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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi di appello riuniti sotto il n. 3363/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza n. 13482/2024 cron. del 06.06.2024 emessa dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. individuato dal n. 1114/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis n. 51 presso l'avv. Antonio Nardone da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dei suoi curatori, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'avv. Aurelio Marino da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha appellato l'ordinanza indicata in epigrafe con Parte_1 cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. proposto dal l'ha ritenuta obbligata alla Parte_2 rendicontazione, in qualità di impresa capogruppo mandataria di diverse A.T.I. costituite con la società fallita, condannandola a consegnare al fallimento i documenti informativi di cui in motivazione ed al pagamento - ex art. 614 bis c.p.c. - di € 400,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'adottato ordine di consegna.
Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame Parte_2 avversario proponendo a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere la consegna di ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nell'ordinanza impugnata.
Nel prosieguo il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 05.05.2025, ha disposto che l'udienza del 10.10.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 13.10.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 07.11.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, in data 11.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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