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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/06/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2186/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. MATTEO FACCOLI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/02/1995 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di BE (atto n. 1 parte II serie A), sono genitori di nato a [...] il [...] e sono separate in forza di sentenza di Per_1
1 questo Tribunale n. 2792/2023 pubbl. il 31/10/2023, avente il seguente dispositivo: «1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a quest'ultimo; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...]
Comune di BE (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 1995, Parte II, n. 1, Serie A;
3) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'obbligo Per_1 di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di
Brescia. 4) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge».
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio e la revoca dell'assegno per il figlio, attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato ed un reddito mensile di circa euro 1.500,00.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Non vi sono ulteriori domande sulle quali occorra statuire. Non viene disposta la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, che la ricorrente, con evidente lealtà processuale, ha dichiarato essere ormai indipendente;
un simile provvedimento non è strettamente necessario. Invero, la pronunzia del divorzio, senza statuizioni accessorie, determina l'automatica caducazione dell'assegno, non confermato.
2 § 4. – La mera dichiarazione del divorzio non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2186/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. MATTEO FACCOLI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/02/1995 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di BE (atto n. 1 parte II serie A), sono genitori di nato a [...] il [...] e sono separate in forza di sentenza di Per_1
1 questo Tribunale n. 2792/2023 pubbl. il 31/10/2023, avente il seguente dispositivo: «1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a quest'ultimo; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...]
Comune di BE (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 1995, Parte II, n. 1, Serie A;
3) pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'obbligo Per_1 di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati di
Brescia. 4) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge».
La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio e la revoca dell'assegno per il figlio, attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato ed un reddito mensile di circa euro 1.500,00.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Non vi sono ulteriori domande sulle quali occorra statuire. Non viene disposta la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, che la ricorrente, con evidente lealtà processuale, ha dichiarato essere ormai indipendente;
un simile provvedimento non è strettamente necessario. Invero, la pronunzia del divorzio, senza statuizioni accessorie, determina l'automatica caducazione dell'assegno, non confermato.
2 § 4. – La mera dichiarazione del divorzio non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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