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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/09/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5612/2023 R.G., avente ad oggetto servitù e pendente tra: in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to prof. Luciano Castelli, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE -
E
, Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma
1 dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi an- cora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore.
È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a Codesto Tribunale, CP_2
, chiedendo la tutela ex art. 1079 c.c. del diritto di servitù
[...]
di metanodotto costituito in suo favore con scrittura privata auten- ticata del 30 maggio 2019, regolarmente trascritta, relativa a por- zioni di terreno siti in Angri (SA), fg. 5, mapp. 2375 e 2377.
Parte attrice deduceva che il convenuto, in violazione delle clauso- le del contratto di servitù e della normativa di sicurezza sul tra- sporto del gas, aveva realizzato sul fondo servente alcune opere, tra cui un muro di recinzione in blocchi di metri quattro e una re- cinzione in pannelli metallici, collocate a distanza inferiore ai 7 metri dall'asse della condotta, così ostacolando l'esercizio del di- ritto di servitù. rilevava, inoltre, che l'accesso all'area risul- CP_1
tava possibile solo tramite un cancello munito di serratura, instal- lato dal convenuto sul mappale 2375, che impediva il libero acces- so ai propri tecnici, in violazione dell'art.
2.5 del contratto.
L'attrice documentava di avere inutilmente diffidato il convenuto alla rimozione delle opere e di avere altresì promosso procedimen- to di mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010, conclusosi
2 con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto.
Esponeva, ancora, che in data 14 aprile 2022 le parti avevano sot- toscritto un accordo transattivo con il quale il convenuto si era im- pegnato alla demolizione delle opere entro il 16 maggio 2022, a pena di una penale giornaliera di € 150,00 per ogni giorno di ritar- do, ma che nonostante tale impegno le opere risultavano tuttora esistenti.
Il convenuto, benchè regolarmente evocato in giudizio, non si co- stituiva.
La causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del
29/05/2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP_2
, non costituitosi nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, nel merito la domanda è parzialmente fondata e pertanto va accolta per i motivi qui di seguito specificati.
A tal fine giova rammentare che, ai sensi degli artt. 1027 e ss. c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante. Essa at- tribuisce al titolare un diritto reale limitato, opponibile erga omnes, che si esercita sul fondo altrui in modo conforme al conte- nuto stabilito dal titolo o dalla legge.
Nel caso di specie, con atto autenticato e trascritto in data 30 mag- gio 2019, il convenuto ha costituito in favore di CP_1 [...]
Controparte_3
[...] [...]
[...]
una servitù di metanodotto, che costituisce tipica servitù “af-
[...]
fermativa e continua”, funzionale all'installazione e manutenzione della condotta interrata di gas. Tale servitù si compone di due aspetti: da un lato, il diritto di facere in capo al titolare (scavare, installare, accedere, controllare e mantenere le opere); dall'altro, il correlato obbligo di non facere in capo al proprietario del fondo servente, il quale non può realizzare opere nella fascia di rispetto di metri 7 dall'asse della tubazione, onde garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto.
Tale fascia di rispetto, oltre a discendere dal contratto di servitù, trova ulteriore fondamento nella normativa speciale in materia di sicurezza del trasporto del gas (D.M. 17 aprile 2008), che impone vincoli inderogabili a tutela della pubblica incolumità.
La documentazione fotografica e planimetrica prodotta dall'attrice, nonché i verbali di sopralluogo, dimostrano in maniera univoca che sul fondo servente insistono il muro in blocchi e la re- cinzione metallica collocati entro la fascia di rispetto, in violazione degli obblighi di non facere assunti dal convenuto. Inoltre, la pre- disposizione di un cancello serrato, senza la consegna delle chiavi, costituisce ulteriore ostacolo all'esercizio della servitù, contra- stando con l'art.
2.5 del contratto, che garantisce a libero ac- CP_1
cesso “in ogni tempo” per attività di sorveglianza, manutenzione, esercizio e sicurezza. Infatti, ai sensi dell'art. 2933 c.c., in caso di violazione di obblighi di non facere derivanti da diritto reale, il ti-
4 tolare della servitù può ottenere la distruzione delle opere eseguite in pregiudizio della stessa e il ripristino dello stato dei luoghi. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “il titolare di una servitù ha diritto alla demolizione delle opere realizzate sul fondo servente in contrasto con il contenuto del titolo costitutivo” (Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4699; Cass. civ., Sez. II, 14 di- cembre 2011, n. 26979).
Quanto alla clausola penale, con l'accordo transattivo del 14 aprile
2022 il convenuto si è obbligato a demolire le opere entro il 16 maggio 2022, assumendo l'impegno a corrispondere € 150,00 per ogni giorno di ritardo. Tale previsione, valida ed efficace ai sensi dell'art. 1382 c.c., deve trovare applicazione, tenuto conto che le opere risultano tuttora presenti, sicché il convenuto va condannato al pagamento della somma maturata sino alla data della presente decisione.
Infine, non appare necessario disporre le misure di coercizione in- diretta ex art. 614-bis c.p.c., atteso che la clausola penale pattuita tra le parti (pari ad € 150,00 per giorno di ritardo) costituisce già un adeguato strumento di pressione per sollecitare l'adempimento, sicché l'ulteriore misura giudiziale risulterebbe ridondante e spro- porzionata.
Ne consegue che la domanda di parte attrice va accolta nei limiti di cui in motivazione, con ordine di demolizione delle opere abu- sive, ripristino dello stato dei luoghi, consegna delle chiavi di ac-
5 cesso e condanna al pagamento della penale contrattuale maturata, mentre va rigettata la richiesta di misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.
Le spese di lite, stante la soccombenza del convenuto, seguono la regola di cui all'art. 91 c.p.c. con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda propo- sta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta il diritto di servitù in favore di CP_1
sui terreni siti in Angri (SA), meglio identificati in atti;
[...]
c) Ordina al convenuto , a proprie spese, Controparte_2
la demolizione e rimozione del muro di recinzione in blocchi e della recinzione in pannelli metallici realizzati sul fondo servente in violazione della servitù, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a terreno agrario, ai sensi dell'art. 2933 c.c.;
d) Ordina al convenuto di consegnare a Controparte_1
copia delle chiavi del cancello collocato sul mappale 2375, al fine di consentire il libero accesso al fondo e alle opere ivi ubicate, conformemente all'art.
2.5 del contratto di servitù;
6 e) Ordina al convenuto di astenersi dal compiere ulteriori atti lesivi del diritto di servitù in favore di Controparte_1
f) Condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1
della penale contrattuale pattuita nell'accordo
[...]
transattivo del 14 aprile 2022, nella misura di € 150,00 per ciascun giorno di ritardo decorrente dal 16 maggio 2022 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
g) Rigetta la domanda di applicazione delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.;
h) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 9.697,95 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5612/2023 R.G., avente ad oggetto servitù e pendente tra: in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to prof. Luciano Castelli, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE -
E
, Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma
1 dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi an- cora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore.
È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a Codesto Tribunale, CP_2
, chiedendo la tutela ex art. 1079 c.c. del diritto di servitù
[...]
di metanodotto costituito in suo favore con scrittura privata auten- ticata del 30 maggio 2019, regolarmente trascritta, relativa a por- zioni di terreno siti in Angri (SA), fg. 5, mapp. 2375 e 2377.
Parte attrice deduceva che il convenuto, in violazione delle clauso- le del contratto di servitù e della normativa di sicurezza sul tra- sporto del gas, aveva realizzato sul fondo servente alcune opere, tra cui un muro di recinzione in blocchi di metri quattro e una re- cinzione in pannelli metallici, collocate a distanza inferiore ai 7 metri dall'asse della condotta, così ostacolando l'esercizio del di- ritto di servitù. rilevava, inoltre, che l'accesso all'area risul- CP_1
tava possibile solo tramite un cancello munito di serratura, instal- lato dal convenuto sul mappale 2375, che impediva il libero acces- so ai propri tecnici, in violazione dell'art.
2.5 del contratto.
L'attrice documentava di avere inutilmente diffidato il convenuto alla rimozione delle opere e di avere altresì promosso procedimen- to di mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010, conclusosi
2 con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto.
Esponeva, ancora, che in data 14 aprile 2022 le parti avevano sot- toscritto un accordo transattivo con il quale il convenuto si era im- pegnato alla demolizione delle opere entro il 16 maggio 2022, a pena di una penale giornaliera di € 150,00 per ogni giorno di ritar- do, ma che nonostante tale impegno le opere risultavano tuttora esistenti.
Il convenuto, benchè regolarmente evocato in giudizio, non si co- stituiva.
La causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del
29/05/2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP_2
, non costituitosi nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, nel merito la domanda è parzialmente fondata e pertanto va accolta per i motivi qui di seguito specificati.
A tal fine giova rammentare che, ai sensi degli artt. 1027 e ss. c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante. Essa at- tribuisce al titolare un diritto reale limitato, opponibile erga omnes, che si esercita sul fondo altrui in modo conforme al conte- nuto stabilito dal titolo o dalla legge.
Nel caso di specie, con atto autenticato e trascritto in data 30 mag- gio 2019, il convenuto ha costituito in favore di CP_1 [...]
Controparte_3
[...] [...]
[...]
una servitù di metanodotto, che costituisce tipica servitù “af-
[...]
fermativa e continua”, funzionale all'installazione e manutenzione della condotta interrata di gas. Tale servitù si compone di due aspetti: da un lato, il diritto di facere in capo al titolare (scavare, installare, accedere, controllare e mantenere le opere); dall'altro, il correlato obbligo di non facere in capo al proprietario del fondo servente, il quale non può realizzare opere nella fascia di rispetto di metri 7 dall'asse della tubazione, onde garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto.
Tale fascia di rispetto, oltre a discendere dal contratto di servitù, trova ulteriore fondamento nella normativa speciale in materia di sicurezza del trasporto del gas (D.M. 17 aprile 2008), che impone vincoli inderogabili a tutela della pubblica incolumità.
La documentazione fotografica e planimetrica prodotta dall'attrice, nonché i verbali di sopralluogo, dimostrano in maniera univoca che sul fondo servente insistono il muro in blocchi e la re- cinzione metallica collocati entro la fascia di rispetto, in violazione degli obblighi di non facere assunti dal convenuto. Inoltre, la pre- disposizione di un cancello serrato, senza la consegna delle chiavi, costituisce ulteriore ostacolo all'esercizio della servitù, contra- stando con l'art.
2.5 del contratto, che garantisce a libero ac- CP_1
cesso “in ogni tempo” per attività di sorveglianza, manutenzione, esercizio e sicurezza. Infatti, ai sensi dell'art. 2933 c.c., in caso di violazione di obblighi di non facere derivanti da diritto reale, il ti-
4 tolare della servitù può ottenere la distruzione delle opere eseguite in pregiudizio della stessa e il ripristino dello stato dei luoghi. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “il titolare di una servitù ha diritto alla demolizione delle opere realizzate sul fondo servente in contrasto con il contenuto del titolo costitutivo” (Cass. civ., Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4699; Cass. civ., Sez. II, 14 di- cembre 2011, n. 26979).
Quanto alla clausola penale, con l'accordo transattivo del 14 aprile
2022 il convenuto si è obbligato a demolire le opere entro il 16 maggio 2022, assumendo l'impegno a corrispondere € 150,00 per ogni giorno di ritardo. Tale previsione, valida ed efficace ai sensi dell'art. 1382 c.c., deve trovare applicazione, tenuto conto che le opere risultano tuttora presenti, sicché il convenuto va condannato al pagamento della somma maturata sino alla data della presente decisione.
Infine, non appare necessario disporre le misure di coercizione in- diretta ex art. 614-bis c.p.c., atteso che la clausola penale pattuita tra le parti (pari ad € 150,00 per giorno di ritardo) costituisce già un adeguato strumento di pressione per sollecitare l'adempimento, sicché l'ulteriore misura giudiziale risulterebbe ridondante e spro- porzionata.
Ne consegue che la domanda di parte attrice va accolta nei limiti di cui in motivazione, con ordine di demolizione delle opere abu- sive, ripristino dello stato dei luoghi, consegna delle chiavi di ac-
5 cesso e condanna al pagamento della penale contrattuale maturata, mentre va rigettata la richiesta di misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.
Le spese di lite, stante la soccombenza del convenuto, seguono la regola di cui all'art. 91 c.p.c. con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda propo- sta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta il diritto di servitù in favore di CP_1
sui terreni siti in Angri (SA), meglio identificati in atti;
[...]
c) Ordina al convenuto , a proprie spese, Controparte_2
la demolizione e rimozione del muro di recinzione in blocchi e della recinzione in pannelli metallici realizzati sul fondo servente in violazione della servitù, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a terreno agrario, ai sensi dell'art. 2933 c.c.;
d) Ordina al convenuto di consegnare a Controparte_1
copia delle chiavi del cancello collocato sul mappale 2375, al fine di consentire il libero accesso al fondo e alle opere ivi ubicate, conformemente all'art.
2.5 del contratto di servitù;
6 e) Ordina al convenuto di astenersi dal compiere ulteriori atti lesivi del diritto di servitù in favore di Controparte_1
f) Condanna il convenuto al pagamento in favore di CP_1
della penale contrattuale pattuita nell'accordo
[...]
transattivo del 14 aprile 2022, nella misura di € 150,00 per ciascun giorno di ritardo decorrente dal 16 maggio 2022 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
g) Rigetta la domanda di applicazione delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.;
h) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 9.697,95 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 30/09/2025
Il Giudice
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