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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 1012/2025, con ordinanza del 24.10.2025, questa Corte così disponeva: “dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 31.10.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 7.11.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni ”.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1012/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1559/2024, emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 10.09.2024, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv. Lucia Sorrentino (CF ) e dall'avv. C.F._2
OV La IT (C.F.: ; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t, P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Luigi Punzo, (C.F.: , e C.F._4
IN OP, (C.F.: ), dell'Avvocatura interna C.F._5
dell'ente;
APPELLATA
pag. 2/11 NONCHE'
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Teresa Scrima (C.F.
); C.F._6
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad esecuzione di rilascio di immobile.
Conclusioni:
per l'appellante: “in accoglimento dei motivi specifici di gravame e in riforma della sentenza impugnata sul punto: “.. - accertare e dichiarare incidenter tantum l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero n. 3 del
3.03.2022 adottata dal responsabile dell'Area Tecnica del
[...]
notificata al ricorrente in data 8.03.2022 per le ragioni ut CP_2
supra e disporne, quindi, la disapplicazione e/o dichiarane l'inefficacia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo grado del giudizio con attribuzione”.
per “.. a) Nel merito: Rigettare integralmente il ricorso in CP_1
appello di parte appellante con relative domande e Parte_1
richieste proposte in quanto nulle, inammissibili nonché infondate in fatto e diritto e carenti di prova.
b) In via istruttoria: Si chiede di non ammettersi le richieste istruttorie e di prova testimoniale di parte appellante per tutto quanto specificamente eccepito in scritti difensivi . CP_1
pag. 3/11 c) Con vittoria si spese e competenze di causa per il doppio grado del giudizio”.
Per il :” Voglia l'Ecc.ma Corte adita così Controparte_2
provvedere:
IN VIA PRELIMNARE:
-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.
342 comma 1 c.p.c.;
NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'atto di appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, oltre che carente di prova e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
- con vittoria si spese e competenze di causa per il doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede di non ammettersi le richieste istruttorie e di prova testimoniale di parte appellante per le ragioni ampiamente esposte negli scritti difensivi dell'appellato . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con la sentenza n. 1559/2024, depositata in data 10.09.2024, il
Tribunale di Benevento respingeva l'opposizione che Parte_1
aveva proposto avverso l'ordine emesso nei suoi confronti, in data
03.03.2022, dal , con il quale gli veniva Controparte_2
pag. 4/11 intimato il rilascio dell'immobile sito nel predetto comune al ON
OD n. 8/1.
Pronunciando nel contraddittorio del e Controparte_2 [...]
i quali, costituendosi avevano resistito all'opposizione, il CP_3
Giudice, - dopo avere premesso che l'opponente invocava l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, quest'ultimo non poteva agire in via autoritativa ma solo con gli strumenti propri del diritto civile ordinario, che l'atto era stato emesso non dal Sindaco, unico legittimato, ma dal responsabile dell'ufficio tecnico, e che, in realtà, sussistevano le condizioni per la regolarizzazione delle detenzione dell'immobile che era stato inizialmente occupato dal medesimo in modo abusivo -, respingeva l'opposizione. Pt_1
Il Tribunale osservava che “il provvedimento impugnato risulta, invero, legittimo in quanto emesso ai sensi dell'art. 54 Dlgs 267/00 quale ordinanza contingibile ed urgente. Risulta, altresì, pronunciato da organo legittimato, in particolare dal responsabile dell'ufficio tecnico al quale sono attribuiti i poteri gestionali.
Nel merito assume l'opponente che, contrariamente a quanto ritenuto e motivato nella ordinanza impugnata, sussistevano i presupposti per la regolarizzazione della detenzione dell'alloggio che, effettivamente, era iniziata abusivamente, in particolare in quanto il era entrato Pt_1
nell'immobile de quo forzando la serratura in data 15.10.2016 dunque oltre tre anni prima della entrata in vigore del reg. reg. n. 11/19. Tale assunto è infondato. Ed invero dal verbale di sopralluogo eseguito dalla
Polizia Municipale di in data 13.03.2017 gli agenti hanno CP_2
pag. 5/11 dato atto della circostanza che l'immobile -sino alla settimana precedente- era occupato da altra persona tant'è vero che le utenze risultavano ancora allacciate.
Il verbale, nella parte de qua, trattandosi di attestazione proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce piena prova fino a querela di falso, querela che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta. Non essendo, pertanto, l'occupazione avvenuta in data antecedente di almeno tre anni dalla entrata in vigore del reg. reg. 11/19 non sussistevano i presupposti per la regolarizzazione diversamente da quanto sostento dall'opponente, il rilascio è stato, dunque, legittimamente intimato”.
§ 2.
Avverso tale sentenza, il , con ricorso depositato in 8.3.2025, Pt_1
nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., notificato alle controparti il 22.4.2025, interponeva appello, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituivano le parti appellate, e Controparte_2 [...]
resistendo, sulla scorta di argomentazioni di analogo tenore, CP_3
alle ragioni dell'appellante.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
L'appellante, nell'impugnare la sentenza, lamentava, con il primo motivo, che “.. L'ordinanza impugnata è stata emessa in carenza assoluta di potere e deve considerarsi atto nullo ex art 21 septies della legge 241/90. Ai sensi dell'art 823 c.c., infatti, l'amministrazione può pag. 6/11 esercitare poteri autoritativi solo al fine di tutelare beni del demanio pubblico, mentre l'immobile occupato dal signor rientra nel Pt_1
patrimonio disponibile dell'Ente .. Il Giudice non ha tenuto in nessuna considerazione la circostanza che l'appartamento di ON OD non rientra tra i beni demaniali, né tra i beni del patrimonio indisponibile, ma costituisce un bene patrimoniale dell'ente territoriale.
Peraltro, va sottolineato che per fare ricorso al potere di emissione di tali provvedimenti extraordinem che giustificano la deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi, occorre intercettare con estrema precisione i motivi di grave pericolo per l'incolumità pubblica o di contingibilità (che deve accadere imprevedibilmente!) che non si manifestano affatto dopo oltre cinque anni dall'occupazione dell'alloggio
(ordinanza 3.3 2022- occupazione ottobre 2016). Sul tema al vaglio la gravata ordinanza, quindi, è stata emessa in assoluta carenza dei presupposti di contingibilità e di urgenza di cui devono connotarsi i provvedimenti interdettivi ex art 54 Dlgs n. 267/2000, né la normativa contenuta in una fonte sussidiaria quale l'art 30 della legge regionale
n. 18/97, rubricato come occupazione senza titolo, può CP_1
sopperire alla carenza di cui sopra , limitandosi essa ad indicare il potere del Sindaco di adottare ordinanze in questi casi specifici.
La mancata considerazione sul punto ha determinato l'erronea decisione che nel caso specifico l'ordinanza di rilascio sia stata legittimamente adottata dal Comune in quanto qualificata come contingibile ed urgente
e quindi corretta espressione del potere autoritativo della P.A.”.
§ 4.
Il motivo è infondato. pag. 7/11 L'ordinanza n. 3 del 3.3.2022 veniva adottata dal Comune di CP_2
sul presupposto che l'istanza di regolarizzazione del rapporto
[...]
locativo, presentata dal in relazione ad un alloggio di edilizia Pt_1
residenziale pubblica, sito al ON OD, era carente dei presupposti.
Orbene, deve escludersi la ricorrenza dei contestati vizi dell'opposta ordinanza, ove si consideri che l'art. 823 c.c. pacificamente ammette la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa che civilistica, strumenti che possono essere attuati anche con riferimento ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico (ex multis
Cons. Stato 1224/1999, Cons. Stato 6259/2007).
Non può poi revocarsi in dubbio che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati a soddisfare esigenze abitative dei meno abbienti, costituiscano ex art 826 c.c. patrimonio indisponibile dell'ente pubblico territoriale (arg. da Cass. civ. sez. II, 22/09/2020, n. 19814).
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice aveva deciso la causa sulla scorta della sola documentazione versata in atti, senza dare ingresso alla prova testimoniale da esso articolata al fine di provare che l'occupazione del cespite era iniziata nel 2016.
Invero, il Giudice aveva attribuito rilievo dirimente alle dichiarazioni rese dai coniugi in sede di sopralluogo effettuato dai vigili, Pt_1
mentre avrebbe dovuto attribuire alle stesse il giusto valore in un quadro probatorio più ampio, riscontrandone la fondatezza alla luce di quanto sarebbe emerso all'esito della prova orale. pag. 8/11 Il Giudice, errando, non aveva ritenuto opportuno sottoporre al vaglio critico le dichiarazioni rese dai coniugi laddove le stesse, in Pt_1
quanto rese agli accertatori in funzione di agenti di polizia, erano autoincriminanti e, pertanto, inutilizzabili, tutt'al più da considerarsi come argomenti di prova.
Di conseguenza, l'appellante sollecitava questa Corte a dare ingresso alla prova orale, diretta a dimostrare che la detenzione abusiva si protraeva da settembre del 2016.
§ 6.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza.
Si è visto che il Tribunale ha respinto l'opposizione valorizzando il contenuto del rapporto redatto dalla P.M. di in data CP_2
13.03.2017 e, in specie, la circostanza, accertata dai verbalizzanti, - idonea a dimostrare una detenzione iniziata in epoca ampiamente successiva al settembre del 2016 – “che l'immobile -sino alla settimana precedente- era occupato da altra persona tant'è vero che le utenze risultavano ancora allacciate”.
Rispetto a tale argomento, l'appellante non ha operato alcuna critica circostanziata, dolendosi, invece, del rilievo assegnato dal Giudice alle dichiarazioni rese dagli stessi occupanti agli agenti di P.M..
A bene vedere, tuttavia, siffatta deduzione è del tutto avulsa dal contenuto della sentenza, poiché in alcun punto della stessa si legge che il Giudice avrebbe ritenuto probanti le dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate, dal e dalla compagna dello stesso, Pt_1
alla P.M.. pag. 9/11 Al contrario, come detto, il Tribunale ha ritenuto dirimente la circostanza che, come accertato dalla P.M., l'immobile era stato detenuto, sino alla settimana precedente all'accesso in loco dei vigili, da altra persona.
In conclusione, il secondo motivo è inammissibile perché non idoneo a superare il filtro imposto dall'art. 342 c.p.c.
§ 7.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Scrima, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 10/11 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
e del Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del grado di appello, che, in CP_2
relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Scrima;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 11/11
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 1012/2025, con ordinanza del 24.10.2025, questa Corte così disponeva: “dispone, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine, fino al 31.10.2025, per il deposito di note conclusionali e fino alle 09.30 del giorno 7.11.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze
e conclusioni ”.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1012/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1559/2024, emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 10.09.2024, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv. Lucia Sorrentino (CF ) e dall'avv. C.F._2
OV La IT (C.F.: ; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t, P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Luigi Punzo, (C.F.: , e C.F._4
IN OP, (C.F.: ), dell'Avvocatura interna C.F._5
dell'ente;
APPELLATA
pag. 2/11 NONCHE'
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Teresa Scrima (C.F.
); C.F._6
APPELLATO
Oggetto: opposizione ad esecuzione di rilascio di immobile.
Conclusioni:
per l'appellante: “in accoglimento dei motivi specifici di gravame e in riforma della sentenza impugnata sul punto: “.. - accertare e dichiarare incidenter tantum l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero n. 3 del
3.03.2022 adottata dal responsabile dell'Area Tecnica del
[...]
notificata al ricorrente in data 8.03.2022 per le ragioni ut CP_2
supra e disporne, quindi, la disapplicazione e/o dichiarane l'inefficacia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo grado del giudizio con attribuzione”.
per “.. a) Nel merito: Rigettare integralmente il ricorso in CP_1
appello di parte appellante con relative domande e Parte_1
richieste proposte in quanto nulle, inammissibili nonché infondate in fatto e diritto e carenti di prova.
b) In via istruttoria: Si chiede di non ammettersi le richieste istruttorie e di prova testimoniale di parte appellante per tutto quanto specificamente eccepito in scritti difensivi . CP_1
pag. 3/11 c) Con vittoria si spese e competenze di causa per il doppio grado del giudizio”.
Per il :” Voglia l'Ecc.ma Corte adita così Controparte_2
provvedere:
IN VIA PRELIMNARE:
-dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.
342 comma 1 c.p.c.;
NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'atto di appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto, oltre che carente di prova e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
- con vittoria si spese e competenze di causa per il doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede di non ammettersi le richieste istruttorie e di prova testimoniale di parte appellante per le ragioni ampiamente esposte negli scritti difensivi dell'appellato . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con la sentenza n. 1559/2024, depositata in data 10.09.2024, il
Tribunale di Benevento respingeva l'opposizione che Parte_1
aveva proposto avverso l'ordine emesso nei suoi confronti, in data
03.03.2022, dal , con il quale gli veniva Controparte_2
pag. 4/11 intimato il rilascio dell'immobile sito nel predetto comune al ON
OD n. 8/1.
Pronunciando nel contraddittorio del e Controparte_2 [...]
i quali, costituendosi avevano resistito all'opposizione, il CP_3
Giudice, - dopo avere premesso che l'opponente invocava l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, quest'ultimo non poteva agire in via autoritativa ma solo con gli strumenti propri del diritto civile ordinario, che l'atto era stato emesso non dal Sindaco, unico legittimato, ma dal responsabile dell'ufficio tecnico, e che, in realtà, sussistevano le condizioni per la regolarizzazione delle detenzione dell'immobile che era stato inizialmente occupato dal medesimo in modo abusivo -, respingeva l'opposizione. Pt_1
Il Tribunale osservava che “il provvedimento impugnato risulta, invero, legittimo in quanto emesso ai sensi dell'art. 54 Dlgs 267/00 quale ordinanza contingibile ed urgente. Risulta, altresì, pronunciato da organo legittimato, in particolare dal responsabile dell'ufficio tecnico al quale sono attribuiti i poteri gestionali.
Nel merito assume l'opponente che, contrariamente a quanto ritenuto e motivato nella ordinanza impugnata, sussistevano i presupposti per la regolarizzazione della detenzione dell'alloggio che, effettivamente, era iniziata abusivamente, in particolare in quanto il era entrato Pt_1
nell'immobile de quo forzando la serratura in data 15.10.2016 dunque oltre tre anni prima della entrata in vigore del reg. reg. n. 11/19. Tale assunto è infondato. Ed invero dal verbale di sopralluogo eseguito dalla
Polizia Municipale di in data 13.03.2017 gli agenti hanno CP_2
pag. 5/11 dato atto della circostanza che l'immobile -sino alla settimana precedente- era occupato da altra persona tant'è vero che le utenze risultavano ancora allacciate.
Il verbale, nella parte de qua, trattandosi di attestazione proveniente da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce piena prova fino a querela di falso, querela che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta. Non essendo, pertanto, l'occupazione avvenuta in data antecedente di almeno tre anni dalla entrata in vigore del reg. reg. 11/19 non sussistevano i presupposti per la regolarizzazione diversamente da quanto sostento dall'opponente, il rilascio è stato, dunque, legittimamente intimato”.
§ 2.
Avverso tale sentenza, il , con ricorso depositato in 8.3.2025, Pt_1
nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., notificato alle controparti il 22.4.2025, interponeva appello, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituivano le parti appellate, e Controparte_2 [...]
resistendo, sulla scorta di argomentazioni di analogo tenore, CP_3
alle ragioni dell'appellante.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
L'appellante, nell'impugnare la sentenza, lamentava, con il primo motivo, che “.. L'ordinanza impugnata è stata emessa in carenza assoluta di potere e deve considerarsi atto nullo ex art 21 septies della legge 241/90. Ai sensi dell'art 823 c.c., infatti, l'amministrazione può pag. 6/11 esercitare poteri autoritativi solo al fine di tutelare beni del demanio pubblico, mentre l'immobile occupato dal signor rientra nel Pt_1
patrimonio disponibile dell'Ente .. Il Giudice non ha tenuto in nessuna considerazione la circostanza che l'appartamento di ON OD non rientra tra i beni demaniali, né tra i beni del patrimonio indisponibile, ma costituisce un bene patrimoniale dell'ente territoriale.
Peraltro, va sottolineato che per fare ricorso al potere di emissione di tali provvedimenti extraordinem che giustificano la deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi, occorre intercettare con estrema precisione i motivi di grave pericolo per l'incolumità pubblica o di contingibilità (che deve accadere imprevedibilmente!) che non si manifestano affatto dopo oltre cinque anni dall'occupazione dell'alloggio
(ordinanza 3.3 2022- occupazione ottobre 2016). Sul tema al vaglio la gravata ordinanza, quindi, è stata emessa in assoluta carenza dei presupposti di contingibilità e di urgenza di cui devono connotarsi i provvedimenti interdettivi ex art 54 Dlgs n. 267/2000, né la normativa contenuta in una fonte sussidiaria quale l'art 30 della legge regionale
n. 18/97, rubricato come occupazione senza titolo, può CP_1
sopperire alla carenza di cui sopra , limitandosi essa ad indicare il potere del Sindaco di adottare ordinanze in questi casi specifici.
La mancata considerazione sul punto ha determinato l'erronea decisione che nel caso specifico l'ordinanza di rilascio sia stata legittimamente adottata dal Comune in quanto qualificata come contingibile ed urgente
e quindi corretta espressione del potere autoritativo della P.A.”.
§ 4.
Il motivo è infondato. pag. 7/11 L'ordinanza n. 3 del 3.3.2022 veniva adottata dal Comune di CP_2
sul presupposto che l'istanza di regolarizzazione del rapporto
[...]
locativo, presentata dal in relazione ad un alloggio di edilizia Pt_1
residenziale pubblica, sito al ON OD, era carente dei presupposti.
Orbene, deve escludersi la ricorrenza dei contestati vizi dell'opposta ordinanza, ove si consideri che l'art. 823 c.c. pacificamente ammette la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa che civilistica, strumenti che possono essere attuati anche con riferimento ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico (ex multis
Cons. Stato 1224/1999, Cons. Stato 6259/2007).
Non può poi revocarsi in dubbio che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati a soddisfare esigenze abitative dei meno abbienti, costituiscano ex art 826 c.c. patrimonio indisponibile dell'ente pubblico territoriale (arg. da Cass. civ. sez. II, 22/09/2020, n. 19814).
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice aveva deciso la causa sulla scorta della sola documentazione versata in atti, senza dare ingresso alla prova testimoniale da esso articolata al fine di provare che l'occupazione del cespite era iniziata nel 2016.
Invero, il Giudice aveva attribuito rilievo dirimente alle dichiarazioni rese dai coniugi in sede di sopralluogo effettuato dai vigili, Pt_1
mentre avrebbe dovuto attribuire alle stesse il giusto valore in un quadro probatorio più ampio, riscontrandone la fondatezza alla luce di quanto sarebbe emerso all'esito della prova orale. pag. 8/11 Il Giudice, errando, non aveva ritenuto opportuno sottoporre al vaglio critico le dichiarazioni rese dai coniugi laddove le stesse, in Pt_1
quanto rese agli accertatori in funzione di agenti di polizia, erano autoincriminanti e, pertanto, inutilizzabili, tutt'al più da considerarsi come argomenti di prova.
Di conseguenza, l'appellante sollecitava questa Corte a dare ingresso alla prova orale, diretta a dimostrare che la detenzione abusiva si protraeva da settembre del 2016.
§ 6.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza.
Si è visto che il Tribunale ha respinto l'opposizione valorizzando il contenuto del rapporto redatto dalla P.M. di in data CP_2
13.03.2017 e, in specie, la circostanza, accertata dai verbalizzanti, - idonea a dimostrare una detenzione iniziata in epoca ampiamente successiva al settembre del 2016 – “che l'immobile -sino alla settimana precedente- era occupato da altra persona tant'è vero che le utenze risultavano ancora allacciate”.
Rispetto a tale argomento, l'appellante non ha operato alcuna critica circostanziata, dolendosi, invece, del rilievo assegnato dal Giudice alle dichiarazioni rese dagli stessi occupanti agli agenti di P.M..
A bene vedere, tuttavia, siffatta deduzione è del tutto avulsa dal contenuto della sentenza, poiché in alcun punto della stessa si legge che il Giudice avrebbe ritenuto probanti le dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate, dal e dalla compagna dello stesso, Pt_1
alla P.M.. pag. 9/11 Al contrario, come detto, il Tribunale ha ritenuto dirimente la circostanza che, come accertato dalla P.M., l'immobile era stato detenuto, sino alla settimana precedente all'accesso in loco dei vigili, da altra persona.
In conclusione, il secondo motivo è inammissibile perché non idoneo a superare il filtro imposto dall'art. 342 c.p.c.
§ 7.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Scrima, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 10/11 a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
e del Controparte_1 [...]
, delle spese processuali del grado di appello, che, in CP_2
relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Scrima;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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