TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 25.09.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4364/2019 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
RI MI e AN MI;
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 C.F._2 legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.
Oggetto: differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4 settembre 2019, premesso di aver prestato la Parte_1 propria attività lavorativa, con qualifica di operario e mansione di inserviente, alle dipendenze del
“ ” dal 01.03.2017 al 15.10.2018, data in cui le veniva intimato Controparte_1 brevi manu il licenziamento, deduceva che la sua collaborazione veniva formalizzata solo in data
14.10.2017 e che il licenziamento, asseritamente motivato da presunte assenze ingiustificate della lavoratrice, era stato in realtà intimato solo ed esclusivamente a causa delle proprie richieste di corresponsione delle spettanze dovute in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolto.
Riferiva che la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa in maniera ininterrotta e continuativa, a far data dal 01.03.2017, per più di 24 ore settimanali per come formalizzate, lavorando invece di fatto 8 ore giornaliere, per sette giorni a settimana, con un compenso pattuito in euro 700,00 mensili. Precisava che prima della formalizzazione del rapporto di lavoro il compenso le veniva corrisposto brevi manu, in contanti, e senza busta paga in violazione della normativa vigente mentre dal mese di ottobre 2017, quando il rapporto lavorativo veniva formalizzato, il salario erogato alla lavoratrice, e risultante dalle buste paga, era inferiore al numero di ore di lavoro effettivamente svolte e, inoltre, non le erano state retribuite le ore di lavoro straordinario nonché la tredicesima mensilità, le ferie non godute e le festività lavorate. Infine, sottolineava che non le era stato liquidato quanto dovuto a titolo di tfr, quantificato dal consulente di parte in euro 1.814,80. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che la dal 01.03.2017 Pt_1 al 15.10.2018 aveva lavorato, quale dipendente del “ ” con Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, seppure non formalizzato a mezzo di apposito contratto per il periodo marzo/ottobre 2017; che venisse condannato il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive e contributive dovute per l'intero rapporto di lavoro considerato (dal 01.03.2017 al 15.10.2018) e in base all'attività lavorativa effettivamente prestata, la somma complessiva di euro 23.450,37, di cui euro 21.635,57 a titolo di retribuzione ordinaria, maggiorazioni per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, festività lavorate, ferie non godute ed euro 1.814,80 per tfr. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
L'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del “ ” che Controparte_1 sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.
3. Nel merito va rilevato che risulta prodotto in atti contratto di lavoro tra le parti con decorrenza
14.10.2027 per 24 ore settimanali e lettera di licenziamento del 15.10.2018.
4. Occorre quindi evidenziare che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire solo la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, nella specie l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo), mentre spetta al datore di lavoro dimostrare l'adempimento oppure un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. da ultimo Cass. n. 15677/2009). Inoltre, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario il lavoratore ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
2 l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali
- ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 16150/2018).
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste compagno della ricorrente, il quale Tes_1 sebbene abbia confermato che la abbia lavorato nel periodo indicato in ricorso (dal Pt_1
01.03.2017 al 15.10.2018) presso il Residence e che per circa due mesi ha lavorato o la mattina o il pomeriggio per non più di otto ore al giorno e che successivamente ha iniziato a lavorare la mattina e la notte, tutti i giorni per 18 ore al giorno, con un giorno libero a settimana lo stesso ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti solo in quanto l'accompagnava circa due volte a settimana sul posto di lavoro.
La dichiarazione non risulta idonea pertanto a provare lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro straordinario né la sussistenza di un rapporto di lavoro nel periodo precedente la stipulazione del contratto.
Né risulta a tal fine idonea la sola mancata comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale.
Non risulta inoltre provato il mancato godimento di ferie da parte della ricorrente.
5. Parte resistente va pertanto condannato al pagamento delle somme dovute per il rapporto di lavoro così come risultante in atti.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad euro 3.157,81 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria così come calcolata dal ctu sulla base di calcoli privi di vizi logici e quindi pienamente condivisi.
6. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di due terzi e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara la contumacia del “ ”; Controparte_1
- condanna la resistente a corrispondere a l'importo di euro 3.157,81 oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria;
3 - compensa le spese in ragione di due terzi e condanna parte resistente al pagamento della restante quota che si liquida in euro 875,33 oltre iva cpa e spese generali di cui 500,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Daniela Giovanna Palumbo
e RI BE ed euro 373,33 oltre iva cpa e spese generali in favore degli avvocati RI
MI e AN MI.
- pone le spese di ctu separatamente liquidate a carico di parte resistente.
Messina, lì 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4