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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10665 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 21450/2023 Verbale dell'udienza del 18/11/2025 Per l'opponente è presente l'avv. De NE. Per l'opposta è presente, per delega dell'avv. Forino, l'avv. Biagio Rosario Amendola. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 21450 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE De NE, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale F3, OPPONENTE E c.f.: in persola del suo l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa c.f.: in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Fabio Forino, presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58, OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Pt_1
01.08.2023 da e per essa, quale mandataria, sulla Controparte_1 CP_2 base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 393 emesso da questo ufficio in data 13.03.1997, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 44.234,28 di cui € 42.995,41 per sorta liquidata in decreto, € 90,17, € 278,89 ed € 464,81 rispettivamente per spese, diritti e onorari liquidati in decreto, € 405,00 per competenze di precetto, oltre interessi come da titolo all'effettivo soddisfo. In particolare, l'opponente deduce la prescrizione decennale del diritto e dell'azione, la carenza di legittimazione attiva della onerata di provare le Controparte_1 cessioni del credito attraverso le quali avrebbe acquisito la titolarità dello stesso, nonché l'erroneità del quantum e la usurarietà del tasso di interesse richiesto. Si è costituita resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'opposizione è infondata. La prima doglianza, relativa al decorso del termine di prescrizione decennale del diritto e dell'azione, deve essere rigettata, per i motivi già esposti nell'ordinanza del 31.12.2024, il cui contenuto si conferma integralmente. Invero, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 13.03.1997, dai documenti prodotti emerge che la prescrizione è stata ritualmente interrotta, ai sensi dell'art. 1310 co. 1 c.c., nell'ordine, dall'azione intrapresa nei confronti della debitrice principale
[...]
il cui fallimento (n.r.g. 270/2000) si è chiuso con Parte_2 piano di riparto finale nel giugno 2005; dalla procedura esecutiva imm. n.r.g. 1670/2010, intrapresa nei confronti di altri coobbligati ( ), conclusa con ordinanza del Parte_3
15.10.2020; infine, con la diffida al pagamento notificata al sig. il 30.12.2020. Pt_1
Per quanto riguarda la titolarità del credito in capo alla solo Controparte_1 genericamente contestata dall'opponente, la stessa risulta ritualmente provata attraverso le cessioni del credito succedutesi nel tempo, documentate dall'intimante, nell'ambito delle quali è ricompreso il rapporto oggetto di giudizio. Richiamando la ricostruzione della vicenda successoria esposta con il provvedimento del 31.12.2024, si evidenzia nuovamente che l'originario creditore, ha Controparte_3 mutato denominazione in , la quale si è fusa per incorporazione in Controparte_4
. Quest'ultima ha ceduto taluni crediti a Aspra Finance s.p.a., ed in particolare CP_4 la cessione di cui alla G.U. del 11/12/2008 riguarda “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (…), ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come RE (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per CP_4 incorporazione di Controparte_5 Controparte_6 CP_7
pagina 2 di 6 e di di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio CP_2 Controparte_4 rep. 47912 racc. 13013 registrato a Roma il 20 ottobre 2008”. Persona_1
Successivamente, anche la Aspra Finance s.p.a. è stata interessata da un'operazione di fusione per incorporazione in che, con atto di cessione pubblicizzato in CP_8
G.U. del 25/11/2014, ha ceduto alla “un portafoglio di crediti Controparte_9 pecuniari (…) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente che alla data del 31 CP_8 ottobre 2014 avevano le seguenti caratteristiche: tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (…) che risultino classificati in sofferenza…, risultanti nella titolarità di alla data del 31 ottobre 2014, per i quali CP_8 crediti non siano intervenuti a tale data atti di quietanza da parte di a seguito di CP_8 accordi transattivi e/o di bonaria definizione, e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
1. siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance S.p.A. (…) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: … Data cessione 27/11/2008 Cedente Cessione 2° Estremi Pubblicazione Gazzetta Ufficiale parte II n. 146 del Controparte_4
11/12/2008 … 2. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
3. siano crediti denominati in euro;
e 4. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati a sofferenza entro il 30/04/2009…”.Infine, con la terza e ultima cessione (G.U. 8/08/2017), la ha ceduto alla Controparte_9 [...]
“tutti i crediti (…) di derivanti da Controparte_1 Controparte_9 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di che: Controparte_9
(A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per CP_9 effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio 2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati "in sofferenza", … (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a €48.188.265,23; (v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti pagina 3 di 6 giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da Controparte_9 in virtu' di un contratto di cessione datato 20 Controparte_10 novembre 2014, tra e Controparte_9 Controparte_11 sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014. Risulta, pertanto, provata la catena dei passaggi di titolarità a fronte di una contestazione, lo si ripete, del tutto generica. Si rammenta, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (ord. 17944/2023) che si condivide, che, ai fini dell'accertamento che ci occupa, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. In assenza di elementi di segno contrario, quelli prodotti dal creditore si reputano sufficienti alla prova della titolarità del credito. In ordine all'eccezione, formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., attinente alla mancata iscrizione del servicer nell'albo ex art. 106 TUB, CP_2 si evidenzia quanto segue. Ai sensi del combinato disposto normativo ex art. 2 comma 6 L. 130/1999 e art. 106 TUB, la riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento possono essere svolti da banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), specificandosi, altresì, che gli altri soggetti che intendono prestare tali servizi devono chiedere l'iscrizione nell'albo, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, mentre in passato aveva sostenuto il carattere imperativo delle predette norme, è ritornata di recente sull'argomento con l'ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, affermando, di contra, il principio secondo il quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici e ciò sul presupposto che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, che non sono, tuttavia, sufficienti a connotarla in termini imperativi. Pertanto, le norme sopra riportate non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri anche sanzionatori facenti capo all'autorità di vigilanza ossia, in tal caso, alla Banca d'Italia, e presidiati anche da norme penali.
pagina 4 di 6 Sotto il profilo della vessatorietà delle clausole e dei principi espressi dalla S.C. con la nota sentenza n. 9479/2023, non può non osservarsi che il nome dell'odierno opponente figura nella ragione sociale della debitrice principale, per cui va presunta la qualità professionale, in assenza di elementi di segno contrario. Inoltre, come esposto nell'ordinanza interinale, dalla narrativa del ricorso monitorio si evince che la garanzia è stata rilasciata nel 1992, prima della entrata in vigore della normativa consumeristica (infine, risultano sottoscritti atti di riconoscimento del debito e l'emissione di cambiali). Tali ragioni escludono che si possa ammettere l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'erroneità del quantum precettato, dal quale la società intimante avrebbe dovuto sottrarre l'importo ricevuto (€ 13.178,86), con il piano di riparto finale relativo al fallimento n. 270/2000, e le somme recuperate a titolo di spese nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1670/2010, per tutti i motivi esposti nella sopra richiamata ordinanza del 31.12.2024. In particolare, si ribadisce che il calcolo preciso avrebbe dovuto essere offerto dalla parte opponente, anche avvalendosi di una consulenza tecnica, dato che i fatti estintivi devono essere provati e circostanziati da chi intende avvalersene. Nell'ordinanza interinale si è rappresentato che, volendo considerare ciò che emerge prima facie, tenendo conto della nullità della clausola sul tasso di interesse “top rate”, laddove si applicasse il tasso legale vi sarebbe una differenza minima sul totale del credito. Calcolando l'interesse del 14,00% dal febbraio 1997 (data di deposito del ricorso), fino a giugno 2005 (data del riparto fallimentare), sarebbe dovuta la somma di € 50.265,76 per soli interessi. Al tasso legale, la somma sarebbe di € 11.844,35, per cui, rispetto a quella versata dal fallimento, solo circa € 1.500,00 avrebbero soddisfatto la sorta capitale. Ne consegue - anche perché non v'è ragioni di ritenere l'invalidità quantomeno del tasso convenzionale - che il credito precettato deve ritenersi corretto. Sotto tale profilo (della quantificazione degli interessi), potrebbe in tesi incidere l'usurarietà del tasso moratorio. Tuttavia, già si è detto che il rapporto contrattuale instaurato dalla con Parte_2 la banca creditrice risale all'anno 1988 mentre le fideiussioni sono state stipulate nell'anno 1992, per cui non può applicarsi la normativa antiusura, ex L. 108/1996, stante il sorgere dei rapporti economici in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Ove anche volesse applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui è contraria a buona fede la pretesa di riscuotere interessi divenuti usurari (Cass. 27545/2023, contrastante con la precedente 24743/2023, che esclude rilevanza all'usura sopravvenuta), spettava ad esso opponente allegare le annualità in cui i tassi avrebbero superato la soglia di usura, ciò che non è stato fatto. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle competenze di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e
[...] cpa, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 6 di 6
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE De NE, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale F3, OPPONENTE E c.f.: in persola del suo l.r.p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa c.f.: in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Fabio Forino, presso il cui studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58, OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Pt_1
01.08.2023 da e per essa, quale mandataria, sulla Controparte_1 CP_2 base del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 393 emesso da questo ufficio in data 13.03.1997, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 44.234,28 di cui € 42.995,41 per sorta liquidata in decreto, € 90,17, € 278,89 ed € 464,81 rispettivamente per spese, diritti e onorari liquidati in decreto, € 405,00 per competenze di precetto, oltre interessi come da titolo all'effettivo soddisfo. In particolare, l'opponente deduce la prescrizione decennale del diritto e dell'azione, la carenza di legittimazione attiva della onerata di provare le Controparte_1 cessioni del credito attraverso le quali avrebbe acquisito la titolarità dello stesso, nonché l'erroneità del quantum e la usurarietà del tasso di interesse richiesto. Si è costituita resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'opposizione è infondata. La prima doglianza, relativa al decorso del termine di prescrizione decennale del diritto e dell'azione, deve essere rigettata, per i motivi già esposti nell'ordinanza del 31.12.2024, il cui contenuto si conferma integralmente. Invero, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 13.03.1997, dai documenti prodotti emerge che la prescrizione è stata ritualmente interrotta, ai sensi dell'art. 1310 co. 1 c.c., nell'ordine, dall'azione intrapresa nei confronti della debitrice principale
[...]
il cui fallimento (n.r.g. 270/2000) si è chiuso con Parte_2 piano di riparto finale nel giugno 2005; dalla procedura esecutiva imm. n.r.g. 1670/2010, intrapresa nei confronti di altri coobbligati ( ), conclusa con ordinanza del Parte_3
15.10.2020; infine, con la diffida al pagamento notificata al sig. il 30.12.2020. Pt_1
Per quanto riguarda la titolarità del credito in capo alla solo Controparte_1 genericamente contestata dall'opponente, la stessa risulta ritualmente provata attraverso le cessioni del credito succedutesi nel tempo, documentate dall'intimante, nell'ambito delle quali è ricompreso il rapporto oggetto di giudizio. Richiamando la ricostruzione della vicenda successoria esposta con il provvedimento del 31.12.2024, si evidenzia nuovamente che l'originario creditore, ha Controparte_3 mutato denominazione in , la quale si è fusa per incorporazione in Controparte_4
. Quest'ultima ha ceduto taluni crediti a Aspra Finance s.p.a., ed in particolare CP_4 la cessione di cui alla G.U. del 11/12/2008 riguarda “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (…), ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come RE (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa con decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per CP_4 incorporazione di Controparte_5 Controparte_6 CP_7
pagina 2 di 6 e di di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a rogito notaio CP_2 Controparte_4 rep. 47912 racc. 13013 registrato a Roma il 20 ottobre 2008”. Persona_1
Successivamente, anche la Aspra Finance s.p.a. è stata interessata da un'operazione di fusione per incorporazione in che, con atto di cessione pubblicizzato in CP_8
G.U. del 25/11/2014, ha ceduto alla “un portafoglio di crediti Controparte_9 pecuniari (…) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente che alla data del 31 CP_8 ottobre 2014 avevano le seguenti caratteristiche: tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (…) che risultino classificati in sofferenza…, risultanti nella titolarità di alla data del 31 ottobre 2014, per i quali CP_8 crediti non siano intervenuti a tale data atti di quietanza da parte di a seguito di CP_8 accordi transattivi e/o di bonaria definizione, e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
1. siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance S.p.A. (…) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: … Data cessione 27/11/2008 Cedente Cessione 2° Estremi Pubblicazione Gazzetta Ufficiale parte II n. 146 del Controparte_4
11/12/2008 … 2. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
3. siano crediti denominati in euro;
e 4. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati a sofferenza entro il 30/04/2009…”.Infine, con la terza e ultima cessione (G.U. 8/08/2017), la ha ceduto alla Controparte_9 [...]
“tutti i crediti (…) di derivanti da Controparte_1 Controparte_9 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di che: Controparte_9
(A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per CP_9 effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio 2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati "in sofferenza", … (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a €48.188.265,23; (v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti pagina 3 di 6 giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da Controparte_9 in virtu' di un contratto di cessione datato 20 Controparte_10 novembre 2014, tra e Controparte_9 Controparte_11 sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014. Risulta, pertanto, provata la catena dei passaggi di titolarità a fronte di una contestazione, lo si ripete, del tutto generica. Si rammenta, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità (ord. 17944/2023) che si condivide, che, ai fini dell'accertamento che ci occupa, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. In assenza di elementi di segno contrario, quelli prodotti dal creditore si reputano sufficienti alla prova della titolarità del credito. In ordine all'eccezione, formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., attinente alla mancata iscrizione del servicer nell'albo ex art. 106 TUB, CP_2 si evidenzia quanto segue. Ai sensi del combinato disposto normativo ex art. 2 comma 6 L. 130/1999 e art. 106 TUB, la riscossione dei crediti ceduti ed i servizi di cassa e pagamento possono essere svolti da banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), specificandosi, altresì, che gli altri soggetti che intendono prestare tali servizi devono chiedere l'iscrizione nell'albo, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, mentre in passato aveva sostenuto il carattere imperativo delle predette norme, è ritornata di recente sull'argomento con l'ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, affermando, di contra, il principio secondo il quale dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici e ciò sul presupposto che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, che non sono, tuttavia, sufficienti a connotarla in termini imperativi. Pertanto, le norme sopra riportate non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri anche sanzionatori facenti capo all'autorità di vigilanza ossia, in tal caso, alla Banca d'Italia, e presidiati anche da norme penali.
pagina 4 di 6 Sotto il profilo della vessatorietà delle clausole e dei principi espressi dalla S.C. con la nota sentenza n. 9479/2023, non può non osservarsi che il nome dell'odierno opponente figura nella ragione sociale della debitrice principale, per cui va presunta la qualità professionale, in assenza di elementi di segno contrario. Inoltre, come esposto nell'ordinanza interinale, dalla narrativa del ricorso monitorio si evince che la garanzia è stata rilasciata nel 1992, prima della entrata in vigore della normativa consumeristica (infine, risultano sottoscritti atti di riconoscimento del debito e l'emissione di cambiali). Tali ragioni escludono che si possa ammettere l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'erroneità del quantum precettato, dal quale la società intimante avrebbe dovuto sottrarre l'importo ricevuto (€ 13.178,86), con il piano di riparto finale relativo al fallimento n. 270/2000, e le somme recuperate a titolo di spese nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1670/2010, per tutti i motivi esposti nella sopra richiamata ordinanza del 31.12.2024. In particolare, si ribadisce che il calcolo preciso avrebbe dovuto essere offerto dalla parte opponente, anche avvalendosi di una consulenza tecnica, dato che i fatti estintivi devono essere provati e circostanziati da chi intende avvalersene. Nell'ordinanza interinale si è rappresentato che, volendo considerare ciò che emerge prima facie, tenendo conto della nullità della clausola sul tasso di interesse “top rate”, laddove si applicasse il tasso legale vi sarebbe una differenza minima sul totale del credito. Calcolando l'interesse del 14,00% dal febbraio 1997 (data di deposito del ricorso), fino a giugno 2005 (data del riparto fallimentare), sarebbe dovuta la somma di € 50.265,76 per soli interessi. Al tasso legale, la somma sarebbe di € 11.844,35, per cui, rispetto a quella versata dal fallimento, solo circa € 1.500,00 avrebbero soddisfatto la sorta capitale. Ne consegue - anche perché non v'è ragioni di ritenere l'invalidità quantomeno del tasso convenzionale - che il credito precettato deve ritenersi corretto. Sotto tale profilo (della quantificazione degli interessi), potrebbe in tesi incidere l'usurarietà del tasso moratorio. Tuttavia, già si è detto che il rapporto contrattuale instaurato dalla con Parte_2 la banca creditrice risale all'anno 1988 mentre le fideiussioni sono state stipulate nell'anno 1992, per cui non può applicarsi la normativa antiusura, ex L. 108/1996, stante il sorgere dei rapporti economici in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Ove anche volesse applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui è contraria a buona fede la pretesa di riscuotere interessi divenuti usurari (Cass. 27545/2023, contrastante con la precedente 24743/2023, che esclude rilevanza all'usura sopravvenuta), spettava ad esso opponente allegare le annualità in cui i tassi avrebbero superato la soglia di usura, ciò che non è stato fatto. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle competenze di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e
[...] cpa, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, il 18/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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