Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 154/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 154/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARBANERA MASSIMILIANO ( , come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA SANTA CATE-
RINA 7 CHIUSI - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione in riassunzione: “accertare e dichiarare la validità ed efficacia degli accordi assunti dalle parti in forza della scrittura privata sottoscritta dal Sig. e dalla Pt_1 Sig.ra nonché il persistente inadempimento della convenuta agli obblighi conseguenti da tale scrit- Pt_2 tura privata, e, per l'effetto, condannare la convenuta all'adempimento delle obbligazioni, CP_1 sulla stessa gravanti, oltre al risarcimento dei danni subiti da parte attrice a causa del persistente inadem- pimento della convenuta, quantificati nella somma pari ad € 1.000,00, ovvero la diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, da liqui-darsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa”
E
- ( ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
STANGANINI MARCELLO ( ), come da procura in calce a C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
DELLE CARCERI 6 CORTONA - parte convenuta -
1
Altri contratti atipici
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione. chiamava in giudizio, dinanzi a questo Giu- Parte_1
dice , formulando le conclusioni sopra trascritte. Si costituiva in giudizio, con CP_1
comparsa di costituzione e risposta, la predetta convenuta, che respingeva ogni addebito e svolgeva domanda riconvenzionale con richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale, quantificato in € 5.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Il presente giudizio rappresenta la riassunzione, ex art. 50 cpc., di analoga causa ci- vile già promossa e svoltasi presso il Giudice di Pace di Arezzo, a seguito di atto di citazione, da parte dello stesso attore, datato 17.03.2021. In entrambi i giudizi il , Parte_1
quale proprietario di immobile ed annesso terreno, posti in Cortona (Ar) C.S. Montecchio,
San Lorenzo, lamenta che la Sig.ra proprietaria di immobile e terreno confi- CP_1
nanti con la sua proprietà, continua a trascurare, nel corso degli anni, lo sviluppo di piante, la manutenzione del terreno ed il prelievo di erbe, nella parte confinante fra i due terreni.
Dopo difficili e lunghe trattative tra le parti le stesse, nel luglio 2014 avevano anche sotto- scritto un accordo notarile, regolarmente registrato, che avrebbe dovuto regolare, nel
2 dettaglio, gli adempimenti rispettivi dei proprietari di terreni confinanti – ciò che, a detta dell' attore, non sarebbe accaduto per inadempienze della convenuta.
Con Ordinanza depositata il 07.10.2021 il Giudice di Pace accoglieva l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di incompetenza per valore di quell'Ufficio, essendo la causa di valore indeterminabile. Questo Giudice si trova pertanto dinanzi ad un atto di citazione in riassunzione e, in primis, condivide le risultanze del pregresso giudizio, le quali hanno por- tato il Magistrato onorario a stabilire la sua incompetenza. Premesso che la competenza per valore da parte del Giudice di Pace si espleta per i giudizi – precedenti l'innovazione appor- tata con art. 3, c. I, lett. a, D.Lgs. 10.10.22 n. 149 - di un valore non superiore ad € 5.000,00 la richiesta, da parte attorea, di condanna della convenuta, presuppone l'accertamento e la condanna della stessa ad una somma che, all'inizio del giudizio, era da ritenersi indetermi- nata ed indeterminabile, poiché la somma di danaro non era esplicitamente stabilita, trattan- dosi di inadempienze relative a terreni agricoli, attraverso manutenzione di piante, da parte di personale specializzato, i cui compensi in danaro non potevano essere stabiliti, né deter- minabili allo stato iniziale degli atti. Si conferma, pertanto, l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace, stabilita con Ordinanza n. 268/2021, la quale ha demandato a questo Tri- bunale la trattazione del giudizio, e che comporterà anche la determinazione delle spese di lite del pregresso.
***
Ciò premesso, con l'atto di citazione il Sig. ha ribadito lo stato di trascura- Pt_1
tezza delle piante e del terreno di proprietà ma confinanti con il suo terreno. Lo Pt_2
stato di persistente trascuratezza si manifesterebbe come pericoloso per i possibili incendi, nella stagione estiva, o comunque in periodi di siccità, che potrebbero colpire l'edificio, ove egli abita, il quale si trova a breve distanza dal confine.
Da quanto si rileva dagli atti delle parti, emerge che l'abitazione dell'attore nel suo immobile sarebbe continuativa, nel mentre la convenuta, residente a [...], userebbe la sua abitazione in loc. Centoia, attigua a quella del solo in occasione di vacanze. La Pt_1
Sig.ra in risposta alle “accuse” dell'attore, nega invece ogni possibile trascuratezza Pt_2
e lamenta l'uso da parte dell'attore di un linguaggio aggressivo e molesto, tale da procurarle uno stato di ansia e di paura di imbattersi nello stesso e da evitarle di uscire di casa, Pt_1
3 o, in ogni caso, di incontrare la controparte. Tale comportamento induce la convenuta a ri- chiedere, in via riconvenzionale, un risarcimento-danni, che la stessa quantifica in € 5.000,00
o in altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa. Anche tale giudizio di equità, oltre al costo non determinabile dei lavori a carico della Sig.ra aveva indotto il Giudice di Pt_2
Pace a pronunciare la sua incompetenza.
Emerge dagli atti di causa e, soprattutto, dalle conclusioni attoree che, al fine di appurare se veramente si possa dichiarare una effettiva trascuratezza, da parte della Sig.ra Pt_2
negli adempimenti legati alla sua funzione di proprietaria di terreni, si deve tener conto della scrittura privata, redatta tra le parti ed allegata agli atti introduttivi, contenente impegni delle parti nei lavori ivi indicati. Sintetizzando quanto le parti hanno, al riguardo, convenuto, spe- cificato e sottoscritto, si trascrivono gli impegni delle parti in causa, come di seguito:
a) potatura dei “testucchi” e dei rami delle piante presenti al confine, lato-est, dei ter- reni di proprietà prospicienti il terreno avente il quale proprieta- Pt_2 Pt_1
rio, nel rispetto delle norme vigenti, vale a dire entro il mese di settembre;
b) pulizia della scarpata posta a confine con la proprietà da erbacce e rami Pt_1
presenti;
c) pulizia di querce poste sulla scarpata dall'edera, onde evitare deterioramento delle stesse;
d) taglio dell'erba, nata nel terreno di proprietà confinante la proprietà Pt_2 Pt_3
[...
, entro il 30 luglio di ogni anno.
A fronte dei predetti adempimenti, sottoscritti dalla Sig.ra il Sig. si Pt_2 Pt_1 impegnava, anch' egli per iscritto, a mantenere la sua proprietà in modo da non creare pre- giudizi alla stessa. L'attore si sarebbe, in pratica, astenuto dal “rappresentare alla sig.ra
[...]
future richieste in merito ad eventuali problemi che potrebbero insorgere tra le parti, nonché Pt_4 dal porre in essere qualsivoglia atto di disturbo o molestia nei confronti della sig.ra nel Pt_2 godimento della sua proprietà” (cfr. scrittura privata, p. 2).
Il documento, o quanto meno, la sua fotocopia, non è datata, ma ciò non rileva poiché entrambe le parti, sin dagli atti introduttivi, affermano che esso è stato sottoscritto nel mese di luglio 2014, e non reca alcuna data di scadenza.
4 Dagli atti introduttivi del giudizio e dalle conclusioni sopra trascritte, emerge l'afferma- zione di parte attrice che vi è stato un persistente inadempimento della convenuta rispetto gli impegni assunti con la scrittura privata, con la richiesta, per i danni subiti, di un risarcimento- pari ad € 1.000,00 o altra somma ritenuta equa. La fonte del risarcimento sarebbe sempre la scrittura privata del luglio 2014, alla quale entrambe le parti hanno fatto costante riferimento.
Trattasi, come si rileva da una lettura della predetta scrittura, di impegni di entrambe, ma di natura diversa, poiché l'odierna convenuta si impegna a far eseguire determinati lavori agricoli nelle zone confinanti la proprietà il quale invece deve astenersi da ulteriori Pt_1
richieste e atti di disturbo. Le clausole, contrassegnate dalle lettere da a) a d), vanno pertanto esaminate singolarmente, alla luce delle risultanze istruttorie, delle testimonianze rese in corso di causa e dei pareri forniti dagli esperti nella materia agricola.
Nel negare gli inadempimenti eccepiti, la convenuta si ritiene, in pratica, offesa per il comportamento dell'attore, tanto da agire in via riconvenzionale risarcitoria. I rapporti tra le parti hanno continuato però ad essere difficili anche dopo la stesura della scrittura privata, sempre per gli stessi motivi e, cioè, i presunti inadempimenti di parte convenuta rispetto ad obblighi di facere, assunti in forza della suesposta scrittura privata e, di converso, i disturbi, molestie e rimproveri dell'attore nei confronti della prima.
Sempre restando al punto a) della scrittura privata vi è stata una interpretazione diversa, tra le parti oggi in causa, nello stabilire i tempi per la potatura di “testucchi” e rami delle piante, posti al confine, adempimento al quale la convenuta non si sarebbe sottratta, ma anzi si sarebbe diligentemente attenuta.
Nel settembre 2014, e cioè due mesi dopo la sottoscrizione del documento, la potatura avveniva effettivamente su incarico della convenuta, come indicato nel documento, ma lo stesso adempimento sarebbe stato poi disatteso nel settembre 2015 e negli anni successivi.
Si deve ravvisare, in questo caso, una interpretazione errata dell'accordo da parte della convenuta, perché si doveva intendere che ogni anno, all'inizio dell'autunno, la stessa avrebbe dovuto assolvere ad un incarico previsto dall' accordo scritto. Spettava dunque alla convenuta verificare la necessità di una potatura annuale, che, oltre che dall'attore, veniva ribadita anche da un tecnico di parte, pronunciatosi dopo un sopralluogo.
5 Le clausole lett.re b) e c) della scrittura privata possono essere lette e commentate nel loro insieme, poiché in esse si prevede l'obbligo di pulizia della scarpata, posta sulla pro- prietà della convenuta, per la presenza di rami ed erbacce, nonché la pulizia di querce, poste sulla stessa scarpata. La presenza di erbacce, rami e querce, presso il confine tra le due pro- prietà, la cui manutenzione sarebbe stata del tutto insufficiente anche dopo la stipula della scrittura privata potrebbe causare, secondo l'attore, un incendio che potrebbe propagarsi alla sua abitazione posta al confine, e ciò sarebbe imputabile al persistere dello stato di incuria.
A questo riguardo lo stesso geom. nella sua relazione tecnica di parte fà rilevare che Per_1
“…sarebbe opportuno eseguire una potatura degli stessi (rami, specie di ulivo) per rendere più agevole la relativa pulitura del fossetto di confine delle acque meteoriche…” e, quanto al tratto di confine il tecnico aggiunge che “…ci sono piante che invadono la proprietà oltre a erba Pt_1
e rovi presenti in maniera abbondante, che possono arrecare danni in caso di incendio soprattutto nei mesi estivi”. Ancora, “…le potature succedutesi negli anni passati sono state in gran parte ammassate nella scarpata…” e “a valle dell'abitazione vi sono querce di altezza notevole, Pt_1
che impediscono la fruizione normale della proprietà per l'ingombro dei rami e la relativa om- bra…”.
Si fa rilevare, a questo punto, che quanto trascritto dal tecnico risale al novembre 2020, con una relazione integrativa dell'anno successivo. Si tratta perciò di un parere emesso dopo circa 6 anni dalla scrittura privata.
L'altra perizia di parte, eseguita, per conto della convenuta dal dr. , Persona_2
risalente al maggio 2021 (e cioè in pendenza del giudizio dinanzi al Giudice di Pace) pone in evidenza come i terreni della convenuta risultassero ben tenuti. Il tecnico fà rilevare che la richiamata “scarpata”, secondo l'attore mal tenuta per incuria della convenuta, è in pratica un boschetto di querce, alcune molto alte, che pone in collegamento boschi tra loro isolati.
Il taglio di questo tipo boschivo è previsto, nelle sue modalità e nelle altezze, dalla
[...]
n. 39/2000. Parte attrice avrebbe dovuto richiamare detta L.R., la quale Controparte_2
stabilisce limiti alla potatura delle querce alte, e che, in particolare, esse non possono essere oggetto di potatura o abbassamento delle chiome, oltre quanto altro stabilito dalla predetta norma. Sta di fatto che il presunto pericolo, derivante da un' altezza maggiore e sproporzio- nata, porta il tecnico a stabilire che non sussiste alcun pericolo di instabilità delle piante le quali, poste su una scarpata di proprietà sono fisicamente inclinate verso la valle e Pt_2
6 rimangono nella proprietà della stessa, nel mentre la proprietà si trova ad un livello Pt_1
molto più elevato.
Da ciò deriva che, se una delle querce dovesse cadere, non potrebbe finire nella proprietà per cui, allo stato dei fatti, nessuna instabilità o pericolo è ravvisabile ed imputabile Pt_1
alla convenuta.
Si deve allora concludere che le affermazioni attoree di inadempienza da parte della con- venuta, non tengono conto dei limiti, stabiliti dalla L.R. che contrasta, in parte, con quanto stabilito nella scrittura privata. Sta di fatto che sia le affermazioni di parte attrice, sia quelle di parte convenuta, appaiono del tutto generiche ed indeterminate. In particolare si tratta di argomentazioni non provate e, per quanto rileva ai fini del riparto dell'onere probatorio, è soprattutto l'attore a non aver provato, in concreto, i danni che la controparte avrebbe com- piuto, idonei a sostenere la propria richiesta risarcitoria, né si è in grado di stabilirne l'entità.
Non dimentichiamo, al riguardo, la formula dell'onere della prova, il quale “incumbit ei qui dicit”, per cui la mancata indicazione di pregiudizi concreti ed evidenti, che sarebbero stati prodotti dalla presunta condotta negligente della convenuta, non consente la determinazione di un qualsiasi risarcimento. Al riguardo le testimonianze rese in corso di causa non sono state di aiuto per il Giudicante.
Viene così respinta la richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice dovendosi rite- nere, da quanto emerso, che il danno si limiterebbe all'ombra, che alcuni punti della proprietà subirebbero. Il pericolo di un incendio, peraltro mai verificatosi in tanti anni, non Pt_1 concretizza un danno rimborsabile e l'affermazione dell'attore di vedere la sua proprietà privarsi, in parte, di raggi solari, non può ritenersi grave al punto tale da giustificare un danno risarcibile.
Si può solo auspicare, al riguardo, il raggiungimento di un nuovo accordo il quale sosti- tuisca quello sopra richiamato e che specifichi, con chiarezza, tempi e modalità di attuazione dei singoli adempimenti, in osservanza della vigente normativa regionale e delle Ordinanze emesse nel tempo dal Sindaco di Cortona, in tema di manutenzione di aree agricole. L'even- tuale inosservanza, ovviamente, dovrebbe esser fatta oggetto di denuncia alle Autorità pre- poste al controllo.
7 Si conclude confermando che parte attrice ha operato un elenco di asserite inadempienze della convenuta, da questa contestate, senza neppure indicare, e tantomeno provare, i relativi, asseriti pregiudizi forieri di risarcimento.
***
La comparsa di costituzione e risposta, oltre alla difesa della convenuta per presunti inadempimenti contestati dall'attore, contiene anche analoga richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale derivante dalle offese dalla stessa subite in passato.
Trattasi di domanda e conseguente giudizio riconvenzionale che, stante l'art. 36 cpc., rimane a carico del Giudice che ha concluso il giudizio principale, sempre che lo stesso risulti, anche nel giudizio riconvenzionale, competente, per materia e per valore.
La convenuta lamenta invero un comportamento irriguardoso da parte dell'attore, che si protrarrebbe ormai da anni e che avrebbe la sua fonte nei presunti suoi inadempimenti in relazione alla tenuta del terreno agricolo di confine tra le due proprietà.
Nel caso di specie deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza di un tale comportamento.
La convenuta, divenuta attrice sostanziale rispetto alla domanda riconvenzionale, la- menta che i suoi rapporti con l'attore si sono sempre rivelati problematici per colpa di questo.
Il quale ha pregiudicato la sua serenità e tranquillità nel momento in cui essa si recava a
Camucia, nella sua abitazione, per godere il necessario silenzio della campagna, dopo periodi di tempo trascorsi a Firenze. Il era infatti presente, sulla strada prospiciente l'abita- Pt_1
zione della durante i fine-settimana, per investirla con rimproveri e richieste di Pt_2
intervento ai confini delle due proprietà. La stessa convenuta ha fatto presente che, ogni qualvolta incontrava il questi la rimproverava di incuria, alzando la voce ed usando Pt_1
toni sempre più insistenti e financo aggressivi. Una domenica mattina, alle h. 07,00, egli si alzò ed uscì, evidentemente in anticipo, per lamentare l'inerzia della urlando a Pt_2
squarciagola.
Dagli atti di causa si ricavano altri episodi. L'atteggiamento e le molestie verbali del ma anche quelle di altri membri della sua famiglia, indussero la convenuta ed altri Pt_1
residenti, a lei vicini, a sollecitare un'istanza di ammonimento alla competente Autorità di
8 Polizia, come da allegati all'atto di costituzione. Nei confronti del è stata anche Pt_1
sporta denuncia-querela, ciò che può concorrere a testimoniarne il carattere. Lo stesso im- pegno – inusuale, in un atto volto a scopi diversi - dell'attore, assunto per iscritto nella scrit- tura privata, di astenersi da “qualsivoglia atto di disturbo e di molestia nei confronti della sig.ra
” (cfr. scrittura privata, p. 3) concorre a costituire un riconoscimento, se non una Per_3
ammissione dello scrivente, circa pregresse disturbi e molestie, presenti all'epoca della firma.
Altro episodio da richiamare è rappresentato da quanto accaduto nel settembre 2018 quando, mentre era in auto a trovare un cugino che vive nella proprietà accanto a quella del e mentre percorreva la strada per rincasare, la convenuta venne fermata dall'attore Pt_1
il quale, a mani alzate, le impedì per alcuni minuti il passaggio. Comportamento che ha condotto spesso la convenuta ad evitare di recarsi a salutare il cugino, anche se le due abita- zioni sono molto vicine tra loro.
Quanto sopra riferito in merito al comportamento dell'attore, antecedente e succes- sivo all'accordo, è confermato da documenti esibiti e dalle testimonianze rese da Tes_1
e presenti, entrambi, alla raccolta delle olive nella proprietà
[...] Tes_2 Pt_2 unitamente al sig. che “urlando e con toni minacciosi ha impedito che fossero distesi i Pt_1
teli per la raccolta, indicando che, se fossero stati stesi e toccata la sua proprietà, ci sarebbero state ripercussioni e denunce” (cfr. capitoli di prova n. 12 e 14, trascritti nei verbali di udienza del
14.3.2024 e 11.04.2024 con le conferme dei testi).
La richiesta di risarcimento per danno biologico non patrimoniale, per i fatti e le circostanze sopra esposte, deve essere dunque accolta poiché, stante la vigente Giurispru- denza in materia, al soggetto leso spetta un risarcimento per il solo fatto di aver subìto un attentato alla propria integrità psico-fisica. In allegato ad una memoria ex art.183 c. II del cpc., la convenuta ha prodotto certificazione medica, redatta da studio di specialista in psi- cologia e psicoterapia, cui la stessa si era rivolta stanti i disturbi originati dalle condotte persecutorie di cui sopra. Si vorrà tener conto, al riguardo, che all'epoca dei fatti la stessa non era più in età giovanile e che l'attore è soggetto più giovane di 26 anni.
La giurisprudenza è costante nel considerare “risarcibile il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica, in quanto il bene della salute rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo, primario ed assoluto, pienamente operante nei rapporti interprivati….” (Trib. Na,
9 n. 5840/1984). Si deve aggiungere al principio sopra enunciato l'assoluta irrilevanza dei mo- tivi che inducono il danneggiante a comportamenti che sono assolutamente da evitare. Il bene-salute è da ritenersi diritto di rango costituzionale e l'evento di esso lesivo costituisce una menomazione psico-fisica meritevole di risarcimento.
Stante il buon senso e l'equità, dovuti nel caso presente, tenuto conto anche delle spese mediche sostenute dalla convenuta, l'attore è conclusivamente condannato ad un ri- sarcimento che si quantifica in via equitativa in € 4.000,00, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale non sono invece dovuti gli interessi moratori compen- sativi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito e non essendo stati espressamente richiesti (Cass., III;
n. 4938 del 16.02.2023; Cass., III, Ord. n. 10376 del
17/04/2024).
Per contro, viene rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per cd. responsabilità aggravata, rimasta del tutto sfornita di prova in giudizio.
Le spese di entrambi i giudizi seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico del convenuto. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettiva- mente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giu- dizi del valore (4000+1000=5000) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2552, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- Condanna a pagare a € 4.000,00 oltre rivaluta- Parte_1 CP_1
zione, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio per € 2.552,00 oltre accessori, Parte_1
come da motivazione;
Arezzo, 06/02/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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