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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di NA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.4741/24 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Romania) il 24.02.1981 e residente in [...], cittadina italoromena, titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di professione operaia, ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), Viale Guglielmo Marconi n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Roberta D'Onofrio (c.f. ), che la rappresenta, CodiceFiscale_2 assiste e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], cittadino italiano, titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di professione socio lavoratore artigiano, ed elettivamente domiciliato in EN, Via dei Rossi n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Mori Pometti
(c.f. ), che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura alle liti in CodiceFiscale_4
calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere 5.3.2024 ) OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 3.12.2024 i ricorrenti hanno assunto di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2013 ; che da tale unione, in data 08.05.2013 in EN, nasceva il figlio cittadino italo-romeno, Persona_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, frequentante il primo anno di scuola secondaria di primo grado;
che venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti avevano deciso di cessare la propria convivenza.
Chiedevano quindi al Tribunale di emettere sentenza con la quale prendere atto degli accordi tra di loro intervenuti in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore Per_1
[...]
alle seguenti condizioni :
1. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in EN, Loc. Pian delle Fornaci, Via del
Galoppatoio n. 39.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle relative alla cura quotidiana del figlio saranno assunte, di volta in volta, dal genitore presso il quale si troverà quest'ultimo.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, fermo l'obbligo di darne comunicazione senza dilazione all'altro genitore.
I IGnori e si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le questioni Pt_1 CP_1 che riguardano il figlio rilevanti ai fini del suo sviluppo fisico e psicologico (salute, Per_1 scuola, attività extrascolastiche, etc.).
I ricorrenti riconoscono come primario il diritto del figlio ad avere il più ampio, sereno e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e, per l'effetto, si impegnano ciascuno a sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
I comparenti si impegnano altresì a far mantenere al figlio un rapporto di frequentazione costante e sereno con le rispettive famiglie di origine.
I IGnori e si impegnano inoltre a non far frequentare al figlio i rispettivi nuovo/a Pt_1 CP_1 compagno/a finché la relazione non avrà acquisito il carattere della stabilità.
2. I genitori stabiliscono concordemente che il figlio permanga presso il padre due Per_1 giorni infrasettimanali, comprensivi di pernottamento: il martedì dalle ore 14:30 (uscita da scuola) fino al mercoledì mattina (accompagnamento a scuola) e il giovedì, dalle ore 14:30
(uscita da scuola) fino al venerdì mattina (accompagnamento a scuola).
Il genitore presso il quale permarrà il figlio, in virtù del precedente capoverso, avrà cura di accompagnarlo e di andare a riprenderlo a scuola, nonché di accompagnarlo e di andare a riprenderlo ai corsi sportivi frequentati dal ragazzo (es. paintball, etc.) o in altri luoghi di ritrovo
(es. casa di amici, feste di compleanno, etc.).
Inoltre, il figlio permarrà presso il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1 dopo cena (ore 20:30) fino alla domenica sera dopo cena (ore 20:30).
Le parti danno reciprocamente atto che tali disposizioni hanno natura indicativa, riservandosi i genitori, di comune accordo tra loro, di apportare di volta in volta le necessarie modifiche tenuto conto dei bisogni, degli interessi e delle inclinazioni del figlio.
3. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, il figlio trascorrerà con un genitore il periodo che va dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo che va dal 31 dicembre fino all'Epifania, alternando di anno in anno i due periodi.
Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, il figlio trascorrerà con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore il periodo che va dal
Lunedì dell'Angelo fino al termine delle vacanze, sempre alternando di anno in anno i due periodi. E' fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente per iscritto, consentendo ad un genitore di trascorrere con il figlio un periodo maggiore o l'intero periodo delle vacanze Pasquali (ad esempio, per recarsi in altra località), facendo recuperare al rientro, all'altro genitore, i giorni non goduti con il figlio.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di venti giorni, da frazionarsi in due periodi di dieci giorni ciascuno. E' fatta salva, anche in tal caso, la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente per iscritto, consentendo ad un genitore di trascorrere con il figlio un periodo consecutivo di vacanze maggiore, facendo recuperare al rientro, all'altro genitore, i giorni non goduti con il figlio. In ogni caso, dovrà essere garantito al figlio il normale svolgimento dell'attività didattica sino all'ultimo giorno di scuola ed il regolare rientro a scuola nel giorno di inizio dell'anno scolastico.
I genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con congruo anticipo, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, onde evitare possibili sovrapposizioni.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio , un assegno mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento//00). Per_1
Tale contributo dovrà essere versato, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN:
[...] - Banca Monte dei Paschi di EN S.p.a., entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dall'anno successivo al provvedimento di omologazione del presente accordo, senza necessità di formale richiesta.
L'assegno unico universale per figli a carico (A.U.U.) - e/o eventuale altra misura di sostegno economico che dovesse essere introdotta in sua sostituzione o modifica - continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra , stante il collocamento prevalente Parte_1 del minore presso la madre.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute, a far data dal Per_1 giorno del deposito del presente ricorso innanzi al Tribunale di EN, nella misura del 60% a carico del padre IG. ed in quella del 40% a carico della madre IG.ra CP_1 [...]
Parte_1
Ai fini della determinazione delle voci costituenti le spese straordinarie, della necessità di preventivo accordo in relazione alle medesime e di onere di relativa documentazione, le parti concordano nel recepire il contenuto dell'art. 3 dell'Allegato B al Protocollo di Famiglia adottato il 27.07.2018 dal Tribunale di EN di concerto con il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di EN (doc. 10), di cui si riportano a titolo indicativo le voci rilevanti:
“A) Spese che NON prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento.
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da eIGenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole.
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal
S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
B) Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale.
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal
S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.”
Il genitore che anticipa la spesa straordinaria è tenuto ad inviare per iscritto all'altro genitore -
a mezzo e-mail, WhatsApp, raccomandata, fax, etc. - la richiesta di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa dell'esborso. Il rimborso dovrà essere eseguito dall'altro genitore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Al fine di consentire la fruizione delle prestazioni sociali agevolate (tasse scolastiche, trasporto pubblico, libri, mensa scolastica, assegno unico universale, etc.), i genitori si impegnano a mettere a disposizione, annualmente ed integralmente, l'uno verso l'altro, la certificazione
I.S.E.E. e tutta l'ulteriore documentazione richiesta ex lege.
6. I IGnori e prestano sin da ora il reciproco consenso Parte_1 CP_1
per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi ai medesimi nonché per i documenti validi per l'espatrio relativi al figlio . Per_1
7. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio .
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2024
Alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio si provvederà con separata ordinanza
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Provvede con separata ordinanza alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio
Cosi deciso in EN , Camera di ConIGlio 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice relatore
Marianna Serrao Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di NA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.4741/24 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Romania) il 24.02.1981 e residente in [...], cittadina italoromena, titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di professione operaia, ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), Viale Guglielmo Marconi n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Roberta D'Onofrio (c.f. ), che la rappresenta, CodiceFiscale_2 assiste e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], cittadino italiano, titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di professione socio lavoratore artigiano, ed elettivamente domiciliato in EN, Via dei Rossi n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Mori Pometti
(c.f. ), che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura alle liti in CodiceFiscale_4
calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere 5.3.2024 ) OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali
CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 3.12.2024 i ricorrenti hanno assunto di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dal 2013 ; che da tale unione, in data 08.05.2013 in EN, nasceva il figlio cittadino italo-romeno, Persona_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, frequentante il primo anno di scuola secondaria di primo grado;
che venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti avevano deciso di cessare la propria convivenza.
Chiedevano quindi al Tribunale di emettere sentenza con la quale prendere atto degli accordi tra di loro intervenuti in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore Per_1
[...]
alle seguenti condizioni :
1. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in EN, Loc. Pian delle Fornaci, Via del
Galoppatoio n. 39.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle relative alla cura quotidiana del figlio saranno assunte, di volta in volta, dal genitore presso il quale si troverà quest'ultimo.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, fermo l'obbligo di darne comunicazione senza dilazione all'altro genitore.
I IGnori e si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le questioni Pt_1 CP_1 che riguardano il figlio rilevanti ai fini del suo sviluppo fisico e psicologico (salute, Per_1 scuola, attività extrascolastiche, etc.).
I ricorrenti riconoscono come primario il diritto del figlio ad avere il più ampio, sereno e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e, per l'effetto, si impegnano ciascuno a sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
I comparenti si impegnano altresì a far mantenere al figlio un rapporto di frequentazione costante e sereno con le rispettive famiglie di origine.
I IGnori e si impegnano inoltre a non far frequentare al figlio i rispettivi nuovo/a Pt_1 CP_1 compagno/a finché la relazione non avrà acquisito il carattere della stabilità.
2. I genitori stabiliscono concordemente che il figlio permanga presso il padre due Per_1 giorni infrasettimanali, comprensivi di pernottamento: il martedì dalle ore 14:30 (uscita da scuola) fino al mercoledì mattina (accompagnamento a scuola) e il giovedì, dalle ore 14:30
(uscita da scuola) fino al venerdì mattina (accompagnamento a scuola).
Il genitore presso il quale permarrà il figlio, in virtù del precedente capoverso, avrà cura di accompagnarlo e di andare a riprenderlo a scuola, nonché di accompagnarlo e di andare a riprenderlo ai corsi sportivi frequentati dal ragazzo (es. paintball, etc.) o in altri luoghi di ritrovo
(es. casa di amici, feste di compleanno, etc.).
Inoltre, il figlio permarrà presso il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1 dopo cena (ore 20:30) fino alla domenica sera dopo cena (ore 20:30).
Le parti danno reciprocamente atto che tali disposizioni hanno natura indicativa, riservandosi i genitori, di comune accordo tra loro, di apportare di volta in volta le necessarie modifiche tenuto conto dei bisogni, degli interessi e delle inclinazioni del figlio.
3. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, il figlio trascorrerà con un genitore il periodo che va dalla Vigilia di Natale fino al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo che va dal 31 dicembre fino all'Epifania, alternando di anno in anno i due periodi.
Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua, il figlio trascorrerà con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore il periodo che va dal
Lunedì dell'Angelo fino al termine delle vacanze, sempre alternando di anno in anno i due periodi. E' fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente per iscritto, consentendo ad un genitore di trascorrere con il figlio un periodo maggiore o l'intero periodo delle vacanze Pasquali (ad esempio, per recarsi in altra località), facendo recuperare al rientro, all'altro genitore, i giorni non goduti con il figlio.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di venti giorni, da frazionarsi in due periodi di dieci giorni ciascuno. E' fatta salva, anche in tal caso, la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente per iscritto, consentendo ad un genitore di trascorrere con il figlio un periodo consecutivo di vacanze maggiore, facendo recuperare al rientro, all'altro genitore, i giorni non goduti con il figlio. In ogni caso, dovrà essere garantito al figlio il normale svolgimento dell'attività didattica sino all'ultimo giorno di scuola ed il regolare rientro a scuola nel giorno di inizio dell'anno scolastico.
I genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con congruo anticipo, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, onde evitare possibili sovrapposizioni.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio , un assegno mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento//00). Per_1
Tale contributo dovrà essere versato, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN:
[...] - Banca Monte dei Paschi di EN S.p.a., entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dall'anno successivo al provvedimento di omologazione del presente accordo, senza necessità di formale richiesta.
L'assegno unico universale per figli a carico (A.U.U.) - e/o eventuale altra misura di sostegno economico che dovesse essere introdotta in sua sostituzione o modifica - continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra , stante il collocamento prevalente Parte_1 del minore presso la madre.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute, a far data dal Per_1 giorno del deposito del presente ricorso innanzi al Tribunale di EN, nella misura del 60% a carico del padre IG. ed in quella del 40% a carico della madre IG.ra CP_1 [...]
Parte_1
Ai fini della determinazione delle voci costituenti le spese straordinarie, della necessità di preventivo accordo in relazione alle medesime e di onere di relativa documentazione, le parti concordano nel recepire il contenuto dell'art. 3 dell'Allegato B al Protocollo di Famiglia adottato il 27.07.2018 dal Tribunale di EN di concerto con il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di EN (doc. 10), di cui si riportano a titolo indicativo le voci rilevanti:
“A) Spese che NON prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica
(tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento.
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da eIGenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole.
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal
S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
B) Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale.
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal
S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.”
Il genitore che anticipa la spesa straordinaria è tenuto ad inviare per iscritto all'altro genitore -
a mezzo e-mail, WhatsApp, raccomandata, fax, etc. - la richiesta di rimborso corredata dalla documentazione giustificativa dell'esborso. Il rimborso dovrà essere eseguito dall'altro genitore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Al fine di consentire la fruizione delle prestazioni sociali agevolate (tasse scolastiche, trasporto pubblico, libri, mensa scolastica, assegno unico universale, etc.), i genitori si impegnano a mettere a disposizione, annualmente ed integralmente, l'uno verso l'altro, la certificazione
I.S.E.E. e tutta l'ulteriore documentazione richiesta ex lege.
6. I IGnori e prestano sin da ora il reciproco consenso Parte_1 CP_1
per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi ai medesimi nonché per i documenti validi per l'espatrio relativi al figlio . Per_1
7. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso
Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse del minore , possono essere recepite dal Collegio .
Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2024
Alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio si provvederà con separata ordinanza
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Provvede con separata ordinanza alla richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio
Cosi deciso in EN , Camera di ConIGlio 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice relatore
Marianna Serrao Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi