Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/1976, n. 707
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Sentenza 3 marzo 1976

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Deve essere proposta dinanzi al tribunale regionale amministrativo e non davanti al giudice ordinario la controversia relativa al rapporto d'impiego tra l'enal e il condirettore responsabile di un periodico edito dall'ente, poiche l'enal e un ente pubblico non economico, avente scopi culturali, ricreativi, artistici e sportivi. Ne puo ravvisarsi un fine di lucro nel fatto che esso gestisca un concorso (l'enalotto) dal quale ritrae un utile, e pubblichi un giornale ('tempo liberò) per diffondere tra gli iscritti la conoscenza dell'ente e delle sue iniziative, poiche si tratta di attivita supplementari, non essenziali rispetto a quella rivolta alla realizzazione dei fini sopra accennati, che sono gli unici qualificanti e costituiscono la stessa ragione d'essere dell'ente. ( V 808/75, mass n 374179; ( V 292/75, mass n 373506).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/1976, n. 707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 707
    Data del deposito : 3 marzo 1976

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