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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 69/2024, in materia di separazione personale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Sara Bressani
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. _1 C.F._2
Mariagrazia Marelli
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 24.1.2024.
Conclusioni congiunte delle parti: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - pronunciare la separazione consensuale tra i coniugi e;
- disporre che i figli minori, _1 Parte_1 R_1
R_
, siano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni
1 sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IGa , dove Parte_1
avranno residenza anagrafica;
- disporre che la casa familiare sita in Novi Ligure (AL), Salita
Bricchetta n. 15, di proprietà dei genitori della IGa , sia assegnata a Parte_1 quest'ultima, con tutte le pertinenze, mobili, arredi ed elettrodomestici ivi presenti;
- disporre che il R_ padre, IG , terrà con sé i figli minori, e , a fine settimana alternati, _1 R_1
dal venerdì, alle ore 16,00, quando li andrà a prendere, fino alla domenica, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena. Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli R_ non staranno con lui, il padre, IG , terrà con sé i figli minori, e , dal _1 R_1
venerdì, alle ore 16,00, quando li andrà a prendere, fino al sabato, alle ore 9,30, quando li riaccompagnerà, salvo diversi accordi tra le parti per concordare un altro giorno;
in ogni caso i genitori potranno accordarsi diversamente in base alle esigenze dei minori e alle rispettive necessità; - disporre che, durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- disporre che, durante le vacanze estive, il padre, IG , terrà con sé i figli minori, _1
R_ e , per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun R_1
anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. I minori trascorreranno i compleanni e le festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza; - disporre che il padre, IG
, corrisponderà alla madre, IGa , entro il giorno 15 di ogni _1 Parte_1
mese, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario
R_ dei figli minori, e , la somma di €. 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice R_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria; - il IG autorizza la IGa a trattenere per intero l'assegno _1 Parte_1
unico già percepito e rinuncia alla quota di sua spettanza;
- compensare tra le parti le spese del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 12.1.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
8.11.2009, in Egitto, ha contratto matrimonio col SI. che, dall'unione dei _1
R_ coniugi, sono nati i figli, (Tortona, 25.6.2012) e (Tortona, 13.7.2018); che il R_1
matrimonio è fallito a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal marito con tal SI.ra
; che, dopo l'allontanamento del marito, è rimasta a vivere, insieme ai due Parte_2 figli, nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori, in comodato d'uso; che svolge l'attività di portalettere verso la retribuzione mensile di circa Euro 1.200,00 e che, per
2 converso, il marito è dipendente della “Ditta Cosmef WM di Tortona” verso la retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha Parte_1 domandato la separazione personale con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli, la declaratoria dell'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
800,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, il riparto del c.d. “assegno unico familiare” e il risarcimento del danno asseritamente patito dalla moglie.
2. Con memoria difensiva in data 22.3.2024, il SI. ha rappresentato: che “sin _1
dal 2013 il rapporto coniugale si incrinava, tanto che la ricorrente e il marito da quel
R_ periodo dormivano in camere separate”; che “dal 2018, successivamente alla nascita di , la ricorrente rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito, ammettendo che il suo atteggiamento era dovuto al fatto di avere conosciuto un altro uomo e di avere intrapreso una relazione con lui”; che “la ricorrente adottava un atteggiamento palesemente ostruzionistico nei confronti del marito, di fatto impedendogli di frequentare regolarmente i due figli”; che ha svariati debiti e che il padre, per i propri turni lavorativi, non può consentire ai figli di pernottare presso di lui nei giorni lavorativi. Alla luce di quanto precede, il SI.
[...]
ha domandato la separazione personale senza addebito, l'affidamento condiviso dei _1
figli minori, con collocazione presso la madre, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli e la declaratoria dell'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
3. Esaurita la trattazione scritta, all'udienza del 24.4.2024, la SI.ra ha Parte_1 dichiarato: “vivo a Novi Ligure, salita Brichet, n. 15, la casa è di proprietà dei miei genitori e io ho un comodato d'uso gratuito. Sono proprietaria di un immobile lì vicino, ma non è abitabile, è un rustico, che io uso come legnaia. Ha l'abitabilità in senso amministrativo. Non sono proprietaria di altri immobili. Sono portalettere, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa Euro 1.200,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro e all'assegno unico familiare. mi ha detto che non vuole conoscere la R_1 compagna del padre […]. Percepisco l'assegno unico per Euro 400,00 mensili circa. e R_1
R_
stanno con me. Cercano il PÀ e lo vogliono vedere. Il padre non ha mai usato
3 violenza né contro di me né contro i figli […]. Non ho nessuna preoccupazione quando il R_ padre tiene e non sapevo dei sospetti su qualche suo problema di salute, ma R_1
R_ ciononostante non ho nessuna preoccupazione quando il padre tiene e ”. Per R_1 converso, il SI. ha dichiarato: “vivo a Castellazzo Bormida, Spalto _1
Montebello, n. 141, sono in affitto, pago Euro 400,00. Non ho case o terreni di mia proprietà.
Sono operaio presso Cosmefwm, in Tortona, contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di Euro 1.400,00 / 1.500,00 netti mensili. Non ho altri redditi oltre a quello da
R_ lavoro. L'ultima volta che ho visto era sabato scorso. l'ho visto anche lui sabato, R_1 ha visto la macchina mi ha salutato ed è andato via. Venerdì scorso sono stato circa un'ora con al Mc Donald's. OM sta bene con me. Sto facendo dei controlli al cervello, in R_1
questi giorni ho iniziato a vedere che il mio cervello non funziona, se metto i pantaloni metto la gamba destra nella sinistra, il medico mi ha prescritto una TAC al cervello. La devo R_ prenotare adesso. Mi sento in grado, comunque, di tenere e […]. La casa in cui R_1 vivo è della mia attuale compagna. Non c'è un vero e proprio contratto di affitto, semplicemente io do dei soldi alla mia attuale compagna per vivere lì, dove lei paga un mutuo”.
4. Con ordinanza in data 26.4.2024, il Giudice Delegato ha assunto i provvedimenti provvisori e istruttori.
5. All'udienza del 28.5.2024, il Giudice Delegato ha ascoltato il minore, il quale ha R_1 dichiarato: “con la mamma, sto bene, vivo con lei a Novi Ligure. AP invece vive a
Castellazzo. Un weekend dormo due notti da lui a Castellazzo e l'altro weekend mi prende il venerdì e mi riporta sabato. Facendo così mi trovo bene. Solo, al sabato, qualche volta vado
a fare le partite. Lui viene con me e mi ci fa andare. Solo, è più scomodo arrivare alla partita partendo da Castellazzo, ma è solo una questione logistica. Due settimane fa, con mio PÀ e la sua compagna, siamo andati tutti e quattro allo Zoom di Torino. Anche con la compagna di PÀ mi trovo bene. Non è mai assolutamente successo che né la mamma né PÀ mi abbiano picchiato”. Il testimone, SI.ra madre della SI.ra Testimone_1 Parte_1 ha dichiarato: “che io sappia, il SI. , ora ha un rapporto affettivo con un'altra _1
donna, credo si chiami . Ho visto dei post su Facebook che andavano a Parte_2
fare le vacanze insieme, in montagna e al mare. Personalmente, non li ho mai visti insieme.
Ho saputo che già due anni prima di andare via di casa il SI. frequentava _1 questa donna. Me l'ha detto mia IA. Io personalmente non l'ho mai visti frequentarsi, ho visto solo le foto su Facebook. Ho visto solo una volta il SI. con la SI.ra _1
4 , è accaduto mesi dopo che se ne andasse di casa”. Il testimone, SI. Parte_2
padre della SI.ra ha dichiarato: “ora il SI. Testimone_2 Parte_1 [...]
ha un'altra relazione affettiva, con la SI.ra . Io personalmente _1 Parte_2 non l'ho visto, me l'ha fatto vedere mia moglie dal suo telefono. Questa relazione è iniziata intorno a maggio/giugno del 2023, quando il SI. è uscito di casa […]. Prima _1 che si separassero, andavano d'accordo. C'erano delle buone relazioni, venivano a casa nostra. Mia IA dormiva sempre in un altro letto perché il SI. russa troppo. _1
Che io sappia mia IA in costanza di matrimonio non è stata con nessun'altro uomo”.
Entrambi i difensori hanno “manifesta[to] soddisfazione per la buona evoluzione della situazione del nucleo familiare”.
6. All'udienza del 4.2.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando a qualsiasi termine a difesa, talché la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
8. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori, i quali hanno congiuntamente domandato l'affidamento condiviso dei figli minori, ha neppure rappresentato l'altro genitore come non idoneo.
5 9. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter
c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, i minori devono essere collocati presso la madre, ove - da tempo - hanno stabilito il loro habitat.
10. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
11. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale
6 organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ON e EL c. Italia).
12. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, l'accordo raggiunto sul punto dai genitori non appare in contrasto con l'interesse dei figli.
13. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e i _1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, in Egitto, l'8.11.2009;
7 R_
- affida i figli minori, e in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, R_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra dove avranno residenza anagrafica;
Parte_1
- assegna alla moglie, SI.ra la casa coniugale sita in Novi Ligure, salita Parte_1
Bricchetta, n. 15, con ogni arredo e pertinenza;
R_
- dispone che il padre, SI. tenga con sé i figli minori, secondo il _1 R_1 seguente regime concordato: “- disporre che il padre, IG , terrà con sé i _1
R_ figli minori, e , a fine settimana alternati, dal venerdì, alle ore 16,00, quando li R_1
andrà a prendere, fino alla domenica, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena.
Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli non staranno con lui, il
R_ padre, IG , terrà con sé i figli minori, e , dal venerdì, alle ore _1 R_1
16,00, quando li andrà a prendere, fino al sabato, alle ore 9,30, quando li riaccompagnerà, salvo diversi accordi tra le parti per concordare un altro giorno;
in ogni caso i genitori potranno accordarsi diversamente in base alle esigenze dei minori e alle rispettive necessità;
- disporre che, durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- disporre che, durante le vacanze estive, il padre, IG , terrà con sé i figli _1
R_ minori, e , per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da R_1
concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. I minori trascorreranno i compleanni e le festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza”;
- prende atto dei (e conferisce efficacia ai) seguenti ulteriori accordi raggiunti dalle parti: “- disporre che il padre, IG , corrisponderà alla madre, IGa _1 Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, a titolo di
[...]
R_ contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, e , la somma di €. 350,00, R_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- il IG autorizza _1 la IGa a trattenere per intero l'assegno unico già percepito e rinuncia alla Parte_1 quota di sua spettanza”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
8 Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
9
Il Presidente
(Dott. Antonella Dragotto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 69/2024, in materia di separazione personale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Sara Bressani
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. _1 C.F._2
Mariagrazia Marelli
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 24.1.2024.
Conclusioni congiunte delle parti: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - pronunciare la separazione consensuale tra i coniugi e;
- disporre che i figli minori, _1 Parte_1 R_1
R_
, siano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni
1 sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IGa , dove Parte_1
avranno residenza anagrafica;
- disporre che la casa familiare sita in Novi Ligure (AL), Salita
Bricchetta n. 15, di proprietà dei genitori della IGa , sia assegnata a Parte_1 quest'ultima, con tutte le pertinenze, mobili, arredi ed elettrodomestici ivi presenti;
- disporre che il R_ padre, IG , terrà con sé i figli minori, e , a fine settimana alternati, _1 R_1
dal venerdì, alle ore 16,00, quando li andrà a prendere, fino alla domenica, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena. Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli R_ non staranno con lui, il padre, IG , terrà con sé i figli minori, e , dal _1 R_1
venerdì, alle ore 16,00, quando li andrà a prendere, fino al sabato, alle ore 9,30, quando li riaccompagnerà, salvo diversi accordi tra le parti per concordare un altro giorno;
in ogni caso i genitori potranno accordarsi diversamente in base alle esigenze dei minori e alle rispettive necessità; - disporre che, durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- disporre che, durante le vacanze estive, il padre, IG , terrà con sé i figli minori, _1
R_ e , per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun R_1
anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. I minori trascorreranno i compleanni e le festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza; - disporre che il padre, IG
, corrisponderà alla madre, IGa , entro il giorno 15 di ogni _1 Parte_1
mese, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario
R_ dei figli minori, e , la somma di €. 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice R_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria; - il IG autorizza la IGa a trattenere per intero l'assegno _1 Parte_1
unico già percepito e rinuncia alla quota di sua spettanza;
- compensare tra le parti le spese del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 12.1.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
8.11.2009, in Egitto, ha contratto matrimonio col SI. che, dall'unione dei _1
R_ coniugi, sono nati i figli, (Tortona, 25.6.2012) e (Tortona, 13.7.2018); che il R_1
matrimonio è fallito a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal marito con tal SI.ra
; che, dopo l'allontanamento del marito, è rimasta a vivere, insieme ai due Parte_2 figli, nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori, in comodato d'uso; che svolge l'attività di portalettere verso la retribuzione mensile di circa Euro 1.200,00 e che, per
2 converso, il marito è dipendente della “Ditta Cosmef WM di Tortona” verso la retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha Parte_1 domandato la separazione personale con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli, la declaratoria dell'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro
800,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria, il riparto del c.d. “assegno unico familiare” e il risarcimento del danno asseritamente patito dalla moglie.
2. Con memoria difensiva in data 22.3.2024, il SI. ha rappresentato: che “sin _1
dal 2013 il rapporto coniugale si incrinava, tanto che la ricorrente e il marito da quel
R_ periodo dormivano in camere separate”; che “dal 2018, successivamente alla nascita di , la ricorrente rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito, ammettendo che il suo atteggiamento era dovuto al fatto di avere conosciuto un altro uomo e di avere intrapreso una relazione con lui”; che “la ricorrente adottava un atteggiamento palesemente ostruzionistico nei confronti del marito, di fatto impedendogli di frequentare regolarmente i due figli”; che ha svariati debiti e che il padre, per i propri turni lavorativi, non può consentire ai figli di pernottare presso di lui nei giorni lavorativi. Alla luce di quanto precede, il SI.
[...]
ha domandato la separazione personale senza addebito, l'affidamento condiviso dei _1
figli minori, con collocazione presso la madre, la disciplina del regime di frequentazione padre/figli e la declaratoria dell'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
3. Esaurita la trattazione scritta, all'udienza del 24.4.2024, la SI.ra ha Parte_1 dichiarato: “vivo a Novi Ligure, salita Brichet, n. 15, la casa è di proprietà dei miei genitori e io ho un comodato d'uso gratuito. Sono proprietaria di un immobile lì vicino, ma non è abitabile, è un rustico, che io uso come legnaia. Ha l'abitabilità in senso amministrativo. Non sono proprietaria di altri immobili. Sono portalettere, con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa Euro 1.200,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro e all'assegno unico familiare. mi ha detto che non vuole conoscere la R_1 compagna del padre […]. Percepisco l'assegno unico per Euro 400,00 mensili circa. e R_1
R_
stanno con me. Cercano il PÀ e lo vogliono vedere. Il padre non ha mai usato
3 violenza né contro di me né contro i figli […]. Non ho nessuna preoccupazione quando il R_ padre tiene e non sapevo dei sospetti su qualche suo problema di salute, ma R_1
R_ ciononostante non ho nessuna preoccupazione quando il padre tiene e ”. Per R_1 converso, il SI. ha dichiarato: “vivo a Castellazzo Bormida, Spalto _1
Montebello, n. 141, sono in affitto, pago Euro 400,00. Non ho case o terreni di mia proprietà.
Sono operaio presso Cosmefwm, in Tortona, contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di Euro 1.400,00 / 1.500,00 netti mensili. Non ho altri redditi oltre a quello da
R_ lavoro. L'ultima volta che ho visto era sabato scorso. l'ho visto anche lui sabato, R_1 ha visto la macchina mi ha salutato ed è andato via. Venerdì scorso sono stato circa un'ora con al Mc Donald's. OM sta bene con me. Sto facendo dei controlli al cervello, in R_1
questi giorni ho iniziato a vedere che il mio cervello non funziona, se metto i pantaloni metto la gamba destra nella sinistra, il medico mi ha prescritto una TAC al cervello. La devo R_ prenotare adesso. Mi sento in grado, comunque, di tenere e […]. La casa in cui R_1 vivo è della mia attuale compagna. Non c'è un vero e proprio contratto di affitto, semplicemente io do dei soldi alla mia attuale compagna per vivere lì, dove lei paga un mutuo”.
4. Con ordinanza in data 26.4.2024, il Giudice Delegato ha assunto i provvedimenti provvisori e istruttori.
5. All'udienza del 28.5.2024, il Giudice Delegato ha ascoltato il minore, il quale ha R_1 dichiarato: “con la mamma, sto bene, vivo con lei a Novi Ligure. AP invece vive a
Castellazzo. Un weekend dormo due notti da lui a Castellazzo e l'altro weekend mi prende il venerdì e mi riporta sabato. Facendo così mi trovo bene. Solo, al sabato, qualche volta vado
a fare le partite. Lui viene con me e mi ci fa andare. Solo, è più scomodo arrivare alla partita partendo da Castellazzo, ma è solo una questione logistica. Due settimane fa, con mio PÀ e la sua compagna, siamo andati tutti e quattro allo Zoom di Torino. Anche con la compagna di PÀ mi trovo bene. Non è mai assolutamente successo che né la mamma né PÀ mi abbiano picchiato”. Il testimone, SI.ra madre della SI.ra Testimone_1 Parte_1 ha dichiarato: “che io sappia, il SI. , ora ha un rapporto affettivo con un'altra _1
donna, credo si chiami . Ho visto dei post su Facebook che andavano a Parte_2
fare le vacanze insieme, in montagna e al mare. Personalmente, non li ho mai visti insieme.
Ho saputo che già due anni prima di andare via di casa il SI. frequentava _1 questa donna. Me l'ha detto mia IA. Io personalmente non l'ho mai visti frequentarsi, ho visto solo le foto su Facebook. Ho visto solo una volta il SI. con la SI.ra _1
4 , è accaduto mesi dopo che se ne andasse di casa”. Il testimone, SI. Parte_2
padre della SI.ra ha dichiarato: “ora il SI. Testimone_2 Parte_1 [...]
ha un'altra relazione affettiva, con la SI.ra . Io personalmente _1 Parte_2 non l'ho visto, me l'ha fatto vedere mia moglie dal suo telefono. Questa relazione è iniziata intorno a maggio/giugno del 2023, quando il SI. è uscito di casa […]. Prima _1 che si separassero, andavano d'accordo. C'erano delle buone relazioni, venivano a casa nostra. Mia IA dormiva sempre in un altro letto perché il SI. russa troppo. _1
Che io sappia mia IA in costanza di matrimonio non è stata con nessun'altro uomo”.
Entrambi i difensori hanno “manifesta[to] soddisfazione per la buona evoluzione della situazione del nucleo familiare”.
6. All'udienza del 4.2.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando a qualsiasi termine a difesa, talché la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
8. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori, i quali hanno congiuntamente domandato l'affidamento condiviso dei figli minori, ha neppure rappresentato l'altro genitore come non idoneo.
5 9. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter
c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, i minori devono essere collocati presso la madre, ove - da tempo - hanno stabilito il loro habitat.
10. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
11. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale
6 organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ON e EL c. Italia).
12. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, l'accordo raggiunto sul punto dai genitori non appare in contrasto con l'interesse dei figli.
13. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e i _1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, in Egitto, l'8.11.2009;
7 R_
- affida i figli minori, e in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, R_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, SI.ra dove avranno residenza anagrafica;
Parte_1
- assegna alla moglie, SI.ra la casa coniugale sita in Novi Ligure, salita Parte_1
Bricchetta, n. 15, con ogni arredo e pertinenza;
R_
- dispone che il padre, SI. tenga con sé i figli minori, secondo il _1 R_1 seguente regime concordato: “- disporre che il padre, IG , terrà con sé i _1
R_ figli minori, e , a fine settimana alternati, dal venerdì, alle ore 16,00, quando li R_1
andrà a prendere, fino alla domenica, alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà, dopo cena.
Nelle settimane che terminano con un fine settimana in cui i figli non staranno con lui, il
R_ padre, IG , terrà con sé i figli minori, e , dal venerdì, alle ore _1 R_1
16,00, quando li andrà a prendere, fino al sabato, alle ore 9,30, quando li riaccompagnerà, salvo diversi accordi tra le parti per concordare un altro giorno;
in ogni caso i genitori potranno accordarsi diversamente in base alle esigenze dei minori e alle rispettive necessità;
- disporre che, durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé i figli, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- disporre che, durante le vacanze estive, il padre, IG , terrà con sé i figli _1
R_ minori, e , per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da R_1
concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. I minori trascorreranno i compleanni e le festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza”;
- prende atto dei (e conferisce efficacia ai) seguenti ulteriori accordi raggiunti dalle parti: “- disporre che il padre, IG , corrisponderà alla madre, IGa _1 Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio del 2024, a titolo di
[...]
R_ contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, e , la somma di €. 350,00, R_1 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- il IG autorizza _1 la IGa a trattenere per intero l'assegno unico già percepito e rinuncia alla Parte_1 quota di sua spettanza”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
8 Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
9
Il Presidente
(Dott. Antonella Dragotto)