Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 31 del 10.01.2023 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentata e difesa dall'avv. Liberato Gianluca Borgia Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 20.05.2020, -premesso che con distinte note recapitate in data Parte_1
19.12.2018 l' aveva comunicato di aver erogato indebitamente le seguenti somme a titolo di CP_1
indennità di disoccupazione: € 2.623,93 dall'1.01.2011 al 31.12.2011, € 9.180,73 dal 12.07.2012 al
3.03.2013, € 388,08 dall'1.01.2012 al 31.12.2012, € 9.579,70 dall'1.07.2013 al 5.02.2014- chiedeva l'annullamento dei provvedimenti suddetti, con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente già trattenuto a tale titolo. A fondamento della domanda deduceva che le note emesse per il recupero dell'indebito erano scaturite da accertamenti ispettivi dell' , a seguito dei quali CP_1
era stato imputato nel procedimento penale n.1823/2015 RGNR, ancora pendente al momento del deposito del ricorso, con l'effetto che nella specie doveva trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 52 l.n. 88/89 e 13 l.n. 412/91, stante la propria buona fede e la presunzione innocenza. Eccepiva anche la prescrizione dei crediti.
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prestazioni di disoccupazione ordinaria richieste e percepite a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro rilevatisi fittizi, per come era emerso dagli accertamenti ispettivi della Guardia di Finanza-
Tenenza di Casarano, riguardanti rispettivamente la ditta De IS e la ditta LL NI
ON, per gli anni dal 2011 al 2016, da cui era scaturito il procedimento penale in corso, in cui il ricorrente risultava imputato per il reato di cui all'art. 640-bis c.p.; l'annullamento dei rapporti di lavoro ritenuti fittizi aveva fatto venir meno il diritto del ricorrente alla percezione delle prestazioni di disoccupazione. Riteneva, pertanto, non corretto il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 52 l.n.
88/89 e 13 l.n. 412/91 e infondata l'eccezione di prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
Dopo aver dato atto che nel corso del giudizio era stata acquisita la sentenza con cui era stato definito il menzionato procedimento penale -che per il ricorrente si era concluso con pronuncia di estinzione del reato- e dopo aver escluso che tale pronuncia potesse avere alcun effetto ai fini della decisione, il
Tribunale, preliminarmente, respingeva l'eccezione di prescrizione, stante il mancato decorso del termine decennale e individuava la disciplina applicabile nell'art. 2033 c.c., in luogo della normativa invocata dal ricorrente, relativa all'indebito pensionistico, con conseguente irrilevanza della buona fede. Nel merito richiamava le risultanze ispettive e le dichiarazioni rese dal De IS in tale sede e, evidenziando che l'onere della prova gravava in capo al ricorrente, riteneva non dimostrata l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinati in ragione dei quali era stata erogata l'indennità di disoccupazione,
e l'inammissibilità della prova articolata sul punto, stante la sua genericità.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva ritenuto: 1) l'efficacia probatoria del verbale ispettivo, senza considerare che questo conteneva solo una sintesi da cui non risultava la mancata prestazione lavorativa da parte del;
2) la Pt_1 legittimità dell'operato dell' in autotutela, ponendo a carico del ricorrente l'onere della prova CP_1
del rapporto di lavoro. In proposito sottolineava di aver comunque chiesto l'ammissione della prova testimoniale, che era stata ritenuta inammissibile dal primo giudice;
3) la necessità dell'estratto contributivo ai fini probatori, senza considerare che lo stesso non poteva contenere alcun dato, stante la cancellazione dei rapporti di lavoro;
4) l'inutilizzabilità ai fini probatori della sentenza penale, evidenziando che -se non fosse stata accertata l'estinzione del reato per prescrizione- il ricorrente sarebbe stato certamente assolto, stante la mancata deposizione, nel processo penale, del teste De
IS, in quanto affetto da demenza senile. In considerazione di tanto ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda proposta nel giudizio di primo grado, previa ammissione della prova testimoniale ivi richiesta.
2 Si è costituito in giudizio l' reiterando le difese già svolte nel giudizio di primo grado e CP_1 concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati e devono essere rigettati per i motivi che di seguito si espongono.
Come indicato in premessa, è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640- Parte_1
Per_ bis per avere, in concorso con “(…) in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Persona_1
quale ideatore e realizzatore in quanto consulente del lavoro, quale soggetto avvantaggiato, mediante Pt_1 artifizi e raggiri consistiti nel simulare un rapporto di lavoro (alle dipendenze della Controparte_2
LL ON NI con sedi in Ugento, esistenti ma inconsapevoli) e nel trasmettere all' false busta CP_1 paga e richieste di indennità di disoccupazione contenenti dati non corrispondenti al vero, inducendo in errore
l' si procuravano un ingiusto profitto consistito nell'indennità di disoccupazione non spettante (euro CP_1 Per_ 20.884,66 per gli anni dal 2012 al 2014) che in parte percepiva il falso dipendente ed in parte tratteneva , con pari danno per l'ente”. Il procedimento penale si è concluso, per l'appellante, con una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato, in forza della sopravvenuta prescrizione.
Ciò posto, come correttamente rilevato dal Tribunale, deve escludersi la rilevanza delle suddetta pronuncia nel presente procedimento, atteso che il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento dei fatti materiali solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ma non nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione, dovendosi escludere l'applicazione analogica dell'art. 654
c.p.p. (cfr. tra le tante Cass. n. 21299/2014).
Tanto chiarito -e fermo restando che nella specie non possono trovare applicazione gli artt. 52 l.n.
88/89 e 13 l.n. 412/91, in quanto le disposizioni dettate in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite negli articoli richiamati riguardano esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale e, pertanto, avendo natura di norme eccezionali, sono insuscettibili d'interpretazione analogica (cfr. tra le tante Cass. n. 3488/2003)- vale richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di prestazioni previdenziali nel caso in cui l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza di un rapporto di Controparte_3
lavoro subordinato ai fini previdenziali, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento della prestazione previdenziale pretesa (cfr. tra le tante Cass. n. 33339/2024),
3 Nella specie l'appellante non ha assolto all'onere della prova che a lui incombeva.
In particolare, deve condividersi il giudizio espresso dal Tribunale, che ha ritenuto inammissibile, in quanto assolutamente generica, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
In proposito, in primo luogo, deve evidenziarsi che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente ha omesso del tutto di articolare la prova con riferimento al presunto rapporto di lavoro intercorso con la ditta LL, rispetto alla quale difetta qualsivoglia allegazione.
Quanto al preteso rapporto intercorso con la ditta De IS, i capitoli di prova sono assolutamente generici, in quanto in essi viene indicato solo genericamente l'arco temporale in cui tale rapporto si sarebbe collocato (“nell'anno 2011 e nel 2012”) senza specificare se si sia trattato di un unico rapporto di lavoro o se di diversi rapporti a tempo determinato e, in entrambe le ipotesi, omettendo di indicare la durata del rapporto o dei rapporti di lavoro. Inoltre, mancano specifiche indicazioni in merito ai luoghi di lavoro (genericamente indicati in “diversi paesi del Salento”) e difettano del tutto indicazioni in merito all'orario di lavoro osservato, alla retribuzione percepita e ai tratti caratteristici del potere direttivo del datore di lavoro (circostanze del tutto omesse).
Alla genericità e insufficienza delle allegazioni di parte appellante -per la gravità che le connota, per come sopra evidenziato- non può sopperire il potere del giudice e delle parti di chiedere chiarimenti, in applicazione dell'art. 253 c.p.c., in quanto eventuali chiarimenti non possono rivestire valenza meramente esplorativa e presuppongono pur sempre un fatto allegato ritualmente e specificato nelle sue coordinate oggettive.
Le carenze sopra evidenziate -lungi dal potersi ricondurre a mere irregolarità formali nella capitolazione della prova, suscettibili di essere emendate- giustificano la valutazione d'inammissibilità delle prove effettuata dal Tribunale, in quanto radicalmente generiche, al pari delle allegazioni che rappresentano l'ineludibile termine di raffronto nello scrutinio di ammissibilità dei mezzi istruttori (cfr. in argomento Cass. n. 35548/2022).
Pertanto, non risultando assolto l'onere della prova, deve ritenersi l'insussistenza del diritto alle prestazioni previdenziali fatte oggetto di richiesta di restituzione con le note emesse dall' nelle CP_1
date indicate in premessa, con conseguente infondatezza della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, restando assorbito ogni altro motivo.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado sono irripetibili.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/07/2023 da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza del 10/01/2023 n. 31 del Tribunale di Lecce così provvede: CP_1
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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