Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 4373
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Sentenza 4 marzo 2015

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In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 4373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4373
    Data del deposito : 4 marzo 2015

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