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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2798 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 14.12.2024, comunicato il 16.12.2024, l'udienza del 23.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 23.9.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio di Mambro
- attore -
e
(P.I. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dagli avv.ti Dominella Agostino e Zannotti Elisabetta
- convenuta -
OGGETTO: domanda risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127- ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una Controparte_1 presunta sottrazione fraudolenta di somme dal suo conto corrente postale. In particolare, l'attore deduceva di essere titolare del conto corrente postale n.
1002659587, aperto presso l'ufficio di Cassino;
che in data 17.7.2019, dovendo effettuare una operazione online sul suddetto conto, si avvedeva che non vi era disponibilità, nonostante dall'ultima verifica risultasse un saldo di oltre €
15.000,00; che dalla lista movimenti emergeva che in data 13.7.2019, alle ore
2 15.57, era stato effettuato un bonifico on-line di € 15.000,00 a favore di “
[...]
”, persona a lui ignota;
che per tale fatto sporgeva denuncia;
che Per_1 [...]
in data 18.7.2019, respingeva la richiesta di storno, sostenendo la Controparte_1 legittimità dell'operazione effettuata;
che in data 22.8.2019 veniva a conoscenza di una nuova truffa on-line ai suoi danni poiché, collegatosi al proprio home banking per effettuare un pagamento di € 125,00, veniva informato dal sistema che la propria disponibilità era di soli € 55,16; che dalla lista movimenti apprendeva che in data 14.8.2019, alle ore 11,12, ignoti si introducevano nuovamente nel suo conto corrente effettuando un bonifico di € 1.042,00 a favore di “Team Internet Ag per ” con codice Controparte_2 dell'operazione nr. TRNEA19081433457526481480074370IT; che anche per tale condotta provvedeva a depositare denuncia-querela; che nuovamente
[...]
con nota del 23.08.2019 declinava ogni responsabilità in merito Controparte_1 all'accaduto. Pertanto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: • ritenere – accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione CP_1 dell'ammanco verificatosi in data 13.07.2019 e in data 14.08.2019; • ritenere – condannare, conseguentemente, a restituire a favore di CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 16.042,00, oltre interessi come per legge dovuti a decorrere dalla data di effettuazione delle singole operazioni;
• con vittoria di spese
e compensi di legge”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la nullità della domanda attorea;
2) NEL MERITO comunque respingere le domande tutte avanzate da parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese e onorari”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025.
2. La domanda dell'attore va rigettata per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
La domanda di restituzione avanzata dall'attore si basa su due presunte frodi informatiche subite il 13 luglio 2019 e il 14 agosto 2019.
In particolare, secondo la prospettazione dei fatti offerta da , questi Parte_1 scopriva che in data 13.7.2019, alle ore 15.57, era stato effettuato un bonifico
3 online di € 15.000,00 dal sul conto corrente postale n. 1002659587, a favore di un ignoto beneficiario (tale “ ”), e che in data 14.8.2019, alle ore Persona_1
11.12, un altro bonifico di € 1.042,00 era stato eseguito, sempre da ignoti, dal medesimo conto a favore di “Team Internet Ag per
[...]
”, con codice dell'operazione nr. Controparte_2
TRNEA19081433457526481480074370IT.
Rileva il Tribunale che l'attore non ha allegato elementi fattuali sufficienti a dimostrare l'esistenza di una complessa frode informatica.
Al riguardo, è importante evidenziare che, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'operazione di pagamento in esame, grava sul ricorrente l'onere di allegare i fatti specifici da cui possa desumersi la modalità con cui la frode è stata perpetrata. In realtà, la sua tesi si basa unicamente sull'assunto che un terzo soggetto si sarebbe illegittimamente inserito nel sistema telematico, eseguendo le operazioni contestate con piena autonomia. Tuttavia, tale mera asserzione, non supportata da fatti o circostanze concrete, non soddisfa l'onere di allegazione e non consente di circoscrivere l'inadempimento imputabile a
[...]
Controparte_1
In proposito, giova rammentare che il termine “phishing” designa l'illecita acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi di home banking. Tale illecita captazione si attua, sovente, mediante l'invio di messaggi di posta elettronica ingannevoli che, pur apparendo verosimili e riconducibili all'intermediario finanziario, mirano a indurre il correntista a inserire i propri codici segreti con il falso pretesto di asserite verifiche di sicurezza, procedure di aggiornamento o altre giustificazioni similari. Si verifica, altresì, l'ipotesi più evoluta in cui, nel corso della navigazione online, viene introdotto in via occulta sulla postazione informatica del correntista un malware o un software-spia, al fine di intercettare le credenziali digitate e gli altri dati sensibili. Diffusa è pure la tecnica del man-in- the-browser, che consiste nell'inserimento illecito, nell'ambiente informatico dell'utente, di una schermata di home banking solo apparentemente genuina. In tal modo, il correntista, ingannato e convinto di operare sul sistema del fornitore,
è indotto a digitare le proprie credenziali di accesso, che vengono così illecitamente acquisite. Ancora, il termine “vishing” descrive una truffa che si avvale del canale telefonico per manipolare la vittima e indurla a divulgare
4 informazioni personali, finanziarie o di sicurezza, o a disporre un trasferimento di denaro. Lo “smishing”, invece, rappresenta un analogo tentativo perpetrato attraverso messaggi di testo. Un'evoluzione più recente nel panorama delle frodi è lo “spoofing”, un attacco che consente a un soggetto malevolo di camuffare la propria identità. Questo metodo, celando la vera origine della comunicazione, conferisce un'apparenza di affidabilità alla vittima, facilitando l'acquisizione di dati riservati e sensibili. Nelle tecniche più moderne, lo spoofing è la causa per cui il correntista riceve messaggi che appaiono autentici, al punto da inserirsi nella cronologia delle conversazioni pregresse con il proprio istituto bancario.
Elemento ricorrente nelle fattispecie richiamate è l'abuso perpetrato da un soggetto terzo che, una volta acquisite illecitamente le credenziali del cliente, accede al conto corrente o alla carta di credito per disporre operazioni non autorizzate sulle somme ivi depositate.
Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca, in questi casi, ha fonte e natura contrattuale (Cass. n. 3780/2024Cass. n.
2950/2017; Cass. n. 806/2016). Sotto il profilo dell'onere della prova si è recentemente affermato che l'intermediario finanziario deve dimostrare “di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. In assenza di tale prova è corretta la decisione di imputare alla banca il rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente” (Cass. n. 3780/2024).
In una diversa prospettiva, si è rilevato che la banca “può esonerarsi da responsabilità qualora provi di aver adottato adeguate misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici utilizzati e l'accesso agli stessi sia avvenuto per negligenza del correntista nella custodia dei dispositivi o codici di accesso tale da interrompere il nesso eziologico tra condotta della banca e danno del cliente” (Cass.
n. 7214/2023).
Ciò precisato, si evidenzia che l'attore non ha descritto in modo circostanziato alcuna frode informatica atta a rappresentare le modalità con cui un terzo soggetto si sarebbe illegittimamente inserito nel sistema telematico, eseguendo le
5 operazioni contestate con piena autonomia, mediante l'accesso al proprio conto corrente con l'impiego delle credenziali dello stesso.
In aggiunta, va evidenziato che l'attore, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'assunto che il sistema di sicurezza del sito web di fosse stato vulnerato da Controparte_1 un'azione di intrusione informatica perpetrata mediante l'impiego di virus, malware o trojan, strumenti che avrebbero permesso a soggetti estranei di sottrarre illecitamente le somme di denaro dal suo conto corrente.
Tale prospettazione appare in contraddizione con la precedente, poiché è fondamentale distinguere un attacco diretto ai sistemi informatici di
[...] da una frode che si basa sull'inganno dell'utente. Le frodi che Controparte_1 coinvolgono l'esecuzione di bonifici, nella maggioranza dei casi, non sono riconducibili a un'intrusione nei sistemi di sicurezza degli intermediari finanziari, bensì si fondano su espedienti che inducono il correntista a porre in essere, inconsapevolmente, un atto dispositivo dannoso.
L'azione dell'attore, basata su un quadro fattuale generico e contraddittorio, non consente di ricostruire con sufficiente chiarezza la dinamica della presunta frode informatica e, in particolare, i tempi e i modi dell'illecita acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi di home banking. Di conseguenza, viene a mancare un presupposto essenziale per dimostrare il "disconoscimento" delle operazioni e per dettagliare l'inadempimento posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Invero, come già esposto, è dirimente distinguere l'ipotesi di intrusione illecita nei sistemi informatici di dalla Controparte_1 fattispecie di frode che si realizza a danno dell'utente. Tale distinzione è essenziale per la corretta valutazione delle misure di sicurezza che l'intermediario finanziario è tenuto a implementare e a garantire.
La genericità e l'incompletezza della domanda conducono al relativo rigetto.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.2001-
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 3.376,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva se dovuta per legge
Cassino, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 14.12.2024, comunicato il 16.12.2024, l'udienza del 23.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2798 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 23.9.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Antonio di Mambro
- attore -
e
(P.I. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dagli avv.ti Dominella Agostino e Zannotti Elisabetta
- convenuta -
OGGETTO: domanda risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127- ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una Controparte_1 presunta sottrazione fraudolenta di somme dal suo conto corrente postale. In particolare, l'attore deduceva di essere titolare del conto corrente postale n.
1002659587, aperto presso l'ufficio di Cassino;
che in data 17.7.2019, dovendo effettuare una operazione online sul suddetto conto, si avvedeva che non vi era disponibilità, nonostante dall'ultima verifica risultasse un saldo di oltre €
15.000,00; che dalla lista movimenti emergeva che in data 13.7.2019, alle ore
2 15.57, era stato effettuato un bonifico on-line di € 15.000,00 a favore di “
[...]
”, persona a lui ignota;
che per tale fatto sporgeva denuncia;
che Per_1 [...]
in data 18.7.2019, respingeva la richiesta di storno, sostenendo la Controparte_1 legittimità dell'operazione effettuata;
che in data 22.8.2019 veniva a conoscenza di una nuova truffa on-line ai suoi danni poiché, collegatosi al proprio home banking per effettuare un pagamento di € 125,00, veniva informato dal sistema che la propria disponibilità era di soli € 55,16; che dalla lista movimenti apprendeva che in data 14.8.2019, alle ore 11,12, ignoti si introducevano nuovamente nel suo conto corrente effettuando un bonifico di € 1.042,00 a favore di “Team Internet Ag per ” con codice Controparte_2 dell'operazione nr. TRNEA19081433457526481480074370IT; che anche per tale condotta provvedeva a depositare denuncia-querela; che nuovamente
[...]
con nota del 23.08.2019 declinava ogni responsabilità in merito Controparte_1 all'accaduto. Pertanto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: • ritenere – accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione CP_1 dell'ammanco verificatosi in data 13.07.2019 e in data 14.08.2019; • ritenere – condannare, conseguentemente, a restituire a favore di CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 16.042,00, oltre interessi come per legge dovuti a decorrere dalla data di effettuazione delle singole operazioni;
• con vittoria di spese
e compensi di legge”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la nullità della domanda attorea;
2) NEL MERITO comunque respingere le domande tutte avanzate da parte attrice nei confronti di in Controparte_1 quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese e onorari”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025.
2. La domanda dell'attore va rigettata per i seguenti motivi in fatto e in diritto.
La domanda di restituzione avanzata dall'attore si basa su due presunte frodi informatiche subite il 13 luglio 2019 e il 14 agosto 2019.
In particolare, secondo la prospettazione dei fatti offerta da , questi Parte_1 scopriva che in data 13.7.2019, alle ore 15.57, era stato effettuato un bonifico
3 online di € 15.000,00 dal sul conto corrente postale n. 1002659587, a favore di un ignoto beneficiario (tale “ ”), e che in data 14.8.2019, alle ore Persona_1
11.12, un altro bonifico di € 1.042,00 era stato eseguito, sempre da ignoti, dal medesimo conto a favore di “Team Internet Ag per
[...]
”, con codice dell'operazione nr. Controparte_2
TRNEA19081433457526481480074370IT.
Rileva il Tribunale che l'attore non ha allegato elementi fattuali sufficienti a dimostrare l'esistenza di una complessa frode informatica.
Al riguardo, è importante evidenziare che, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'operazione di pagamento in esame, grava sul ricorrente l'onere di allegare i fatti specifici da cui possa desumersi la modalità con cui la frode è stata perpetrata. In realtà, la sua tesi si basa unicamente sull'assunto che un terzo soggetto si sarebbe illegittimamente inserito nel sistema telematico, eseguendo le operazioni contestate con piena autonomia. Tuttavia, tale mera asserzione, non supportata da fatti o circostanze concrete, non soddisfa l'onere di allegazione e non consente di circoscrivere l'inadempimento imputabile a
[...]
Controparte_1
In proposito, giova rammentare che il termine “phishing” designa l'illecita acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi di home banking. Tale illecita captazione si attua, sovente, mediante l'invio di messaggi di posta elettronica ingannevoli che, pur apparendo verosimili e riconducibili all'intermediario finanziario, mirano a indurre il correntista a inserire i propri codici segreti con il falso pretesto di asserite verifiche di sicurezza, procedure di aggiornamento o altre giustificazioni similari. Si verifica, altresì, l'ipotesi più evoluta in cui, nel corso della navigazione online, viene introdotto in via occulta sulla postazione informatica del correntista un malware o un software-spia, al fine di intercettare le credenziali digitate e gli altri dati sensibili. Diffusa è pure la tecnica del man-in- the-browser, che consiste nell'inserimento illecito, nell'ambiente informatico dell'utente, di una schermata di home banking solo apparentemente genuina. In tal modo, il correntista, ingannato e convinto di operare sul sistema del fornitore,
è indotto a digitare le proprie credenziali di accesso, che vengono così illecitamente acquisite. Ancora, il termine “vishing” descrive una truffa che si avvale del canale telefonico per manipolare la vittima e indurla a divulgare
4 informazioni personali, finanziarie o di sicurezza, o a disporre un trasferimento di denaro. Lo “smishing”, invece, rappresenta un analogo tentativo perpetrato attraverso messaggi di testo. Un'evoluzione più recente nel panorama delle frodi è lo “spoofing”, un attacco che consente a un soggetto malevolo di camuffare la propria identità. Questo metodo, celando la vera origine della comunicazione, conferisce un'apparenza di affidabilità alla vittima, facilitando l'acquisizione di dati riservati e sensibili. Nelle tecniche più moderne, lo spoofing è la causa per cui il correntista riceve messaggi che appaiono autentici, al punto da inserirsi nella cronologia delle conversazioni pregresse con il proprio istituto bancario.
Elemento ricorrente nelle fattispecie richiamate è l'abuso perpetrato da un soggetto terzo che, una volta acquisite illecitamente le credenziali del cliente, accede al conto corrente o alla carta di credito per disporre operazioni non autorizzate sulle somme ivi depositate.
Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca, in questi casi, ha fonte e natura contrattuale (Cass. n. 3780/2024Cass. n.
2950/2017; Cass. n. 806/2016). Sotto il profilo dell'onere della prova si è recentemente affermato che l'intermediario finanziario deve dimostrare “di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l'invio al titolare della carta di appositi sms alert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. In assenza di tale prova è corretta la decisione di imputare alla banca il rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente” (Cass. n. 3780/2024).
In una diversa prospettiva, si è rilevato che la banca “può esonerarsi da responsabilità qualora provi di aver adottato adeguate misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici utilizzati e l'accesso agli stessi sia avvenuto per negligenza del correntista nella custodia dei dispositivi o codici di accesso tale da interrompere il nesso eziologico tra condotta della banca e danno del cliente” (Cass.
n. 7214/2023).
Ciò precisato, si evidenzia che l'attore non ha descritto in modo circostanziato alcuna frode informatica atta a rappresentare le modalità con cui un terzo soggetto si sarebbe illegittimamente inserito nel sistema telematico, eseguendo le
5 operazioni contestate con piena autonomia, mediante l'accesso al proprio conto corrente con l'impiego delle credenziali dello stesso.
In aggiunta, va evidenziato che l'attore, nella prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'assunto che il sistema di sicurezza del sito web di fosse stato vulnerato da Controparte_1 un'azione di intrusione informatica perpetrata mediante l'impiego di virus, malware o trojan, strumenti che avrebbero permesso a soggetti estranei di sottrarre illecitamente le somme di denaro dal suo conto corrente.
Tale prospettazione appare in contraddizione con la precedente, poiché è fondamentale distinguere un attacco diretto ai sistemi informatici di
[...] da una frode che si basa sull'inganno dell'utente. Le frodi che Controparte_1 coinvolgono l'esecuzione di bonifici, nella maggioranza dei casi, non sono riconducibili a un'intrusione nei sistemi di sicurezza degli intermediari finanziari, bensì si fondano su espedienti che inducono il correntista a porre in essere, inconsapevolmente, un atto dispositivo dannoso.
L'azione dell'attore, basata su un quadro fattuale generico e contraddittorio, non consente di ricostruire con sufficiente chiarezza la dinamica della presunta frode informatica e, in particolare, i tempi e i modi dell'illecita acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi di home banking. Di conseguenza, viene a mancare un presupposto essenziale per dimostrare il "disconoscimento" delle operazioni e per dettagliare l'inadempimento posto a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Invero, come già esposto, è dirimente distinguere l'ipotesi di intrusione illecita nei sistemi informatici di dalla Controparte_1 fattispecie di frode che si realizza a danno dell'utente. Tale distinzione è essenziale per la corretta valutazione delle misure di sicurezza che l'intermediario finanziario è tenuto a implementare e a garantire.
La genericità e l'incompletezza della domanda conducono al relativo rigetto.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.2001-
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 3.376,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva se dovuta per legge
Cassino, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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