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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 14876/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Lorenzo Giacovelli
opponente
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli
opposto
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità. Parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00052615 26 000 del 23.11.2024, notificato in data CP_1
29.11.2024.
L'avviso di addebito in questione attiene ai contributi in percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione commercianti per l'anno di imposta 2017, richiesto a seguito di avviso di
ACCERTAMENTO N. TVF011003454/2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Controlli il 29.11.2023.
sostiene la nullità dell'avviso di addebito pendendo un Parte_1 giudizio d'impugnazione dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Bari avverso l'avviso di accertamento nr. TVF011004797 (allegato 10 – parte ricorrente);
sempre in via preliminare eccepisce la prescrizione dei contributi richiesti nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
L'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 dispone:
“Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.
L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/99 dispone:
“3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Tuttavia, il comma 8 dell'art.24 del D. Lgs. n. 46/99 prevede che
“Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462”.
Pertanto, appare corretto l'operato dell che ha provveduto ad CP_1 iscrivere a ruolo i contributi, pur pendendo giudizio di impugnazione presso la corte di giustizia tributaria.
Nelle more del giudizio, come documentato dall'Istituto previdenziale, è intervenuta sentenza n.437/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Bari, che ha rigettato il ricorso del Parte_1 avverso l'avviso di accertamento nr. TVF011004797 (allegato ). CP_1
Sull'eccezione di intervenuta prescrizione, come sostenuto dall' , CP_1 la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell . CP_1
Come sostenuto da parte resistente, “il dies a quo della prescrizione coincide con il giorno successivo all'ultimo utile per saldare un determinato contributo previdenziale, ossia entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo acconto 2017 entro il 30.6.2018 pari al 50% dell'acconto totale, ivi compresi le sanzioni ed interessi;
a titolo di secondo acconto 2017 entro il 30.11.2018, pari al 50% dell'acconto totale, ivi compresi le sanzioni ed interessi”. Tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale per covid, atteso che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato in data 29.11.2023 mentre il relativo credito contributivo è stato iscritto a ruolo e notificato in data 19.11.2024 dall' , dunque, alcuna prescrizione può dirsi maturata. CP_1
La domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna la parte opponente al pagamento in favore dell delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.800, oltre oneri riflessi.
Bari, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile