Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 11/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
AS LASALVIA Presidente Fabio NO GALEFFI Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.
61298 del registro di segreteria, proposto da:
AT NI, nata a [...] il 17 novembre 1952, c.f. [...],
AT VA, nato a [...] il [...],
c.f. [...],
OI HA, nato a [...] il [...], c.f.
[...], già amministratore di APOMINEX s.r.l. sino alla data del 7 novembre 2018, APOMINEX s.r.l., con sede a Ripatransone (AP), c.f. 04122811005, in persona del legale rappresentante p.t. ZA Vincenzo, nato a Ripatransone (AP) il 22 settembre 1950, c.f. [...],
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele De Santis, c.f.
[...], pec gabriele.desantis@pec-avvocatiteramo.it e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio a TI (TE), via C. Colombo 141, come da delega in atti, contro
Procura regionale Corte dei conti per le Marche;
Procura generale della Corte dei conti;
avverso la sentenza n. 45/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, depositata il 15 settembre 2023 e notificata il 23 ottobre 2023.
VISTI l’appello, gli atti e i documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario d’udienza dr.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Fabio NO AL, l’avv. Gabriele De Santis, per NI NI, NI VA, OI HA e per la società Apominex e il V.P.G.
BR D’ES.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 18 gennaio 2024, NI NI, NI VA, OI HA, e la società Apominex s.r.l. in persona del legale rappresentante ZA Vincenzo, hanno impugnato la sentenza n. 45/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, con cui gli stessi sono stati condannati in solido al pagamento dell’importo complessivo di euro 1.183.765,00 in favore di Agea, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione dell’11 giugno 2021, la Procura regionale per le Marche ha contestato a NI NI, NI VA, OI HA e alla società Apominex s.r.l. un’ipotesi di responsabilità erariale, in solido ed a titolo di dolo, per un importo di euro 1.183.765,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per l’indebita percezione di finanziamenti nel settore agricolo.
La sentenza impugnata ha dichiarato la contumacia di NI VA, ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ed ha respinto la richiesta di prova per testi; nel merito, la sentenza ha accolto integralmente la domanda giudiziale, anche in funzione delle singole posizioni soggettive dei convenuti.
Parte appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione: 1) difetto di giurisdizione; 2) eccezione di prescrizione, violazione art. 2935 e 2948 c.c.; art 1, comma 1, l. n.
20/1994; violazione art. 160 c.p.; 3) violazione art. 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; difetto di motivazione; 4) violazione art. 116 c.p.c.; artt. 2697 e 2699 c.c. in ordine alla valenza di atto pubblico dei verbali di collaudo delle opere realizzate; 5) sulla cultura biologica;
abrogazione del regolamento CEE 2092/191; 6) violazione art. 116 c.p.c.; art. 2361 c.c.; art. 2697 c.c.; difetto di motivazione; non distinguibilità della società; 7) sulla distrazione privata dei contributi; violazione art. 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; difetto di motivazione; 8) violazione art. 2697 c.c. in relazione all’art. 652 c.p.p.; 9) sullo stato del fondo e sul suo mantenimento; 10) sul mantenimento dell'investimento nel quinquennio; ed ha concluso:
riformare l'impugnata sentenza ed accertare e dichiarare che gli odierni appellanti non sono responsabili di alcun danno all'ER e dunque rigettando la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale.
La Procura generale ha formulato le proprie conclusioni con memoria del 27 ottobre 2025, con cui ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di appello, ha contrastato nel merito le pretese avversarie ed ha concluso per il rigetto dell’appello, con conferma della decisione impugnata e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
All’odierna udienza del 20 novembre 2025, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va vagliata, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello, formulata dalla Procura generale nella memoria conclusionale, in quanto le deduzioni degli appellanti, anziché formulare specifiche critiche nei confronti delle motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, costituirebbero mere riproduzioni delle censure contenute negli scritti difensivi di primo grado e superate dalla Corte territoriale. Al riguardo, il Collegio osserva che, secondo il consolidato indirizzo del Giudice di legittimità, anche ove le parti si limitino a ribadire e riproporre in appello le ragioni e argomentazioni poste a sostegno di quanto già dedotto in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo dell’appello
(Cass. 3064/2012; 4784/2011; 18559/2010; 19639/2009). La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
ciò in quanto le disposizioni in materia debbono essere interpretate restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass.
15519/2020). L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve quindi necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Poiché non sono imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere
"specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 30341/2019). Nel caso di specie, la parte appellante, nell’esporre le questioni oggetto della controversia, ha delineato i profili di doglianza enumerati dall’1 al 10, i quali, seppure riferibili a questioni già fatte oggetto del giudizio di primo grado, rappresentano, nella prospettazione difensiva, i motivi che si intendono far valere in sede di impugnazione. Nei termini sopra indicati, la Sezione ritiene che non possa essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello, alla luce della costante interpretazione data dal Giudice di legittimità.
Con un primo motivo di impugnazione, la parte ha sostenuto che in materia di contributi pubblici in agricoltura, erogati a favore di privati, sussisterebbe il difetto di giurisdizione in capo al Giudice contabile. Al riguardo va rilevato che la sentenza impugnata ha adeguatamente affrontato e risolto la questione, in senso contrario a quanto affermato dalla parte appellante. È infatti indiscusso, sulla base del costante orientamento del Giudice di legittimità, che il privato percettore di contributi pubblici è soggetto alla giurisdizione contabile (ex plurimis, Cass., S.U. 13245/2019 e 9768/2023).
Richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, non contrastate efficacemente dalla parte appellante, il motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno invocato il decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno. La sentenza di primo grado ha evidenziato trattarsi di danno derivante da produzione di documenti falsi, tale da comportare una forma di occultamento doloso del danno, con differimento dell’esordio del termine prescrizionale. La giurisprudenza contabile ha affermato che il dies a quo della prescrizione va individuato nella “conoscibilità obiettiva” del danno da parte del danneggiato, secondo l’ordinaria diligenza. Nel caso di occultamento doloso del danno, al criterio della conoscibilità oggettiva, quale generale criterio di individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, deve sostituirsi quello della concreta ed effettiva conoscenza (Sez. II Appello, 12 giugno 2024, n. 150; Sez. III Appello, 11 gennaio 2023, n. 21). L’occultamento doloso è pertanto certamente configurabile quando un finanziamento pubblico è indebitamente percepito per effetto di condotte fraudolente (Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n. 152). Nel caso di specie, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei soci e amministratori di Apominex è avvenuta il 15 novembre 2013, e da quel momento l’Amministrazione danneggiata ha acquisito conoscenza delle componenti costitutive delle fattispecie dannose, fino ad allora resa impossibile dalla perpetrazione di un reato che di per sé presuppone e comporta l’occultamento doloso del danno. Ne deriva che, essendo stato notificato il primo invito a dedurre il 9 novembre 2018, l’azione erariale di recupero risulta tempestiva.
I restanti motivi di impugnazione, rubricati nel libello introduttivo dal n. 3 al n. 10, possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
Dal compendio istruttorio è emerso che la società Apominex ha percepito indebitamente una serie di contributi pubblici, ed in particolare: - 2 contribuzioni a valere sul fondo FEAGA rispettivamente per euro 171.981,36 e 128.907,65; - 4 contribuzioni a valere sul fondo FEASR, Misura A, rispettivamente per euro 155.000,00, 151.000,00, 155.899,00 e 144.101,00; - 1 contribuzione a valere sul fondo FEASR, Misura F1, per euro 66.291,88; - 4 contribuzioni a valere sul fondo FEASR, Misura F2bis, rispettivamente per euro 68.970,78, 71.501,14, 52.572,47 e 17.539,72;
per un totale complessivo di euro 1.183.765,00, che è pari all’importo oggetto di contestazione.
Va rilevato al riguardo che, da accertamenti compiuti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, erano emerse numerose operazioni bancarie poste in essere da NI VA, con il concorso della sorella NI NI e di OI HA, finalizzate alla realizzazione di un’articolata manovra fraudolenta, volta ad ottenere i finanziamenti previsti dal Regolamento CE 1257/1999, Piano Sviluppo Rurale Marche, concernente aiuti per investimenti nelle aziende agricole, che, una volta percepiti indebitamente, venivano distratti mediante accreditamenti in libretti di risparmio e/o conti correnti bancari personali, riconducibili agli stessi NI VA e NI NI, ed impiegati per scopi privati.
Il procedimento penale n. 1679/2013 R.G.N.R. veniva definito nei riguardi di NI VA con sentenza n. 228, emessa dal Tribunale di Fermo in data 23/3/2015, di applicazione della pena, art. 444 c.p.p., di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di truffa aggravata e continuata (art. 640-bis del c.p.), con confisca di quanto sequestratogli in data 19/2/2013 (decreto di sequestro preventivo n. 283/2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno); il procedimento penale n. 69/20 n. 1679/2013 R.G.N.R.
(definito separatamente per NI VA), promosso a carico di NI NI, OI HA e AL GO AO, si concludeva con sentenza n. 387 del 21/6/2017 (divenuta irrevocabile in data 16/7/2017) di non doversi procedere, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Ciò posto, i motivi di impugnazione si presentano, complessivamente considerati, come una censura di motivazione errata e contraddittoria.
Parte appellante ha incentrato il proprio gravame sull’ipotesi che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato, valutato e motivato le risultanze degli atti di causa in maniera completa e adeguata ed ha assunto che si tratterebbe di fatti e risultanze documentali, dalle quali si trarrebbero gli elementi essenziali in punto di non rilevanza delle condotte contestate, ai fini dell’affermazione della responsabilità. Nella prospettiva difensiva di parte appellante, le carenze motivazionali della sentenza impugnata dovrebbero portare ad una decisione favorevole di merito in sede di appello.
Tuttavia, il Collegio valuta che, alla luce delle ampie e articolate risultanze istruttorie, contenute nella sentenza impugnata, rispetto alle quali i motivi di impugnazione non aggiungono alcun diverso elemento a favore degli appellanti, la decisione impugnata sia esente da rilievi sotto i profili di carenza motivazionale, prospettati da parte appellante, in quanto l’attività del Giudice di primo grado è stata sostenuta da un congruo ed adeguato apparato logicoargomentativo.
Una volta accertata la carenza dei presupposti per l’erogazione dei contributi, come sopra delineata, ne deriva la fondatezza dell’azione di recupero del danno erariale, per gli importi contestati dalla Procura erariale nella domanda giudiziale, accolta dal Giudice di primo grado; rispetto a tali importi, gli attuali appellanti non hanno fornito infatti, neanche in questa sede, elementi che possano validamente contrastare la quantificazione del danno erariale.
Conclusivamente e premesso tutto quanto dianzi esposto, si deve ritenere che la sentenza impugnata è esente dalle violazioni di legge e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, risultando congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà.
Le censure di parte appellante si mostrano quindi infondate.
Restando assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono l’esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello iscritto al n. 61298 del ruolo di Segreteria, promosso da AT NI, AT VA, OI HA e dalla società APOMINEX s.r.l. e conferma la sentenza impugnata. Liquida le spese di giudizio in euro 128,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to Fabio NO AL
IL PRESIDENTE
F.to AS AL Depositata in Segreteria il 15/01/2026
IL DIRIGENTE
F.to AS Biagi