Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11027 del 2025, proposto da
RI LU HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale Roma, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3538/2025 pubblicata il 24.3.2025 - rg38302/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa ES LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 26 settembre 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3538/2025, pubblicata in data 24 marzo 2025, nel ricorso RGN 38302/2024, notificata in forma esecutiva in data 24 marzo 2025, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così disposto: “ accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’adeguamento stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2275/2024 del 18.4.2024, come in motivazione; - per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente all’adeguamento delle fasce stipendiali e della corretta classe di anzianità di appartenenza ottenuta per progressione economica acquisita, come di seguito indicato: Classe stipendiale: dal settembre 2011 al settembre 2012 9-14 Assistente Amministrativo; Classe stipendiale: dall’ ottobre 2012 all’ agosto 2016 9-14 Assistente Amministrativo; Classe stipendiale: da settembre 2016 al settembre 2019 15-20 Assistente Amministrativo; Classe stipendiale: da ottobre 2019 ad agosto 2021 15-20 Assistente amministrativo; Classe stipendiale: da settembre 2021 a marzo 2022 15-20 Docente; Classe stipendiale: da aprile 2022 a luglio 2022 15-20 Docente; Classe stipendiale: da agosto 2022 a giugno 2024 21-27 Docente - per l’effetto condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della Sig.ra HI delle seguenti somme: euro 14.460,11 a titolo di differenze retributive; euro 1.390,31 a titolo di rivalutazione monetaria per un totale di euro 15.850,42 ”.
1.1 Afferma la parte ricorrente che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
2. In data 3 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
5. Con riferimento alla richiesta fissazione di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SS, Presidente
RI Rosaria Oliva, Referendario
ES LL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LL AR | AN SS |
IL SEGRETARIO