Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6907/2022
REPY BBLICA ITANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6907/2022, promossa da:
), rappresentato e difeso dall' Avv. (C.F. C.F. 1 Parte 1
), elettivamente domiciliato presso lo UI NA (C.F. C.F. 2
studio del difensore in Salerno alla Via Francesco Paolo Volpe n. 2
attore-opponente contro CP 1 AVV. CP 2 (C.F. C.F. 3 I), difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Salerno al Corso Garibaldi
n.194
convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione a precetto
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Parte 1Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 05.08.2022,
proponeva opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 5.756,25, notificatogli dall'Avv. Controparte_3 in data 19.07.2022, che traeva scaturigine dal decreto ingiuntivo n. 593/2019, reso in data 21.03.2019 dal Giudice di Pace di Salerno.
Eccepiva l'opponente che nulla era dovuto al precettante, giacché già soddisfatto nella propria pretesa a seguito di pignoramento presso terzi (procedimento esecutivo mobiliare n.ro n. 4727/2019 R.G.E. Tribunale di Salerno), conclusosi con l'assegnazione della
-
Concludeva l'opponente, quindi: "a) - PRELIMINARMENTE, sussistendo urgenti e gravi motivi sospendere la efficacia esecutiva del titolo azionato (D.I. 593/19, che è stato già soddisfatto) e/o concedere la sospensione della esecuzione che potrebbe essere attivata dall'Avv. Controparte_3 nelle more del presente giudizio, evidenziando il fumus che assiste la presente opposizione, nonché il periculum in mora rappresentato dal fatto che l'attore che ha un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € Parte 1 degli 1.200,00 mensili (V. all. 17, in produzione attore, copia dei modelli C.U. di ultimi tre anni), a seguito della separazione dalla moglie, CP 4 deve versare a quest'ultima per و
il mantenimento dei due figli la somma mensile di € 600,00 (V. all.ti 14,15 e 16, in produzione attore, verbale di separazione del 14/05/2019, copia sentenza di separazione n. 282/20 e copia verbale di udienza del 17/05/2022) talché il attualmente vive con meno di € 600,00 mensili. Parte 1
Con espressa diffida alla parte istante a non procedere ad ulteriori attività esecutive, poiché in mancanza sarà attivata nei suoi confronti autonoma azione di risarcimento danni per la illegittima esecuzione. b) —
NEL MERITO per i motivi indicati, accogliere integralmente la presente opposizione per tutti i tre motivi sopra rappresentati e dichiarare la nullità e/o la inefficacia dell'atto di precetto del 15/07/2022 impugnato, nonché la nullità della notifica del titolo esecutivo azionato con il precetto del 15/07/2022
(D.I. n. 593/19), nei sensi indicati, con ogni conseguenza di legge. c) - accogliere in toto la presente opposizione per il motivo indicato al punto III), con ogni conseguenza di legge. d) – In ogni caso con vittoria
-
di spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre accessori di legge".
Si costituiva con comparsa del 10.11.2022 l'opposto, evidenziando che la somma richiesta nel precetto (€ 3.162,00, portata dal decreto monitorio n. 593 reso dal GdP di Salerno in data 21.3.2019), dovesse ritenersi ridotta ad € 1.245,21, quale differenza tra l'importo per cui vi era stata esecuzione e l'importo assegnato, “con espressa rinuncia e correzione della maggiore somma richiesta". Soggiungeva di aver efficacemente notificato il titolo esecutivo e che la lamentata duplicazione delle competenze professionali fosse superata dall'avvenuta rinunzia. Quindi, nell'opporsi alla concessione di sospensione del titolo azionato, instava per "il rigetto dell'opposizione, dopo la dichiarata rinuncia e riduzione del credito, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €1.245,21, oltre interessi legali e con tutte le conseguenze di legge e il rimborso delle spese anticipate in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, con tutti gli accessori legali".
La causa proseguiva con istruzione documentale, nell'ambito della quale, con ordinanza del 11.10.2023, il G.I. accoglieva «la istanza di sospensione limitatamente all'importo eccedente la somma di euro 1245,21» ed autorizzava il deposito e scambio delle memorie ex art. 183 VI co. cpc - nelle quali le parti si limitavano a ribadire le proprie rispettive ragioni e richieste - pervenendo all'udienza del 19.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, dei quali profittavano.
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, per pervenire alla giusta soluzione del caso quesito, è d'uopo qualificare la domanda posta, aldilà del nomen iuris ad essa attribuito dalla parte.
Va osservato, dunque, come l'azione che qui ci occupa sia da qualificarsi cumulativamente quale opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., essendo stata dedotta tanto l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'Avv. CP 3 quanto vizi di regolarità
,
formale dell'atto opposto, per i quali il termine di proposizione della domanda è quello di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume viziato (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010
n. 6487).
Ed infatti, si riconducono all'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi le doglianze relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., con conseguente onere per il debitore di proporla entro il termine di decadenza di
20 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. in tal senso Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Nella fattispecie in esame il termine recato dall'art. 617 c.p.c. risulta essere stato compiutamente rispettato, atteso che l'atto di precetto è stato notificato in data 19.07.2022, mentre la citazione è stata notificata il successivo 05.08.2022, tanto non ostando ad uno scrutinio della relativa contestazione.
Procedendo quindi nell'esame, l'attore-opponente deduce la illegittimità dell'atto di precetto, lamentando l'irrituale notifica del titolo esecutivo ad esso sotteso. Come noto, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi va coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, per cui, in linea con la più avvertita giurisprudenza della
Cassazione (Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23894), e con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione al precetto da parte del debitore, costituendo quest'ultima azione la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
E così, la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa.
Da tutto quanto osservato discende che, dolendosi la parte della sola nullità della operata notifica, la stessa deve dirsi sanata al lume del principio di cui all'art. 156 c.p.c.
Peraltro, la doglianza inerente alla notifica del titolo denunziata dalla parte opponente concerne la omissione delle necessarie formalità da parte dell'Ufficiale, per addivenire alla notifica con le forme previste dall'art. 143 c.p.c., nonché la conoscenza aliunde del domicilio di parte opposta. Ed invero, con riguardo alla prima doglianza, “va anzitutto ribadito che l'omessa indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, ai fini delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., non è prevista tra le cause di nullità della notificazione contenute nell'elencazione dell'art. 160 c.p.c.; che, ciò posto, si deve escludere che l'indicazione in parola costituisca un requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo della notificazione, ex art. 156 c.p.c., atteso che, dovendo a tal fine distinguersi l'omesso compimento delle indagini dalla loro mancata indicazione nella relata di notifica, solo il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando può rendere la notificazione eseguita tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima;
che le condizioni legittimanti la notifica ex art. 143 non sono infatti rappresentate dal dato soggettivo dell'ignoranza del notificante circa il luogo dove reperire il notificando, ma dall'assenza di colpevolezza, dovendosi tener presente che ricorre l'ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica, sia stata compiuta" (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/08/2014, n.17964).
Il motivo proposto ex art. 617 cpc risulta, pertanto, non accoglibile.
Venendo a scandagliare le doglianze concernenti l'an dell'esecuzione forzata, si osserva con riguardo al motivo relativo alle somme asseritamente duplicate, che emerge dal carteggio in atti come l'opposto abbia rinunziato agli emolumenti di cui si discute, rendendo, di tal guisa, anche irrilevante la doglianza
Con riguardo alle ulteriori deduzione di parte attorea, si osserva quanto segue. E' invalso l'insegnamento secondo il quale il precetto non è nullo laddove il creditore intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta dal debitore:
l'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore (per tutte, Cass.,
29 febbraio 2008, n. 5515). Quindi, l'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità del precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (così Cass. 8939/2013).
Esaminando il carteggio in atti, si rileva che è indubbio che l'opposto, in occasione dell'assegnazione avvenuta nella procedura esecutiva mobiliare intentata con pignoramento presso terzi (cui era sotteso anche il titolo sotteso all'atto di precetto in questa sede opposto), a fronte della somma totale spettante - pari ad €.12.427,00 - abbia ricevuto l'importo di € 11.182,77, somma che non ha soddisfatto l'intera pretesa creditorea. È indubbio, altresì, che l'opposto abbia notificato un atto di precetto per una sorta capitale (€. 3.162,00) di importo superiore a quello risultante dalla differenza ancora spettante a chiusura del menzionato processo esecutivo. E', altresì, incontestato che l'opposto, con comunicazione rimessa a in data 12.09.2022, ricevuto Parte 1
l'atto oppositivo, provvedeva a rideterminare il proprio credito, avvenendosi dell'errore commesso e rinunciando alle spese richieste in precetto (modifiche reiterate all'atto della propria costituzione in questo giudizio e riferibili a quelle ritenute duplicate dalla parte opponente).
Per vero, l'ordinanza di assegnazione assume la qualifica di atto esecutivo (cfr. Cass.
5489/2019) e non ha valore di titolo esecutivo, proprio in quanto non accerta il diritto, ma per la sua natura strettamente liquidativa e satisfattiva determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore: difatti, in forza del provvedimento di assegnazione, il terzo diviene debitore diretto del creditore assegnatario, realizzandosi una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, dunque un fenomeno di cessione del credito, sulla falsariga di quella disciplinata dall'art. 1264 c.c., con carattere pro solvendo. È opinione condivisa che detta ordinanza abbia «nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo» (cfr. Cass. n. 9390/2016, Cass. n.
239/2023), mentre nei confronti del debitore permane l'efficacia del titolo esecutivo originario nell'eventualità che parte del credito non sia rimasto soddisfatta all'esito dell'esecuzione intrapresa;
d'altra parte «l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario» (cfr. Cass. n. 30862/2018).
Dalla operata ricostruzione dei fatti di causa, emerge la erroneità delle somme precettate per l'importo eccedente gli euro 1245,21 e la conseguente inefficacia del precetto, che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
Cionondimeno, la rettifica del computo effettuato e la rinunzia intervenuta successivamente alla notifica della opposizione per le somme eccessivamente ingiunte comporta la cessazione della materia del contendere sul motivo de quo. Con siffatta rettifica, infatti, si è verificato il sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza di lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti relativamente a detto specifico motivo di doglianza.
Va, tuttavia, osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ed allora, in punto di spese del presente giudizio, in ragione dell'accoglibilità solo parziale della opposizione - cui naturalmente consegue soccombenza reciproca- nonché in ragione della posizione assunta dall'opposto che, ancor prima che venisse celebrata la prima udienza, avvedendosi dell'errore, ha in via stragiudiziale (e ribadito costituendosi) operato una rimodulazione della propria pretesa, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo al motivo inerente alla non debenza della somma eccedente euro 1245,21;
- Rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Salerno, il 3.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO