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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5427/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5427/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 BOFFELLI BORIS elettivamente domiciliato come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ALEMANNO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
- condannare al pagamento in favore del Controparte_1 Signor dell'indennizzo dovuto in forza della polizza in atti per Parte_1 i danni subiti in conseguenza degli eventi lesivi per cui è causa, nella misura complessiva di cui Euro 547.500,00, di cui Euro 540.000,00 a titolo di Invalidità permanente al 100%, Euro 7.500,00 a titolo di invalidità temporanea, e/o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
- condannare a rifondere al ricorrente tutte Controparte_2
pagina 1 di 11 le spese sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e pari ad Euro 2.116,00,
o di quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione procuratoria ex art. 93, 1° comma, c.p.c. dei compensi non riscossi e delle spese anticipate.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1) Nel merito: Respingere le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 e carenti di prova per tutti i motivi esposti in atti;
2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
3) In via istruttoria: occorrendo, ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 281 duodecies IV comma cpc addì 13.12.2023.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., si è rivolto al Tribunale di Monza per Parte_1 chiedere, nel contraddittorio con la convenuta compagnia assicurativa Controparte_1 la liquidazione dell'indennizzo assicurativo in tesi spettantegli, a seguito della stipulazione della polizza infortuni N. 51940306049, per i danni subiti in conseguenza di due cadute accidentali che gli avevano procurato danni permanenti alla vista. A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha allegato in punto di fatto di aver subito in data 26.04.2021 una caduta dalla propria bicicletta che gli aveva cagionato un trauma cranico diretto a livello orbitale destro. Ha aggiunto che, recatosi al Pronto Soccorso Oftalmico dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, in esito ad una prima visita ed agli esami strumentali del caso, era stato diagnosticato “esiti di trauma OD” (doc. 1); che in data 3.05.2021 egli si era recato nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RO, lamentando dolore e ipovisione;
che, quindi, effettuati ulteriori controlli ed accertamenti, era stato dimesso con la diagnosi di edema corneale, la prescrizione di un collirio e la fissazione di una visita di controllo per il venerdì successivo (doc. 2); che il 7.05.2021 il ricorrente si era quindi sottoposto a una nuova visita oculistica presso l'Ospedale di RO, all'esito della quale il medico aveva diagnosticato un “edema corneale in zona ottica con perdita di trasparenza stromale” (doc. 3). Il ricorrente ha allegato di aver poi svolto i seguenti ulteriori accertamenti specialistici:
- in data 11.05.2021, presso l'Ospedale di RO, visita conclusasi con diagnosi di “opacità corneale” e prescrizione di visita di controllo presso centro specializzato in patologie corneali (doc. 4);
- il 13.05.2021, visita presso l'Ospedale Valduce di Como, in esito alla quale veniva confermata la
“lesione corneale” (doc. 5);
- il 17.05.2021, visita presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, in esito alla quale veniva riscontrata
“cornea subedematosa” e la presenza di “iride con rottura del tessuto” (doc. 6);
- il 19.05.2021, visita presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, durante la quale veniva rilevata “grave contrazione delle isoptere con risparmio solamente in piccolo isolotto centrate” (doc. 7);
- il 21.05.2021, visita presso l'Ospedale di Circolo di Varese, all'esito della quale il Prof. Per_1
evidenziava “risposte corticali assenti” (doc. 8);
[...]
- il 27.05.2021, il 28.05.2021, il 9.06.2021 e il 16.06.2021, visite durante le quali non venivano riscontrati significati miglioramenti dello stato clinico (docc. 9- 12);
- all'esito della visita del 14.07.2021 il medico dell'Ospedale San Gerardo di Monza diagnosticava
“percezione luce incerta. In considerazione dei PEV non evocabili, non si ritiene possibile una ripresa funzionale dell'occhio destro” (doc. 13);
- il 15.09.2021 nuova visita presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, con quadro diagnostico sostanzialmente invariato (doc. 14). Il ricorrente ha poi esposto di aver subito un altro incidente in data 26.09.2021, allorquando cadeva da una scala a pioli nella propria abitazione. Ha quindi allegato di essersi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RO, lamentando ipovisus all'occhio sinistro ed algia bilaterale alle braccia (doc. 15); che, dopo i controlli tramite TAC cranica, egli veniva dimesso con diagnosi di “trauma cranico occipitale e rachide cervicale”; che, in conseguenza di tale secondo sinistro, il medico curante certificava Ipovisus Bilaterale post traumatico, con prognosi inziale di 28 giorni, poi prorogata sino al pagina 3 di 11 5.05.2022 (doc. 16); che, dopo ulteriori visite oculistiche specialistiche (docc. 17-19), effettuate presso l'Ospedale di Milano del 6.10.2021, i medici riscontravano un “quadro funzionale CP_2 profondamente alterato i OO;
quadro elettroretinografico alterato in OO, risposta corticale in OO (sola componente flash)” (doc. 19); che al controllo del 14.10.2021 lo specialista concludeva “OCT non eseguibile, non fissa mira non vede nulla” (doc. 20); che in data 12.01.2022 il ricorrente si sottoponeva, come da prescrizione, a visita neurochirurgica ed oculistica, in esito alla quale il medico segnalava
“non si ravvisano urgenze chirurgiche, l'attuale situazione non è modificabile con interventi chirurgici” (doc. 22); che, in data 16.03.2022 veniva eseguito un ultimo controllo oculistico che confermava
“opacità corneali paracentrali, cataratta orticale, ODF sollevamento retinico totale, imbuto chiuso” (doc.23); che in data 7.03.2022 il inoltrava domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile Pt_1 per cecità, anche ai sensi della legge 104/1992 (domande n. 3930919104455 e n. 3930919104456). Il paziente veniva sottoposto ad una prima visita medica presso la Commissione Medica competente (ASL di Monza) in data 30.03.2022, che lo riconosceva come “CIECO ASSOLUTO (L.382/70 E508/88)” (doc. 24). In data 5.07.2022 il si sottoponeva ad una successiva visita ai fini della Pt_1 richiesta ex L.104/1992. In esito agli accertamenti medici la Commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, riconosceva l'interessato Parte_2 (COMMA 3 ART.3)” (doc.25); che, in conseguenza di altre due visite
[...] specialistiche in data 5.05.2022 (doc. 26) ed in data 13.05.2022 (doc. 27), veniva accertato in capo al paziente “cecità bilaterale in esiti di duplice evento traumatico”; “risulta che il Signor Parte_1 sia ad oggi affetto da cecità bilaterale in esito di duplice evento traumatico”. In particolare, la
[...] cecità all'occhio destro è conseguente ad un trauma bulbare diretto occorso in data 26.04.2021 con lesione corneale e iridea e successivo sviluppo di glaucoma post traumatico con danno permanente al nervo ottico. La cecità all'occhio sinistro è, invece, conseguente ad un trauma cranico occipitale occorso in data 26.09.2021, ed è tipo corticale (…). I numerosi accertamenti strumentali eseguiti a carico di entrambi gli occhi (PEV, ERG, CV, OCT) convergono univocamente ed oggettivamente su una perdita totale ed irreversibile del visus bilaterale che, dal punto di vista medico- legale, risulta riconducibile in maniera diretta ed esclusiva ai due eventi traumatici policroni denunciati, occorsi rispettivamente il 26.04.2021 e 26.09.2021.” Nonostante pronta denuncia dei sinistri all'assicurazione in forza di Controparte_1 polizza contro gli infortuni n. 51940306049 (doc. 29), quest'ultima, dopo la apertura della pratica di sinistro, respingeva le richieste di pagamento avanzate dal , di talché il ricorrente promuoveva Pt_1 nei confronti di , in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, Controparte_1 comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità dell'azione, una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Monza (doc. 33). Incardinato nel contraddittorio con il procedimento di Accertamento Tecnico Controparte_1 Preventivo (RG.9344/2022), lo stesso si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU nominato Dott.ssa che aveva “riconosciuto il nesso di causalità” tra i Persona_2 sinistri e le lesioni ad entrambi gli occhi, riconoscendo al periziato una invalidità del 100%, oltre ad una invalidità temporanea parziale di giorni 4 al 75% e di giorni 100 al 25%. Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha concluso, chiedendo all'intestato Tribunale la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 547.500,00 di cui € Controparte_1 540.000,00 a titolo di invalidità permanente al 100% ed € 7.500,00 a titolo di invalidità temporanea, oltre al pagamento delle spese di ATP e di quelle del presente giudizio.
pagina 4 di 11 Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, disporsi il Controparte_1 mutamento del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. per la complessità delle questioni in fatto e in diritto e dell'istruttoria; in ogni caso, ha contestato la sussistenza del nesso causale tra i sinistri denunciati e il danno lamentato, la carenza di prova in ordine al verificarsi dei pretesi infortuni e comunque la non cumulabilità dei lamentati sinistri ai fini dell'indennizzo assicurativo, con conseguente non indennizzabilità di quello asseritamente avvenuto il 26.4.2021. Ha infine allegato che la posizione del relativa ai fatti di causa era stata fin dal principio gestita dall' Pt_1 Controparte_3
[...
, in quanto i fiduciari incaricati (oculista e specialista in oftalmologia) avevano Controparte_1 mosso gravi perplessità in merito al nesso causale tra le lamentate lesioni ed i sinistri, rilevando a carico di entrambi gli occhi esiti di pregressa chirurgia oculare, negata dal ricorrente (docc.3-4). Ha aggiunto, inoltre, la convenuta che, successivamente ai fatti per cui si procede, il aveva aperto Pt_1 un altro sinistro relativo alla sua abitazione di Misinto su una polizza incendio;
che per l'accertamento di detti danni, il perito incaricato dalla compagnia aveva svolto un sopralluogo in data del 24 ottobre 2023 presso l'abitazione dell'assicurato e in quell'occasione il , a detta del perito, si era Pt_1 presentato alla guida di un SUV, muovendosi per l'abitazione “senza aiuto da parte di nessuno” e che il perito, nell'occasione, non aveva notato “alcun problema fisico” (doc. 5 email del perito), nonostante il fosse stato già giudicato “cieco assoluto” dalla commissione Asl in data 30.3.2022. Pt_1 In forza di tali difese e eccezioni, la compagnia assicurativa ha concluso, chiedendo in via preliminare il mutamento del rito da procedimento semplificato a rito ordinario e nel merito il rigetto delle domande proposte dal in subordine, ha chiesto di liquidare separatamente i Parte_1 sinistri del 26.4.2021 e del 26.9.2021 senza alcun cumulo in conformità alle previsioni di polizza, dichiarando non indennizzabile il primo e calcolando l'importo eventualmente dovuto per il secondo sulla base delle Tabelle Ania;
spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. In prima udienza, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP e concessi i termini integrativi di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., la causa è stata rinviata ad udienza successiva;
in quella sede il procuratore di riferiva di aver appreso Controparte_1 dall'INPS e dalla Guardia di Finanzia che risultava pendente una indagine penale a carico dell'odierno ricorrente che aveva portato all'applicazione nei confronti di quest'ultimo della misura cautelare della custodia in carcere;
chiedeva, quindi, disporsi un rinvio per l'acquisizione della documentazione a riguardo. Disposto il rinvio, all'udienza successiva il procuratore della resistente ha chiesto di produrre gli atti penali riguardanti il ricorrente e in particolare l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali ex artt. 272 e ss. e 321 e ss. c.p.p. a carico di del 30.12.2023; Parte_1
l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 6.3.2024; l'atto di denuncia querela di Controparte_1 contro del 27.3.2024; il procuratore faceva altresì rilevare quanto riportato a Parte_1 pagina 47 dell'ordinanza di custodia cautelare in cui si dava atto che erano stati sentiti a sommarie informazioni sia il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP Rg. 9344/2022, dott.ssa , che i due consulenti tecnici di parte e che tutti e tre i soggetti, invitati a eseguire il Per_3 riconoscimento fotografico del periziando, aveva escluso che si trattasse dell'odierno ricorrente;
pertanto, alla luce di tali elementi, contestava le risultanze della ctu in quanto accertamento CP_1 eseguito su soggetto diverso. Disposta da parte del Giudice la convocazione a chiarimenti della ctu dott.ssa , all'udienza del Per_2 30.05.2024 quest'ultima, dopo aver svolto un esame visivo sulla persona del ricorrente (che accettava di sottoporsi alla visita), pur confermando lo stato di cecità di quest'ultimo, esprimeva seri dubbi sul pagina 5 di 11 fatto di aver visitato la stessa persona in sede di procedimento di ATP, dichiarando “sicuramente non ho visitato l'occhio destro che sto vedendo oggi ed escludo che possa essere nelle more l'occhio migliorato nell'aspetto”. Veniva quindi disposta, su richiesta di parte ricorrente e su sostanziale acquiescenza da parte della resistente, una nuova c.t.u. sulla persona del ricorrente, nominando all'uopo un collegio peritale composto da un medico legale e un medico oculista. Le operazioni peritali sono state compiute dai consulenti nel contraddittorio tecnico, previo assolvimento della procedura di identificazione formale del periziando compiuta, su indicazione del Tribunale, mediante l'ausilio e le competenze del personale di polizia della Questura di Monza. Al termine delle operazioni peritali, dopo il deposito della relazione, è stato disposto un rinvio per consentire la partecipazione del CTP di parte ricorrente all'udienza di esame della ctu. Successivamente, la causa è giunta in decisione sulla scorta degli esiti della ctu e della documentazione acquisita in corso di causa.
La pretesa attorea non è fondata e come tale deve essere respinta per le ragioni che si vanno sinteticamente ad esporre. La presente vertenza ha ad oggetto la domanda di adempimento al contratto d'assicurazione proposta dall'assicurato nei confronti della compagnia per il pagamento dell'indennizzo asseritamente dovuto a seguito di due sinistri che avrebbero, in tesi, cagionato al contraente assicurato uno stato di cecità bilaterale permanente. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni, ma che sono applicabili, quanto ai principi elaborati in materia di riparto dell'onere della prova, anche all'assicurazione contro infortuni che ricorre nel caso in esame. È pacifico che sul piano probatorio incomba sull'assicurato, che intende beneficiare della copertura assicurativa, l'onere di provare di aver subito un danno e che da tale evento, oggetto delle garanzie contrattuali, è conseguito il pregiudizio assicurato. Infatti, in linea generale, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spazio-temporale in cui la garanzia opera, trova applicazione il principio secondo il quale incombe sull'assicurato medesimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro (cfr. Cass. civ. sez. VI 3 febbraio 2023, n. 3446). Più nel dettaglio, in caso di contratti di assicurazione che prevedono cause di esclusione della garanzia, si deve fare applicazione del principio secondo il quale nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei rischi inclusi, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetti di copertura assicurativa. L'assicurato ha quindi l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza, che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Orbene, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, osserva il Tribunale che, innanzitutto, è contestata in causa la stessa dinamica dei due sinistri per come illustrata dal ricorrente in citazione. pagina 6 di 11 A fronte di tale contestazione e dei dubbi fin dall'origine sollevati dalla compagnia assicurativa in merito al concreto svolgimento dei sinistri, alle concrete modalità e alle tempistiche, ravvicinate sia rispetto alla stessa sottoscrizione della polizza, sia dei due eventi tra loro, spettava al ricorrente fornire adeguato riscontro probatorio di tutti questi elementi. Viceversa, il ricorrente, ha riferito in ordine al primo sinistro che “in data 26.04.2021 il Signor Pt_1 stava percorrendo in sella alla propria bicicletta Via Per Birago, nel Comune di Misinto, quando, poco prima di svoltare nella strada che porta alla propria abitazione, urtava un ostacolo non visibile e cadeva rovinosamente sul marciapiede, subendo un trauma cranico diretto a livello orbitale destro”. Con riferimento al secondo sinistro, ha riferito che “in data 26.09.2021 cadeva da una scala a pioli nella propria abitazione e si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RO, lamentando ipovisus all'occhio sinistro ed algia bilaterale alle braccia” (cfr. doc. 15); che, “effettuati i controlli tramite TAC cranica, il paziente veniva dimesso con diagnosi di “trauma cranico occipitale e rachide cervicale”. In relazione a entrambi i fatti, il ricorrente ha mancato di specificare nel ricorso se, al momento del sinistro o dei primi accertamenti in p.s., lo stesso fosse solo o accompagnato. Anche negli atti successivi, pur a fronte della contestazione specifica da parte della compagnia assicurativa sulla dinamica di ogni sinistro, il ricorrente non ha chiarito alcunché sul punto, limitandosi ad articolare alcuni capitoli di prova testimoniale con indicazione di due testimoni (cfr. prima memoria integrativa). Tale prova non è stata ammessa dal Giudice istruttore, perché inammissibile, in quanto non è possibile colmare eventuali lacune assertive con il ricorso allo strumento probatorio. Va, inoltre, osservato che, anche nell'ipotesi non chiarita nel caso di specie in cui il ricorrente fosse stato solo al momento dei due sinistri, ciò non lo avrebbe esonerato dall'onere di provare per lo meno gli elementi circostanziali che avrebbero in via presuntiva potuto corroborare la dinamica degli eventi. Inoltre, non avendo il ricorrente mai dedotto di essere stato in compagnia di terzi al momento dei due sinistri, le eventuali dichiarazioni dei testimoni sui capitoli articolati avrebbero concretato una testimonianza de relato su circostanze riferite dalla stessa parte e come tali sarebbero state prive di validità probatoria. Merita, infine, di essere evidenziato come la produzione del verbale di accesso al pronto soccorso di per sé non costituisce prova della dinamica del sinistro, attestando soltanto l'evento naturalistico in sé, senza nulla dimostrare in ordine alla concreta dinamica intesa come scaturigine del sinistro, al fine di provare che quell'evento sia incluso nel rischio assicurato. Già solo tali considerazioni porterebbero al rigetto della domanda attorea per assenza dell'elemento probante. Non può, tuttavia, omettersi di considerare l'ulteriore grave lacuna probatoria in cui è incorso il ricorrente nel presente giudizio che attiene alla prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno subito, ovvero tra le (due) cadute accidentali e il danno alla vista riportato su entrambi gli occhi. Al fine di esaminare tale aspetto occorre, in via preliminare, richiamare i passaggi processuali che hanno condotto all'esito della presente vertenza e che hanno avuto come obiettivo quello di indagare le cause e/o concause che hanno determinato la cecità lamentata dal ricorrente. Come già accennato in premessa, il presente giudizio è stato anticipato da un preliminare accertamento tecnico preventivo introdotto dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 696 bis c.p.c. Tale accertamento si è concluso con il deposito della perizia da parte della CTU nominata, dott.ssa
, la quale ha concluso per l'esistenza di una “correlazione tra il patito trauma e le Persona_2 lesioni che ne sono derivate nonché le gravi menomazioni visive residuate”. pagina 7 di 11 Tuttavia, nonostante tali conclusioni, è la stessa CTU che nelle considerazioni iniziali scrive: “Il racconto anamnestico fornito appare non privo di grandi dubbi, il Periziando non ricorda e nega qualsiasi precedete oftalmologico patologico, nega di essersi sottoposto a qualsivoglia intervento di chirurgia refrattiva, in contraddizione con quanto descritto nel primo accesso al Pronto Soccorso dove viene descritta la presenza di u “flap”, nei successivi controlli nella descrizione della cornea viene descritta una lesione a stampo. Queste refertazioni pongono un serio dubbio sull'attuazione pregressa di un intervento refrattivo. (…) L'atrofia ottica si è manifestata in tempi estremamente celeri facendo sorgere il dubbio a chi scrive di una sofferenza ottica preesistente. Lo stesso trauma cranico di entità tale da non richiedere nessun ricovero ha esitato in una atrofia ottica molto rapida. Tutto ciò scritto la Scrivente non ha mezzi per dimostrare la veridicità dei dubbi insorti. Gli esami strumentali eseguiti ed in particolare gli esami elettrofisiologici confermano un'atrofia ottica, ma ribadisco nulla si sa sulla situazione anatomo funzionale precedente ai due traumi di non così elevata criticità in considerazione del tragico epilogo. Non appare nella descrizione di accesso al P.S. in seguito alla caduta dalla bici alcun segno visivo: un graffio, un piccolo ematoma, sembrerebbe che il periziando sia caduto con l'occhio aperto per terra, colpendo solo il bulbo e ciò appare quanto meno strano. É istintivo chiudere gli occhi mentre si perde l'equilibrio cadendo, provocando una ecchimosi (…). Una situazione così grave di perdita totale del visus in OO troverebbe più logica spiegazione eziologica se vi fosse una preesistente patologia, una pregressa chirurgia refrattiva.” È evidente come ci sia, quanto meno, una incongruenza tra le considerazioni iniziali e l'esito conclusivo riportato dal ctu in termini di causalità necessaria. Il non poter escludere la presenza di concause preesistenti, di cui anzi si ha fondata convinzione di esistenza, non può equivalere a ritenere sussistente il nesso eziologico tra evento e danno. Ma non solo. Come si è già avuto modo di accennare, i risultati di tale consulenza sono risultati irrimediabilmente viziati da un grave vulnus procedurale, poiché, a seguito della chiamata a chiarimenti della CTU dott.ssa nel contraddittorio tra le parti, la stessa ha fortemente messo in dubbio, anzi da ultimo Per_2 persino escluso, di aver svolto la perizia di cui sopra sulla persona dell'odierno ricorrente. In occasione dell'udienza di chiamata a chiarimenti disposta dal Tribunale, la dottoressa , Per_2 assunto il consenso del ricorrente presente in aula alla “visita”, sulla base dell'esame visivo di entrambi gli occhi, ha dichiarato: “la cornea dell'occhio destro è trasparente specchiante e in sede, mentre l'occhio destro oggetto dell'accertamento di Atp era un occhio leucomatoso in toto quindi bianco in sub atrofia come ho scritto nella ctu e come emergeva da tutta la documentazione clinica in atti;
l'occhio era biancastro è impossibile che un occhio leucamatoso sia come appare oggi l'occhio del signor qui presente. Allo stato quindi esprimo dubbi sul fatto di aver visitato il qui presente Pt_1
, sicuramente non ho visitato l'occhio destro che sto vedendo oggi ed escludo che possa essere Pt_1 nelle more l'occhio migliorato nell'aspetto.” La dott.ssa , nella stessa sede, ha anche richiamato il verbale del 7.5.2021 dell'ospedale di Per_2
RO (in atti sub doc. 3 ricorso) in cui si attesta “edema corneale in zona ottica con perdita di trasparenza stromale” e in relazione a ciò ha dichiarato: “Io escludo che una cornea leucomatosa come quella descritta in quel verbale possa diventare trasparente come quella esaminata in data odierna.”. A fronte di tali risultanze è stata disposta, su richiesta del ricorrente e senza l'opposizione della difesa della resistente, una seconda consulenza tecnica volta ad indagare lo stato di cecità del ricorrente e pagina 8 di 11 l'eventuale sussistenza di causalità rispetto ai due sinistri descritti in atti. Questa volta, la consulenza è stata affidata a un collegio peritale, composto da un medico oculista (medico chirurgo specializzato in Oftalmologia e in malattie della retina e traumatologia oculare) e da un medico legale. Gli esiti a cui è giunta la seconda consulenza presentano gli stessi profili di incertezza, in relazione alla dinamica causale. L'esame ha accertato che il paziente, che corrisponde all'identità di , secondo Parte_1 valutazione dermatoglifica eseguita presso la Questura di Monza attraverso il sistema di identificazione automatica delle impronte digitali e palmari- ( acronimo di CP_4 [...]
, sistema informatico in grado di svolgere tutte le attività necessarie Controparte_5 per l'accertamento dattiloscopico dell'identità) e successiva comparazione con i dati anagrafici già precedentemente registrati, risulta affetto da cecità bilaterale in quadro clinico di OD visus spento in esiti distacco di retina inveterato e in OS visus ridotto a percezione luce incerta con danno alle vie nervose posteriori al corpo genicolato laterale. Il quadro clinico è stato definito “come definitivo e con nessun margine di miglioramento neanche con ulteriori e possibili interventi chirurgici”. Dal punto di vista eziologico, però, le conclusioni della ctu si arrestano ad un piano di mera ipotesi, affermando che, anche in considerazione di una “storia clinica poco chiara e non scevra di numerose perplessità”, non è dato possibile “confermare o eludere il nesso causale tra il trauma e il calo visivo binoculare”. A tal proposito, va considerato che, come osservato dal collegio peritale, “i noti criteri di giudizio in tema di causalità̀ materiale, sviluppati dalla dottrina medico-legale italiana, sono l'indispensabile strumento di verifica di ogni ipotesi etiopatogenetica di rilievo medico legale e sono stati formulati, essenzialmente, per dare ordine metodologico alla elaborazione di dati della più̀ svariata natura, utili per giungere a diagnosi etiologiche, in quei casi in cui il rapporto causale non risulta di immediata evidenza. Di fatto, il loro obiettivo è consentire un giudizio di probabilità̀ nell'impossibilità di formulare un giudizio di certezza. È in effetti pregiudiziale alla prosecuzione stessa dell'indagine la verifica della possibilità̀ scientifica che un determinato evento traumatico, nel nostro caso caduta e incidente domestico, tenuto ovviamente conto delle peculiari circostanze del caso e delle eventuali concause preesistenti, simultanee o sopravvenute, sia stato in grado di produrre la conseguenza di danno considerata (cecità bilaterale). Ciò posto, va considerato che, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, il nesso di causalità relativo all'origine della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. In materia di assicurazione contro i danni, l'onere probatorio a carico dell'assicurato che agisce per ottenere l'indennizzo assicurativo comporta la necessità di dimostrare non soltanto l'esistenza del contratto di assicurazione e la verificazione dell'evento dannoso, ma anche e soprattutto il nesso di causalità tra l'evento coperto dalla garanzia assicurativa e il danno di cui si chiede il ristoro. Tale onere probatorio trova fondamento nei principi consolidati in tema di responsabilità contrattuale secondo cui colui che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio pagina 9 di 11 diritto. Pertanto, applicando in questa sede i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica, occorre considerare che, con riguardo alla prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025, est. Travaglino). Applicando questi principi al caso in esame, occorre a questo punto riportare e riassumere brevemente tutte le incongruenze rilevate nel caso di specie dai cc.tt.uu. nominati. In sede di chiarimenti nel contraddittorio tecnico d'udienza del 28.05.2025, la CTU dott.ssa Per_4
ha riferito che al primo accesso al pronto soccorso del “non è descritto il resto
[...] Pt_1 dell'occhio, lo stato del cristallino, ecc.; il primo medico non ha ritenuto di svolgere approfondimenti, come ad es. una ecografia, e sono stati descritte delle lesioni in altri organi”. In merito all'evoluzione clinica dell'occhio destro, la dott.ssa ha evidenziato la presenza di Per_4 una lesione all'iride, compatibile con un glaucoma secondario e un distacco di retina descritto successivamente, e ha confermato che sull'occhio destro non è mai stata eseguita una TAC encefalo per trauma in corso e studio delle orbite. Il dott. ha, invece, evidenziato che allo stato dei primi accertamenti sul OS non vi è alcuna Per_5 indicazione o riferimento al fatto che il paziente era probabilmente già monocolo e questo dato effettivamente sorprende. Sul punto, la dott.ssa ha aggiunto che il paziente, a quel punto, ha Per_4 deciso volontariamente di sottrarsi alla visita neurochirurgica con osservazione, decidendo di farsi dimettere. Entrambi i cc.tt.uu. sono concordi nel ritenere che non sia presente nella mole della documentazione medica prodotta in causa “una cronologia regolare e lineare dell'andamento dei due occhi in via complementare. I due occhi almeno inizialmente non vengono mai visitati insieme;
prima ci si concentra solo sul destro e poi solo sul sinistro e solo partire da marzo 2022 i due occhi vengono studiati insieme” (cfr. verbale del 28.05.2025). Nel concludere, sull'esito causale, la CTU dott.ssa riferisce: “in astratto non posso escludere Per_4 la compatibilità, ma in concreto c'è lacunosità e si registra una non continuità assistenziale e fenomenica”. Il dott. analizza gli eventi dal punto di vista medico legale e riferisce che, a suo giudizio, vi è Per_5 una mancanza di continuità fenomenica della prova della esclusività della menomazione in seguito alla lesione. Così riassunti gli esiti peritali e valutato il materiale probatorio in atti, il Tribunale non può che concludere nel senso che l'insufficienza della documentazione allegata agli atti e la mancanza di approfondamenti clinici non permette di attribuire alla condizione attuale del periziando una linearità causale che parta dall'efficacia lesiva del traumatismo e arrivi alla perdita del visus in ambedue gli occhi. Pertanto, in conclusione, l'incertezza probatoria che ha caratterizzato non solo i due accertamenti tecnici disposti d'ufficio, ma addirittura l'intero impianto probante allestito dal ricorrente, non può che condurre il Tribunale al rigetto della domanda di adempimento formulata nei confronti della compagnia assicurativa. pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vanno anche poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. Rigetta ogni domanda attorea;
2. Condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 14.000,00 per spese e compensi oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
3. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto. Così deciso in Monza, il 23.09.2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5427/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 BOFFELLI BORIS elettivamente domiciliato come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ALEMANNO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
- condannare al pagamento in favore del Controparte_1 Signor dell'indennizzo dovuto in forza della polizza in atti per Parte_1 i danni subiti in conseguenza degli eventi lesivi per cui è causa, nella misura complessiva di cui Euro 547.500,00, di cui Euro 540.000,00 a titolo di Invalidità permanente al 100%, Euro 7.500,00 a titolo di invalidità temporanea, e/o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
- condannare a rifondere al ricorrente tutte Controparte_2
pagina 1 di 11 le spese sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e pari ad Euro 2.116,00,
o di quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle deduzioni ed istanze istruttorie formulate in causa, da intendersi qui di seguito trascritte e ribadite. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione procuratoria ex art. 93, 1° comma, c.p.c. dei compensi non riscossi e delle spese anticipate.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1) Nel merito: Respingere le domande proposte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 e carenti di prova per tutti i motivi esposti in atti;
2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
3) In via istruttoria: occorrendo, ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 281 duodecies IV comma cpc addì 13.12.2023.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., si è rivolto al Tribunale di Monza per Parte_1 chiedere, nel contraddittorio con la convenuta compagnia assicurativa Controparte_1 la liquidazione dell'indennizzo assicurativo in tesi spettantegli, a seguito della stipulazione della polizza infortuni N. 51940306049, per i danni subiti in conseguenza di due cadute accidentali che gli avevano procurato danni permanenti alla vista. A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha allegato in punto di fatto di aver subito in data 26.04.2021 una caduta dalla propria bicicletta che gli aveva cagionato un trauma cranico diretto a livello orbitale destro. Ha aggiunto che, recatosi al Pronto Soccorso Oftalmico dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, in esito ad una prima visita ed agli esami strumentali del caso, era stato diagnosticato “esiti di trauma OD” (doc. 1); che in data 3.05.2021 egli si era recato nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RO, lamentando dolore e ipovisione;
che, quindi, effettuati ulteriori controlli ed accertamenti, era stato dimesso con la diagnosi di edema corneale, la prescrizione di un collirio e la fissazione di una visita di controllo per il venerdì successivo (doc. 2); che il 7.05.2021 il ricorrente si era quindi sottoposto a una nuova visita oculistica presso l'Ospedale di RO, all'esito della quale il medico aveva diagnosticato un “edema corneale in zona ottica con perdita di trasparenza stromale” (doc. 3). Il ricorrente ha allegato di aver poi svolto i seguenti ulteriori accertamenti specialistici:
- in data 11.05.2021, presso l'Ospedale di RO, visita conclusasi con diagnosi di “opacità corneale” e prescrizione di visita di controllo presso centro specializzato in patologie corneali (doc. 4);
- il 13.05.2021, visita presso l'Ospedale Valduce di Como, in esito alla quale veniva confermata la
“lesione corneale” (doc. 5);
- il 17.05.2021, visita presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, in esito alla quale veniva riscontrata
“cornea subedematosa” e la presenza di “iride con rottura del tessuto” (doc. 6);
- il 19.05.2021, visita presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, durante la quale veniva rilevata “grave contrazione delle isoptere con risparmio solamente in piccolo isolotto centrate” (doc. 7);
- il 21.05.2021, visita presso l'Ospedale di Circolo di Varese, all'esito della quale il Prof. Per_1
evidenziava “risposte corticali assenti” (doc. 8);
[...]
- il 27.05.2021, il 28.05.2021, il 9.06.2021 e il 16.06.2021, visite durante le quali non venivano riscontrati significati miglioramenti dello stato clinico (docc. 9- 12);
- all'esito della visita del 14.07.2021 il medico dell'Ospedale San Gerardo di Monza diagnosticava
“percezione luce incerta. In considerazione dei PEV non evocabili, non si ritiene possibile una ripresa funzionale dell'occhio destro” (doc. 13);
- il 15.09.2021 nuova visita presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, con quadro diagnostico sostanzialmente invariato (doc. 14). Il ricorrente ha poi esposto di aver subito un altro incidente in data 26.09.2021, allorquando cadeva da una scala a pioli nella propria abitazione. Ha quindi allegato di essersi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RO, lamentando ipovisus all'occhio sinistro ed algia bilaterale alle braccia (doc. 15); che, dopo i controlli tramite TAC cranica, egli veniva dimesso con diagnosi di “trauma cranico occipitale e rachide cervicale”; che, in conseguenza di tale secondo sinistro, il medico curante certificava Ipovisus Bilaterale post traumatico, con prognosi inziale di 28 giorni, poi prorogata sino al pagina 3 di 11 5.05.2022 (doc. 16); che, dopo ulteriori visite oculistiche specialistiche (docc. 17-19), effettuate presso l'Ospedale di Milano del 6.10.2021, i medici riscontravano un “quadro funzionale CP_2 profondamente alterato i OO;
quadro elettroretinografico alterato in OO, risposta corticale in OO (sola componente flash)” (doc. 19); che al controllo del 14.10.2021 lo specialista concludeva “OCT non eseguibile, non fissa mira non vede nulla” (doc. 20); che in data 12.01.2022 il ricorrente si sottoponeva, come da prescrizione, a visita neurochirurgica ed oculistica, in esito alla quale il medico segnalava
“non si ravvisano urgenze chirurgiche, l'attuale situazione non è modificabile con interventi chirurgici” (doc. 22); che, in data 16.03.2022 veniva eseguito un ultimo controllo oculistico che confermava
“opacità corneali paracentrali, cataratta orticale, ODF sollevamento retinico totale, imbuto chiuso” (doc.23); che in data 7.03.2022 il inoltrava domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile Pt_1 per cecità, anche ai sensi della legge 104/1992 (domande n. 3930919104455 e n. 3930919104456). Il paziente veniva sottoposto ad una prima visita medica presso la Commissione Medica competente (ASL di Monza) in data 30.03.2022, che lo riconosceva come “CIECO ASSOLUTO (L.382/70 E508/88)” (doc. 24). In data 5.07.2022 il si sottoponeva ad una successiva visita ai fini della Pt_1 richiesta ex L.104/1992. In esito agli accertamenti medici la Commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, riconosceva l'interessato Parte_2 (COMMA 3 ART.3)” (doc.25); che, in conseguenza di altre due visite
[...] specialistiche in data 5.05.2022 (doc. 26) ed in data 13.05.2022 (doc. 27), veniva accertato in capo al paziente “cecità bilaterale in esiti di duplice evento traumatico”; “risulta che il Signor Parte_1 sia ad oggi affetto da cecità bilaterale in esito di duplice evento traumatico”. In particolare, la
[...] cecità all'occhio destro è conseguente ad un trauma bulbare diretto occorso in data 26.04.2021 con lesione corneale e iridea e successivo sviluppo di glaucoma post traumatico con danno permanente al nervo ottico. La cecità all'occhio sinistro è, invece, conseguente ad un trauma cranico occipitale occorso in data 26.09.2021, ed è tipo corticale (…). I numerosi accertamenti strumentali eseguiti a carico di entrambi gli occhi (PEV, ERG, CV, OCT) convergono univocamente ed oggettivamente su una perdita totale ed irreversibile del visus bilaterale che, dal punto di vista medico- legale, risulta riconducibile in maniera diretta ed esclusiva ai due eventi traumatici policroni denunciati, occorsi rispettivamente il 26.04.2021 e 26.09.2021.” Nonostante pronta denuncia dei sinistri all'assicurazione in forza di Controparte_1 polizza contro gli infortuni n. 51940306049 (doc. 29), quest'ultima, dopo la apertura della pratica di sinistro, respingeva le richieste di pagamento avanzate dal , di talché il ricorrente promuoveva Pt_1 nei confronti di , in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, Controparte_1 comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità dell'azione, una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Monza (doc. 33). Incardinato nel contraddittorio con il procedimento di Accertamento Tecnico Controparte_1 Preventivo (RG.9344/2022), lo stesso si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU nominato Dott.ssa che aveva “riconosciuto il nesso di causalità” tra i Persona_2 sinistri e le lesioni ad entrambi gli occhi, riconoscendo al periziato una invalidità del 100%, oltre ad una invalidità temporanea parziale di giorni 4 al 75% e di giorni 100 al 25%. Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha concluso, chiedendo all'intestato Tribunale la condanna di al pagamento della complessiva somma di € 547.500,00 di cui € Controparte_1 540.000,00 a titolo di invalidità permanente al 100% ed € 7.500,00 a titolo di invalidità temporanea, oltre al pagamento delle spese di ATP e di quelle del presente giudizio.
pagina 4 di 11 Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, disporsi il Controparte_1 mutamento del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. per la complessità delle questioni in fatto e in diritto e dell'istruttoria; in ogni caso, ha contestato la sussistenza del nesso causale tra i sinistri denunciati e il danno lamentato, la carenza di prova in ordine al verificarsi dei pretesi infortuni e comunque la non cumulabilità dei lamentati sinistri ai fini dell'indennizzo assicurativo, con conseguente non indennizzabilità di quello asseritamente avvenuto il 26.4.2021. Ha infine allegato che la posizione del relativa ai fatti di causa era stata fin dal principio gestita dall' Pt_1 Controparte_3
[...
, in quanto i fiduciari incaricati (oculista e specialista in oftalmologia) avevano Controparte_1 mosso gravi perplessità in merito al nesso causale tra le lamentate lesioni ed i sinistri, rilevando a carico di entrambi gli occhi esiti di pregressa chirurgia oculare, negata dal ricorrente (docc.3-4). Ha aggiunto, inoltre, la convenuta che, successivamente ai fatti per cui si procede, il aveva aperto Pt_1 un altro sinistro relativo alla sua abitazione di Misinto su una polizza incendio;
che per l'accertamento di detti danni, il perito incaricato dalla compagnia aveva svolto un sopralluogo in data del 24 ottobre 2023 presso l'abitazione dell'assicurato e in quell'occasione il , a detta del perito, si era Pt_1 presentato alla guida di un SUV, muovendosi per l'abitazione “senza aiuto da parte di nessuno” e che il perito, nell'occasione, non aveva notato “alcun problema fisico” (doc. 5 email del perito), nonostante il fosse stato già giudicato “cieco assoluto” dalla commissione Asl in data 30.3.2022. Pt_1 In forza di tali difese e eccezioni, la compagnia assicurativa ha concluso, chiedendo in via preliminare il mutamento del rito da procedimento semplificato a rito ordinario e nel merito il rigetto delle domande proposte dal in subordine, ha chiesto di liquidare separatamente i Parte_1 sinistri del 26.4.2021 e del 26.9.2021 senza alcun cumulo in conformità alle previsioni di polizza, dichiarando non indennizzabile il primo e calcolando l'importo eventualmente dovuto per il secondo sulla base delle Tabelle Ania;
spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. In prima udienza, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP e concessi i termini integrativi di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., la causa è stata rinviata ad udienza successiva;
in quella sede il procuratore di riferiva di aver appreso Controparte_1 dall'INPS e dalla Guardia di Finanzia che risultava pendente una indagine penale a carico dell'odierno ricorrente che aveva portato all'applicazione nei confronti di quest'ultimo della misura cautelare della custodia in carcere;
chiedeva, quindi, disporsi un rinvio per l'acquisizione della documentazione a riguardo. Disposto il rinvio, all'udienza successiva il procuratore della resistente ha chiesto di produrre gli atti penali riguardanti il ricorrente e in particolare l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali ex artt. 272 e ss. e 321 e ss. c.p.p. a carico di del 30.12.2023; Parte_1
l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 6.3.2024; l'atto di denuncia querela di Controparte_1 contro del 27.3.2024; il procuratore faceva altresì rilevare quanto riportato a Parte_1 pagina 47 dell'ordinanza di custodia cautelare in cui si dava atto che erano stati sentiti a sommarie informazioni sia il consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP Rg. 9344/2022, dott.ssa , che i due consulenti tecnici di parte e che tutti e tre i soggetti, invitati a eseguire il Per_3 riconoscimento fotografico del periziando, aveva escluso che si trattasse dell'odierno ricorrente;
pertanto, alla luce di tali elementi, contestava le risultanze della ctu in quanto accertamento CP_1 eseguito su soggetto diverso. Disposta da parte del Giudice la convocazione a chiarimenti della ctu dott.ssa , all'udienza del Per_2 30.05.2024 quest'ultima, dopo aver svolto un esame visivo sulla persona del ricorrente (che accettava di sottoporsi alla visita), pur confermando lo stato di cecità di quest'ultimo, esprimeva seri dubbi sul pagina 5 di 11 fatto di aver visitato la stessa persona in sede di procedimento di ATP, dichiarando “sicuramente non ho visitato l'occhio destro che sto vedendo oggi ed escludo che possa essere nelle more l'occhio migliorato nell'aspetto”. Veniva quindi disposta, su richiesta di parte ricorrente e su sostanziale acquiescenza da parte della resistente, una nuova c.t.u. sulla persona del ricorrente, nominando all'uopo un collegio peritale composto da un medico legale e un medico oculista. Le operazioni peritali sono state compiute dai consulenti nel contraddittorio tecnico, previo assolvimento della procedura di identificazione formale del periziando compiuta, su indicazione del Tribunale, mediante l'ausilio e le competenze del personale di polizia della Questura di Monza. Al termine delle operazioni peritali, dopo il deposito della relazione, è stato disposto un rinvio per consentire la partecipazione del CTP di parte ricorrente all'udienza di esame della ctu. Successivamente, la causa è giunta in decisione sulla scorta degli esiti della ctu e della documentazione acquisita in corso di causa.
La pretesa attorea non è fondata e come tale deve essere respinta per le ragioni che si vanno sinteticamente ad esporre. La presente vertenza ha ad oggetto la domanda di adempimento al contratto d'assicurazione proposta dall'assicurato nei confronti della compagnia per il pagamento dell'indennizzo asseritamente dovuto a seguito di due sinistri che avrebbero, in tesi, cagionato al contraente assicurato uno stato di cecità bilaterale permanente. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni, ma che sono applicabili, quanto ai principi elaborati in materia di riparto dell'onere della prova, anche all'assicurazione contro infortuni che ricorre nel caso in esame. È pacifico che sul piano probatorio incomba sull'assicurato, che intende beneficiare della copertura assicurativa, l'onere di provare di aver subito un danno e che da tale evento, oggetto delle garanzie contrattuali, è conseguito il pregiudizio assicurato. Infatti, in linea generale, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spazio-temporale in cui la garanzia opera, trova applicazione il principio secondo il quale incombe sull'assicurato medesimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro (cfr. Cass. civ. sez. VI 3 febbraio 2023, n. 3446). Più nel dettaglio, in caso di contratti di assicurazione che prevedono cause di esclusione della garanzia, si deve fare applicazione del principio secondo il quale nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei rischi inclusi, ovvero nella categoria generale dei rischi oggetti di copertura assicurativa. L'assicurato ha quindi l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza, che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Orbene, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, osserva il Tribunale che, innanzitutto, è contestata in causa la stessa dinamica dei due sinistri per come illustrata dal ricorrente in citazione. pagina 6 di 11 A fronte di tale contestazione e dei dubbi fin dall'origine sollevati dalla compagnia assicurativa in merito al concreto svolgimento dei sinistri, alle concrete modalità e alle tempistiche, ravvicinate sia rispetto alla stessa sottoscrizione della polizza, sia dei due eventi tra loro, spettava al ricorrente fornire adeguato riscontro probatorio di tutti questi elementi. Viceversa, il ricorrente, ha riferito in ordine al primo sinistro che “in data 26.04.2021 il Signor Pt_1 stava percorrendo in sella alla propria bicicletta Via Per Birago, nel Comune di Misinto, quando, poco prima di svoltare nella strada che porta alla propria abitazione, urtava un ostacolo non visibile e cadeva rovinosamente sul marciapiede, subendo un trauma cranico diretto a livello orbitale destro”. Con riferimento al secondo sinistro, ha riferito che “in data 26.09.2021 cadeva da una scala a pioli nella propria abitazione e si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di RO, lamentando ipovisus all'occhio sinistro ed algia bilaterale alle braccia” (cfr. doc. 15); che, “effettuati i controlli tramite TAC cranica, il paziente veniva dimesso con diagnosi di “trauma cranico occipitale e rachide cervicale”. In relazione a entrambi i fatti, il ricorrente ha mancato di specificare nel ricorso se, al momento del sinistro o dei primi accertamenti in p.s., lo stesso fosse solo o accompagnato. Anche negli atti successivi, pur a fronte della contestazione specifica da parte della compagnia assicurativa sulla dinamica di ogni sinistro, il ricorrente non ha chiarito alcunché sul punto, limitandosi ad articolare alcuni capitoli di prova testimoniale con indicazione di due testimoni (cfr. prima memoria integrativa). Tale prova non è stata ammessa dal Giudice istruttore, perché inammissibile, in quanto non è possibile colmare eventuali lacune assertive con il ricorso allo strumento probatorio. Va, inoltre, osservato che, anche nell'ipotesi non chiarita nel caso di specie in cui il ricorrente fosse stato solo al momento dei due sinistri, ciò non lo avrebbe esonerato dall'onere di provare per lo meno gli elementi circostanziali che avrebbero in via presuntiva potuto corroborare la dinamica degli eventi. Inoltre, non avendo il ricorrente mai dedotto di essere stato in compagnia di terzi al momento dei due sinistri, le eventuali dichiarazioni dei testimoni sui capitoli articolati avrebbero concretato una testimonianza de relato su circostanze riferite dalla stessa parte e come tali sarebbero state prive di validità probatoria. Merita, infine, di essere evidenziato come la produzione del verbale di accesso al pronto soccorso di per sé non costituisce prova della dinamica del sinistro, attestando soltanto l'evento naturalistico in sé, senza nulla dimostrare in ordine alla concreta dinamica intesa come scaturigine del sinistro, al fine di provare che quell'evento sia incluso nel rischio assicurato. Già solo tali considerazioni porterebbero al rigetto della domanda attorea per assenza dell'elemento probante. Non può, tuttavia, omettersi di considerare l'ulteriore grave lacuna probatoria in cui è incorso il ricorrente nel presente giudizio che attiene alla prova del nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno subito, ovvero tra le (due) cadute accidentali e il danno alla vista riportato su entrambi gli occhi. Al fine di esaminare tale aspetto occorre, in via preliminare, richiamare i passaggi processuali che hanno condotto all'esito della presente vertenza e che hanno avuto come obiettivo quello di indagare le cause e/o concause che hanno determinato la cecità lamentata dal ricorrente. Come già accennato in premessa, il presente giudizio è stato anticipato da un preliminare accertamento tecnico preventivo introdotto dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 696 bis c.p.c. Tale accertamento si è concluso con il deposito della perizia da parte della CTU nominata, dott.ssa
, la quale ha concluso per l'esistenza di una “correlazione tra il patito trauma e le Persona_2 lesioni che ne sono derivate nonché le gravi menomazioni visive residuate”. pagina 7 di 11 Tuttavia, nonostante tali conclusioni, è la stessa CTU che nelle considerazioni iniziali scrive: “Il racconto anamnestico fornito appare non privo di grandi dubbi, il Periziando non ricorda e nega qualsiasi precedete oftalmologico patologico, nega di essersi sottoposto a qualsivoglia intervento di chirurgia refrattiva, in contraddizione con quanto descritto nel primo accesso al Pronto Soccorso dove viene descritta la presenza di u “flap”, nei successivi controlli nella descrizione della cornea viene descritta una lesione a stampo. Queste refertazioni pongono un serio dubbio sull'attuazione pregressa di un intervento refrattivo. (…) L'atrofia ottica si è manifestata in tempi estremamente celeri facendo sorgere il dubbio a chi scrive di una sofferenza ottica preesistente. Lo stesso trauma cranico di entità tale da non richiedere nessun ricovero ha esitato in una atrofia ottica molto rapida. Tutto ciò scritto la Scrivente non ha mezzi per dimostrare la veridicità dei dubbi insorti. Gli esami strumentali eseguiti ed in particolare gli esami elettrofisiologici confermano un'atrofia ottica, ma ribadisco nulla si sa sulla situazione anatomo funzionale precedente ai due traumi di non così elevata criticità in considerazione del tragico epilogo. Non appare nella descrizione di accesso al P.S. in seguito alla caduta dalla bici alcun segno visivo: un graffio, un piccolo ematoma, sembrerebbe che il periziando sia caduto con l'occhio aperto per terra, colpendo solo il bulbo e ciò appare quanto meno strano. É istintivo chiudere gli occhi mentre si perde l'equilibrio cadendo, provocando una ecchimosi (…). Una situazione così grave di perdita totale del visus in OO troverebbe più logica spiegazione eziologica se vi fosse una preesistente patologia, una pregressa chirurgia refrattiva.” È evidente come ci sia, quanto meno, una incongruenza tra le considerazioni iniziali e l'esito conclusivo riportato dal ctu in termini di causalità necessaria. Il non poter escludere la presenza di concause preesistenti, di cui anzi si ha fondata convinzione di esistenza, non può equivalere a ritenere sussistente il nesso eziologico tra evento e danno. Ma non solo. Come si è già avuto modo di accennare, i risultati di tale consulenza sono risultati irrimediabilmente viziati da un grave vulnus procedurale, poiché, a seguito della chiamata a chiarimenti della CTU dott.ssa nel contraddittorio tra le parti, la stessa ha fortemente messo in dubbio, anzi da ultimo Per_2 persino escluso, di aver svolto la perizia di cui sopra sulla persona dell'odierno ricorrente. In occasione dell'udienza di chiamata a chiarimenti disposta dal Tribunale, la dottoressa , Per_2 assunto il consenso del ricorrente presente in aula alla “visita”, sulla base dell'esame visivo di entrambi gli occhi, ha dichiarato: “la cornea dell'occhio destro è trasparente specchiante e in sede, mentre l'occhio destro oggetto dell'accertamento di Atp era un occhio leucomatoso in toto quindi bianco in sub atrofia come ho scritto nella ctu e come emergeva da tutta la documentazione clinica in atti;
l'occhio era biancastro è impossibile che un occhio leucamatoso sia come appare oggi l'occhio del signor qui presente. Allo stato quindi esprimo dubbi sul fatto di aver visitato il qui presente Pt_1
, sicuramente non ho visitato l'occhio destro che sto vedendo oggi ed escludo che possa essere Pt_1 nelle more l'occhio migliorato nell'aspetto.” La dott.ssa , nella stessa sede, ha anche richiamato il verbale del 7.5.2021 dell'ospedale di Per_2
RO (in atti sub doc. 3 ricorso) in cui si attesta “edema corneale in zona ottica con perdita di trasparenza stromale” e in relazione a ciò ha dichiarato: “Io escludo che una cornea leucomatosa come quella descritta in quel verbale possa diventare trasparente come quella esaminata in data odierna.”. A fronte di tali risultanze è stata disposta, su richiesta del ricorrente e senza l'opposizione della difesa della resistente, una seconda consulenza tecnica volta ad indagare lo stato di cecità del ricorrente e pagina 8 di 11 l'eventuale sussistenza di causalità rispetto ai due sinistri descritti in atti. Questa volta, la consulenza è stata affidata a un collegio peritale, composto da un medico oculista (medico chirurgo specializzato in Oftalmologia e in malattie della retina e traumatologia oculare) e da un medico legale. Gli esiti a cui è giunta la seconda consulenza presentano gli stessi profili di incertezza, in relazione alla dinamica causale. L'esame ha accertato che il paziente, che corrisponde all'identità di , secondo Parte_1 valutazione dermatoglifica eseguita presso la Questura di Monza attraverso il sistema di identificazione automatica delle impronte digitali e palmari- ( acronimo di CP_4 [...]
, sistema informatico in grado di svolgere tutte le attività necessarie Controparte_5 per l'accertamento dattiloscopico dell'identità) e successiva comparazione con i dati anagrafici già precedentemente registrati, risulta affetto da cecità bilaterale in quadro clinico di OD visus spento in esiti distacco di retina inveterato e in OS visus ridotto a percezione luce incerta con danno alle vie nervose posteriori al corpo genicolato laterale. Il quadro clinico è stato definito “come definitivo e con nessun margine di miglioramento neanche con ulteriori e possibili interventi chirurgici”. Dal punto di vista eziologico, però, le conclusioni della ctu si arrestano ad un piano di mera ipotesi, affermando che, anche in considerazione di una “storia clinica poco chiara e non scevra di numerose perplessità”, non è dato possibile “confermare o eludere il nesso causale tra il trauma e il calo visivo binoculare”. A tal proposito, va considerato che, come osservato dal collegio peritale, “i noti criteri di giudizio in tema di causalità̀ materiale, sviluppati dalla dottrina medico-legale italiana, sono l'indispensabile strumento di verifica di ogni ipotesi etiopatogenetica di rilievo medico legale e sono stati formulati, essenzialmente, per dare ordine metodologico alla elaborazione di dati della più̀ svariata natura, utili per giungere a diagnosi etiologiche, in quei casi in cui il rapporto causale non risulta di immediata evidenza. Di fatto, il loro obiettivo è consentire un giudizio di probabilità̀ nell'impossibilità di formulare un giudizio di certezza. È in effetti pregiudiziale alla prosecuzione stessa dell'indagine la verifica della possibilità̀ scientifica che un determinato evento traumatico, nel nostro caso caduta e incidente domestico, tenuto ovviamente conto delle peculiari circostanze del caso e delle eventuali concause preesistenti, simultanee o sopravvenute, sia stato in grado di produrre la conseguenza di danno considerata (cecità bilaterale). Ciò posto, va considerato che, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza, il nesso di causalità relativo all'origine della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. In materia di assicurazione contro i danni, l'onere probatorio a carico dell'assicurato che agisce per ottenere l'indennizzo assicurativo comporta la necessità di dimostrare non soltanto l'esistenza del contratto di assicurazione e la verificazione dell'evento dannoso, ma anche e soprattutto il nesso di causalità tra l'evento coperto dalla garanzia assicurativa e il danno di cui si chiede il ristoro. Tale onere probatorio trova fondamento nei principi consolidati in tema di responsabilità contrattuale secondo cui colui che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio pagina 9 di 11 diritto. Pertanto, applicando in questa sede i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica, occorre considerare che, con riguardo alla prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10188 del 17/04/2025, est. Travaglino). Applicando questi principi al caso in esame, occorre a questo punto riportare e riassumere brevemente tutte le incongruenze rilevate nel caso di specie dai cc.tt.uu. nominati. In sede di chiarimenti nel contraddittorio tecnico d'udienza del 28.05.2025, la CTU dott.ssa Per_4
ha riferito che al primo accesso al pronto soccorso del “non è descritto il resto
[...] Pt_1 dell'occhio, lo stato del cristallino, ecc.; il primo medico non ha ritenuto di svolgere approfondimenti, come ad es. una ecografia, e sono stati descritte delle lesioni in altri organi”. In merito all'evoluzione clinica dell'occhio destro, la dott.ssa ha evidenziato la presenza di Per_4 una lesione all'iride, compatibile con un glaucoma secondario e un distacco di retina descritto successivamente, e ha confermato che sull'occhio destro non è mai stata eseguita una TAC encefalo per trauma in corso e studio delle orbite. Il dott. ha, invece, evidenziato che allo stato dei primi accertamenti sul OS non vi è alcuna Per_5 indicazione o riferimento al fatto che il paziente era probabilmente già monocolo e questo dato effettivamente sorprende. Sul punto, la dott.ssa ha aggiunto che il paziente, a quel punto, ha Per_4 deciso volontariamente di sottrarsi alla visita neurochirurgica con osservazione, decidendo di farsi dimettere. Entrambi i cc.tt.uu. sono concordi nel ritenere che non sia presente nella mole della documentazione medica prodotta in causa “una cronologia regolare e lineare dell'andamento dei due occhi in via complementare. I due occhi almeno inizialmente non vengono mai visitati insieme;
prima ci si concentra solo sul destro e poi solo sul sinistro e solo partire da marzo 2022 i due occhi vengono studiati insieme” (cfr. verbale del 28.05.2025). Nel concludere, sull'esito causale, la CTU dott.ssa riferisce: “in astratto non posso escludere Per_4 la compatibilità, ma in concreto c'è lacunosità e si registra una non continuità assistenziale e fenomenica”. Il dott. analizza gli eventi dal punto di vista medico legale e riferisce che, a suo giudizio, vi è Per_5 una mancanza di continuità fenomenica della prova della esclusività della menomazione in seguito alla lesione. Così riassunti gli esiti peritali e valutato il materiale probatorio in atti, il Tribunale non può che concludere nel senso che l'insufficienza della documentazione allegata agli atti e la mancanza di approfondamenti clinici non permette di attribuire alla condizione attuale del periziando una linearità causale che parta dall'efficacia lesiva del traumatismo e arrivi alla perdita del visus in ambedue gli occhi. Pertanto, in conclusione, l'incertezza probatoria che ha caratterizzato non solo i due accertamenti tecnici disposti d'ufficio, ma addirittura l'intero impianto probante allestito dal ricorrente, non può che condurre il Tribunale al rigetto della domanda di adempimento formulata nei confronti della compagnia assicurativa. pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vanno anche poste definitivamente a carico del ricorrente soccombente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. Rigetta ogni domanda attorea;
2. Condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 14.000,00 per spese e compensi oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
3. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto. Così deciso in Monza, il 23.09.2025
Il Giudice Chiara Binetti
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