Sentenza 15 aprile 2025
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- 1. Diagnosi tardiva della frattura, sì al risarcimentoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 523 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Montera per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
- appellante -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Fabrizio per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2290/2024, pubblicata il 30/04/2024 (controversia in materia di responsabilità medica).
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto per errata diagnosi, e conseguente inadeguatezza del trattamento, sulla persona del IG.r ;
2. Parte_1
Condannare l al pagamento, in favore del Controparte_2
IG.r , di quella somma ritenuta di Giustizia a titolo di invalidità Parte_1
permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese vive e di quanto altro
1
3. Condannare l al pagamento, in Controparte_2
favore del IG.r , di quella somma ritenuta di Giustizia a titolo di Parte_1
danno da perdita da chance per non aver potuto l'odierno istante più esercitare
l'attività agonistica di ballerino professionista nonché l'attività lavorativa di agente;
4. Condannare l al pagamento, in Controparte_2
favore del IG.r , di quella somma ritenuta di Giustizia, a titolo di Parte_1
danno morale, danno estetico, danno esistenziale, oltre al rimborso delle spese vive
e di quanto altro accertato;
5. Condannare l al Controparte_2
pagamento, in favore del IG.r , degli interessi e della rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo;
6. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi in favore del sottoscrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “rigetti la impugnazione proposta dal sig. , Parte_1
siccome manifestamente inammissibile non meno che infondata, confermando per
l'effetto la sentenza n. 2290/24; - condanni l'appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari del grado”.
FATTI DI CAUSA
In data 9.11.2010 , che era stato coinvolto in un incidente stradale, Parte_1
venne trasportato presso l . RR. Ruggi Controparte_3
D'Aragona di e dimesso con diagnosi di contusioni multiple, prognosi di CP_1 sette giorni ed esami Rx, compreso “polso-mano”. Una settimana dopo (in data
15.11.2010) si rivolse al presidio ospedaliero “S. Maria della Speranza” di
Battipaglia per la persistenza di dolori diffusi e deficit algico del polso sinistro, ove gli venne diagnosticato “trauma al rachide cervicale con sindrome vertiginosa, al rachide lombare, alla spalla ed al polso sn e trauma cranico, minima coccigodinia, dolore al tratto cervicale e contusione del rachide con mialgia alla palpazione dei paravertebrali e dei trapezi. Dolore riferito anche alla spalla ed al polso a sn con impegno funzionale. Riferite vertigini. Si consiglia uso del collare ortopedico e reggi braccio. Controllo il 29.11.2010”. Presso il medesimo presidio ospedaliero si sottopose ad ulteriori visite, ma solo in data 14.12.2010 (dopo oltre un mese dal trauma), l'ortopedico dell'ospedale di Battipaglia prescrisse una RM che, eseguita in data 22.12.2010, per la prima volta evidenziò una lesione al polso sinistro
(frattura dello scafoide carpale e apofisi stiloide del radio di sn).
Il paziente, che negò il consenso ad un intervento chirurgico sullo scafoide sinistro, praticò terapie per varie settimane (FKT e ) e, dopo alcuni Persona_1
2 controlli (anche TAC ed RM), risultò evidente un ritardo e un non perfetto consolidamento della frattura dello scafoide sinistro. Persistendo la sintomatologia dolorosa ed il deficit funzionale al polso sinistro, il si fece osservare più Pt_1
volte presso un centro ortopedico del Policlinico di Ancona ove, per una diagnosi ormai di iniziale pseudo-artrosi, si proseguì solo con un approccio incruento con l'uso di tutori e di mobilizzazione cauta progressiva dell'articolazione del polso sinistro.
Tanto premesso, ritenendo che l'evento di danno patito (permanente limitazione funzionale del polso sinistro) sia stato causato dalla ritardata diagnosi (di frattura dello scafoide del polso sinistro) del presidio ospedaliero di Battipaglia e dalla conseguente omissione della prestazione sanitaria occorrente (applicazione di apparecchio gessato), agì in giudizio per il risarcimento dei danni. Parte_1
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto esclude la sussistenza della responsabilità contrattuale dell per l'evento di danno, esponendo che, per Controparte_1
poter stabilire l'esistenza di un nesso di causa tra il preteso inadempimento dei sanitari del presidio ospedaliero di Battipaglia per l'omissione della diagnosi e del trattamento di immobilizzazione ed il danno lamentato, “sarebbe stato necessario potere appurare che, effettivamente, la radiografia del 09.11.2010, già eseguita presso l'Azienda ospedaliera Ruggi - ove l'attore fu ricoverato dopo il sinistro - consentisse di riscontrare la sussistenza della frattura dello scafoide”; che “i consulenti, invece, hanno evidenziato che tale immagine radiografica non è in atti e non è stata neppure reperita presso il nosocomio, risultando la documentazione ormai al macero, in considerazione del tempo trascorso”; che “d'altro canto, il referto di tale immagine negava la presenza di fratture e la RMN disposta dal sanitario in data 14.12.2010 non forniva una risposta certa, evidenziando solo
“scarsa definizione della corticale dello scafoide carpale”, tanto che fu necessario ricorrere ad un esame TAC con ricostruzione tridimensionale per quella che era ancora solo una “sospetta” frattura dello scafoide”; che “né, d'altro canto, alla data della prima visita presso il presidio di Battipaglia il 15.11.2010 vi erano ragioni per prescrivere una nuova radiografia, stante la disponibilità di quella, recentissima, del 09.11.2010”; che “non può, dunque, ritenersi affatto, in mancanza dell'immagine radiografica del 09.11.2010, propendersi per la esistenza del nesso di causa tra la condotta del sanitario ed il danno, non risultando, pertanto, soddisfatta la prova del primo ciclo causale richiesto al paziente che si assuma
3 danneggiato da inadempimento del medico”; che “il referto di quella indagine diagnostica, peraltro, deponeva per l'assenza di frattura, non giustificandosi, dunque, l'esigenza immediata di nuovi approfondimenti diagnostici, disposta, infatti, solo al persistere della sintomatologia: né l'attore, gravato della prova della esistenza del nesso di causa, ha dato evidenza della esistenza di linee guida o riferimenti di letteratura scientifica che suggerissero la opportunità di ripetere dopo pochi giorni l'esame radiografico o procedere con esame TAC”.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico motivo, Parte_1 censura “l'erronea valutazione ed interpretazione di quanto dedotto dal nominato consulente tecnico d'ufficio”, “le cui risultanze - siccome esenti da vizi e congruamente motivate - devono ritenersi pienamente condivisibili”.
Osserva che il consulente ha affermato che vi fu certamente un ritardo nella diagnosi e un inadeguato trattamento di immobilizzazione a causa dell'evidente errore dovuto a imperizia e negligenza dell'ospedale di Battipaglia nell'individuare la lesione fratturativa dello scafoide sinistro;
che, avendo provato l'esistenza del contratto di spedalità e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, nonché allegato l'inadempimento della debitrice astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi era stato ovvero che, pur esistendo, esso non era stato eziologicamente rilevante;
che l'Asl non ha assolto all'onere e, anzi, risulta provato all'esito dell'istruttoria il suo inadempimento e, in base al criterio del “più probabile che non”, il nesso causale tra l'inadempimento e le conseguenze pregiudizievoli sofferte da parte attrice per il danno evento (la frattura dello scafoide esitata in pseudo-artrosi irreversibile); che i nominati consulenti hanno ravvisato “una chiara responsabilità di lieve-modesto grado nell'approccio diagnostico e per oltre un mese avvenuto all'ospedale di Battipaglia ove, a più riprese nell'ambulatorio di ortopedia, non fu posto alcun sospetto di lesione fratturativa del polso”, concludendo che, “sul piano del nesso di causalità, la pseudo-artrosi è comunque collegata, pur con delle attenuanti come su detto, al ritardo diagnostico della frattura dello scafoide, ad una mancata repentina immobilizzazione e quindi alla responsabilità dei sanitari del solo ospedale di Battipaglia (ambulatorio di ortopedia)”; che è stata fornita adeguata prova anche del “danno patrimoniale per la perdita di chance da intendere “quale perdita di occasioni favorevoli al suo collocamento lavorativo”; che, più specificamente, l'appellante non ha più potuto
4 esercitare l'attività agonistica di ballerino professionista nonché l'attività lavorativa di agente;
che i testi escussi hanno confermato che, stante i dolori al polso sinistro e l'inidoneità alla svolgimento della propria prestazione di agente che richiedeva l'utilizzo dell'automobile, l'appellante ha risolto per dimissioni il rapporto di lavoro in essere con la società Editalia s.p.a., ha dovuto abbandonare anche l'attività agonistica di ballerino professionista e non è più in grado di guidare autonomamente un autoveicolo.
L , costituitasi, eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
dell'atto di appello per violazione del principio di specificità del motivo ex art. 342
c.p.c. Nel merito, risponde che, come rilevato dal proprio c.t.p., dott. , Per_2
l'ortopedico in servizio presso l'ospedale di Battipaglia che visitò il paziente il 15 e il 29 novembre e, in seguito, il 14 dicembre 2010 prese in esame il referto di Pronto
Soccorso stilato in data 9.11.2010 presso il Ruggi d'Aragona di , in cui era CP_1
stata diagnosticata una mera policontusione con ulteriore consulenza specialistica ortopedica e referto x-grafico del polso sinistro, negativo per eventuali discontinuazioni fratturative post-traumatiche; che il sanitario fece legittimamente affidamento sul referto dei colleghi del pronto soccorso di , provvedendo a CP_1
prescrivere un'adeguata terapia medica con utilizzo di tutore all'arto superiore sinistro traumatizzato e in seguito - al controllo del 29.11.2010 - laser, ultrasuoni e riposo funzionale;
che, inoltre, in data 14.12.2010, a causa del persistere della tumefazione del polso sinistro, fu prontamente richiesta l'esecuzione di una RMN che permise di evidenziare la “scarsa definizione della corticale dello scafoide carpale” con prescrizione di un adeguato tutore per l'immobilizzazione del polso ed opportuno approfondimento diagnostico mediante esame TC con ricostruzione tridimensionale per sospetta frattura dello scafoide;
che solo in seguito, nel corso di un ulteriore controllo del 10.1.2014, il sanitario (sulla scorta dell'esame TC) acquisì la conferma del sospetto diagnostico di frattura dello scafoide sinistro consigliando al paziente l'intervento chirurgico che venne comunque rifiutato, per cui fu prescritto ancora l'uso del tutore, un trattamento con onde d'urto e l'applicazione locale di uno strumento “tipo Biostim” per magnetoterapia a campi pulsanti;
che tutto ciò dimostra l'assoluta correttezza degli approcci diagnostico-terapeutici eseguiti presso l'ospedale di Battipaglia;
che il Tribunale ha escluso qualsivoglia responsabilità dell'Asl, non solo in ragione delle precise note controdeduttive del c.t.p. di parte convenuta, ma anche a fronte del vuoto documentale (e dunque probatorio) riconducibile ad uno specifico onere gravante in capo all'appellante che
5 in prime cure non ha provato che dalla radiografia eseguita il 9.11.2010 presso il
Ruggi fosse effettivamente riscontrabile la frattura dello scafoide, con relativa e conseguente responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Battipaglia per omessa (e/o comunque tardiva) diagnosi;
che la radiografia non è stata mai esibita in prime cure
(onere gravante in capo all'attore) e, in ogni caso, il referto di tale immagine ha comunque negato la presenza di fratture mentre la RMN disposta dal sanitario in data 14.12.2010 non ha fornito una risposta certa, evidenziando solo “scarsa definizione della corticale dello scafoide carpale”, tanto che fu necessario ricorrere ad un esame TAC con ricostruzione tridimensionale per quella che era ancora solo una “sospetta” frattura dello scafoide;
che, in sostanza l'appellante non ha provato che nel corso della prima visita presso il presidio ospedaliero di Battipaglia (in data
15.11.2010) vi fossero valide e circostanziate ragioni per prescrivere una nuova radiografia, stante la disponibilità di quella, recentissima, del 9.11.2010; che il giudice di primo grado ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle generiche conclusioni dei Ctu e a condividere in parte qua i rilievi del Ctp dell'Asl; che comunque il postumo della pseudoartrosi è da ricollegarsi esclusivamente al rifiuto dell'appellante di sottoporsi ad intervento chirurgico;
che il danno iatrogeno si assesterebbe al più intorno al 2%, per il quale il sig. è già stato risarcito Pt_1
per il danno biologico connesso al sinistro stradale che lo vide coinvolto in data
9.11.2010.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti pacifici da cui prendere le mosse nell'esaminare il motivo di impugnazione sono i seguenti: a causa dell'incidente stradale del 9 novembre 2010, Parte_1
riportò (anche) una frattura dello scafoide del polso sinistro;
una settimana dopo (in data in data 15 novembre) si recò presso il presidio ospedaliero di Battipaglia, ma lo specialista ortopedico non rilevò la frattura, facendo affidamento sulla radiografia che era stata effettuata nell'immediatezza presso il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera di Salerno e sul suo referto negativo;
venne sottoposto Parte_1
ad altri due controlli dell'ortopedico di Battipaglia, in data 29 novembre e 14 dicembre, ma anche in tali occasioni non venne diagnosticata la frattura;
nella visita del 14 dicembre venne prescritta una RM eseguita poi il 22 dicembre, che sola evidenziò la frattura dello scafoide carpale.
Da questi fatti si evince chiaramente la sussistenza del primo elemento costitutivo della responsabilità contrattuale dell' , Controparte_1
poiché l'omessa diagnosi della lesione fratturativa nei controlli effettuati dal medico
6 ortopedico del presidio ospedaliero di Battipaglia (e la conseguente omissione del necessario intervento di immobilizzazione) configura un inadempimento dell'obbligo dell'Asl di effettuare, presso il proprio presidio ospedaliero di
Battipaglia, la corretta diagnosi e la necessaria terapia.
Ricorrono anche gli altri elementi costitutivi oggettivi della responsabilità, vale a dire l'evento di danno e la relazione di causalità con l'inadempimento. La RM eseguita il 22 dicembre evidenziò un ritardo nella calcificazione post-fratturativa che, secondo i consulenti tecnici d'ufficio, è imputabile al ritardo di oltre un mese nella diagnosi (dal primo controllo il 15 novembre alla RM del 22 dicembre) e nell'intervento di immobilizzazione. Applicando i noti criteri della condizione necessaria (condicio sine qua non) e della causalità adeguata (teoria della regolarità causale), deve affermarsi che l'evento di danno accertato dai consulenti (il ritardo nella calcificazione e la sua progressione verso una pseudo-artrosi) non si sarebbe verificato (secondo il criterio del “più probabile che non”) se l'ortopedico dell'ospedale di Battipaglia avesse effettuato una tempestiva diagnosi di frattura dello scafoide del polso sinistro e un adeguato e corretto trattamento di immobilizzazione.
A tal proposito va osservato che, con un errore di prospettiva, il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il nesso di causalità sulla base di un argomento
(l'affidamento incolpevole del sanitario di Battipaglia sulla radiografia effettuata il
9 novembre presso l'azienda sanitaria salernitana che, secondo il referto, negava la presenza di fratture) che attiene, invece, all'elemento strutturale della colpa. Per il nesso di causalità materiale occorre solo accertare, in base ad un giudizio controfattuale che, se l'ortopedico di Battipaglia avesse diagnosticato la frattura e immobilizzato il polso sinistro, l'aggravamento della lesione fratturativa non si sarebbe verificato.
Resta l'elemento della colpa, che è quello effettivamente controverso e che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si presume;
perciò, è onere della struttura sanitaria dimostrare, per esimersi da responsabilità, che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essere mosso al suo sanitario, avendo impiegato, in quelle circostanze, lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione. Rileva, non l'atteggiamento psichico, ma l'obiettiva deviazione dagli standard normativi di condotta.
Dunque, facendo applicazione dei criteri che regolano la distribuzione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi sussistente la
7 colpa medica per l'aggravamento della frattura allorquando la struttura sanitaria non assolva all'onere di provare che il medico della struttura ha impiegato lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione. Non sussiste, invece, la colpa quando risulta provato che quell'aggravamento della patologia, secondo la scienza medica, era inevitabile oppure se era evitabile e, tuttavia, sia provato che si sia verificata, non per negligenza o imperizia, ma per causa non imputabile (c.d. fortuito).
Nel caso di specie, la negligenza consiste nel non aver effettuato tempestivamente, sin dalla visita del 15 novembre, quelle indagini diagnostiche (la
RM prescritta solo nella visita del 22 dicembre) che avrebbero probabilmente
(secondo il criterio del “più probabile che non”) evidenziato la frattura. A differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la negligenza non può essere esclusa per il fatto che la radiografia del 9 novembre non aveva rilevato la frattura, sia perché tale lesione non era una conseguenza imprevedibile del trauma, sia perché, come sottolineato dai consulenti d'ufficio, “appare comprensibile e di frequente esperienza il fatto che, nell'immediatezza di un trauma, non si individui una piccola frattura dello scafoide;
infatti, come l'esperienza comune suggerisce, edemi post- traumatici e piccoli ematomi possono coprire una piccola frattura di un piccolo osso quale lo scafoide del polso sinistro”. In tal senso, va condivisa la valutazione dei consulenti, erroneamente disattesa dal primo giudice, i quali hanno escluso l'imperizia o negligenza dei sanitari dell'ospedale Ruggi di (che non è qui CP_1 in discussione), ma l'hanno ravvisata nella condotta dell'ortopedico dell'ospedale di
Battipaglia ove, dopo una settimana, l'attore si ripresentò per la persistenza di dolori diffusi, ad iniziare da un deficit algico del polso sinistro. In altri termini, la colpa di quest'ultimo consiste nell'aver fatto affidamento su una radiografia eseguita nell'immediatezza del trauma che, per esperienza comune degli specialisti, può non evidenziare piccole fratture nascoste da edemi e piccoli ematomi, anziché sospettare, data la persistenza di dolori e un deficit algico del polso sinistro, una possibile lesione fratturativa del polso. Ricorrono le condizioni della prevedibilità dell'evento e della sua evitabilità a mezzo della condotta doverosa, su cui si basa l'elemento strutturale della colpa.
Dopo aver accertato che l'evento di danno è riconducibile, secondo il criterio dell'evidenza del probabile, all'inadempimento della struttura sanitaria e la sussistenza della colpa, l'azione risarcitoria richiede la verifica in concreto dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (dato che l'inadempimento lede un diritto
8 inviolabile della persona del creditore) effettivamente patiti da , Parte_1 secondo un giudizio di “causalità giuridica” tra evento di danno e conseguenze dannose. Mentre la causalità materiale tra condotta ed evento configura, a monte, la responsabilità “strutturale” dell'agente, la causalità giuridica consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini risarcitori della responsabilità.
Per la causalità giuridica occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'art. 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo e che, per giurisprudenza pacifica, comprende nel risarcimento i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass.,
6.3.1997, n. 2009; Cass., 4.7.2006, n. 15274).
Nel caso di specie, le conseguenze pregiudizievoli (danni-conseguenza) di cui si chiede il risarcimento sono di natura non patrimoniale (l'invalidità permanente e temporanea e la perdita della possibilità di continuare ad esercitare l'attività agonistica di ballerino) e di natura patrimoniale (la perdita del reddito dell'attività lavorativa di agente della società Editalia s.p.a., non essendo più in grado di guidare autonomamente un autoveicolo). Va osservato che l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di ballerino, se non si traduce in un mancato guadagno di introiti che tale attività professionale gli assicurava (di cui non si fa cenno), può essere liquidata solo come danno non patrimoniale, ma non in maniera distinta, bensì come pregiudizio dinamico-relazionale e/o morale, eventualmente con un aumento per personalizzazione rispetto alla liquidazione standard collegata alla percentuale di invalidità permanente. Allo stesso modo, l'impossibilità di guidare autonomamente un veicolo.
In merito al danno non patrimoniale, è sfornita di prova l'eccezione dell'Asl di
“compensatio lucri cum damno” collegata ad un risarcimento del danno alla persona già ottenuto dall'assicuratore del responsabile del sinistro stradale (liquidazione da detrarre dall'entità del danno risarcibile). Nell'interrogatorio formale, l'attore ha riferito di essere stato risarcito solo dei danni alla vettura e delle spese mediche, dopo un giudizio civile, e non vi è prova contraria.
I consulenti tecnici hanno accertato un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60, nonché un danno biologico permanente del 5%, in parte inevitabile (una percentuale del 2% di esito funzionale che “ci sarebbe
9 comunque stato”) e in parte imputabile alla negligenza dei sanitari dell'ospedale di
Battipaglia (3%).
Trattandosi di una lesione micropermanente, il danno non patrimoniale va liquidato, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), e del successivo art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-
Bianco), immediatamente applicabili anche ai fatti pregressi, in base ai parametri dettati dall'art. 139 del D.L.vo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private).
Nell'applicare le tabelle per il danno “differenziale” del 3% di invalidità permanente occorre tener presente della c.d. menomazione “concorrente” che, per giurisprudenza della Suprema Corte, rileva ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche sulla determinazione del grado percentuale di invalidità, che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni, poiché gli effetti invalidanti della condotta medica sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione.
In particolare, il maggior danno causato dall'inadempimento, al netto della menomazione “concorrente”, non può essere liquidato ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale invalidante pari alla differenza tra l'invalidità effettivamente riscontrata dal c.t.u. e la percentuale ascrivibile alla menomazione preesistente concorrente.
Occorre, invece: a) stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertirla in denaro;
b) stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertirla in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottrarre l'importo (b) dall'importo (a), fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare “la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass.,
11.11.2019, n. 28986; Cass., ord., 29.9.2022, n. 28327).
Applicando, pertanto, le tabelle ex art. 139 cit., aggiornate al D.M. 16 luglio
2024, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data dell'evento (24 anni), il danno non patrimoniale per invalidità permanente del 5%, nella componente dinamico- relazionale (in cui si risolve il danno biologico, che in null'altro consiste che nella
10 compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa), calcolato all'attualità ammonta ad € 6.607,42, mentre per l'invalidità concorrente del 2% ammonta ad € 1.938,18. La differenza pari ad € 4.669,24 (€ 6.607,42 - € 1.938,18) rappresenta la liquidazione monetaria del danno differenziale del 3%. Per il danno biologico da invalidità temporanea, il
D.M. citato prevede la liquidazione di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Il periodo di inabilità temporanea accertato deve essere liquidato in complessivi €
1.657,20 (€ 828,60 x 30 giorni di inabilità al 50% ed € 828,60 x 60 giorni di inabilità al 25%).
La liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo (€ 6.326,44) deve essere incrementata, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, nella misura del 20 per cento (€ 1.265,29), per un totale di € 7.591,73.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4 dell'art. 139 cit., può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. La specificità del caso in esame, dedotta dall'odierno appellante, è data dalla perdita della possibilità di continuare ad esercitare l'attività agonistica di ballerino e a guidare autonomamente un autoveicolo. Sul punto i testi e Testimone_1 Tes_2
ha riferito che ha difficoltà a condurre un veicolo che non
[...] Parte_1
sia munito di servosterzo e a sollevare piccoli pesi, ed anche che ha abbandonato la carriera agonistica di ballerino. Dalla loro deposizione non si evince che l'appellante ha patito un pregiudizio dinamico-relazionale e/o morale aggiuntivo e peculiare rispetto alle conseguenze generali ed inevitabili della menomazione patita.
Non ha perduto la capacità di guidare (solo le vecchie autovetture non sono dotate di servosterzo), né risulta che l'abbandono dell'attività di ballerino sia dipeso dai postumi del trauma. D'altronde, la percentuale minima di invalidità (5%, di cui il
3% imputabile alla negligenza dell'ortopedico dell'ospedale di Battipaglia) al polso sinistro non potrebbe avere alcuna reale conseguenza sullo svolgimento di tale attività. Non ricorrono, pertanto, ragioni valide per un aumento personalizzato ex art. 139, comma 4, cit., rispetto ad una lesione che non influisce sulla sfera
11 individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane in maniera superiore rispetto alla comune incidenza di quel grado di invalidità.
È, infine, del tutto sfornita di prova la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del reddito dell'attività lavorativa di agente della società
Editalia s.p.a. Non vi è prova dell'attività lavorativa svolta, del reddito percepito, del nesso di causalità giuridica tra gli esiti permanenti e la perdita del lavoro ed è smentita la circostanza che non possa più guidare autonomamente un autoveicolo. I consulenti, poi, hanno espressamente escluso il danno (“Nessun danno specifico lavorativo”).
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto, con la condanna dell'Asl al risarcimento solo del danno non patrimoniale standard, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, per l'importo complessivo di € 7.591,73.
Trattandosi di liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali dal momento dell'evento (dal 15.11.2010, data della prima visita all'ospedale di Battipaglia) fino al soddisfo, che devono essere calcolati sulla somma che, previa devalutazione fino a tale momento, deve essere, poi, via via rivalutata annualmente fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma, già rivalutata, di € 7.591,73.
La liquidazione di un danno in misura inferiore alla domanda (che esclude il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da perdita dell'attività agonistica e dell'attività lavorativa) giustifica la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo sul valore accertato (€ 7.591,73), e la condanna dell'Asl al rimborso della restante metà in favore dell'appellante che, su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., va distratta in favore del difensore. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono, invece, poste definitivamente ed interamente a carico dell'Asl.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 523/2024, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento parziale della domanda, condanna l Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di
[...] Parte_1
nella misura complessiva di € 7.591,73 oltre gli interessi legali dal
[...]
12 15.11.2010 da calcolare sulla somma che, previa devalutazione fino al
15.11.2010, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di € 7.591,73;
2. compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.281,00 per spese vive (di cui € 477,00 per il primo grado ed € 804,00 per il secondo grado) e in € 6.800,00 per onorari di difesa (di cui € 3.500,00 per il primo grado ed € 3.300,00 per il secondo grado),
e condanna l al rimborso della restante metà Controparte_1
in favore di - pari ad € 640,50 per spese vive ed € 3.400,00 per Parte_1
onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Ludovico Montera, per dichiarato anticipo.
3. pone definitivamente ed interamente a carico dell Controparte_1
le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Salerno lì 11/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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