riforma per quattro motivi.
Con il primo motivo, sosteneva che il Tribunale avrebbe completamente omesso di esaminare alcune questioni di merito dedotte con l'opposizione, e, nella specie, che:
- la non avesse avuto la disponibilità dell'immobile tra il 26 marzo 1993 e il 19 Parte_1 settembre 2011;
4 - nel corso di detto periodo, era il custode a gestirlo e, di conseguenza, a partecipare alle assemblee di condominio, ivi inclusa quella in cui erano stati deliberati i lavori da cui era scaturito il credito azionato dalla controparte;
- pertanto, non aveva avuto notizia né dell'assemblea, né dei lavori;
- durante la gestione del custode, l'immobile era locato e il custode avrebbe potuto (e dovuto) utilizzare il canone percepito per fare fronte agli oneri condominiali ordinari e straordinari.
Da ciò, quindi, avrebbe dovuto desumersi che l'odierna appellante non avrebbe potuto essere ritenuta obbligata al pagamento di quanto dovuto, come invece statuito dal primo giudice.
Viceversa, l'obbligazione in questione era da porre a carico del custode giudiziario, essendo questa sorta nel corso del periodo di gestione di quest'ultimo e afferendo alle sue funzioni il pagamento delle spese condominiali a qualsiasi titolo dovute.
Con il secondo motivo, osservava che il Tribunale non aveva preso in considerazione neppure l'eccezione di intervenuta prescrizione triennale del credito in quanto credito dell'appaltatore, fondato originariamente su una fattura del 2005, divenuto titolo esecutivo nel
2006 e fatto valere nei suoi confronti soltanto nel 2014.
Con il terzo motivo, si doleva del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza del debito a carico dell'odierna appellante e pur affermando che, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, esso fosse dovuto soltanto pro quota, si era limitato a statuire che
“[…] il creditore, dopo la notifica al condominio e alla custodia, si è limitato alla notifica di un decreto ingiuntivo nei confronti del singolo condomino moroso dovendosi risolvere eventualmente ogni questione riguardante l'eventuale obbligo di corrispondere la quota dallo stesso dovuta, nella fase esecutiva, se attivata. Per quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato […]”, senza disporre nulla sul fatto che la avrebbe dovuto rispondere, eventualmente e solo previa azione esecutiva nei propri Parte_1 confronti, soltanto pro quota, ossia nei limiti dei 21 millesimi corrispondenti all'immobile di sua proprietà.
Con il quarto motivo, infine, chiedeva la riforma della sentenza impugnata in punto di spese di lite, in accoglimento dell'appello.
5 6. Il 30 giugno 2022 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento Controparte_1 depositando la propria comparsa e chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile e/o improcedibile, o comunque infondato.
In punto di inammissibilità/improcedibilità, ribadiva quanto già dedotto in primo grado con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel merito, rilevava che le circostanze dedotte con il primo motivo d'appello non potevano essere opposte al fallimento creditore, né potevano inficiare il titolo esecutivo già regolarmente formatosi. L'appellante, quale condomina del Condominio is. 330 n. 8, era perfettamente a conoscenza, per il tramite dell'amministratore, tanto delle vicende che avevano interessato la ditta creditrice, quanto dell'esistenza del debito residuo a carico del condominio – e, di conseguenza, di ciascuno dei condomini morosi, tra cui la stessa , pro quota. Parte_1
Deduceva inoltre che l'eccezione di prescrizione triennale, oggetto del secondo motivo d'appello, era infondata per gli stessi argomenti già addotti in primo grado.
Quanto al terzo motivo, esso era altrettanto infondato perché la notifica del decreto ingiuntivo, lungi dal consistere nella richiesta di pagamento dell'intero credito dovuto, aveva il solo fine di assicurare alla curatela di poter procedere in via esecutiva nell'ipotesi di mancato pagamento. Deduceva altresì che, dopo la notifica del titolo esecutivo, gli altri condomini morosi avevano versato la quota di loro spettanza;
che, nel frattempo, non fosse stata avviata nessuna azione esecutiva verso la;
e che, comunque, non fosse obbligatorio notificare Parte_1 contestualmente il titolo esecutivo e il precetto, come risultante dall'art. 479 comma 3 c.p.c.
7. Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 16 dicembre 2022, svolta con le modalità della trattazione scritta, il Collegio, non ravvisati i presupposti per dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa alla successiva udienza del 22 gennaio 2024, poi ulteriormente differita al 5 maggio 2025 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In esito a detta ultima udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo deposito della sola comparsa conclusionale dell'appellante, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'azione, già formulata dalla curatela appellata in primo grado e riproposta nel presente giudizio d'appello, fondata sull'avvenuta formazione di un giudicato esterno prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
Con detta eccezione, la curatela rileva in particolare che il decreto ingiuntivo contro cui controparte è insorta è da intendersi dotato dell'autorità di cosa giudicata, e pertanto inoppugnabile.
La stessa curatela ha prodotto in atti copia di detto decreto (n. 943/2006), da cui si evince che è stato emesso dal Tribunale di Messina contro il – originario Controparte_2 debitore della poi dichiarata fallita – il 12 luglio 2006, depositato il 14 luglio Controparte_1
2006, notificato al debitore in persona del suo amministratore pro tempore il 4 agosto 2006; e successivamente, a seguito della mancata opposizione del , reso esecutivo il 10 CP_2 gennaio 2007 e munito di formula esecutiva il 18 gennaio 2007. Tale titolo veniva poi notificato in forma esecutiva all'odierna condomina appellante, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. in data 24 gennaio
2014.
Pertanto, avendo il decreto acquisito il valore di cosa giudicata, l'accertamento derivante da esso non poteva e non può più essere messo in discussione, e fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa, in base agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
2. Va innanzitutto rilevato che la sentenza appellata, nel definire il giudizio nel merito, non ha espressamente esaminato detta eccezione, non prendendola in considerazione neppure nell'esposizione delle difese svolte dalle parti. Ciò comporta, dunque, la necessità di stabilire se l'eccezione, per come riproposta dalla parte appellata, sia ammissibile in questa sede, o se, viceversa, la formazione di un giudicato implicito sulla questione richiedesse alla stessa appellata di formulare appello incidentale.
In proposito, deve premettersi che l'eccezione di giudicato, in quanto rispondente a un interesse pubblicistico e non privatistico, è dotata di un'autorità stabilita dall'ordinamento non nell'interesse di una parte, ma nell'interesse pubblico, corrispondente alla certezza del diritto e teso all'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e alla stabilità delle decisioni.
In linea generale, pertanto, se è proposta per la prima volta nel giudizio d'appello o di cassazione un'eccezione di giudicato (esterno o interno) formatosi prima della fine del giudizio di primo grado, oppure se essa risulta dagli atti del giudizio di merito, il giudice non può 7 dichiararla inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito (v. tra le altre Cass. Civ.
17069/2014, 6102/2014, 14014/2007).
A tal proposito, è da aggiungere che, se il giudicato è reso oggetto di un'eccezione di parte, chi afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio deve fornire dimostrazione del suo assunto. A questo scopo, non è sufficiente la produzione della sentenza, ma occorre altresì che essa sia corredata da idonea certificazione dalla quale risulti che essa non
è sottoposta a impugnazione (v. tra le altre Cass. Civ. 19883/2013; Cass. Lav. 12770/2004).
Le conclusioni appena riportate, frutto di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, hanno di recente trovato ulteriore sostegno da parte delle Sezioni Unite (Cass. Civ.
SS. UU. 24172/2025).
Esse, dopo aver precisato ancora una volta che “la rilevabilità d'ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio […] alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto a interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo a una nullità assoluta” e che, di conseguenza, “in considerazione del fondamento sostanziale della espressa previsione della rilevabilità in ogni stato e grado, anche in assenza di una previsione legislativa che formalizzi la rilevabilità d'ufficio ultra- grado di un vizio di particolare gravità, quest'ultima, per il pregiudizio che il vizio infligge ai valori del giusto processo, va riconosciuta, nei gradi impugnazione, per via interpretativa, con la doverosa precisazione che tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimesso dalla norma "in via esclusiva" alla sola iniziativa della parte”, hanno incluso l'eccezione di giudicato all'interno della categoria dei “vizi qualificati” che, riguardando presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo, derivano dal
“difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale”.
Detto tipo di vizi, secondo le Sezioni Unite, minano “in radice la validità del rapporto giuridico- processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata […] e il giudice decida il merito,
l'omissione si risolve in una sentenza inutiliter data”.
Indefettibile conseguenza di tale ragionamento è che, attesa l'assoluta rilevanza di dette questioni processuali in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, esse “sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l'effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e
8 dalla mancata impugnazione al riguardo”: per l'effetto, se ne impone la loro rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In definitiva, concludono le Sezioni Unite, “il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”; e “non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile”.
3. In ogni caso, va osservato che la costituzione della Curatela appellata è avvenuta con atto depositato entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., pertanto, ove fosse stata ritenuta necessaria ai fini della devoluzione della relativa questione l'impugnazione della parte, ben avrebbe potuto procedersi alla riqualificazione dell'atto di costituzione come appello incidentale, in applicazione del principio secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020).
4. Tanto premesso, il Collegio non ignora tuttavia che la decisione sull'eccezione in esame richieda di compiere un passaggio ulteriore, consistente nel verificare se il provvedimento giudiziale favorevole al creditore del , dotato dell'autorità di cosa giudicata e CP_2 dichiarato esecutivo, possa produrre effetti anche nei confronti dei singoli condomini.
A detto quesito si ritiene di dover dare risposta positiva, in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità che – pacificamente – ammette la validità del titolo esecutivo formatosi contro il anche ai fini dell'azione esecutiva contro i singoli condomini, sul CP_2 presupposto che l'obbligazione assunta per contratto dal gravi anche sui singoli CP_2 condomini, seppur pro quota e non in solido (v. Cass. Civ. 22856/2017 e precedenti ivi richiamati).
Pertanto, se è certo che il creditore del , una volta ottenuto un titolo che accerta CP_2
e dichiara l'esistenza del suo diritto di credito verso l'ente di gestione con autorità di cosa giudicata e con efficacia esecutiva, possa far valere detto titolo anche contro i singoli condomini, ne discende, in ottica speculativa, che al , che si veda richiedere dal creditore del CP_2
9 il pagamento del credito non adempiuto dal in forza di un siffatto titolo, CP_2 CP_2
è preclusa l'opposizione a decreto ingiuntivo, tesa a rimettere in discussione un accertamento, come quello sull'esistenza del credito verso il , ormai passato in giudicato e, quindi, CP_2 divenuto incontrovertibile.
Ciò non comporta che il condomino contro il quale il creditore intenda far valere il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio rimanga privo di tutela, alla luce di quanto si dirà appresso.
Occorre, infatti, prendere le mosse dai principi cardine fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia che ci occupa.
Afferma, infatti, la S.C. che:
1) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l'azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del : CP_2
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708 - 01);
2) l'obbligazione (contrattuale) del grava pro parte sui singoli condomini, e CP_2 non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798
- 01; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9148 del
08/04/2008, Rv. 602479 - 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017, Rv. 644621 - 01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654
c.p.c.) – come avvenuto nel caso di specie- ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823 - 01).
Se ne deve dedurre che ben può il singolo condomino, destinatario di un eventuale atto di precetto emesso sulla scorta di tale titolo esecutivo (formatosi contro il condominio), e solo allora, proporre opposizione al precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o svolgendo qualunque altra contestazione relativa alla propria responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale o, ancora, semplicemente contestando la misura della quota millesimale allegata dal creditore (Cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29.09.2017; Cass. sez. 3, Ordinanza n. 20590 del 27.06.2022).
10 Alla luce di quanto esposto, pertanto, nel caso in esame, la mera notifica del titolo esecutivo alla condomina non legittimava quest'ultima a proporre opposizione avverso il D.I. ormai divenuto intangibile, dovendo ogni eventuale questione essere semmai dedotta in opposizione al precetto ove successivamente notificato e/o nella eventuale fase esecutiva, ove azionata dal creditore.
Ne deriva che, tenuto conto del complesso dei principi di diritto sopra richiamati,
l'eccezione di giudicato va ritenuta ammissibile ed è fondata.
In accoglimento di essa, la sentenza appellata va parzialmente riformata dovendosi ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellante, invece che infondata nel merito, fosse inammissibile per l'esistenza di un precedente giudicato sulla questione dedotta in giudizio, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 943/2006 del Tribunale di Messina.
Conseguentemente l'odierno appello della risente del medesimo vizio di Parte_1 inammissibilità che va qui dichiarato.
5. L'accoglimento della suddetta eccezione importa l'assorbimento di ogni questione di merito oggetto dell'appello della , cui ha resistito anche in questa fase, la Curatela Parte_1 fallimentare creditrice, ivi compreso il quarto motivo di impugnazione afferente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, avvenuta in ottemperanza al principio cardine della soccombenza, non intaccata dall'odierna pronuncia che ha inciso solo sulla formula del dispositivo.
6. Spese del giudizio di appello.
Ciò detto, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate avuto riguardo al valore della controversia dichiarato negli atti introduttivi, secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. 55/2014, da applicare ratione temporis per la determinazione delle spese di lite di primo grado e nella versione modificata dal D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), per la determinazione di quelle del presente grado.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
11 Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass.
Civ. 28325/2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione”, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale a escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 15182/2022).
Tali spese vanno distratte in favore dello Stato, attesa l'ammissione del fallimento appellato al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta attestato del Giudice delegato del Tribunale fallimentare di Messina del 07 aprile 2011 ex art. 144 T.U. 115/2002, allegato agli atti del fascicolo di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono infine i presupposti per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti della curatela del fallimento avverso la sentenza n. 142/2022, Controparte_1 emessa e pubblicata dal Tribunale di Messina il 26 gennaio 2022 nel giudizio iscritto al n.
1535/2014 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, ritenuta -in parziale riforma della sentenza appellata - inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 943/2006 spiegata da
[...]
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore della curatela del fallimento Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello da liquidarsi in complessivi Controparte_1
12 € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02 in favore dello
Stato;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 07 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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