TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/10/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 30.09.2025, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Silvana Guglielmo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla via G. Campagna n. 18, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
attrici
E
, nata a [...] il [...]; CP_1 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: dichiarazione giudiziale di maternità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 23.04.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno evocato in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che fossero figlie CP_1 biologiche della medesima convenuta, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Appignano del Tronto di procedere alle prescritte annotazioni/correzioni nei rispettivi atti di nascita. A fondamento della domanda hanno dedotto che, al momento della nascita, sono state riconosciute come figlie di e;
tuttavia, la madre, indicata Controparte_2 Controparte_3
1 negli atti di nascita come (nata a [...] – Ex Jugoslavia il 25.05.1982), è, in Controparte_2 realtà, (nata a [...] il [...] da , all'epoca già cittadina CP_1 Persona_1 italiana, essendo stata adottata da e in virtù del decreto emesso Persona_2 Parte_3 in data 17.04.2000 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, così assumendo il cognome e CP_1 la cittadinanza italiana;
probabilmente, la madre, per timore di incorrere in procedure legali sfavorevoli (essendo ancora minorenne quando ha partorito la prima figlia), al momento del riconoscimento, ha prodotto un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ascoli Piceno
a nome di mai appartenutole, fornendo false generalità; in ogni caso, i Controparte_2 provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con cui è stato disposto il loro affidamento in casa famiglia, le hanno sempre considerate figlie di nondimeno, CP_1 risultano nate da genitori entrambi stranieri, sicché, pur essendo figlie biologiche di una cittadina italiana, sono impossibilitate ad ottenere il rilascio di documenti di identità e il riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, essendo maggiorenni ed avendo necessità di ottenere un valido documento di identità, unitamente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non conseguibile senza la rettifica dei propri atti di nascita, Parte_1
e hanno proposto l'anzidetta domanda di dichiarazione giudiziale di
[...] Parte_2 maternità.
Mutato il rito con decreto dell'11.12.2024 (soggiacendo il presente giudizio, in ragione della materia del contendere, al rito unico previsto dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie), all'udienza del 17.02.2025, CP_1
comparsa personalmente, ha dichiarato di essere la madre biologica delle attrici,
[...] avendole partorite, e di aver fornito generalità non corrette al momento della nascita delle stesse perché costretta dall'ex compagno;
quindi, si è associata all'accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
Dichiarata la contumacia di (non ritualmente costituitasi in giudizio mediante un CP_1 avvocato), con ordinanza del 5.03.2025, è stata, altresì, disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, mediante indagini ematologiche e genetiche, la maternità delle attrici in capo alla convenuta.
Acquisito detto elaborato peritale, con ordinanza del 30.09.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dalle attrici è meritevole di accoglimento.
Come noto, l'art. 269 c.c., disciplinando l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità, dispone che la prova delle stesse può essere data con ogni mezzo, precisando per la maternità che essa è dimostrata provando l'identità tra colui che pretende di essere figlio e colui che fu partorito dalla donna che si assume essere la madre. Detta azione può essere promossa dal o nei confronti del presunto genitore e la sentenza che dichiara la filiazione
2 produce ai sensi dell'art. 277 c.c. gli effetti del riconoscimento in via retroattiva, ovvero sin dal momento della nascita del soggetto di cui è stato accertato il rapporto di filiazione.
Inoltre, richiamato l'art. 263 c.c. (che ammette l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte di chi vi abbia interesse), occorre rilevare che la domanda proposta dalle attrici mira anche a rimuovere l'erronea indicazione della madre nei rispettivi atti di nascita e ripristinare la corrispondenza tra lo status filiale e la verità biologica. Invero, come precisato sia dalla Corte costituzionale (cfr. la sentenza n. 127/2020), che dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ. sez. I del 22.09.2020 n. 19824), il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna, senza soluzione di continuità, la vita individuale e relazionale di un soggetto non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. Il diritto ad uno status filiale conforme alla verità biologica costituisce, dunque, una componente essenziale del diritto all'identità personale e va assicurato anche al fine di garantire il pieno sviluppo della persona. Nelle azioni di stato, pertanto, il giudice deve operare un bilanciamento tra il favor veritatis e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti. Ebbene, nel caso di specie, le attrici sono maggiorenni e hanno, tra l'altro, chiesto l'accertamento della verità biologica rispetto al proprio status filiale; la convenuta, comparsa personalmente all'udienza del 17.02.2025, ha riconosciuto la maternità e si è associata all'accoglimento della domanda attorea;
l'accertamento giudiziale della maternità è anche funzionale al riconoscimento della cittadinanza italiana delle attrici e risponde all'esigenza di correggere una situazione di falsa rappresentazione dello stato civile, non risultando, comunque, la sussistenza di rapporti familiari consolidati con altri soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda in esame. Quindi, in ogni caso, nel bilanciamento tra il favor veritatis e quello legitimitatis prevale il primo, poiché pienamente coincidente con l'interesse concreto delle attrici.
Tanto premesso, la prova della maternità delle attrici in capo alla convenuta, oltre che espressamente riconosciuta da quest'ultima e confermata dalla documentazione depositata in atti
(cfr., tra l'altro, i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro che ha sempre considerato e figlie biologiche di senza mai Parte_1 Pt_2 CP_1 sollevare dubbi al riguardo), è stata accertata, senza margini di incertezza, mediante la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa (della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina dei dati acquisiti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne la credibilità). Infatti, le indagini genetiche effettuate dal c.t.u. sul DNA estratto dal tampone buccale di e di hanno consentito di CP_1 Parte_1 Parte_2 accertare che è madre biologica di e con CP_1 Parte_1 Parte_2 una probabilità del 99,99%. Quindi, in accoglimento della domanda proposta dalle attrici, va
3 dichiarato che le stesse sono figlie biologiche di nata a Scafati (Sa) in [...] CP_1
10.12.1986.
In ogni caso, tenuto conto della peculiarità delle circostanze del caso concreto e della richiesta delle attrici di ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Appignano del Tronto di procedere alle prescritte annotazioni/correzioni nei rispettivi atti di nascita, va precisato che la sentenza che accerta la maternità produce effetti ben precisi definiti dalla legge. Invero, come già rilevato, l'art. 277 c.c. stabilisce che "la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento", conferendo al provvedimento giudiziale la medesima efficacia giuridica che avrebbe avuto un riconoscimento volontario del genitore. Tuttavia, la questione della correzione dell'atto di nascita presenta profili di maggiore complessità, che richiedono una distinzione tra gli effetti sostanziali della sentenza e le modalità della sua attuazione pratica nei registri dello stato civile. Invero, dal punto di vista sostanziale, la sentenza di accertamento della maternità ha efficacia costitutiva del rapporto di filiazione e produce tutti gli effetti giuridici conseguenti, inclusi quelli successori, alimentari e di attribuzione del cognome. Tuttavia, la correzione dell'atto di nascita è possibile solo mediante l'instaurazione di un procedimento distinto, seppur collegato, che segue regole specifiche (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n.
4448/2024 e n. 16567/2021, con cui è stato precisato che il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile non è limitato alla mera correzione di errori materiali, ma si estende in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso, potendo ricomprendere la cancellazione di atti compilati o trascritti per errore, la formazione di atti omessi e la cancellazione di atti irregolarmente iscritti o trascritti). È, infatti, pacifico che gli atti di stato civile hanno mera natura dichiarativa, sicché le annotazioni contenute nei registri dello stato civile hanno l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non sono costitutive dello status (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 7228/2024). Tanto significa che l'atto di nascita ha una funzione probatoria e di pubblicità, ma non costituisce il rapporto di filiazione, che, invece, deriva direttamente dalla legge o dalla sentenza che lo accerta. Pertanto, quando una sentenza accerta la maternità, essa produce immediatamente tutti gli effetti giuridici del riconoscimento, indipendentemente dalla correzione dell'atto di nascita. Tuttavia, per garantire la corrispondenza tra la situazione giuridica sostanziale e quella risultante dai registri dello stato civile, sarà necessario procedere alla rettificazione dell'atto di nascita attraverso il procedimento previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000. Il giudice che pronuncia la sentenza di accertamento della maternità non può, infatti, direttamente ordinare la correzione dell'atto di nascita nella stessa sentenza, poiché si tratta di procedimenti distinti con finalità diverse. La sentenza di accertamento, infatti, ha natura costitutiva del rapporto di filiazione, mentre il procedimento di rettificazione ha natura amministrativa e mira ad eliminare la difformità tra la realtà giuridica e quella documentale. Comunque, una volta passata in giudicato, la sentenza di accertamento
4 della maternità costituirà il titolo giuridico necessario per richiedere la rettificazione dell'atto di nascita attraverso il procedimento di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000.
Nonché, infine, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1992, in caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di un figlio maggiorenne, lo stesso, entro un anno, può dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
La natura delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidate con decreto del 30.09.2025) vanno definitivamente poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione di al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Paola prot. 281/2024/IS del 17.05.2024 in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 484/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiara che le stesse sono figlie biologiche di nata a [...] il [...]; CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 30.09.2025, stante l'ammissione di al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Appignano del Tronto per quanto opportuno.
Così deciso in Paola il 17.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 30.09.2025, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Silvana Guglielmo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla via G. Campagna n. 18, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
attrici
E
, nata a [...] il [...]; CP_1 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: dichiarazione giudiziale di maternità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 23.04.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno evocato in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che fossero figlie CP_1 biologiche della medesima convenuta, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Appignano del Tronto di procedere alle prescritte annotazioni/correzioni nei rispettivi atti di nascita. A fondamento della domanda hanno dedotto che, al momento della nascita, sono state riconosciute come figlie di e;
tuttavia, la madre, indicata Controparte_2 Controparte_3
1 negli atti di nascita come (nata a [...] – Ex Jugoslavia il 25.05.1982), è, in Controparte_2 realtà, (nata a [...] il [...] da , all'epoca già cittadina CP_1 Persona_1 italiana, essendo stata adottata da e in virtù del decreto emesso Persona_2 Parte_3 in data 17.04.2000 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, così assumendo il cognome e CP_1 la cittadinanza italiana;
probabilmente, la madre, per timore di incorrere in procedure legali sfavorevoli (essendo ancora minorenne quando ha partorito la prima figlia), al momento del riconoscimento, ha prodotto un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ascoli Piceno
a nome di mai appartenutole, fornendo false generalità; in ogni caso, i Controparte_2 provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con cui è stato disposto il loro affidamento in casa famiglia, le hanno sempre considerate figlie di nondimeno, CP_1 risultano nate da genitori entrambi stranieri, sicché, pur essendo figlie biologiche di una cittadina italiana, sono impossibilitate ad ottenere il rilascio di documenti di identità e il riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, essendo maggiorenni ed avendo necessità di ottenere un valido documento di identità, unitamente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non conseguibile senza la rettifica dei propri atti di nascita, Parte_1
e hanno proposto l'anzidetta domanda di dichiarazione giudiziale di
[...] Parte_2 maternità.
Mutato il rito con decreto dell'11.12.2024 (soggiacendo il presente giudizio, in ragione della materia del contendere, al rito unico previsto dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie), all'udienza del 17.02.2025, CP_1
comparsa personalmente, ha dichiarato di essere la madre biologica delle attrici,
[...] avendole partorite, e di aver fornito generalità non corrette al momento della nascita delle stesse perché costretta dall'ex compagno;
quindi, si è associata all'accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
Dichiarata la contumacia di (non ritualmente costituitasi in giudizio mediante un CP_1 avvocato), con ordinanza del 5.03.2025, è stata, altresì, disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, mediante indagini ematologiche e genetiche, la maternità delle attrici in capo alla convenuta.
Acquisito detto elaborato peritale, con ordinanza del 30.09.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dalle attrici è meritevole di accoglimento.
Come noto, l'art. 269 c.c., disciplinando l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità, dispone che la prova delle stesse può essere data con ogni mezzo, precisando per la maternità che essa è dimostrata provando l'identità tra colui che pretende di essere figlio e colui che fu partorito dalla donna che si assume essere la madre. Detta azione può essere promossa dal o nei confronti del presunto genitore e la sentenza che dichiara la filiazione
2 produce ai sensi dell'art. 277 c.c. gli effetti del riconoscimento in via retroattiva, ovvero sin dal momento della nascita del soggetto di cui è stato accertato il rapporto di filiazione.
Inoltre, richiamato l'art. 263 c.c. (che ammette l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte di chi vi abbia interesse), occorre rilevare che la domanda proposta dalle attrici mira anche a rimuovere l'erronea indicazione della madre nei rispettivi atti di nascita e ripristinare la corrispondenza tra lo status filiale e la verità biologica. Invero, come precisato sia dalla Corte costituzionale (cfr. la sentenza n. 127/2020), che dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ. sez. I del 22.09.2020 n. 19824), il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna, senza soluzione di continuità, la vita individuale e relazionale di un soggetto non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. Il diritto ad uno status filiale conforme alla verità biologica costituisce, dunque, una componente essenziale del diritto all'identità personale e va assicurato anche al fine di garantire il pieno sviluppo della persona. Nelle azioni di stato, pertanto, il giudice deve operare un bilanciamento tra il favor veritatis e gli altri interessi costituzionalmente rilevanti alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti. Ebbene, nel caso di specie, le attrici sono maggiorenni e hanno, tra l'altro, chiesto l'accertamento della verità biologica rispetto al proprio status filiale; la convenuta, comparsa personalmente all'udienza del 17.02.2025, ha riconosciuto la maternità e si è associata all'accoglimento della domanda attorea;
l'accertamento giudiziale della maternità è anche funzionale al riconoscimento della cittadinanza italiana delle attrici e risponde all'esigenza di correggere una situazione di falsa rappresentazione dello stato civile, non risultando, comunque, la sussistenza di rapporti familiari consolidati con altri soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda in esame. Quindi, in ogni caso, nel bilanciamento tra il favor veritatis e quello legitimitatis prevale il primo, poiché pienamente coincidente con l'interesse concreto delle attrici.
Tanto premesso, la prova della maternità delle attrici in capo alla convenuta, oltre che espressamente riconosciuta da quest'ultima e confermata dalla documentazione depositata in atti
(cfr., tra l'altro, i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro che ha sempre considerato e figlie biologiche di senza mai Parte_1 Pt_2 CP_1 sollevare dubbi al riguardo), è stata accertata, senza margini di incertezza, mediante la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa (della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina dei dati acquisiti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne la credibilità). Infatti, le indagini genetiche effettuate dal c.t.u. sul DNA estratto dal tampone buccale di e di hanno consentito di CP_1 Parte_1 Parte_2 accertare che è madre biologica di e con CP_1 Parte_1 Parte_2 una probabilità del 99,99%. Quindi, in accoglimento della domanda proposta dalle attrici, va
3 dichiarato che le stesse sono figlie biologiche di nata a Scafati (Sa) in [...] CP_1
10.12.1986.
In ogni caso, tenuto conto della peculiarità delle circostanze del caso concreto e della richiesta delle attrici di ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Appignano del Tronto di procedere alle prescritte annotazioni/correzioni nei rispettivi atti di nascita, va precisato che la sentenza che accerta la maternità produce effetti ben precisi definiti dalla legge. Invero, come già rilevato, l'art. 277 c.c. stabilisce che "la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento", conferendo al provvedimento giudiziale la medesima efficacia giuridica che avrebbe avuto un riconoscimento volontario del genitore. Tuttavia, la questione della correzione dell'atto di nascita presenta profili di maggiore complessità, che richiedono una distinzione tra gli effetti sostanziali della sentenza e le modalità della sua attuazione pratica nei registri dello stato civile. Invero, dal punto di vista sostanziale, la sentenza di accertamento della maternità ha efficacia costitutiva del rapporto di filiazione e produce tutti gli effetti giuridici conseguenti, inclusi quelli successori, alimentari e di attribuzione del cognome. Tuttavia, la correzione dell'atto di nascita è possibile solo mediante l'instaurazione di un procedimento distinto, seppur collegato, che segue regole specifiche (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n.
4448/2024 e n. 16567/2021, con cui è stato precisato che il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile non è limitato alla mera correzione di errori materiali, ma si estende in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso, potendo ricomprendere la cancellazione di atti compilati o trascritti per errore, la formazione di atti omessi e la cancellazione di atti irregolarmente iscritti o trascritti). È, infatti, pacifico che gli atti di stato civile hanno mera natura dichiarativa, sicché le annotazioni contenute nei registri dello stato civile hanno l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non sono costitutive dello status (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 7228/2024). Tanto significa che l'atto di nascita ha una funzione probatoria e di pubblicità, ma non costituisce il rapporto di filiazione, che, invece, deriva direttamente dalla legge o dalla sentenza che lo accerta. Pertanto, quando una sentenza accerta la maternità, essa produce immediatamente tutti gli effetti giuridici del riconoscimento, indipendentemente dalla correzione dell'atto di nascita. Tuttavia, per garantire la corrispondenza tra la situazione giuridica sostanziale e quella risultante dai registri dello stato civile, sarà necessario procedere alla rettificazione dell'atto di nascita attraverso il procedimento previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000. Il giudice che pronuncia la sentenza di accertamento della maternità non può, infatti, direttamente ordinare la correzione dell'atto di nascita nella stessa sentenza, poiché si tratta di procedimenti distinti con finalità diverse. La sentenza di accertamento, infatti, ha natura costitutiva del rapporto di filiazione, mentre il procedimento di rettificazione ha natura amministrativa e mira ad eliminare la difformità tra la realtà giuridica e quella documentale. Comunque, una volta passata in giudicato, la sentenza di accertamento
4 della maternità costituirà il titolo giuridico necessario per richiedere la rettificazione dell'atto di nascita attraverso il procedimento di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000.
Nonché, infine, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1992, in caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di un figlio maggiorenne, lo stesso, entro un anno, può dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
La natura delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidate con decreto del 30.09.2025) vanno definitivamente poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione di al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Paola prot. 281/2024/IS del 17.05.2024 in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 484/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiara che le stesse sono figlie biologiche di nata a [...] il [...]; CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 30.09.2025, stante l'ammissione di al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Appignano del Tronto per quanto opportuno.
Così deciso in Paola il 17.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
5