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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5412/2017 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Barone Raffaele (C.F. C.F._2
); C.F._3
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Peluso Giovanni Alberto Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 19.07.2017, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio deducendo quanto segue: Controparte_1
• in data 26.07.2006 hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario con la 24/7 CP_1 CP_1 successivamente incorporata in per l'importo di € 170.000,00; Controparte_1
1 • il contratto in questione prevede l'applicazione di un tasso di interessi usurario, in quanto superiore al tasso soglia vigente ratione temporis, pari al 6,63%;
• il mutuo contempla la restituzione del capitale attraverso un piano di ammortamento alla francese, che sottende l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Pertanto, gli attori hanno chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate all'istituto bancario.
1.1 – Con comparsa depositata in data 16.11.2017, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando sull'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – In prima udienza, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito dell'udienza successiva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza del 03.10.2024 il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, dal momento che parte attrice ha regolarmente esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, come risulta dal verbale negativo dell'incontro tenuto in data
05.09.2016, allegato all'atto introduttivo.
3 – Nel merito, la controversia concerne il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, allegato alla consulenza tecnica prodotta da parte attrice unitamente all'atto di citazione. Esso contiene la valida indicazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., del tasso di interesse, delle spese e delle commissioni dovute dai finanziati.
Gli attori lamentano, in primo luogo, l'usurarietà oggettiva e soggettiva del tasso di interesse pattuito all'interno di tale contratto.
Tale doglianza è infondata.
3.1 – Al riguardo, si osserva che la declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
2 Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l.
70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 della legge 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
3.2 – Nel caso di specie, parte attrice, attraverso la CTP, ha specificamente evidenziato il superamento del tasso soglia, pari al 6,63%, in virtù dell'applicazione delle commissioni di estinzione anticipata previsti all'interno del contratto.
Tale argomentazione non può essere condivisa, poiché la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. In effetti, la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
in altri termini, essa non integra “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva
3 durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n. 8109).
La commissione di estinzione anticipata, dunque, non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG del mutuo in questione;
conseguentemente, i conteggi proposti da parte attrice non possono essere condivisi, in quanto includono la citata commissione all'interno del computo del
TEG.
Con riferimento a tale profilo, dunque, la domanda è infondata.
3.3 – Con riguardo alle ulteriori doglianze in tema di usura oggettiva, invece, le allegazioni di parte attrice non possono essere accolte, poiché sono del tutto generiche e, dunque, inidonee a dimostrare la tesi sostenuta.
Difatti, è necessario rilevare che, nelle controversie bancarie, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n. 3869).
Del resto, anche la Corte di Cassazione, in tema di usurarietà degli interessi, ha affermato che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre, anche mediante una relazione peritale, il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cassazione civile sez. un.,
4 18/09/2020, n. 19597; Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545).
Nel caso in esame, prescindendo dagli esaminati conteggi che includono la commissione di estinzione anticipata all'interno del computo del TEG, gli attori si sono limitati a generiche asserzioni in materia di usura, indicando il tasso soglia vigente ratione temporis, ma senza specificare il tasso di interessi (asseritamente usurario) praticato dall'istituto di credito, i criteri di calcolo del medesimo e i relativi conteggi;
alla luce della genericità di tali asserzioni, parte attrice non poteva avere accesso ad alcun approfondimento di tipo istruttorio, che sarebbe risultato meramente esplorativo (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 06/06/2019, n. 11999).
3.4 – Del resto, neppure i presupposti della lamentata usura soggettiva risultano provati: essa richiede la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n. 19282).
Anche con riferimento a tale profilo, le allegazioni offerte da parte attrice sono del tutto generiche e non è stata offerta alcuna prova in merito ai presupposti dell'asserito fenomeno usurario.
3.5 – In definitiva, dunque, non risulta dimostrata l'applicazione, nel caso di specie, di interessi usurari;
pertanto, la domanda deve essere rigettata, con riferimento a tale profilo.
4 – Parte attrice, in secondo luogo, ha contestato l'illegittima capitalizzazione degli interessi, che sarebbe implicita nel piano di ammortamento alla francese concordato con l'istituto bancario.
Neppure tale doglianza può essere accolta.
4.1 – Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
15130/2024 del 29.05.2024, hanno chiarito che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
5 quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto: siffatta espressione indica che la quota capitale è incrementata con gli interessi, che, però, non sono necessariamente generati su altri interessi, bensì sul capitale residuo, né sono destinati necessariamente a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n. 34677; Cassazione civile sez. trib., 02/10/2023, n.
27823).
Il fenomeno anatocistico, pertanto, non è implicito nell'ammortamento alla francese;
cionondimeno, non può escludersi, in astratto, che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/05/2023, n. 13144).
4.2 – Applicando al caso di specie le sintetizzate coordinate ermeneutiche, si deve affermare che non è provata la capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo stipulato tra le parti: tale fenomeno, in effetti, non può ritenersi implicito nell'ammortamento alla francese e, del resto, la sua concreta esistenza non è stata specificamente allegata e provata da parte attrice.
6 Anche con riguarda a tale aspetto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice, in favore di parte convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della lite, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del citato D.M., con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del medesimo D.M., in virtù dell'assenza di questioni di fatto di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Nola, 20.01.2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5412/2017 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Barone Raffaele (C.F. C.F._2
); C.F._3
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Peluso Giovanni Alberto Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 19.07.2017, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio deducendo quanto segue: Controparte_1
• in data 26.07.2006 hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario con la 24/7 CP_1 CP_1 successivamente incorporata in per l'importo di € 170.000,00; Controparte_1
1 • il contratto in questione prevede l'applicazione di un tasso di interessi usurario, in quanto superiore al tasso soglia vigente ratione temporis, pari al 6,63%;
• il mutuo contempla la restituzione del capitale attraverso un piano di ammortamento alla francese, che sottende l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Pertanto, gli attori hanno chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate all'istituto bancario.
1.1 – Con comparsa depositata in data 16.11.2017, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando sull'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – In prima udienza, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito dell'udienza successiva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza del 03.10.2024 il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, dal momento che parte attrice ha regolarmente esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, come risulta dal verbale negativo dell'incontro tenuto in data
05.09.2016, allegato all'atto introduttivo.
3 – Nel merito, la controversia concerne il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, allegato alla consulenza tecnica prodotta da parte attrice unitamente all'atto di citazione. Esso contiene la valida indicazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., del tasso di interesse, delle spese e delle commissioni dovute dai finanziati.
Gli attori lamentano, in primo luogo, l'usurarietà oggettiva e soggettiva del tasso di interesse pattuito all'interno di tale contratto.
Tale doglianza è infondata.
3.1 – Al riguardo, si osserva che la declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
2 Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l.
70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 della legge 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
3.2 – Nel caso di specie, parte attrice, attraverso la CTP, ha specificamente evidenziato il superamento del tasso soglia, pari al 6,63%, in virtù dell'applicazione delle commissioni di estinzione anticipata previsti all'interno del contratto.
Tale argomentazione non può essere condivisa, poiché la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. In effetti, la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
in altri termini, essa non integra “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva
3 durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n. 8109).
La commissione di estinzione anticipata, dunque, non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG del mutuo in questione;
conseguentemente, i conteggi proposti da parte attrice non possono essere condivisi, in quanto includono la citata commissione all'interno del computo del
TEG.
Con riferimento a tale profilo, dunque, la domanda è infondata.
3.3 – Con riguardo alle ulteriori doglianze in tema di usura oggettiva, invece, le allegazioni di parte attrice non possono essere accolte, poiché sono del tutto generiche e, dunque, inidonee a dimostrare la tesi sostenuta.
Difatti, è necessario rilevare che, nelle controversie bancarie, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n. 3869).
Del resto, anche la Corte di Cassazione, in tema di usurarietà degli interessi, ha affermato che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre, anche mediante una relazione peritale, il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cassazione civile sez. un.,
4 18/09/2020, n. 19597; Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545).
Nel caso in esame, prescindendo dagli esaminati conteggi che includono la commissione di estinzione anticipata all'interno del computo del TEG, gli attori si sono limitati a generiche asserzioni in materia di usura, indicando il tasso soglia vigente ratione temporis, ma senza specificare il tasso di interessi (asseritamente usurario) praticato dall'istituto di credito, i criteri di calcolo del medesimo e i relativi conteggi;
alla luce della genericità di tali asserzioni, parte attrice non poteva avere accesso ad alcun approfondimento di tipo istruttorio, che sarebbe risultato meramente esplorativo (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 06/06/2019, n. 11999).
3.4 – Del resto, neppure i presupposti della lamentata usura soggettiva risultano provati: essa richiede la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n. 19282).
Anche con riferimento a tale profilo, le allegazioni offerte da parte attrice sono del tutto generiche e non è stata offerta alcuna prova in merito ai presupposti dell'asserito fenomeno usurario.
3.5 – In definitiva, dunque, non risulta dimostrata l'applicazione, nel caso di specie, di interessi usurari;
pertanto, la domanda deve essere rigettata, con riferimento a tale profilo.
4 – Parte attrice, in secondo luogo, ha contestato l'illegittima capitalizzazione degli interessi, che sarebbe implicita nel piano di ammortamento alla francese concordato con l'istituto bancario.
Neppure tale doglianza può essere accolta.
4.1 – Sul punto, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
15130/2024 del 29.05.2024, hanno chiarito che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché
5 quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto: siffatta espressione indica che la quota capitale è incrementata con gli interessi, che, però, non sono necessariamente generati su altri interessi, bensì sul capitale residuo, né sono destinati necessariamente a generare a loro volta ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n. 34677; Cassazione civile sez. trib., 02/10/2023, n.
27823).
Il fenomeno anatocistico, pertanto, non è implicito nell'ammortamento alla francese;
cionondimeno, non può escludersi, in astratto, che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/05/2023, n. 13144).
4.2 – Applicando al caso di specie le sintetizzate coordinate ermeneutiche, si deve affermare che non è provata la capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo stipulato tra le parti: tale fenomeno, in effetti, non può ritenersi implicito nell'ammortamento alla francese e, del resto, la sua concreta esistenza non è stata specificamente allegata e provata da parte attrice.
6 Anche con riguarda a tale aspetto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice, in favore di parte convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della lite, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del citato D.M., con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del medesimo D.M., in virtù dell'assenza di questioni di fatto di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Nola, 20.01.2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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