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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 943/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 18/9/2025, promossa da
e rappresentati e difesi in virtù del Parte_1 Parte_2 mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Mike Matticoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Isernia, Corso G. Garibaldi n. 381
ATTORI nei confronti di rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 compiegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.to Francesco Padula ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Agnone, Via S. Lorenzo n.1,
CONVENUTO
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 18.9.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 252/2020 emesso in data 12.9.2020 dal Tribunale di
Isernia, recante l'ordine di pagare in favore del geom. la somma di Controparte_1
€ 11.176,14 oltre interessi ed accessori, per l'incarico professionale relativo al completamento di un fabbricato, al riconfinamento del terreno pertinenziale, sistemazione dell'area circostante, realizzazione recinzione, varianti prospettiche e posa in opera di un gradicciato.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione ordinaria, riferendo che l'unico rapporto professionale intercorso con il geometra risaliva alla fine degli anni '90, inizio degli anni 2000; l'inidoneità della documentazione allegato al monitorio a costituire prova del credito, non essendo chiaro se la parcella del geometra dovesse essere soggetta a vidimazione, parere di congruità o se si richiedesse, invece, il contratto scritto tra le parti;
la genericità della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa, non essendo chiaro se fu sottoscritto un contratto tra le parti, quale fosse l'immobile a cui le prestazioni pretese dall'opposto facciano riferimento e, lamentando, comunque, nel merito che le prestazioni rese dal geometra tra le fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000 furono caratterizzate da grossolani errori, consistiti, in particolare, nell'omessa comunicazione di alcune pertinenze.
Si è costituito in giudizio il geom. , contestando in fatto e in diritto Controparte_1 la ricostruzione avversaria ed eccependo, in particolare, la continua interruzione di qualsiasi forma di prescrizione, rappresentando che la parcella fa riferimento, effettivamente, all'unico rapporto professionale intercorso con gli opponenti, concernente l'unica unità abitativa che i coniugi hanno in
Comune di SC (IS) e che tale rapporto si è svolto durante un arco temporale decennale, dal 1999 al
2009, ribadendo la sufficienza del parere di congruità espresso dal Collegio dei Geometri di Isernia.
L'opposto ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso gli interrogatori formali delle parti e, pervenuta, infine, alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per conclusionali e repliche.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va, anzitutto, affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Al riguardo va, certamente rigettata l'eccezione di prescrizione ordinaria. pagina 2 di 4 Premesso che non è stata contestata dagli opponenti l'affermazione secondo cui l'attività del geom. si sarebbe svolta nell'arco temporale compreso tra il 1999 e il 2009, le missive allegate alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta quale doc. 3 consentono certamente di far ritenere interrotta la prescrizione decennale.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 comma 2 c.p.c. – riferita, in particolare, dopo la costituzione del convenuto, al periodo compreso tra il 21 marzo 2013 ed il 06 dicembre 2016 – va rilevato che tale tipologia di prescrizione trova ragione (e applicazione) unicamente con riferimento a quei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza e non opera per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta e distinto dal contratto d'opera professionale mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. n. 10379/2018 e Cass. n. 789/2022).
Chiarito tale aspetto, deve evidenziarsi che in tema di prescrizioni presuntive, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine di prescrizione è, come sancito dall'art. 2959 c.c., l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La norma sulla prescrizione presuntiva, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Cass. n. 2648/1987 e Cass. n. 15665/2023).
Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 17071/2021).
Inoltre, l'eccezione volta a far valere la prescrizione presuntiva, mentre non e incompatibile con l'allegazione di uno o più fatti estintivi dell'obbligazione, deve essere respinta, prescindendo da ogni ulteriore indagine, quando, oltre a tale allegazione, siano state proposte, in via alternativa o subordinata, altre eccezioni o difese inconciliabili con la validità o esistenza originaria dell'obbligazione, come la deduzione dell'inadempimento del creditore, con richiesta di compensazione del credito dello stesso con quello per il risarcimento dei danni conseguente a detto inadempimento, o la negazione del diritto vantato ex adverso sulla base dell'asserita risoluzione consensuale del rapporto prima della sua attuazione (Cass. n. 1149/1981).
La circostanza per cui, nel caso di specie, gli opponenti hanno anche contestato al geometra gli errori asseritamente commessi nel suo operato, articolando prove orali volte a dimostrare l'inadempimento del professionista (pur specificando che queste venivano formulate “solo nel caso in cui non dovesse pagina 3 di 4 essere ritenuta fondata la preliminare eccezione di prescrizione”) rende tali affermazioni e tali richieste totalmente incompatibili con la formulazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva che dovrà, pertanto, essere respinta.
Quanto alla presunta eccezione di inidoneità della documentazione allegata, va evidenziato che la prestazione del geometra opposto è terminata nel 2009 e che la parcella è validamente e correttamente corredata dal parere di congruità del Collegio dei geometri. Peraltro, gli stessi opponenti rilevano nel loro atto di opposizione, a pag. 12, che, se il lavoro del professionista è stato ultimato in data compresa tra il 5.8.2006 e il 23.8.2012, anche se iniziato antecedentemente, è necessario il parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, presente nel caso di specie.
La relativa eccezione deve, quindi, essere rigettata.
A fronte, poi, del chiarimento per cui l'unico rapporto professionale esistito tra le parti è stato quello avente ad oggetto l'immobile di SC (IS) e svoltosi tra il 1999 e il 2009, va rigettata anche l'eccezione di indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda, mentre del tutto generiche si sono rivelate le doglianze relative ai presunti errori commessi dal professionista e ai costi aggiuntivi che questi hanno determinato per gli opponenti.
L'opposizione deve, dunque, essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 252/2020 emesso in data 12.9.2020 dal Tribunale di
Isernia e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA se Controparte_1 dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 943/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 18/9/2025, promossa da
e rappresentati e difesi in virtù del Parte_1 Parte_2 mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Mike Matticoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Isernia, Corso G. Garibaldi n. 381
ATTORI nei confronti di rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 compiegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.to Francesco Padula ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Agnone, Via S. Lorenzo n.1,
CONVENUTO
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 18.9.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 252/2020 emesso in data 12.9.2020 dal Tribunale di
Isernia, recante l'ordine di pagare in favore del geom. la somma di Controparte_1
€ 11.176,14 oltre interessi ed accessori, per l'incarico professionale relativo al completamento di un fabbricato, al riconfinamento del terreno pertinenziale, sistemazione dell'area circostante, realizzazione recinzione, varianti prospettiche e posa in opera di un gradicciato.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione ordinaria, riferendo che l'unico rapporto professionale intercorso con il geometra risaliva alla fine degli anni '90, inizio degli anni 2000; l'inidoneità della documentazione allegato al monitorio a costituire prova del credito, non essendo chiaro se la parcella del geometra dovesse essere soggetta a vidimazione, parere di congruità o se si richiedesse, invece, il contratto scritto tra le parti;
la genericità della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa, non essendo chiaro se fu sottoscritto un contratto tra le parti, quale fosse l'immobile a cui le prestazioni pretese dall'opposto facciano riferimento e, lamentando, comunque, nel merito che le prestazioni rese dal geometra tra le fine degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000 furono caratterizzate da grossolani errori, consistiti, in particolare, nell'omessa comunicazione di alcune pertinenze.
Si è costituito in giudizio il geom. , contestando in fatto e in diritto Controparte_1 la ricostruzione avversaria ed eccependo, in particolare, la continua interruzione di qualsiasi forma di prescrizione, rappresentando che la parcella fa riferimento, effettivamente, all'unico rapporto professionale intercorso con gli opponenti, concernente l'unica unità abitativa che i coniugi hanno in
Comune di SC (IS) e che tale rapporto si è svolto durante un arco temporale decennale, dal 1999 al
2009, ribadendo la sufficienza del parere di congruità espresso dal Collegio dei Geometri di Isernia.
L'opposto ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso gli interrogatori formali delle parti e, pervenuta, infine, alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per conclusionali e repliche.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va, anzitutto, affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Al riguardo va, certamente rigettata l'eccezione di prescrizione ordinaria. pagina 2 di 4 Premesso che non è stata contestata dagli opponenti l'affermazione secondo cui l'attività del geom. si sarebbe svolta nell'arco temporale compreso tra il 1999 e il 2009, le missive allegate alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta quale doc. 3 consentono certamente di far ritenere interrotta la prescrizione decennale.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 comma 2 c.p.c. – riferita, in particolare, dopo la costituzione del convenuto, al periodo compreso tra il 21 marzo 2013 ed il 06 dicembre 2016 – va rilevato che tale tipologia di prescrizione trova ragione (e applicazione) unicamente con riferimento a quei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza e non opera per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta e distinto dal contratto d'opera professionale mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. n. 10379/2018 e Cass. n. 789/2022).
Chiarito tale aspetto, deve evidenziarsi che in tema di prescrizioni presuntive, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine di prescrizione è, come sancito dall'art. 2959 c.c., l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La norma sulla prescrizione presuntiva, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Cass. n. 2648/1987 e Cass. n. 15665/2023).
Sotto il profilo dell'onere della prova, poi, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. n. 17071/2021).
Inoltre, l'eccezione volta a far valere la prescrizione presuntiva, mentre non e incompatibile con l'allegazione di uno o più fatti estintivi dell'obbligazione, deve essere respinta, prescindendo da ogni ulteriore indagine, quando, oltre a tale allegazione, siano state proposte, in via alternativa o subordinata, altre eccezioni o difese inconciliabili con la validità o esistenza originaria dell'obbligazione, come la deduzione dell'inadempimento del creditore, con richiesta di compensazione del credito dello stesso con quello per il risarcimento dei danni conseguente a detto inadempimento, o la negazione del diritto vantato ex adverso sulla base dell'asserita risoluzione consensuale del rapporto prima della sua attuazione (Cass. n. 1149/1981).
La circostanza per cui, nel caso di specie, gli opponenti hanno anche contestato al geometra gli errori asseritamente commessi nel suo operato, articolando prove orali volte a dimostrare l'inadempimento del professionista (pur specificando che queste venivano formulate “solo nel caso in cui non dovesse pagina 3 di 4 essere ritenuta fondata la preliminare eccezione di prescrizione”) rende tali affermazioni e tali richieste totalmente incompatibili con la formulazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva che dovrà, pertanto, essere respinta.
Quanto alla presunta eccezione di inidoneità della documentazione allegata, va evidenziato che la prestazione del geometra opposto è terminata nel 2009 e che la parcella è validamente e correttamente corredata dal parere di congruità del Collegio dei geometri. Peraltro, gli stessi opponenti rilevano nel loro atto di opposizione, a pag. 12, che, se il lavoro del professionista è stato ultimato in data compresa tra il 5.8.2006 e il 23.8.2012, anche se iniziato antecedentemente, è necessario il parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, presente nel caso di specie.
La relativa eccezione deve, quindi, essere rigettata.
A fronte, poi, del chiarimento per cui l'unico rapporto professionale esistito tra le parti è stato quello avente ad oggetto l'immobile di SC (IS) e svoltosi tra il 1999 e il 2009, va rigettata anche l'eccezione di indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda, mentre del tutto generiche si sono rivelate le doglianze relative ai presunti errori commessi dal professionista e ai costi aggiuntivi che questi hanno determinato per gli opponenti.
L'opposizione deve, dunque, essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 252/2020 emesso in data 12.9.2020 dal Tribunale di
Isernia e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore di che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA se Controparte_1 dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, lì 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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