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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1480/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10161/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 18 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO IMU
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5932/2025 depositato il 13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di giustizia di primo grado di Napoli, che rigettava il ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi e gli atti presupposti ivi indicati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di euro 1000,00 a favore di ET.
a. L'impugnante censura la sentenza rappresentando che:
1.la pronuncia di primo grado è illegittima per assenza di motivazione;
2. inoltre la CGT non ha valutato che ET:
- non ha depositato la prova della notifica dell'atto presupposto- ingiunzione n. 23618, Nom_2bensì di quella n. 205818 che, comunque, è nulla perché indirizzata agli eredi di all'indirizzo errato e non in Indirizzo_1, ultimo domicilio del dante causa;
- che l'avviso di accertamento (n. … 61753) per Imu 2012 non è fra gli atti presupposto indicati nel pignoramento e, comunque, è stato erroneamente notificato perché non indirizzato agli eredi impersonalmente e collettivamente, in assenza di CAD, senza valutare il disconoscimento operato in primo grado;
- non ha provato la notifica delle ingiunzioni nn. 94361 e 94363 e dei precedenti avvisi di accertamento, in quanto non sono stati allegati i file eml ma le scansioni pdf, con ricevute di consegna prive di collegamento all'atto asseritamente notificato;
- non ha provato la notifica delle ingiunzioni nn. 23620, 23621, 23622, a carico degli eredi Nominativo_1di , sempre per omesso deposito dei file eml e per la notifica non rivolta impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della de cuius. Anche non offerta è la prova della notifica dell'avviso di accertamento n.…. 94854 presupposto della ingiunzione n. 23620, per difetto di avviso di ricevimento e non corrispondenza della busta scansionata, come anche degli avvisi di accertamento n. …88956 rispetto all'ingiunzione 23621 e n.… 42854 rispetto alla ingiunzione 23622. 3. il decreto Sostegni d.l. 34/2020 con la sospensione biennale dei termini non poteva trovare applicazione nel caso in esame, in quanto i termini di decadenza non scadevano fra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, dal che la prescrizione per Imu 2012, Tari e Tasi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 limitata risultando la sospensione per 85 gg.
4. quanto all'Imu 2012 con memoria depositata in primo grado il contribuente lamentava - senza alcuna valutazione da parte della sentenza impugnata - che gli immobili oggetto dell'accertamento non erano in proprietà del genitore prima del decesso intervenuto il 21.12.1987 quindi prima dell'annualità 2012, come dimostrato dal certificato di morte e dalle visure catastali;
5. dopo la proposizione del ricorso ET ha emesso il provvedimento di fermo amministrativo in ragione delle ingiunzioni 94361 e 94363. La pretesa è stata saldata dal ricorrente per riacquisire la disponibilità dell'auto. Inoltre, il terzo debitore sta operando i versamenti richiesti a seguito del pignoramento, cosicché per tali ingiunzioni ET ha ricevuto doppio pagamento, del cui importo va disposto la restituzione;
6. la Corte di primo grado non ha valutato la carenza di legittimazione di ET confermata anche dalla documentazione allegata dalla concessionaria che subentra per Tari e Tasi dal 2014 al 2018;
7. ET ha agito illegittimamente nei confronti di Ricorrente_1 per l'intero e non anche nei confronti degli altri coeredi e non pro quota, difettando la solidarietà passiva.
b. Si è costituita ET che ha controdedotto per l'adeguatezza della sentenza di primo grado.
c. La difesa del contribuente ha depositato una memoria conclusiva con la quale sostiene che, ad integrazione delle doglianze già formulate, l'atto di pignoramento è illegittimo in sé in quanto viziato per difetto degli elementi essenziali quali il presupposto impositivo e l'errore di persona, il
2 che determina la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 e art. 7 ter l. 212 del 2000, lamentando che il contribuente non è stato mai proprietario degli immobili e che la necessità di un annullamento in autotutela prescinde dall'istanza di parte cosicché ET avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Prendendo atto dei file .eml depositati da ET, comunque non risulta inserito nel Reginde l'indirizzo del mittente a mezzo pec degli atti presupposti, cosicché ne è incerta la provenienza. Inoltre, la difesa del contribuente evidenzia come, al fine del governo delle spese, prima della iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado aveva richiesto a ET e al comune di Castellammare di Stabia la comunicazione degli atti presupposti anche per valutare la possibilità di una transazione, ma nessuna risposta è pervenuta. Anche sui pagamenti effettuati in relazione al fermo amministrativo è stata depositata documentazione che attesta i pagamenti da parte del terzo pignorato.
d. Tenuta l'udienza come da verbale, la Corte ha deciso come segue.
Motivi della decisione
1. Va premesso che Sez. U , n. 13913 del 05/06/2017 (Rv. 644556 - 01) hanno affermato che in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.
- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Pertanto, come chiarito anche da Cass. Sez. 5, n. 31090 del 28/11/2019 (Rv. 656085 - 01) in materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza. Spetta a questa Corte, quindi, la valutazione della effettività delle notifiche degli atti presupposti, dovendo ritenersi che solo in caso di omessa notifica degli atti presupposti il pignoramento costituisca il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Per i vizi del pignoramento, per altro non dedotti in modo specifico, questa Corte non ha giurisdizione. Invece spetta a questa Corte valutare le doglianze rivolte all'omessa notifica degli atti presupposti.
2. Tanto premesso, in ordine alla illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione spetta a questa Corte integrare la relativa motivazione, non essendo fra le cause di rimessione al Giudice di primo grado quella del difetto di motivazione. Anche di recente Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18373 del 05/07/2025 (Rv. 675387 - 01) ha ribadito che in materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso;
ne consegue che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore (vedi
3 N. 18824 del 2006 Rv. 593847 – 01). La censura è infondata, pur essendo la sentenza di primo grado assolutamente tautologica.
3. Va inoltre evidenziato che è ammissibile il deposito dei documenti in appello. A ben vedere, la Corte costituzionale è intervenuta in ordine all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 nella formula di nuovo conio - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - che recita, per quel che qui rileva: «1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. […]
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti». Non altrettanto in ordine alla seconda parte del terzo comma, relativo alla prova delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», che dunque non possono essere depositate in secondo grado. Quanto al regime transitorio, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 nella parte in cui prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 cit.< grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». In sostanza è consentito il deposito in appello degli atti afferenti alle notifiche solo se il giudizio di primo grado è stato istaurato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame: ciò perché la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Tanto premesso, nel caso in esame, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, vale a dire al 4 gennaio 2024, il giudizio di primo grado era già stato istaurato con le notifiche del ricorso introduttivo, dal che consegue che deve trovare applicazione la precedente disciplina dell'art. 58 che consente l'utilizzazione di quanto depositato in appello.
4. Venendo alla verifica della effettività delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto del pignoramento va evidenziato quanto segue. a) In ordine alla ingiunzione N. 23618 del 21/02/2023 asseritamente notificata il 22/02/2023
- Pratica N. 900.2018.0029688311 (per Imu 2012 e Imu 2017), effettivamente risulta allegata dalla ET la notifica di una precedente ingiunzione di pagamento, n. 205818, avvenuta a mani degli eredi di Nom_2. Per tale ultimo atto la notifica è regolare in quanto avvenuta agli eredi impersonalmente. La prospettata diversità dell'ultimo domicilio del de cuius a ben vedere è sfornita di prova, in quanto il frontespizio della dichiarazione di successione – allegata dal contribuente - Nom_2reca l'indicazione della residenza del non anche il domicilio fiscale, che deve essere comunicato all'amministrazione e può ben essere diverso dalla residenza. La prova contraria, quindi, non è stata offerta dal contribuente, in quanto doveva riguardare il domicilio fiscale e non la residenza. Pertanto, la notifica dell'atto di ingiunzione è stata correttamente espletata in data 8 gennaio 2019. Ad ogni buon conto, anche la doglianza consistente nella obiezione che la precedente ingiunzione non è indicata quale atto presupposto nel pignoramento, per un verso non tiene in conto che la notifica della ingiunzione predetta esclude la possibilità di poter in questa sede
4 proporre eccezioni e contestare il credito tributario in questa sede, dovendo le relative doglianze essere proposte avverso l'atto di ingiunzione notificato prima del pignoramento. E comunque, in appello ET ha depositato anche la notifica della ingiunzione di pagamento n 23618 a mezzo pec in data 22 febbraio 2023 a Ricorrente_1, sempre per Imu 2012 e 2017 (all. 9 di ET). Per altro anche l'avviso di accertamento presupposto veniva notificato a mani di Ric_1 Nom_2 per gli eredi di in data 17.4.2018 (all. 3 di ET). Vertendosi in tema di Imu 2017 e 2012 le eventuali decadenze e prescrizioni antecedenti andavano quindi eccepite all'atto della notifica della ingiunzione in esame e non con il pignoramento ora impugnato. Quanto al maturare della successiva prescrizione, trattandosi di Imu il termine di prescrizione è quinquennale. Pertanto, la prescrizione andava a maturare al quinto anno dalla notifica interruttiva della intimazione, quindi in data 8 gennaio 2024 rispetto al primo atto di intimazione e il 22 febbraio 2028 per il secondo. Il pignoramento è stato notificato prima, il 22 settembre 2023, quindi quando il credito non era ancora prescritto. Le doglianze mosse all'omesso deposito dei formati eml. vengono superate anche dalla difesa del contribuente, come si legge nella memoria conclusiva, a seguito del deposito del formato richiesto (cfr. per il caso di specie l'all. 15-bis di ET). In memoria si formula una eccezione quanto alla assenza dell'indirizzo della mittente nel Reginde e negli altri registri ufficiali. A riguardo deve evidenziarsi che la notifica è avvenuta utilizzando l'indirizzo pec servizionotifiche.sogetspa@pec.it. A ben vedere la doglianza è infondata, in quanto consolidato è il principio per cui (cfr. Cass. n. 982/2023) è «valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Invero, si è rammentato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)». Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento dall'indirizzo telematico diverso da quello indicato nell'albo relativo, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dal concessionario per la riscossione ET (sul punto vedi anche Sezioni unite civili, n. 15979 del 18/05/2022 - Rv. 664909 – 01).
b) Quanto alla ingiunzione N. 94361 del 6/12/2021, asseritamente notificata il 16/12/2021 - Pratica N. 900.2021.0011837108, relativa a Tari e Tares 2014, e alla ingiunzione N. 94363 del 06/12/2021 asseritamente notificata a mezzo pec il 16/12/2021 - Pratica N. 900.2021.0012878708, per Tari Tares 2016-2017, la notifica è avvenuta a mezzo pec in data 16.12.2021 all'indirizzo di Ricorrente_1. Lamenta l'appellante l'assenza di corrispondenza fra la ricevuta di accettazione della pec e gli atti asseritamente notificati. La doglianza è infondata, in quanto l'allegazione della prova della notifica in formato .eml (all. 11-bis e 14-bis di ET) palesa il collegamento fra le notifiche e i documenti notificati. Comunque, guardando agli atti presupposti precedenti, la ET prova che anche le notifiche degli avvisi di accertamento erano avvenuti a mezzo pec, con perfetta corrispondenza fra ricevuta di accettazione e avviso di accertamento, rispettivamente in data 20.9.19 e in data 9.5.19. Pertanto, per la più risalente delle notifiche la prescrizione maturava il 9.5.24, quindi dopo la notifica dell'atto di pignoramento. Pertanto, anche per tali atti le doglianze relative alla pretesa
5 tributaria andavano prospettate con l'impugnazione degli atti notificati nel 2019 e poi nel 2021 e non possono essere prospettati avverso l'atto di pignoramento.
c) Quanto alle ingiunzioni N. 23620 (Tari dal 2014 al 2018), 23621 notificata il 22.2.23 (Tari 2018-2019) e 23622 notificata il 22.2.23 (Tari 2017 e 2019) la correlazione fra la ricevuta di accettazione della pec e le ingiunzioni risulta dai file .eml allegati per le seconde due ingiunzioni, (all. 16-bis e 17-bis di ET) mentre non è leggibile il file in all. 15-bis per la prima ingiunzione cosicché non vi è prova della correlazione fra la notifica e l'atto notificato. Pertanto, solo per le annualità 2014, 2015 e 2016 occorre verificare se vi sono atti presupposti antecedenti, in quanto per le annualità 2017, 2018 e 2019 la notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe richiesto l'impugnazione delle ingiunzioni medesime per far valere i vizi dell'accertamento della pretesa tributaria, cosicché il ricorso originario avverso il pignoramento è inammissibile per tali annualità. Per le annualità dal 2014 al 2016, quindi, occorre verificare se gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati. Quanto all'avviso di accertamento indicato in all. 7 di ET risulta effettuata la notifica dell'avviso di accertamento per le annualità Tari 2016 (oltre che 2017) in data 9.5.2019 a mezzo pec. Pertanto, ogni eccezione andava formulata per tali annualità avverso l'atto presupposto da ultimo indicato e fra la notifica e la notifica del pignoramento non è decorso il termine di prescrizione. Quanto invece alla annualità TARI 2014-2015 l'avviso di accertamento N.2019-0094854 del 05/12/2019 è stato notificato agli eredi di Nominativo_1 per compiuta giacenza il 19/03/2020. Ma, come deduce il contribuente, non vi è prova della attività svolta dall'ufficiale notificatore prima di procedere al deposito, cosicché la notifica è nulla. Quanto però all'anno 2015 risulta dalla sentenza allegata da ET - della Corte di primo grado di Napoli avverso il provvedimento di fermo amministrativo (n. 6233/2025 del 8.4.25 Sez. 12) - che l'Accertamento TARI 2015 n. 404831200004965263 del 24.07.2020, ritualmente notificato in data 06.10.2020. Pertanto, anche in questo caso la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 richiedeva l'impugnazione di tali atti di accertamento sui profili inerenti alla legittimazione passiva e altro. Dalle notifiche del 9.5.2019 e del 24.7.20 decorre il termine triennale per la riscossione che va a cadere nel periodo di emergenza covid, risultando il termine di decadenza in scadenza il 9.5.2022 e il 24.7.2023. Rispetto a tali termini trova applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, che contempla la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (poi prorogato al 31 agosto 2021), derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. A tal proposito il comma 2 dell'art. 68 estende la sospensione anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, quali sono gli avvisi di accertamento con relativa ingiunzione di pagamento notificati, che pertanto costituiscono richiesta di versamento. Nel caso concreto, quindi, la notifica degli avvisi di accertamento con ingiunzione di pagamento apre la fase del versamento;
per altro il concessionario ET nel caso concreto aveva il potere di accertamento oltre che quello di riscossione. Ne consegue che il termine di versamento è sospeso per l'emergenza covid. L'art. 68 co.1 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
6 Per le annualità 2015 e 2016 ai termini del 9.5.2022 e il 24.7.2023 va aggiunta la sospensione per 542 giorni, cosicché alla data nella notifica dell'atto di pignoramento del 22.9.23 il termine per la riscossione non era ancora scaduto, risultando quello più risalente fra i due in scadenza il 2.11.2023. Diversamente, la decadenza in relazione all'accertamento è intervenuta solo per la Tari 2014, scadendo il termine di decadenza quinquennale il 31 dicembre 2019, quindi prima del periodo emergenziale. Pertanto, l'appello è fondato solo per la Tari 2014.
d) Tutte le ulteriori doglianze sono relative agli atti presupposti e dunque andavano prospettati con la relativa impugnazione. Anche le doglianze relative al fermo amministrativo – intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo in questo processo, andavano proposte con atto autonomo.
e) Quanto alla legittimazione di ET, l'hanno ritenuto legittimata alla luce delle proroghe intervenute — proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia — plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024, 27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23. Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a GE quanto al Comune di Castellammare di Stabia. A riguardo, deve evidenziarsi come il contratto di appalto prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla ET anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. È di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesime condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquiennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da GE a MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'ANAC (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in
7 ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata da ET, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a GE di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione. La tesi del difetto di legittimazione, sostenuta, per altro in modo del tutto generico, dal contribuente non si confronta con tali argomenti che rendono legittimo l'esercizio del potere di ET.
5. L'appello va quindi accolto limitatamente alla Tari del 2014, nel senso che il pignoramento non è legittimo in relazione a tale tributo. La limitata fondatezza dell'appello determina la compensazione delle spese nella misura di un terzo, cosicché l'appellante va condannato al pagamento di spese e competenze nella misura di 800,00 euro per il secondo grado oltre accessori.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla Tari 2014, rigetta nel resto. Compensa le spese nella misura di un terzo, condanna per i restanti due terzi l'appellante al pagamento delle
8 spese e competenze del grado di giudizio liquidate, per tale parte, in favore di ET, nella misura di euro 800,00, oltre accessori. Così deciso in Napoli, 7.10.25
Il Giudice est. Il Presidente
CO AN FR AG
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Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore MUSTO LUIGI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1480/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10161/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 18 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO IMU
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5932/2025 depositato il 13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di giustizia di primo grado di Napoli, che rigettava il ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi e gli atti presupposti ivi indicati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di euro 1000,00 a favore di ET.
a. L'impugnante censura la sentenza rappresentando che:
1.la pronuncia di primo grado è illegittima per assenza di motivazione;
2. inoltre la CGT non ha valutato che ET:
- non ha depositato la prova della notifica dell'atto presupposto- ingiunzione n. 23618, Nom_2bensì di quella n. 205818 che, comunque, è nulla perché indirizzata agli eredi di all'indirizzo errato e non in Indirizzo_1, ultimo domicilio del dante causa;
- che l'avviso di accertamento (n. … 61753) per Imu 2012 non è fra gli atti presupposto indicati nel pignoramento e, comunque, è stato erroneamente notificato perché non indirizzato agli eredi impersonalmente e collettivamente, in assenza di CAD, senza valutare il disconoscimento operato in primo grado;
- non ha provato la notifica delle ingiunzioni nn. 94361 e 94363 e dei precedenti avvisi di accertamento, in quanto non sono stati allegati i file eml ma le scansioni pdf, con ricevute di consegna prive di collegamento all'atto asseritamente notificato;
- non ha provato la notifica delle ingiunzioni nn. 23620, 23621, 23622, a carico degli eredi Nominativo_1di , sempre per omesso deposito dei file eml e per la notifica non rivolta impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della de cuius. Anche non offerta è la prova della notifica dell'avviso di accertamento n.…. 94854 presupposto della ingiunzione n. 23620, per difetto di avviso di ricevimento e non corrispondenza della busta scansionata, come anche degli avvisi di accertamento n. …88956 rispetto all'ingiunzione 23621 e n.… 42854 rispetto alla ingiunzione 23622. 3. il decreto Sostegni d.l. 34/2020 con la sospensione biennale dei termini non poteva trovare applicazione nel caso in esame, in quanto i termini di decadenza non scadevano fra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, dal che la prescrizione per Imu 2012, Tari e Tasi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 limitata risultando la sospensione per 85 gg.
4. quanto all'Imu 2012 con memoria depositata in primo grado il contribuente lamentava - senza alcuna valutazione da parte della sentenza impugnata - che gli immobili oggetto dell'accertamento non erano in proprietà del genitore prima del decesso intervenuto il 21.12.1987 quindi prima dell'annualità 2012, come dimostrato dal certificato di morte e dalle visure catastali;
5. dopo la proposizione del ricorso ET ha emesso il provvedimento di fermo amministrativo in ragione delle ingiunzioni 94361 e 94363. La pretesa è stata saldata dal ricorrente per riacquisire la disponibilità dell'auto. Inoltre, il terzo debitore sta operando i versamenti richiesti a seguito del pignoramento, cosicché per tali ingiunzioni ET ha ricevuto doppio pagamento, del cui importo va disposto la restituzione;
6. la Corte di primo grado non ha valutato la carenza di legittimazione di ET confermata anche dalla documentazione allegata dalla concessionaria che subentra per Tari e Tasi dal 2014 al 2018;
7. ET ha agito illegittimamente nei confronti di Ricorrente_1 per l'intero e non anche nei confronti degli altri coeredi e non pro quota, difettando la solidarietà passiva.
b. Si è costituita ET che ha controdedotto per l'adeguatezza della sentenza di primo grado.
c. La difesa del contribuente ha depositato una memoria conclusiva con la quale sostiene che, ad integrazione delle doglianze già formulate, l'atto di pignoramento è illegittimo in sé in quanto viziato per difetto degli elementi essenziali quali il presupposto impositivo e l'errore di persona, il
2 che determina la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 e art. 7 ter l. 212 del 2000, lamentando che il contribuente non è stato mai proprietario degli immobili e che la necessità di un annullamento in autotutela prescinde dall'istanza di parte cosicché ET avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Prendendo atto dei file .eml depositati da ET, comunque non risulta inserito nel Reginde l'indirizzo del mittente a mezzo pec degli atti presupposti, cosicché ne è incerta la provenienza. Inoltre, la difesa del contribuente evidenzia come, al fine del governo delle spese, prima della iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado aveva richiesto a ET e al comune di Castellammare di Stabia la comunicazione degli atti presupposti anche per valutare la possibilità di una transazione, ma nessuna risposta è pervenuta. Anche sui pagamenti effettuati in relazione al fermo amministrativo è stata depositata documentazione che attesta i pagamenti da parte del terzo pignorato.
d. Tenuta l'udienza come da verbale, la Corte ha deciso come segue.
Motivi della decisione
1. Va premesso che Sez. U , n. 13913 del 05/06/2017 (Rv. 644556 - 01) hanno affermato che in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.
- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario. Pertanto, come chiarito anche da Cass. Sez. 5, n. 31090 del 28/11/2019 (Rv. 656085 - 01) in materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza. Spetta a questa Corte, quindi, la valutazione della effettività delle notifiche degli atti presupposti, dovendo ritenersi che solo in caso di omessa notifica degli atti presupposti il pignoramento costituisca il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Per i vizi del pignoramento, per altro non dedotti in modo specifico, questa Corte non ha giurisdizione. Invece spetta a questa Corte valutare le doglianze rivolte all'omessa notifica degli atti presupposti.
2. Tanto premesso, in ordine alla illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione spetta a questa Corte integrare la relativa motivazione, non essendo fra le cause di rimessione al Giudice di primo grado quella del difetto di motivazione. Anche di recente Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18373 del 05/07/2025 (Rv. 675387 - 01) ha ribadito che in materia di processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso;
ne consegue che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore (vedi
3 N. 18824 del 2006 Rv. 593847 – 01). La censura è infondata, pur essendo la sentenza di primo grado assolutamente tautologica.
3. Va inoltre evidenziato che è ammissibile il deposito dei documenti in appello. A ben vedere, la Corte costituzionale è intervenuta in ordine all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 nella formula di nuovo conio - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - che recita, per quel che qui rileva: «1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. […]
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti». Non altrettanto in ordine alla seconda parte del terzo comma, relativo alla prova delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», che dunque non possono essere depositate in secondo grado. Quanto al regime transitorio, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 nella parte in cui prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 cit.< grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo». In sostanza è consentito il deposito in appello degli atti afferenti alle notifiche solo se il giudizio di primo grado è stato istaurato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame: ciò perché la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. Tanto premesso, nel caso in esame, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, vale a dire al 4 gennaio 2024, il giudizio di primo grado era già stato istaurato con le notifiche del ricorso introduttivo, dal che consegue che deve trovare applicazione la precedente disciplina dell'art. 58 che consente l'utilizzazione di quanto depositato in appello.
4. Venendo alla verifica della effettività delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto del pignoramento va evidenziato quanto segue. a) In ordine alla ingiunzione N. 23618 del 21/02/2023 asseritamente notificata il 22/02/2023
- Pratica N. 900.2018.0029688311 (per Imu 2012 e Imu 2017), effettivamente risulta allegata dalla ET la notifica di una precedente ingiunzione di pagamento, n. 205818, avvenuta a mani degli eredi di Nom_2. Per tale ultimo atto la notifica è regolare in quanto avvenuta agli eredi impersonalmente. La prospettata diversità dell'ultimo domicilio del de cuius a ben vedere è sfornita di prova, in quanto il frontespizio della dichiarazione di successione – allegata dal contribuente - Nom_2reca l'indicazione della residenza del non anche il domicilio fiscale, che deve essere comunicato all'amministrazione e può ben essere diverso dalla residenza. La prova contraria, quindi, non è stata offerta dal contribuente, in quanto doveva riguardare il domicilio fiscale e non la residenza. Pertanto, la notifica dell'atto di ingiunzione è stata correttamente espletata in data 8 gennaio 2019. Ad ogni buon conto, anche la doglianza consistente nella obiezione che la precedente ingiunzione non è indicata quale atto presupposto nel pignoramento, per un verso non tiene in conto che la notifica della ingiunzione predetta esclude la possibilità di poter in questa sede
4 proporre eccezioni e contestare il credito tributario in questa sede, dovendo le relative doglianze essere proposte avverso l'atto di ingiunzione notificato prima del pignoramento. E comunque, in appello ET ha depositato anche la notifica della ingiunzione di pagamento n 23618 a mezzo pec in data 22 febbraio 2023 a Ricorrente_1, sempre per Imu 2012 e 2017 (all. 9 di ET). Per altro anche l'avviso di accertamento presupposto veniva notificato a mani di Ric_1 Nom_2 per gli eredi di in data 17.4.2018 (all. 3 di ET). Vertendosi in tema di Imu 2017 e 2012 le eventuali decadenze e prescrizioni antecedenti andavano quindi eccepite all'atto della notifica della ingiunzione in esame e non con il pignoramento ora impugnato. Quanto al maturare della successiva prescrizione, trattandosi di Imu il termine di prescrizione è quinquennale. Pertanto, la prescrizione andava a maturare al quinto anno dalla notifica interruttiva della intimazione, quindi in data 8 gennaio 2024 rispetto al primo atto di intimazione e il 22 febbraio 2028 per il secondo. Il pignoramento è stato notificato prima, il 22 settembre 2023, quindi quando il credito non era ancora prescritto. Le doglianze mosse all'omesso deposito dei formati eml. vengono superate anche dalla difesa del contribuente, come si legge nella memoria conclusiva, a seguito del deposito del formato richiesto (cfr. per il caso di specie l'all. 15-bis di ET). In memoria si formula una eccezione quanto alla assenza dell'indirizzo della mittente nel Reginde e negli altri registri ufficiali. A riguardo deve evidenziarsi che la notifica è avvenuta utilizzando l'indirizzo pec servizionotifiche.sogetspa@pec.it. A ben vedere la doglianza è infondata, in quanto consolidato è il principio per cui (cfr. Cass. n. 982/2023) è «valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Invero, si è rammentato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)». Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento dall'indirizzo telematico diverso da quello indicato nell'albo relativo, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dal concessionario per la riscossione ET (sul punto vedi anche Sezioni unite civili, n. 15979 del 18/05/2022 - Rv. 664909 – 01).
b) Quanto alla ingiunzione N. 94361 del 6/12/2021, asseritamente notificata il 16/12/2021 - Pratica N. 900.2021.0011837108, relativa a Tari e Tares 2014, e alla ingiunzione N. 94363 del 06/12/2021 asseritamente notificata a mezzo pec il 16/12/2021 - Pratica N. 900.2021.0012878708, per Tari Tares 2016-2017, la notifica è avvenuta a mezzo pec in data 16.12.2021 all'indirizzo di Ricorrente_1. Lamenta l'appellante l'assenza di corrispondenza fra la ricevuta di accettazione della pec e gli atti asseritamente notificati. La doglianza è infondata, in quanto l'allegazione della prova della notifica in formato .eml (all. 11-bis e 14-bis di ET) palesa il collegamento fra le notifiche e i documenti notificati. Comunque, guardando agli atti presupposti precedenti, la ET prova che anche le notifiche degli avvisi di accertamento erano avvenuti a mezzo pec, con perfetta corrispondenza fra ricevuta di accettazione e avviso di accertamento, rispettivamente in data 20.9.19 e in data 9.5.19. Pertanto, per la più risalente delle notifiche la prescrizione maturava il 9.5.24, quindi dopo la notifica dell'atto di pignoramento. Pertanto, anche per tali atti le doglianze relative alla pretesa
5 tributaria andavano prospettate con l'impugnazione degli atti notificati nel 2019 e poi nel 2021 e non possono essere prospettati avverso l'atto di pignoramento.
c) Quanto alle ingiunzioni N. 23620 (Tari dal 2014 al 2018), 23621 notificata il 22.2.23 (Tari 2018-2019) e 23622 notificata il 22.2.23 (Tari 2017 e 2019) la correlazione fra la ricevuta di accettazione della pec e le ingiunzioni risulta dai file .eml allegati per le seconde due ingiunzioni, (all. 16-bis e 17-bis di ET) mentre non è leggibile il file in all. 15-bis per la prima ingiunzione cosicché non vi è prova della correlazione fra la notifica e l'atto notificato. Pertanto, solo per le annualità 2014, 2015 e 2016 occorre verificare se vi sono atti presupposti antecedenti, in quanto per le annualità 2017, 2018 e 2019 la notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe richiesto l'impugnazione delle ingiunzioni medesime per far valere i vizi dell'accertamento della pretesa tributaria, cosicché il ricorso originario avverso il pignoramento è inammissibile per tali annualità. Per le annualità dal 2014 al 2016, quindi, occorre verificare se gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati. Quanto all'avviso di accertamento indicato in all. 7 di ET risulta effettuata la notifica dell'avviso di accertamento per le annualità Tari 2016 (oltre che 2017) in data 9.5.2019 a mezzo pec. Pertanto, ogni eccezione andava formulata per tali annualità avverso l'atto presupposto da ultimo indicato e fra la notifica e la notifica del pignoramento non è decorso il termine di prescrizione. Quanto invece alla annualità TARI 2014-2015 l'avviso di accertamento N.2019-0094854 del 05/12/2019 è stato notificato agli eredi di Nominativo_1 per compiuta giacenza il 19/03/2020. Ma, come deduce il contribuente, non vi è prova della attività svolta dall'ufficiale notificatore prima di procedere al deposito, cosicché la notifica è nulla. Quanto però all'anno 2015 risulta dalla sentenza allegata da ET - della Corte di primo grado di Napoli avverso il provvedimento di fermo amministrativo (n. 6233/2025 del 8.4.25 Sez. 12) - che l'Accertamento TARI 2015 n. 404831200004965263 del 24.07.2020, ritualmente notificato in data 06.10.2020. Pertanto, anche in questo caso la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 richiedeva l'impugnazione di tali atti di accertamento sui profili inerenti alla legittimazione passiva e altro. Dalle notifiche del 9.5.2019 e del 24.7.20 decorre il termine triennale per la riscossione che va a cadere nel periodo di emergenza covid, risultando il termine di decadenza in scadenza il 9.5.2022 e il 24.7.2023. Rispetto a tali termini trova applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, che contempla la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (poi prorogato al 31 agosto 2021), derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. A tal proposito il comma 2 dell'art. 68 estende la sospensione anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, quali sono gli avvisi di accertamento con relativa ingiunzione di pagamento notificati, che pertanto costituiscono richiesta di versamento. Nel caso concreto, quindi, la notifica degli avvisi di accertamento con ingiunzione di pagamento apre la fase del versamento;
per altro il concessionario ET nel caso concreto aveva il potere di accertamento oltre che quello di riscossione. Ne consegue che il termine di versamento è sospeso per l'emergenza covid. L'art. 68 co.1 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
6 Per le annualità 2015 e 2016 ai termini del 9.5.2022 e il 24.7.2023 va aggiunta la sospensione per 542 giorni, cosicché alla data nella notifica dell'atto di pignoramento del 22.9.23 il termine per la riscossione non era ancora scaduto, risultando quello più risalente fra i due in scadenza il 2.11.2023. Diversamente, la decadenza in relazione all'accertamento è intervenuta solo per la Tari 2014, scadendo il termine di decadenza quinquennale il 31 dicembre 2019, quindi prima del periodo emergenziale. Pertanto, l'appello è fondato solo per la Tari 2014.
d) Tutte le ulteriori doglianze sono relative agli atti presupposti e dunque andavano prospettati con la relativa impugnazione. Anche le doglianze relative al fermo amministrativo – intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo in questo processo, andavano proposte con atto autonomo.
e) Quanto alla legittimazione di ET, l'hanno ritenuto legittimata alla luce delle proroghe intervenute — proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia — plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024, 27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23. Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a GE quanto al Comune di Castellammare di Stabia. A riguardo, deve evidenziarsi come il contratto di appalto prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla ET anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. È di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesime condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquiennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da GE a MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'ANAC (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in
7 ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata da ET, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a GE di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione. La tesi del difetto di legittimazione, sostenuta, per altro in modo del tutto generico, dal contribuente non si confronta con tali argomenti che rendono legittimo l'esercizio del potere di ET.
5. L'appello va quindi accolto limitatamente alla Tari del 2014, nel senso che il pignoramento non è legittimo in relazione a tale tributo. La limitata fondatezza dell'appello determina la compensazione delle spese nella misura di un terzo, cosicché l'appellante va condannato al pagamento di spese e competenze nella misura di 800,00 euro per il secondo grado oltre accessori.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla Tari 2014, rigetta nel resto. Compensa le spese nella misura di un terzo, condanna per i restanti due terzi l'appellante al pagamento delle
8 spese e competenze del grado di giudizio liquidate, per tale parte, in favore di ET, nella misura di euro 800,00, oltre accessori. Così deciso in Napoli, 7.10.25
Il Giudice est. Il Presidente
CO AN FR AG
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