Art. 5. Incompatibilita'
Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilita' previste dall' articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949 .
La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).
Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilita' previste dall' articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949 .
La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).