TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Giovanna Picciotti alla udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.21438/2024 R.G. promossa da:
NG IA , con il patrocinio dell'avv.to PALOMBA STEFANO , con elezione di domicilio in VIA DIAZ N. 58, PORTICI;
RICORRENTE
contro
:
INPS, con il patrocinio del funzionario BENVENUTO CLAUDIA , con elezione di domicilio VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento dopo omologa
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata il 9-10-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.. La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito del decreto di omologa di accertamento dei requisiti sanitari.
Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-8-2022, come indicato nel decreto di omologa in atti.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l'Inps deve provvedere, previa verifica dei requisiti socio economici, al pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso.
Nella specie il decreto di omologa è stato notificato il 29-05-2024.
L'Inps ha provveduto all'erogazione dei ratei maturati solo in data 2-12- 2024.
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dopo la proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923
Tenuto conto dell'epoca dell'avvenuto pagamento, successivo al deposito del ricorso le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano per l'intero in € 750,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv. antistatario.
Così deciso in data 02/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Picciotti