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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2779/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11660/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0011760000012021002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1805/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha opposto l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni 2012/3T/001176/000/001/2021/002, notificato in data 14 aprile 2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 155,00 che sarebbe dovuto a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni in relazione al contratto di locazione anno 2012 serie 3T n. 001176.
A sostegno del ricorso ha evidenziato che il contratto di locazione ripreso a tassazione aveva cessato di produrre i propri effetti anticipatamente a seguito di risoluzione avvenuta nel 2019 e che pertanto essa contribuente in data 23 ottobre 2020 aveva versato l'imposta di registro dovuta in misura fissa pari ad euro
67,00 come previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/86.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando che, a seguito di ricognizione documentale, è stato disposto in via di autotutela l'annullamento totale dell'atto impugnato.
Ha pertanto concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
La Prelios ha aderito alle stesse conclusioni con memoria del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio degli importi oggetto dell'avviso di liquidazione n. 2012/3T/001176/000/001/2021/002 determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992 n.546.
Le spese, come da conclusioni congiunte, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
(OR EC)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11660/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0011760000012021002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1805/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha opposto l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni 2012/3T/001176/000/001/2021/002, notificato in data 14 aprile 2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di euro 155,00 che sarebbe dovuto a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni in relazione al contratto di locazione anno 2012 serie 3T n. 001176.
A sostegno del ricorso ha evidenziato che il contratto di locazione ripreso a tassazione aveva cessato di produrre i propri effetti anticipatamente a seguito di risoluzione avvenuta nel 2019 e che pertanto essa contribuente in data 23 ottobre 2020 aveva versato l'imposta di registro dovuta in misura fissa pari ad euro
67,00 come previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/86.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando che, a seguito di ricognizione documentale, è stato disposto in via di autotutela l'annullamento totale dell'atto impugnato.
Ha pertanto concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
La Prelios ha aderito alle stesse conclusioni con memoria del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio degli importi oggetto dell'avviso di liquidazione n. 2012/3T/001176/000/001/2021/002 determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992 n.546.
Le spese, come da conclusioni congiunte, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
(OR EC)