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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MALTESE ELEONORA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. GUERRIERI EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 8/05/2025 la causa è stata rimessa in decisione su domanda congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da verbale in atti.
Il decreto di fissazione d'udienza del 13/02/2025 è stato trasmesso al Pubblico ministero.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MODICA in data 06/08/2005, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 37,
Parte II, Serie A, dell'anno 2005. Da tale unione non sono nati figli.
Dai documenti agli atti risulta che la separazione tra i coniugi su domanda congiunta è stata omologata con sentenza n. 791/2024 del 22/04/2024.
In data 13/02/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio; si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 8/05/2025 i procuratori delle parti hanno depositato l'accordo raggiunto sottoscritto dalle parti personalmente e hanno chiesto la modifica del procedimento in consensuale ex art. 473- bis.51 c.p.c., alle seguenti condizioni:
- il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
una somma una tantum pari a 15.000 euro (quindicimila euro). Tale importo sarà corrisposto nelle seguenti modalità:
7.550 euro alla sottoscrizione del presente accordo;
7.500 euro a saldo entro e non oltre il 30 settembre 2025.
- la SI.ra , con la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum come Controparte_1
sopra stabilito, rinuncia espressamente alla domanda riconvenzionale spiegata nel presente giudizio;
- le spese di lite sono compensate tra le parti.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile, che può ritenersi equo in relazione alle rispettive condizioni economiche delle parti.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 422/2025 R.G.:
pagina 2 di 3 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in MODICA in data 06/08/2005, trascritto nel registro dello stato civile degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 37, Parte II, Serie A, dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 09/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MALTESE ELEONORA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. GUERRIERI EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 8/05/2025 la causa è stata rimessa in decisione su domanda congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da verbale in atti.
Il decreto di fissazione d'udienza del 13/02/2025 è stato trasmesso al Pubblico ministero.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MODICA in data 06/08/2005, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 37,
Parte II, Serie A, dell'anno 2005. Da tale unione non sono nati figli.
Dai documenti agli atti risulta che la separazione tra i coniugi su domanda congiunta è stata omologata con sentenza n. 791/2024 del 22/04/2024.
In data 13/02/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio; si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 8/05/2025 i procuratori delle parti hanno depositato l'accordo raggiunto sottoscritto dalle parti personalmente e hanno chiesto la modifica del procedimento in consensuale ex art. 473- bis.51 c.p.c., alle seguenti condizioni:
- il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
una somma una tantum pari a 15.000 euro (quindicimila euro). Tale importo sarà corrisposto nelle seguenti modalità:
7.550 euro alla sottoscrizione del presente accordo;
7.500 euro a saldo entro e non oltre il 30 settembre 2025.
- la SI.ra , con la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum come Controparte_1
sopra stabilito, rinuncia espressamente alla domanda riconvenzionale spiegata nel presente giudizio;
- le spese di lite sono compensate tra le parti.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, sussistendo i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile, che può ritenersi equo in relazione alle rispettive condizioni economiche delle parti.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 422/2025 R.G.:
pagina 2 di 3 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in MODICA in data 06/08/2005, trascritto nel registro dello stato civile degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 37, Parte II, Serie A, dell'anno 2005; omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 09/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3