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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18033 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 7468 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi in giudizio con l'avv. Angela Orlando C.F._2
-parti attrici-
e
(C.F. , quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._3 individuale , in giudizio con gli Controparte_2 avv.ti Francesco Cavalcanti ed Emanuele Sestili
-parte convenuta-
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per le parti attrici: “come memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.” e quindi
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis,
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico concluso in data 26 gennaio 2020 con di TE DE per Controparte_2 impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. non imputabile agli attori e/o per factum principis, con ogni conseguenza di legge;
1 b) In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico concluso in data 26 gennaio 2020 con Controparte_3
per cancellazione del pacchetto turistico operato dalla medesima;
[...]
c) Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione dell'importo di Euro 5.450,00, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare Controparte_3
al pagamento del predetto importo in favore degli attori;
[...]
d) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
e) In ogni caso, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto”;
- per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi:
“Voglia l'On.Le Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e difesa così provvedere:
1. In Via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda per violazione art. art. 3,
d.l. 132/2014, conv. L. 162/2014.
2. In Via Preliminare: Estromettere dal giudizio la convenuta in Controparte_2 quanto non legittimata passiva circa l'obbligo del rimborso del volo e dell'importo di euro 3.945,00 per essere unica legittimata passiva ed obbligata la CP_4
quale compagnia aerea e/o vettore tenuta al rimborso del costo del volo;
[...]
3. In via preliminare e subordinata, in caso di rigetto della richiesta estromissione, autorizzare la chiamata in causa del terzo , con sede in Controparte_4
Via Dell'industria 32/34 di Somma Lombardo 21019 (VA), ex art. 269 cpc e di conseguenza fissare una nuova udienza per consentire la citazione a giudizio del terzo chiamato il tutto nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
4. Nel merito: Accertare e dichiarare non dovuta e non rimborsabile la somma versata
a titolo di provvigione e spese dell'agenzia Casacuba Cosmo e di euro 1.955,00).
5. accertare e dichiarare unica obbligata dunque tenuta a Controparte_4 manlevare la convenuta Casacuba Cosmo dalla pretesa attorea di rimborso del volo e conseguentemente dichiarare la sola tenuta al pagamento Controparte_4 della somma di euro 3.495,80, con conseguente estromissione della convenuta
AC Cosmo.
2
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio “ ” (e quindi la Controparte_2 stessa , quale titolare della predetta impresa individuale), formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni (poi in parte modificate in sede di memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c.):
“a) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico concluso in data 26 gennaio 2020 con per Controparte_3 impossibilità sopravvenuta non imputabile agli attori e/o per factum principis, con ogni conseguenza di legge;
b) Accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione, da parte della convenuta, dell'importo di Euro 5.450,00, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento del predetto importo in favore degli Controparte_3 attori”.
A sostegno delle domande di risoluzione e ripetizione di indebito così proposte, gli attori hanno infatti allegato e dedotto:
- che, in data 26.1.2020, la stessa attrice aveva acquistato da Parte_1 CP_2
Per_ di , per sé e per e (ossia
[...] Controparte_1 Pt_2 Persona_2 anche, rispettivamente, per il proprio coniuge e per propri figli), un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio a da effettuare ad aprile 2020 e comprensivo di CP_3 tutti i servizi, al prezzo complessivo di euro 7.696,80;
- che il versamento della predetta somma era stato effettuato, in data 27.1.2020, in favore della stessa;
Controparte_2
- che, in data 18.3.2020, gli attori, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, avevano comunicato la propria volontà di procedere all'annullamento del viaggio, stante l'impossibilità di mobilità e di spostamenti ai sensi del D.P.C.M. del 9.3.2020;
- che, in data 8.4.2020 ed a fronte del silenzio di , gli attori avevano Controparte_2
3 chiesto nuovamente il rimborso del corrispettivo;
- che, in pari data, aveva confermato il “blocco” del pacchetto Controparte_2 turistico a causa dell'emergenza sanitaria;
- che, a seguito di successive interlocuzioni, le parti erano giunte ad un accordo bonario, che prevedeva il rimborso di euro 3.495,80 per la biglietteria aerea (per il quale gli attori stessi, come da indicazioni di , avevano poi inviato al Controparte_2 vettore una raccomandata a/r ricevuta in data 24.9.2020), nonché il Parte_3 rimborso di euro 3.225,00 per il servizio a terra, assicurazioni e tasse, con conseguente rinuncia, da parte dei medesimi attori, all'importo di euro 976,00;
- che tuttavia la convenuta, in data 29.10.2020, aveva effettuato il pagamento del minore importo di euro 2.246,80;
- che, stante l'esito infruttuoso della richiesta di corresponsione del residuo (euro
4.474,00) dell'importo pattuito, era quindi diritto degli attori ottenere il pagamento integrale del dovuto e quindi l'importo di euro 5.450,00, così determinato al netto dell'acconto ricevuto;
- che infatti, in caso di contratto di pacchetto turistico (caratterizzato dalla combinazione di diversi servizi turistici) da eseguirsi nel periodo interessato dalle restrizioni o dai divieti agli spostamenti a causa dell'emergenza epidemiologica, il viaggiatore impossibilitato a partire aveva diritto di annullare la propria prenotazione per impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. ed esercitare il diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo;
normativa questa anche richiamata dall'art. 88 bis del decreto cd. Cura Italia.
1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, formulando conclusioni conformi a quelle poi precisate al momento dell'assunzione della causa in decisione e trascritte in epigrafe.
Per quanto qui più rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che corrispondeva al vero che gli attori avevano acquistato il pacchetto turistico da essi indicato e ne avevano poi chiesto l'annullamento con comunicazione di posta elettronica del 18.3.2020, in quanto, a loro dire, il D.P.C.M. 9.3.2020, avrebbe impedito ogni spostamento all'estero non necessario;
- che la stessa convenuta si era quindi immediatamente attivata presso il vettore aereo il quale, dopo avere in un primo momento rappresentato la possibilità CP_4
4 di fruire di un voucher (ipotesi questa tuttavia rifiutata dagli attori), solo in data
9.9.2020 aveva poi dato riscontro alle richieste della convenuta, indicando che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto dagli attori con raccomandata a/r; circostanza questa di cui gli attori, in pari data, erano stati informati dalla convenuta con apposita comunicazione;
- che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, quest'ultima comunicazione non conteneva alcuna proposta transattiva, essendo unicamente diretta a notiziarli di quella che era la posizione del vettore e degli importi che sarebbero stati loro rimborsati, pari a complessivi 5.744,60 (euro 3.495,80 per il volo, euro 1.750,00 per il servizio land ed euro 496,00 per l'assicurazione);
- che, solo in data 23.9.2020 e dopo avere prima accettato e poi rifiutato la predetta quantificazione, gli attori si erano decisi a chiede a il rimborso CP_4 dell'importo di euro 3.495,80; richiesta alla quale il vettore in questione aveva replicato rappresentando la propria volontà di procedere al rimborso ed anticipando tuttavia che, alla luce delle numerose richieste ricevute, sarebbe occorso del tempo;
- che la convenuta, dal canto suo, aveva rimborsato la parte di propria competenza
(euro 2.246,80, per il servizio land e per l'assicurazione), con pagamento effettuato in data 28.10.2020;
- che, nonostante ciò, gli attori avevano poi richiesto alla convenuta il pagamento del residuo importo di euro 5.450,00;
- che la normativa emergenziale intervenuta in materia, ossia l'art. 28 del D.L. 18/2020
(cd. Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, consentiva a compagnie aeree e tour operator di non rimborsare in denaro i viaggi e le vacanze annullati a causa dell'emergenza epidemiologica, ma di erogare dei voucher, di pari importo, della durata di dodici mesi (termine poi esteso a ventiquattro mesi dal cd. decreto sostegni bis), senza quindi lasciare al consumatore la possibilità di scegliere fra rimborso e voucher, come invece di norma previsto dalla disciplina unionale e nazionale di settore;
- che la procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per violazione della Direttiva (UE) 2025/2032 in materia di pacchetti turistici e servizi collegati, peraltro, era stata poi archiviata in ragione del carattere temporaneo della disciplina derogatoria introdotta dal legislatore italiano (disciplina applicabile solo per i contratti
5 con esecuzione prevista fra l'11 marzo ed il 30 settembre 2020, con richieste di risoluzione o cancellazione effettuate entro il 31 luglio 2020) e del fatto che essa, pur dilatandone le tempistiche, non aveva privato in toto i consumatori del diritto al rimborso monetario previsto dalla normativa unionale;
- che, in ogni caso, ove nel corso del giudizio fosse maturato il diritto degli attori al rimborso, gli attori stessi non avrebbero potuto ottenere dalla convenuta né il rimborso di quanto corrisposto a titolo di diritti di agenzia (posto che la stessa convenuta aveva correttamente eseguito e già portato a termine la propria attività di intermediazione e che, ai sensi dell'art. 41 del codice del turismo, il rimborso integrale era previsto solo in caso di recesso dell'organizzatore), né di quanto corrisposto per il volo (trattandosi di somma dovuta dal vettore e che quest'ultimo si era anche offerto di CP_4 rimborsare, con conseguente difetto di legittimazione passiva della convenuta o comunque diritto di quest'ultima ad essere manlevata dal predetto vettore).
1.3. Rigettata l'istanza di differimento della prima udienza formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., intervenuta la rinuncia della convenuta all'eccezione di improcedibilità della domanda ed assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusiobali.
2. Le domande degli attori vanno accolte per i motivi di seguito indicati.
2.1. Il contratto concluso dalle parti ha ad oggetto – fatto questo pacifico ed espressamente indicato nel testo contrattuale – un pacchetto turistico come definito dall'art. 33, lett. c) del d.lgs. 79/2011 (cd. codice del turismo).
Esso prevede infatti (v. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (trasporto aereo e alloggio) ai fini della stessa vacanza, con combinazione stessa effettuata da un unico professionista prima della conclusione del contratto e con offerta e fatturazione mediante un prezzo globale (v. anche doc. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Costituisce inoltre circostanza incontestata che il contratto sia stato concluso dalla anche per conto del Pt_1 Pt_2
2.2. L'art. 41, comma 4, del codice del turismo prevede che “In caso di
6 circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
La disposizione appena citata prevede dunque una specifica ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (la cui disciplina generale è invece dettata dagli artt. 1463 e ss. c.c.) ed attribuisce al viaggiatore (come definito dall'art. 33 dello stesso codice del turismo) che eserciti il recesso il diritto di ottenere l'integrale rimborso di quanto già corrisposto.
2.3. L'art. 88 bis del D.L. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla L.
27/2020, prevede poi che, “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati”, fra le altre ipotesi, “d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti”.
Lo stesso art. 88 bis, al comma 6, attribuisce quindi ai soggetti sopra indicati il diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico ai sensi dell'art. 41 del codice del turismo (“I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o
7 vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19”), stabilendo tuttavia che l'organizzatore del viaggio, in alternativa al rimborso previsto dallo stesso art. 41, possa offrire un pacchetto turistico sostitutivo equipollente (se del caso, mediante restituzione della differenza di prezzo)
o, ancora, emettere un voucher da utilizzare entro un determinato termine, da ultimo fissato dal legislatore in trenta mesi (“In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro ((trenta mesi)) dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio”).
2.4. Entrambe le discipline sono potenzialmente suscettibili di applicazione nel caso di specie.
E' infatti notorio che, nel periodo in cui il pacchetto turistico avrebbe dovuto trovare esecuzione (aprile 2020), il luogo di partenza del viaggio (così come l'intero territorio nazionale) rientrasse fra le aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (v. in particolare D.P.C.M. 9 marzo 2020) ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2020, n. 13, con conseguente applicabilità del combinato disposto del già menzionato art. 88 bis.
Gli attori, richiamando la corrispondenza intercorsa fra le parti nella fase stragiudiziale (v. in particolare doc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice), hanno poi allegato che, nello stesso periodo, le raccomandazioni per il paese di destinazione
( prevedevano di evitare ogni viaggio o spostamento non essenziale e che, in CP_3 ogni caso, i viaggiatori, una volta rientrati in Italia, avrebbero dovuto sottoporsi ad isolamento per quattordici giorni.
Le predette circostanze – in quanto non specificamente contestate ed anzi sostanzialmente riconosciute dalla convenuta già nella fase stragiudiziale (v.
8 comunicazione della convenuta dell'8.4.2020, prodotta come doc. 7 del fascicolo degli attori, in cui si legge “Il vostro pacchetto viaggio a è stato bloccato per l'attuale CP_3 situazione COVID19 […]” – sono quindi tali da giustificare l'applicazione anche dell'art. 41, comma 4, del codice del turismo.
2.5. Nella giurisprudenza di merito, si registra peraltro una diversità di posizioni in ordine alla compatibilità o meno della normativa emergenziale di cui all'art. 88 bis con il diritto unionale e, in particolare, con il Regolamento (CE) n. 261/2004 (recante regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il cui art. 8 attribuisce al passeggero, in caso di cancellazione del volo, la scelta fra il rimborso e la prestazione alternativa dell'imbarco su un altro volo) e con Direttiva UE 2015/2302
(relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, il cui art. 12, comma 2, ha contenuto sostanzialmente corrispondente al già citato art. 41, comma 4, del codice del turismo, che ne costituisce la trasposizione nell'ordinamento italiano),
Secondo un primo orientamento, la predetta normativa nazionale contrasta con il diritto europeo e deve quindi essere disapplicata (v. fra le altre Tribunale Palermo, sentenza 1646/2025, reperibile in DeJure).
Per un diverso orientamento, invece, il meccanismo della disapplicazione, deve essere escluso, da un lato, in ragione della qualificazione di norme di applicazione necessaria attribuita dal legislatore nazionale alle disposizioni del citato art. 88 bis e, dall'altro lato, per l'assenza di contrasto con il diritto europeo, tenuto conto del carattere temporaneo della disciplina ed in ogni caso dell'introduzione, in via correttiva e retroattiva, della previsione del diritto del fruitore del pacchetto turistico di chiedere il rimborso una volta scaduto il voucher (v. fra le altre Tribunale di Roma, sentenza
14410/2024, e Tribunale di Milano, sentenza 2928/2024, anch'esse reperibili in
DeJure).
A prescindere dall'ulteriore considerazione che, se il contrasto che viene ipotizzato (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. degli attori) è quello con la
Direttiva UE 2015/2302 (e precisamente con l'art. 12 di essa), occorrerebbe innanzitutto risolvere la questione inerente la possibilità di disapplicare o meno la normativa nazionale, per contrasto con una direttiva (sia pure cd. autoesecutiva), anche nel rapporto orizzontale fra privati (anziché solo nel rapporto verticale fra Stato e
9 privato), in questa sede non è comunque necessario prendere posizione sul predetto contrasto interpretativo.
Facendo applicazione del criterio della cd. ragione più liquida, la causa può infatti essere decisa sulla base delle ulteriori considerazioni che seguono.
2.6. Passando così anche ad esaminare l'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” sollevata da parte convenuta (eccezione che, più esattamente, concerne non la ricorrenza di una condizione dell'azione, quale è la legittimazione passiva in senso proprio, ma la diversa questione, di merito, della titolarità, in capo alla convenuta, dell'obbligazione dedotta in giudizio), va infatti osservato che il codice del turismo, all'art. 33, definisce:
- “organizzatore" il “professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4)”;
- “venditore il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”.
Nel caso di specie, alla convenuta deve essere attribuita la prima delle due qualifiche appena indicate.
Se infatti è vero che il contratto di pacchetto turistico (doc. 1 del fascicolo degli attori) riporta l'indicazione della convenuta come “operatore ADV” (ossia, agenzia di viaggio), è anche vero che:
- detto contratto, al pari dell'ulteriore documentazione versata in atti, non reca alcuna indicazione di un eventuale diverso soggetto intervenuto in veste di organizzatore del complesso dei servizi rientranti nel pacchetto;
- lo stesso contratto indica trattarsi di un “viaggio su misura”, in cui la combinazione dei servizi, come si evince anche dal prospetto riepilogativo predisposto dalla convenuta (doc. 2 del fascicolo degli attori), è stata effettuata dalla stessa convenuta prima della conclusione del contratto;
- il corrispettivo dei servizi risulta inoltre pattuito in modo globale (restando escluso solo il premio corrisposto per l'assicurazione) e corrisposto integralmente alla convenuta (v. ancora docc. 1 e 3 del fascicolo di parte attrice).
In definitiva, va quindi escluso che il pacchetto turistico sia stato creato da un
10 soggetto terzo e che la convenuta sia intervenuta come mero venditore del pacchetto stesso.
2.7. Ne deriva pertanto che, pur ritenendo applicabile (come sostenuto dalla convenuta) la disciplina dettata dal più volte menzionato art. 88 bis, la convenuta stessa sarebbe stata in ogni caso tenuta, in quanto organizzatore, ad offrire agli attori il voucher sostitutivo e, una volta decorso il termine massimo di durata di esso, a corrispondere loro il rimborso integrale (e non solo parziale) del prezzo versato.
Come già anticipato, infatti, il comma 6 della predetta disposizione pone espressamente in capo all'organizzatore del viaggio l'obbligo di offrire al viaggiatore, entro i termini ivi previsti (ossia “appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio”), l'integrale rimborso del corrispettivo ricevuto (ossia il “rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”, come stabilito dal comma 4 dell'art. 41 del codice del turismo) o, in alternativa, un voucher di valore corrispondente da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione.
In questa seconda ipotesi ed in caso di mancata fruizione del voucher entro i predetti trenta mesi, il comma 12 bis dell'art. 88 bis prevede inoltre l'obbligo
(evidentemente sempre a carico del soggetto già tenuto alle precedenti prestazioni e dunque dell'organizzatore) di procedere al rimborso integrale dell'importo versato, entro quattordici giorni dalla scadenza del voucher.
2.8. Parte convenuta, pur essendo di ciò onerata, non ha tuttavia offerto agli attori un voucher di importo corrispondente al prezzo da essi versato, né ha offerto ai medesimi attori, alla scadenza del termine di trenta mesi entro cui il voucher avrebbe dovuto essere fruito, l'integrale rimborso del predetto corrispettivo.
Non vale, in particolare, ad integrare gli estremi della offerta prevista dalla predetta disposizione il fatto che la convenuta – innanzi al recesso esercitato dagli attori (v. doc. 6, 8 e 9 del fascicolo degli attori) – si sia limitata (v. doc. 10 del fascicolo degli attori):
- quanto al viaggio aereo, a rappresentare la disponibilità del vettore ad CP_4 emettere un voucher di importo corrispondente al valore del volo (euro 3.495,80 euro), precisando che, in caso di mancata accettazione da parte dei viaggiatori, questi ultimi avrebbero dovuto inviare allo stesso vettore una raccomandata a/r ed omettendo
11 tuttavia di specificare quelli che sarebbero stati i tempi e le modalità dell'eventuale rimborso;
- quanto ai restanti servizi, a proporre ai viaggiatori un rimborso solo parziale di quanto dai medesimi già corrisposto (euro 1.750,00 per il servizio land ed euro 496,80 per l'assicurazione), con conseguente esclusione di una quota che parte convenuta ha allegato essere corrispondente a diritti di agenzia e tasse.
Va infatti osservato che, in ogni caso, la predetta offerta non comportava l'integrale rimborso (diretto o tramite emissione di un voucher) di quanto corrisposto dagli attori, come invece richiesto dal combinato disposto dei già citati artt. 88 bis, comma 6, e 41, comma 4.
La convenuta, inoltre, alla successiva scadenza del termine di trenta mesi di cui al comma 12 bis dell'art. 88 bis, avrebbe comunque dovuto procedere al rimborso integrale del corrispettivo (non essendo evidentemente i convenuti tenuti a fruire del voucher loro offerto). Evenienza quest'ultima che, pacificamente, non si è verificata.
Così come non vi è neanche evidenza che il vettore aereo, medio tempore, abbia provveduto al rimborso della quota del corrispettivo imputata al volo aereo.
2.9. Ad analoga conclusione si giunge anche ritenendo applicabile (come invece ritenuto dagli attori) la sola disciplina dettata dall'art. 41 del codice del turismo.
Come infatti già osservato, infatti, la disposizione in questione prevede anch'essa il diritto del viaggiatore ad ottenere il “rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”.
Con la conseguenza che l'inadempimento è comunque ravvisabile nella condotta della convenuta consistita nell'aver offerto ai viaggiatori un rimborso solo parziale e peraltro in parte (quanto al valore del volo) rimesso all'iniziativa di un soggetto terzo
(il vettore aereo).
2.10. In accoglimento delle domande attoree, va quindi pronunciata la risoluzione
(per recesso degli attori e quindi per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del turismo) del contratto di pacchetto turisti concluso dalle parti in data 26.1.2020, con condanna della convenuta alla restituzione, in favore degli attori, del complessivo importo di euro 5.450,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.1.2021 (data della notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo.
12 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia ricompreso fra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
valori minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in considerazione del valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunciata la risoluzione del contratto di pacchetto turisti concluso dalle parti in data 26.1.2020 e, per l'effetto, condanna titolare Controparte_1 dell'impresa individuale di , al rimborso, in Controparte_2 Controparte_1 favore di e del complessivo importo di euro Parte_1 Parte_2
5.450,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
18.1.2021 al saldo effettivo;
2) condanna , titolare dell'impresa individuale Controparte_1 [...]
, al rimborso, in favore di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 7468 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi in giudizio con l'avv. Angela Orlando C.F._2
-parti attrici-
e
(C.F. , quale titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._3 individuale , in giudizio con gli Controparte_2 avv.ti Francesco Cavalcanti ed Emanuele Sestili
-parte convenuta-
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per le parti attrici: “come memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.” e quindi
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis,
a) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico concluso in data 26 gennaio 2020 con di TE DE per Controparte_2 impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. non imputabile agli attori e/o per factum principis, con ogni conseguenza di legge;
1 b) In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico concluso in data 26 gennaio 2020 con Controparte_3
per cancellazione del pacchetto turistico operato dalla medesima;
[...]
c) Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione dell'importo di Euro 5.450,00, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare Controparte_3
al pagamento del predetto importo in favore degli attori;
[...]
d) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
e) In ogni caso, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto”;
- per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta” e quindi:
“Voglia l'On.Le Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e difesa così provvedere:
1. In Via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda per violazione art. art. 3,
d.l. 132/2014, conv. L. 162/2014.
2. In Via Preliminare: Estromettere dal giudizio la convenuta in Controparte_2 quanto non legittimata passiva circa l'obbligo del rimborso del volo e dell'importo di euro 3.945,00 per essere unica legittimata passiva ed obbligata la CP_4
quale compagnia aerea e/o vettore tenuta al rimborso del costo del volo;
[...]
3. In via preliminare e subordinata, in caso di rigetto della richiesta estromissione, autorizzare la chiamata in causa del terzo , con sede in Controparte_4
Via Dell'industria 32/34 di Somma Lombardo 21019 (VA), ex art. 269 cpc e di conseguenza fissare una nuova udienza per consentire la citazione a giudizio del terzo chiamato il tutto nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
4. Nel merito: Accertare e dichiarare non dovuta e non rimborsabile la somma versata
a titolo di provvigione e spese dell'agenzia Casacuba Cosmo e di euro 1.955,00).
5. accertare e dichiarare unica obbligata dunque tenuta a Controparte_4 manlevare la convenuta Casacuba Cosmo dalla pretesa attorea di rimborso del volo e conseguentemente dichiarare la sola tenuta al pagamento Controparte_4 della somma di euro 3.495,80, con conseguente estromissione della convenuta
AC Cosmo.
2
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio “ ” (e quindi la Controparte_2 stessa , quale titolare della predetta impresa individuale), formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni (poi in parte modificate in sede di memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c.):
“a) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di pacchetto turistico concluso in data 26 gennaio 2020 con per Controparte_3 impossibilità sopravvenuta non imputabile agli attori e/o per factum principis, con ogni conseguenza di legge;
b) Accertare e dichiarare il diritto degli attori alla restituzione, da parte della convenuta, dell'importo di Euro 5.450,00, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento del predetto importo in favore degli Controparte_3 attori”.
A sostegno delle domande di risoluzione e ripetizione di indebito così proposte, gli attori hanno infatti allegato e dedotto:
- che, in data 26.1.2020, la stessa attrice aveva acquistato da Parte_1 CP_2
Per_ di , per sé e per e (ossia
[...] Controparte_1 Pt_2 Persona_2 anche, rispettivamente, per il proprio coniuge e per propri figli), un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio a da effettuare ad aprile 2020 e comprensivo di CP_3 tutti i servizi, al prezzo complessivo di euro 7.696,80;
- che il versamento della predetta somma era stato effettuato, in data 27.1.2020, in favore della stessa;
Controparte_2
- che, in data 18.3.2020, gli attori, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, avevano comunicato la propria volontà di procedere all'annullamento del viaggio, stante l'impossibilità di mobilità e di spostamenti ai sensi del D.P.C.M. del 9.3.2020;
- che, in data 8.4.2020 ed a fronte del silenzio di , gli attori avevano Controparte_2
3 chiesto nuovamente il rimborso del corrispettivo;
- che, in pari data, aveva confermato il “blocco” del pacchetto Controparte_2 turistico a causa dell'emergenza sanitaria;
- che, a seguito di successive interlocuzioni, le parti erano giunte ad un accordo bonario, che prevedeva il rimborso di euro 3.495,80 per la biglietteria aerea (per il quale gli attori stessi, come da indicazioni di , avevano poi inviato al Controparte_2 vettore una raccomandata a/r ricevuta in data 24.9.2020), nonché il Parte_3 rimborso di euro 3.225,00 per il servizio a terra, assicurazioni e tasse, con conseguente rinuncia, da parte dei medesimi attori, all'importo di euro 976,00;
- che tuttavia la convenuta, in data 29.10.2020, aveva effettuato il pagamento del minore importo di euro 2.246,80;
- che, stante l'esito infruttuoso della richiesta di corresponsione del residuo (euro
4.474,00) dell'importo pattuito, era quindi diritto degli attori ottenere il pagamento integrale del dovuto e quindi l'importo di euro 5.450,00, così determinato al netto dell'acconto ricevuto;
- che infatti, in caso di contratto di pacchetto turistico (caratterizzato dalla combinazione di diversi servizi turistici) da eseguirsi nel periodo interessato dalle restrizioni o dai divieti agli spostamenti a causa dell'emergenza epidemiologica, il viaggiatore impossibilitato a partire aveva diritto di annullare la propria prenotazione per impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. ed esercitare il diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo;
normativa questa anche richiamata dall'art. 88 bis del decreto cd. Cura Italia.
1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, formulando conclusioni conformi a quelle poi precisate al momento dell'assunzione della causa in decisione e trascritte in epigrafe.
Per quanto qui più rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che corrispondeva al vero che gli attori avevano acquistato il pacchetto turistico da essi indicato e ne avevano poi chiesto l'annullamento con comunicazione di posta elettronica del 18.3.2020, in quanto, a loro dire, il D.P.C.M. 9.3.2020, avrebbe impedito ogni spostamento all'estero non necessario;
- che la stessa convenuta si era quindi immediatamente attivata presso il vettore aereo il quale, dopo avere in un primo momento rappresentato la possibilità CP_4
4 di fruire di un voucher (ipotesi questa tuttavia rifiutata dagli attori), solo in data
9.9.2020 aveva poi dato riscontro alle richieste della convenuta, indicando che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto dagli attori con raccomandata a/r; circostanza questa di cui gli attori, in pari data, erano stati informati dalla convenuta con apposita comunicazione;
- che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, quest'ultima comunicazione non conteneva alcuna proposta transattiva, essendo unicamente diretta a notiziarli di quella che era la posizione del vettore e degli importi che sarebbero stati loro rimborsati, pari a complessivi 5.744,60 (euro 3.495,80 per il volo, euro 1.750,00 per il servizio land ed euro 496,00 per l'assicurazione);
- che, solo in data 23.9.2020 e dopo avere prima accettato e poi rifiutato la predetta quantificazione, gli attori si erano decisi a chiede a il rimborso CP_4 dell'importo di euro 3.495,80; richiesta alla quale il vettore in questione aveva replicato rappresentando la propria volontà di procedere al rimborso ed anticipando tuttavia che, alla luce delle numerose richieste ricevute, sarebbe occorso del tempo;
- che la convenuta, dal canto suo, aveva rimborsato la parte di propria competenza
(euro 2.246,80, per il servizio land e per l'assicurazione), con pagamento effettuato in data 28.10.2020;
- che, nonostante ciò, gli attori avevano poi richiesto alla convenuta il pagamento del residuo importo di euro 5.450,00;
- che la normativa emergenziale intervenuta in materia, ossia l'art. 28 del D.L. 18/2020
(cd. Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, consentiva a compagnie aeree e tour operator di non rimborsare in denaro i viaggi e le vacanze annullati a causa dell'emergenza epidemiologica, ma di erogare dei voucher, di pari importo, della durata di dodici mesi (termine poi esteso a ventiquattro mesi dal cd. decreto sostegni bis), senza quindi lasciare al consumatore la possibilità di scegliere fra rimborso e voucher, come invece di norma previsto dalla disciplina unionale e nazionale di settore;
- che la procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per violazione della Direttiva (UE) 2025/2032 in materia di pacchetti turistici e servizi collegati, peraltro, era stata poi archiviata in ragione del carattere temporaneo della disciplina derogatoria introdotta dal legislatore italiano (disciplina applicabile solo per i contratti
5 con esecuzione prevista fra l'11 marzo ed il 30 settembre 2020, con richieste di risoluzione o cancellazione effettuate entro il 31 luglio 2020) e del fatto che essa, pur dilatandone le tempistiche, non aveva privato in toto i consumatori del diritto al rimborso monetario previsto dalla normativa unionale;
- che, in ogni caso, ove nel corso del giudizio fosse maturato il diritto degli attori al rimborso, gli attori stessi non avrebbero potuto ottenere dalla convenuta né il rimborso di quanto corrisposto a titolo di diritti di agenzia (posto che la stessa convenuta aveva correttamente eseguito e già portato a termine la propria attività di intermediazione e che, ai sensi dell'art. 41 del codice del turismo, il rimborso integrale era previsto solo in caso di recesso dell'organizzatore), né di quanto corrisposto per il volo (trattandosi di somma dovuta dal vettore e che quest'ultimo si era anche offerto di CP_4 rimborsare, con conseguente difetto di legittimazione passiva della convenuta o comunque diritto di quest'ultima ad essere manlevata dal predetto vettore).
1.3. Rigettata l'istanza di differimento della prima udienza formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., intervenuta la rinuncia della convenuta all'eccezione di improcedibilità della domanda ed assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusiobali.
2. Le domande degli attori vanno accolte per i motivi di seguito indicati.
2.1. Il contratto concluso dalle parti ha ad oggetto – fatto questo pacifico ed espressamente indicato nel testo contrattuale – un pacchetto turistico come definito dall'art. 33, lett. c) del d.lgs. 79/2011 (cd. codice del turismo).
Esso prevede infatti (v. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (trasporto aereo e alloggio) ai fini della stessa vacanza, con combinazione stessa effettuata da un unico professionista prima della conclusione del contratto e con offerta e fatturazione mediante un prezzo globale (v. anche doc. 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Costituisce inoltre circostanza incontestata che il contratto sia stato concluso dalla anche per conto del Pt_1 Pt_2
2.2. L'art. 41, comma 4, del codice del turismo prevede che “In caso di
6 circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
La disposizione appena citata prevede dunque una specifica ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (la cui disciplina generale è invece dettata dagli artt. 1463 e ss. c.c.) ed attribuisce al viaggiatore (come definito dall'art. 33 dello stesso codice del turismo) che eserciti il recesso il diritto di ottenere l'integrale rimborso di quanto già corrisposto.
2.3. L'art. 88 bis del D.L. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla L.
27/2020, prevede poi che, “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati”, fra le altre ipotesi, “d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti”.
Lo stesso art. 88 bis, al comma 6, attribuisce quindi ai soggetti sopra indicati il diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico ai sensi dell'art. 41 del codice del turismo (“I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o
7 vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19”), stabilendo tuttavia che l'organizzatore del viaggio, in alternativa al rimborso previsto dallo stesso art. 41, possa offrire un pacchetto turistico sostitutivo equipollente (se del caso, mediante restituzione della differenza di prezzo)
o, ancora, emettere un voucher da utilizzare entro un determinato termine, da ultimo fissato dal legislatore in trenta mesi (“In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro ((trenta mesi)) dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio”).
2.4. Entrambe le discipline sono potenzialmente suscettibili di applicazione nel caso di specie.
E' infatti notorio che, nel periodo in cui il pacchetto turistico avrebbe dovuto trovare esecuzione (aprile 2020), il luogo di partenza del viaggio (così come l'intero territorio nazionale) rientrasse fra le aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (v. in particolare D.P.C.M. 9 marzo 2020) ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2020, n. 13, con conseguente applicabilità del combinato disposto del già menzionato art. 88 bis.
Gli attori, richiamando la corrispondenza intercorsa fra le parti nella fase stragiudiziale (v. in particolare doc. 5 e 6 del fascicolo di parte attrice), hanno poi allegato che, nello stesso periodo, le raccomandazioni per il paese di destinazione
( prevedevano di evitare ogni viaggio o spostamento non essenziale e che, in CP_3 ogni caso, i viaggiatori, una volta rientrati in Italia, avrebbero dovuto sottoporsi ad isolamento per quattordici giorni.
Le predette circostanze – in quanto non specificamente contestate ed anzi sostanzialmente riconosciute dalla convenuta già nella fase stragiudiziale (v.
8 comunicazione della convenuta dell'8.4.2020, prodotta come doc. 7 del fascicolo degli attori, in cui si legge “Il vostro pacchetto viaggio a è stato bloccato per l'attuale CP_3 situazione COVID19 […]” – sono quindi tali da giustificare l'applicazione anche dell'art. 41, comma 4, del codice del turismo.
2.5. Nella giurisprudenza di merito, si registra peraltro una diversità di posizioni in ordine alla compatibilità o meno della normativa emergenziale di cui all'art. 88 bis con il diritto unionale e, in particolare, con il Regolamento (CE) n. 261/2004 (recante regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il cui art. 8 attribuisce al passeggero, in caso di cancellazione del volo, la scelta fra il rimborso e la prestazione alternativa dell'imbarco su un altro volo) e con Direttiva UE 2015/2302
(relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, il cui art. 12, comma 2, ha contenuto sostanzialmente corrispondente al già citato art. 41, comma 4, del codice del turismo, che ne costituisce la trasposizione nell'ordinamento italiano),
Secondo un primo orientamento, la predetta normativa nazionale contrasta con il diritto europeo e deve quindi essere disapplicata (v. fra le altre Tribunale Palermo, sentenza 1646/2025, reperibile in DeJure).
Per un diverso orientamento, invece, il meccanismo della disapplicazione, deve essere escluso, da un lato, in ragione della qualificazione di norme di applicazione necessaria attribuita dal legislatore nazionale alle disposizioni del citato art. 88 bis e, dall'altro lato, per l'assenza di contrasto con il diritto europeo, tenuto conto del carattere temporaneo della disciplina ed in ogni caso dell'introduzione, in via correttiva e retroattiva, della previsione del diritto del fruitore del pacchetto turistico di chiedere il rimborso una volta scaduto il voucher (v. fra le altre Tribunale di Roma, sentenza
14410/2024, e Tribunale di Milano, sentenza 2928/2024, anch'esse reperibili in
DeJure).
A prescindere dall'ulteriore considerazione che, se il contrasto che viene ipotizzato (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. degli attori) è quello con la
Direttiva UE 2015/2302 (e precisamente con l'art. 12 di essa), occorrerebbe innanzitutto risolvere la questione inerente la possibilità di disapplicare o meno la normativa nazionale, per contrasto con una direttiva (sia pure cd. autoesecutiva), anche nel rapporto orizzontale fra privati (anziché solo nel rapporto verticale fra Stato e
9 privato), in questa sede non è comunque necessario prendere posizione sul predetto contrasto interpretativo.
Facendo applicazione del criterio della cd. ragione più liquida, la causa può infatti essere decisa sulla base delle ulteriori considerazioni che seguono.
2.6. Passando così anche ad esaminare l'eccezione di difetto di “legittimazione passiva” sollevata da parte convenuta (eccezione che, più esattamente, concerne non la ricorrenza di una condizione dell'azione, quale è la legittimazione passiva in senso proprio, ma la diversa questione, di merito, della titolarità, in capo alla convenuta, dell'obbligazione dedotta in giudizio), va infatti osservato che il codice del turismo, all'art. 33, definisce:
- “organizzatore" il “professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4)”;
- “venditore il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”.
Nel caso di specie, alla convenuta deve essere attribuita la prima delle due qualifiche appena indicate.
Se infatti è vero che il contratto di pacchetto turistico (doc. 1 del fascicolo degli attori) riporta l'indicazione della convenuta come “operatore ADV” (ossia, agenzia di viaggio), è anche vero che:
- detto contratto, al pari dell'ulteriore documentazione versata in atti, non reca alcuna indicazione di un eventuale diverso soggetto intervenuto in veste di organizzatore del complesso dei servizi rientranti nel pacchetto;
- lo stesso contratto indica trattarsi di un “viaggio su misura”, in cui la combinazione dei servizi, come si evince anche dal prospetto riepilogativo predisposto dalla convenuta (doc. 2 del fascicolo degli attori), è stata effettuata dalla stessa convenuta prima della conclusione del contratto;
- il corrispettivo dei servizi risulta inoltre pattuito in modo globale (restando escluso solo il premio corrisposto per l'assicurazione) e corrisposto integralmente alla convenuta (v. ancora docc. 1 e 3 del fascicolo di parte attrice).
In definitiva, va quindi escluso che il pacchetto turistico sia stato creato da un
10 soggetto terzo e che la convenuta sia intervenuta come mero venditore del pacchetto stesso.
2.7. Ne deriva pertanto che, pur ritenendo applicabile (come sostenuto dalla convenuta) la disciplina dettata dal più volte menzionato art. 88 bis, la convenuta stessa sarebbe stata in ogni caso tenuta, in quanto organizzatore, ad offrire agli attori il voucher sostitutivo e, una volta decorso il termine massimo di durata di esso, a corrispondere loro il rimborso integrale (e non solo parziale) del prezzo versato.
Come già anticipato, infatti, il comma 6 della predetta disposizione pone espressamente in capo all'organizzatore del viaggio l'obbligo di offrire al viaggiatore, entro i termini ivi previsti (ossia “appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio”), l'integrale rimborso del corrispettivo ricevuto (ossia il “rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”, come stabilito dal comma 4 dell'art. 41 del codice del turismo) o, in alternativa, un voucher di valore corrispondente da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione.
In questa seconda ipotesi ed in caso di mancata fruizione del voucher entro i predetti trenta mesi, il comma 12 bis dell'art. 88 bis prevede inoltre l'obbligo
(evidentemente sempre a carico del soggetto già tenuto alle precedenti prestazioni e dunque dell'organizzatore) di procedere al rimborso integrale dell'importo versato, entro quattordici giorni dalla scadenza del voucher.
2.8. Parte convenuta, pur essendo di ciò onerata, non ha tuttavia offerto agli attori un voucher di importo corrispondente al prezzo da essi versato, né ha offerto ai medesimi attori, alla scadenza del termine di trenta mesi entro cui il voucher avrebbe dovuto essere fruito, l'integrale rimborso del predetto corrispettivo.
Non vale, in particolare, ad integrare gli estremi della offerta prevista dalla predetta disposizione il fatto che la convenuta – innanzi al recesso esercitato dagli attori (v. doc. 6, 8 e 9 del fascicolo degli attori) – si sia limitata (v. doc. 10 del fascicolo degli attori):
- quanto al viaggio aereo, a rappresentare la disponibilità del vettore ad CP_4 emettere un voucher di importo corrispondente al valore del volo (euro 3.495,80 euro), precisando che, in caso di mancata accettazione da parte dei viaggiatori, questi ultimi avrebbero dovuto inviare allo stesso vettore una raccomandata a/r ed omettendo
11 tuttavia di specificare quelli che sarebbero stati i tempi e le modalità dell'eventuale rimborso;
- quanto ai restanti servizi, a proporre ai viaggiatori un rimborso solo parziale di quanto dai medesimi già corrisposto (euro 1.750,00 per il servizio land ed euro 496,80 per l'assicurazione), con conseguente esclusione di una quota che parte convenuta ha allegato essere corrispondente a diritti di agenzia e tasse.
Va infatti osservato che, in ogni caso, la predetta offerta non comportava l'integrale rimborso (diretto o tramite emissione di un voucher) di quanto corrisposto dagli attori, come invece richiesto dal combinato disposto dei già citati artt. 88 bis, comma 6, e 41, comma 4.
La convenuta, inoltre, alla successiva scadenza del termine di trenta mesi di cui al comma 12 bis dell'art. 88 bis, avrebbe comunque dovuto procedere al rimborso integrale del corrispettivo (non essendo evidentemente i convenuti tenuti a fruire del voucher loro offerto). Evenienza quest'ultima che, pacificamente, non si è verificata.
Così come non vi è neanche evidenza che il vettore aereo, medio tempore, abbia provveduto al rimborso della quota del corrispettivo imputata al volo aereo.
2.9. Ad analoga conclusione si giunge anche ritenendo applicabile (come invece ritenuto dagli attori) la sola disciplina dettata dall'art. 41 del codice del turismo.
Come infatti già osservato, infatti, la disposizione in questione prevede anch'essa il diritto del viaggiatore ad ottenere il “rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”.
Con la conseguenza che l'inadempimento è comunque ravvisabile nella condotta della convenuta consistita nell'aver offerto ai viaggiatori un rimborso solo parziale e peraltro in parte (quanto al valore del volo) rimesso all'iniziativa di un soggetto terzo
(il vettore aereo).
2.10. In accoglimento delle domande attoree, va quindi pronunciata la risoluzione
(per recesso degli attori e quindi per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del turismo) del contratto di pacchetto turisti concluso dalle parti in data 26.1.2020, con condanna della convenuta alla restituzione, in favore degli attori, del complessivo importo di euro 5.450,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.1.2021 (data della notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo.
12 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia ricompreso fra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
valori minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in considerazione del valore della controversia prossimo al margine inferiore dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunciata la risoluzione del contratto di pacchetto turisti concluso dalle parti in data 26.1.2020 e, per l'effetto, condanna titolare Controparte_1 dell'impresa individuale di , al rimborso, in Controparte_2 Controparte_1 favore di e del complessivo importo di euro Parte_1 Parte_2
5.450,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
18.1.2021 al saldo effettivo;
2) condanna , titolare dell'impresa individuale Controparte_1 [...]
, al rimborso, in favore di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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