Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13388/2009 proposto da:
RI UI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ACCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARROZZA Paolo;
- ricorrente -
contro
UFFICIO SOSTITUTO PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE LA SPEZIA, UFFICIO PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE DI CASSAZIONE, MATELLI GIULIANO, MATELLI ADRIANA, MINISTERO GRAZIA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.;
- intimati -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositato il 09/05/2008 V.G. 144/07 cron. n. 2166;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l'Avvocato Carrozza Paolo difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento delle difese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. BO UI proponeva opposizione D.P.R. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto di rigetto, per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2, sulle spese di giustizia, della domanda di liquidazione degli onorari e spese sostenute per l'espletamento di incarico di Consulente tecnico della Procura della Repubblica di La Spezia, svolto unitamente al geologo TE Giovanni nell'ambito di un procedimento penale. Con ordinanza del 7/5/2008 il Presidente f.f. del Tribunale di La Spezia rigettava l'opposizione rilevando:
- che era privo di funzioni giurisdizionali per quanto riguarda la domanda, di competenza del giudice civile, di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e a quella concernente l'insussistenza di una prescrizione che dovevano essere proposte davanti al Tribunale competente per territorio e con riferimento al foro erariale e non con la procedura speciale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002;
- che per il resto e secondo le norme del citato T.U. la decadenza era stata correttamente dichiarata e applicata in quanto la domanda di liquidazione era stata depositata in data 7/5/2005 e pertanto oltre il termine di decadenza di 100 giorni previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, decorrente dalla data (14/1/2005) di deposito della relazione peritale;
- che non poteva farsi riferimento alla ricezione di fatture di pagamento di terzi e agli eventuali saldi effettuati successivamente al deposito della relazione in quanto tali attività amministrative accessorie non hanno natura di operazioni di consulenza;
- che il citato art. 71 del T.U. quanto al termine di 100 giorni, fa riferimento a tutte le spese e quindi comprende anche quelle sostenute per compensi a terzi, mentre il maggiore termine di giorni 200 è relativo alle sole spese e indennità di viaggio dell'ausiliare.
L'ing. BO UI ha proposto ricorso affidato a otto motivi e ha depositato memoria.
Sono rimasti intimati il Ministero della Giustizia (al quale il ricorso al quale il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato), l'Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, e quello del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nonché EL IU, EL IA e GN EN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia rigettato l'opposizione ritenendo intervenuta la decadenza di cui alla citata disposizione (cento giorni dalla data di compimento dell'incarico), senza considerare che la norma, pur stabilendo una decadenza, secondo le procedure speciali del D.P.R. n. 115 del 2002, non prevede la prescrizione del diritto di riscuotere quanto dovuto per l'attività peritale prestata.
Il ricorrente aggiunge:
- che il termine di cui al citato art. 71 è (a suo dire) un termine ordinatorio e che comunque è un termine che decorre solo dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per le quali chiede il rimborso;
che il giudice avrebbe dovuto comunque riconoscere il diritto in quanto non prescritto e liquidare il compenso;
- che il termine di decadenza riguarda solo gli onorari dell'ausiliario e non le spese autorizzate sostenute da soggetti dei quali l'ausiliario si è avvalso con l'autorizzazione della Procura;
- che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla predette censure.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se vi
è stata violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, commi 1 e 2 e se la norma preveda la decadenza dalla domanda di liquidazione secondo le procedure speciali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ma non dal diritto di riscuotere tutto quanto dovuto per l'attività peritale per il quale operano le regole generali della prescrizione del diritto, con conseguente liquidazione se il termine di 100 giorni è un termine ordinatorio oppure un termine che decorre dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso.
1.1 Il motivo è infondato.
Occorre premettere, quanto al richiamo alla sentenza n. 4281 del 1987 di questa Corte, che, il principio di diritto ivi affermato era il seguente: In materia di compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria - la disciplina del R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 24, assoggetta il diritto agli onorari e alla indennità ad un termine di prescrizione di cento giorni dalla data degli atti e dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti -, senza porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., attesa la ragionevole brevità del detto termine. Nè siffatta disciplina che non è stata tacitamente abrogata, non essendo incompatibile con la successiva normativa in materia dettata dalla L. 1 dicembre 1956, n. 1426 (restando così superfluo l'art. 7 della stessa legge che faceva espressamente salve le pregresse normative non incompatibili), è venuta meno per effetto della successiva L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 13, regolante la medesima materia, ancorché questo abbia esplicitamente abrogato, insieme con altre norme tutte specificamente indicate, la citata L. n. 1426 del 1956, ed anche il citato art. 7 della stessa.
Il decisum non è quindi pertinente al terna in esame nel quale si discute del termine di decadenza e non di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, dispone, al comma 1, che "Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo 5^ della parte 2^ e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168"; al comma 2 prescrive poi che "La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato".
Con riferimento ai quesiti posti, che perimetrano il motivo di ricorso, si deve osservare e rispondere:
a) che la tesi per la quale, intervenuta la decadenza, permane il diritto al compenso nei termini della prescrizione ordinaria è del tutto priva di fondamento in quanto contrasta con l'art. 2968 c.c., secondo il quale "nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione...", disposizione correlata con l'art. 2966 c.c., per la quale "la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto"; nel caso di specie, non si è verificata alcuna delle cause, tassativamente previste, che impediscono la decadenza è verificata;
ne consegue che solamente nel caso in cui l'ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, ma, verificatasi la decadenza, non può certo invocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione delle norme di legge in tema di decadenza;
b) che il termine di 100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che non è un termine ordinatorio, ma un termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge (che qui non ricorrono);
c) che le considerazioni che precedono rivelano anche la manifesta infondatezza della tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi) ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71; per le prestazioni dei professionisti le prestazioni si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l'emissione di una notula, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista.
In ogni caso questi eventuali ritardi non incidono sul momento nel quale ha inizio la decorrenza del termine, ossia, ex art. 71, comma 2 cit., il compimento delle operazioni peritali che è coincidente con il deposito della relazione, con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni(Cass. 27/12/2011 n. 28952). L'ulteriore censura fondata sull'assunto che il termine di decadenza riguarda solo gli onorari dell'ausiliario e non le spese autorizzate sostenute da soggetti dei quali l'ausiliario si è avvalso con l'autorizzazione della Procura, è oggetto del terzo motivo di ricorso e in quella sede viene esaminata.
Il ricorrente lamenta inoltre l'omessa motivazione in ordine al fatto che la decadenza debba o meno essere limitata alla domanda di liquidazione e al fatto che il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione possa o meno decidere sulla sussistenza del credito in quanto non prescritto.
Il Tribunale, sul punto, motiva escludendo la propria potestas iudicandi sul merito della pretesa azionata dal consulente, ma il rigetto dell'opposizione è correttamente pronunciato per l'intervenuta decadenza e la censura è dunque inammissibile per la sua assoluta irrilevanza in quanto, per le ragioni già enunciate, intervenuta la decadenza, non rileva accertare se sia o meno decorso il termine della prescrizione, posto che con la decadenza viene meno la possibilità di esercitare il diritto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, commi 1 e 2 e art. 170 e il vizio di motivazione sul dovere del giudice di verificare la congruità e correttezza del decreto di liquidazione con pieni potersi cognitori sull'an e sul quantum sulla domanda di riconoscimento del diritto al pagamento del compenso e delle spese sostenute dal C.T. al di fuori della procedura speciale disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, anche in un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla insussistenza della prescrizione e sulla domanda formulata ex art. 2041 c.c.. Il ricorrente, formulando il quesito di diritto, chiede se la domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dei compensi e delle spese sostenute dal C.T. al di fuori della procedura speciale disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, possa essere oggetto tanto di un giudizio autonomo introdotto con rito civile ordinario quanto del procedimento per la liquidazione degli onorari previsto dall'art. 170 in materia di opposizione al decreto di liquidazione, che consente al Giudice di verificare la congruità e la correttezza del decreto di liquidazione e quindi deve estendersi a valutare con pieni poteri cognitori anche l'an e il quantum del compenso richiesto dall'ausiliario.
2.1 Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e dell'art. 2041 c.c. e il vizio di motivazione in merito al diritto di percepire l'indennizzo ex art. 2041 c.c., per indebito arricchimento della PA e alla possibilità di proporre la domanda anche nel giudizio di opposizione ai decreti di liquidazione disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e in tal senso formula il corrispondente quesito.
2.2 Il secondo e l'ottavo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono identica questione relativa alla possibilità di formulare la domanda di ingiustificato arricchimento nel procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170. La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" su di una determinata controversia non pone un problema di riparto di giurisdizione, cioè di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o speciale, ma investe la suddivisione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria (Cass. S.U. 29/7/2013 n. 18189 Ord.). Ne discende che la declinatoria della potestas iudicandi in ordine alla questione relativa alla possibilità di far valere il diritto alla liquidazione nei termini di prescrizione o almeno il diritto alla ripetizione dell'indebito, non pone una questione di giurisdizione, ma di ripartizione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. Ma anche in ordine a questi due motivi, pur con le precisazioni di cui sopra, si deve rilevare l'inammissibilità delle censure per irrilevanza e assoluto difetto di interesse per le ragioni già in parte enunciate nel rigettare il primo motivo di ricorso. Infatti, come detto, la tesi della permanenza del diritto al compenso anche dopo l'intervenuta decadenza è infondata in quanto il diritto può essere esercitato nel termine di prescrizione solo a condizione che non si sia verificata la decadenza che, appunto, esclude la possibilità di esercitarlo, ancorché non si sia verificata la sua estinzione per prescrizione.
Nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, il diritto alle spettanze dell'ausiliario del giudice sorge con il deposito della relazione, ma deve essere esercitato nel termine decadenziale ivi previsto e non è consentito distinguere un diritto al compenso che permane fino alla prescrizione, da un diritto alla sua liquidazione nell'ambito del procedimento sia perché la stessa intestazione della norma fa riferimento alla decadenza del diritto, sia perché il diritto può essere esercitato solo con la domanda, sia perché la norma non avrebbe alcuna funzione se interpretata nel senso che, intervenuta la decadenza dal diritto di presentare la domanda di liquidazione, la stessa domanda potrebbe essere presentata ad un giudice con un procedimento ordinario o D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170. Occorre pertanto affermare il principio che la decadenza prevista dall'art. 71 cit., riguarda il diritto al compenso e non il rito per il suo esercizio in giudizio.
Egualmente inammissibile per carenza di interesse è la domanda di ingiustificato arricchimento oggetto anche dell'ottavo motivo, rispetto alla quale il Tribunale ha egualmente declinato la propria potestas iudicandi.
Infatti l'opposizione era comunque inammissibile: - sia perché la procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, è riservata alle contestazioni riguardanti le liquidazioni di cui al T.U. sulle spese di giustizia e non alla decisione di una domanda di ingiustificato arricchimento che prescinde dalla liquidazione delle spettanze al C.T. e anzi comporta la necessità di dimostrare che il soggetto beneficiario non ha alcun titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall'istante;
sia perché il presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento (l'assenza di titolo giuridico valido ed efficace per giovarsi di quanto corrisponde al depauperamento subito dall'istante) non sussiste quando l'attribuzione patrimoniale abbia avuto luogo in virtù di una disposizione di legge o di impegni unilaterali assunti dal soggetto depauperato (Cass. 7/8/2009 n. 18099) perché l'azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione e la valutazione dell'esistenza dell'altra azione va effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell'esito dell'azione tipica ancorché prescritta o in relazione alla quale (come nel caso concreto) si sia verificata decadenza (v. Cass. 5/3/1987 n. 2318; Cass. 10/6/2005 n. 12265; Cass. 29/12/2011 n. 29916 Ord.).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, commi 1 e 2 e art. 56 e il vizio di motivazione circa l'applicazione della decadenza dalla domanda di liquidazione anche al rimborso delle spese sostenute dal C.T. per l'attività di prestatori d'opera autorizzati e non soltanto agli onorari e spese del C.T..
Il ricorrente sostiene:
- che l'art. 71, prevede il termine di decadenza solo con riferimento agli onorari e alle spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato e non si riferisce al rimborso delle spese sostenute dal C.T. per l'attività di altri prestatori d'opera che abbiano svolto attività strumentali per la risposta ai quesiti, dietro specifica autorizzazione del magistrato;
che quindi le relative spese devono essere rimborsate;
- che ne' l'art. 56 ne' l'art. 71 prevedono decadenze per il rimborso delle spese dei prestatori d'opera autorizzati.
Il ricorrente formulando il quesito di diritto chiede se il termine decadenziale di 100 giorni entro il quale l'ausiliario del magistrato deve presentare domanda di liquidazione riguardi solo gli onorari e le spese personali proprie e non anche le spese sostenute dal C.T. per avvalersi di soggetti terzi autorizzati dal magistrato di cui il consulente si avvale per redigere la consulenza e che devono essere liquidati al C.T. a titolo di rimborso.
3.1 Il motivo è infondato e al quesito deve rispondersi nel senso che sono soggette al termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, tutte le spettanze, compresi i rimborsi delle spese autorizzate per remunerare l'attività di soggetti terzi di cui si avvalga l'ausiliario del magistrato.
Questa conclusione scaturisce dal tenore letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 1 ("le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati...") che si riferisce alle spettanze che sono individuate dall'art. 49 (intitolato appunto elenco delle spettanze: "Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico") e non si riferisce solo agli onorari, con termine comprensivo quindi di tutto quanto spetta al consulente senza possibilità di distinguere tra spese sostenute per attività proprie o spese sostenute per pagare l'opera di terzi in quanto tutte spese egualmente necessarie per l'espletamento dell'incarico. Il comma 2, a sua volta e in collegamento con la previsione del primo comma, stabilisce la decadenza tanto per gli onorari quanto per le spese per l'espletamento dell'incarico che sono definite dall'art. 56, che comprende al comma 3, le spese sostenute dall'ausiliario per avvalersi di prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico. L'unica distinzione che opera la normativa in esame (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56) è quella tra le spese per attività strumentali all'espletamento dell'incarico tutte soggette alla decadenza decorrente dall'espletamento dell'incarico conferito all'ausiliario e prestazioni oggetto di un incarico autonomo (art. 56, u.c.) che invece devono essere liquidate al diverso soggetto al quale è stato conferito l'incarico autonomo.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta nel merito la pretesa di escludere le suddette spese dalla decadenza, è correttamente motivato con il rilievo che il termine di decadenza comprende anche le spese per compensi a terzi.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2 e il vizio di motivazione circa il termine di decadenza di 200 giorni (nella specie non decorso al momento della presentazione della domanda di liquidazione) che il ricorrente sostiene dovere essere applicato alla domanda di rimborso delle spese sostenute dal consulente per attività di soggetti terzi autorizzati dal magistrato. Il ricorrente, formulando il quesito, chiede se la norma impone il termine di 100 giorni per la domanda di liquidazione degli onorari e invece quello di 200 giorni per il rimborso delle spese sostenute dal C.T. per avvalersi di soggetti terzi autorizzati.
4.1 Il motivo, come perimetrato dal quesito di diritto, è infondato in quanto il secondo comma del richiamato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 è così testualmente formulato:
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Risulta addirittura evidente che la norma distingue due diverse ipotesi, separate tra loro (come espresso dal punto e virgola che le separa):
- gli onorari e le spese (che ai sensi dell'art. 49, sono comprese tra le spettanze dell'ausiliario e sono prese in considerazione dall'art. 56) per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato per i quali è previsto il termine di 100 giorni;
- le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato, per le quali è previsto il diverso termine di decadenza di 200 giorni che, quindi è applicabile solo alle spese di cui all'art. 55 (indennità e spese di viaggio, collegate alle trasferte) e non alle spese di cui all'art. 56 (che sono le spese per l'adempimento dell'incarico).
Al quesito deve quindi rispondersi che per il rimborso delle spese sostenute dal C.T. per avvalersi di soggetti terzi autorizzati è previsto il termine di decadenza di 100 giorni e non quello di 200 giorni.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4 e il vizio di motivazione e sostiene che siccome l'art. 4, prevede che tutte le spese del processo penale sono anticipate dall'Erario, il C.T. ha diritto ad avere un anticipo e di conseguenza le spese sostenute nel corso della perizia non possono considerarsi ricomprese nella decadenza di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71. Il ricorrente, formulando il quesito di diritto, chiede se le spese del processo penale anticipate dall'erario devono considerarsi escluse dalla decadenza di cui all'art. 71.
5.1 Il motivo è inammissibile in quanto è estraneo alla concreta fattispecie nella quale nessuna spesa risulta anticipata dall'Erario e la questione, non proposta nel giudizio di merito, è questione nuova come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità. Va comunque osservato che l'art. 4, stabilisce che il costo del processo penale è anticipato dallo Stato, (salva la possibilità di recupero da parte dello Stato ai sensi dell'art. 204, in caso di condanna alle spese, con esclusione di quelle non ripetibili), con esplicito riferimento alle spese in concreto sostenute e che abbiano comportato un esborso di denaro e non a quelle spese che non siano state materialmente sostenute in quanto il creditore è incorso in una decadenza.
6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14 preleggi e il vizio di motivazione circa la natura di norma di carattere eccezionale dell'art. 71 e il divieto di interpretazione analogica o estensiva alle spese sostenute dagli ausiliari del consulente e da altri prestatori d'opera che hanno collaborato alla perizia.
Il ricorrente sostiene che l'art. 71, prevede termini di decadenza solo con riferimento agli ausiliari del magistrato e che pertanto la norma non può essere estesa alla liquidazione delle spese per l'attività di prestatori d'opera di cui il consulente si è avvalso previa autorizzazione del magistrato e il tal senso formula il corrispondente quesito;
aggiunge che sul punto l'ordinanza non ha motivato.
6.1 Il motivo è infondato quanto al vizio di motivazione perché il Tribunale ha correttamente rilevato che la norma che prevede la decadenza riguarda sia i compensi che le spese, compresi i compensi a terzi e non ha ritenuto che a tale conclusione si dovesse pervenire attraverso una interpretazione estensiva o analogica. Il motivo è altresì infondato in quanto muove dall'infondata premessa che la decadenza prevista dall'art. 71, non si riferisca alle spese sostenute dal consulente per avvalersi di terzi prestatori d'opera previa autorizzazione della Procura, mentre la norma fa espresso riferimento anche alle "spese per l'espletamento dell'incarico" le quali sono definite dall'art. 56, che comprende (al comma 3) appunto le spese per avvalersi di prestatori d'opera per attività strumentali rispetto ai quesiti posti con l'incarico, nel caso in cui il magistrato abbia autorizzato l'ausiliario ad avvalersene. Ne discende che l'art. 14 preleggi, non trova nella fattispecie alcuna applicazione, posto che nessuna interpretazione analogica o estensiva è stata effettuata e in questi termini si risponde al quesito.
7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'ordinanza impugnata derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 71 DPR 115 del 2002 per violazione degli artt. 3, 32, 36 Cost. e del principio di ragionevolezza se interpretato nel senso che la decadenza di cui all'art. 71, si riferisce alla perdita del diritto alla liquidazione sia con riferimento agli onorari dell'ausiliario che a tutte le spese sostenute per eseguire l'incarico e autorizzate dalla Procura.
7.1 Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, espressamente prevede che la decadenza si riferisce sia all'onorario che alle spese ancorché autorizzate, come reso palese oltre che per le ragioni meglio illustrate al precedente punto 3.1 anche dalla formulazione della norma: la "domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato".
Il quesito pone una questione di legittimità costituzionale della norma che, tuttavia è già stata dichiarata manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. e alla pretesa irragionevolezza del termine di 100 giorni, dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 51 del 27/12/2012. Con riferimento all'art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, l'eccezione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto non viene qui in discussione il diritto alla salute, ma il diritto al compenso per l'opera prestata e il diritto al rimborso delle spese.
Con riferimento all'art. 36 Cost. e al diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, l'eccezione è manifestamente infondata in quanto la norma non preclude il diritto e non introduce un termine irragionevolmente breve per il suo esercizio.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità in quanto gli intimati non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015