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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano, ha pronunciato ed allegato alla ordinanza di riserva in decisione depositata in pari data dopo la scadenza dei termini per note sostitutive dell'udienza del 20.01.2025, la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 7777/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5097/2019 del
21.6.2019 avente ad oggetto: opposizione avverso decreto dirigenziale n. 3 del 30.01.2019 emesso dalla Giunta Regionale della Campania e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo Presidente p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, 81 presso lo studio dell'Avv. Pasquale D'Onofrio (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, dal quale è rappresentata e difesa per procura C.F._1
generale (per le comunicazioni: fax n. 0817963766; indirizzo di p.e.c.: egione.campania.it) Email_1
Appellante
E
(c.f. non indicato), nata a [...] il [...] ivi Controparte_1
residente a[...]-22, Kadikoy, ed elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla
Via Andolfi, 36 presso lo studio dell'Avv. Katia Di Somma, (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081.8623152; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
L'appellante si riporta a tutte le richieste, eccezioni e difese in atti concludendo Parte_1
come da atto di appello debitamente notificato;
L'appellata : si riporta ancora una volta ai contenuti della propria comparsa di Controparte_1
costituzione in appello, nonché alla documentazione difensiva contestualmente depositata;
per l'effetto, insiste per il rigetto del proposto gravame. Nello specifico, insiste per l'inammissibilità dell'appello, depositato dalla in data 23.12.2019, in quanto proposto avverso una Parte_1
pronuncia passata in giudicato in data10.10.2019; seguìtando, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi valida ed efficace;
l'ufficio preposto eseguiva la notifica dell'atto introduttivo osservando l'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella prima pagina di un provvedimento emesso dalla indi compiva una rituale notifica. Per quanto Parte_1
innanzi, impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed osservato, poiché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: - preliminarmente, accertare che il proposto gravame non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto;
- per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; - nel merito, accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame;
- per l'effetto, rigettare l'appello proposto. All'esito, confermare la sentenza del giudice di prime cure, con condanna dell'ente appellante al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato il 4.3.2019 premesso che in data 03.07.2018 le Controparte_1 veniva notificato verbale di contravvenzione n. 45/70 per la violazione dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 16.03.1986 in quanto “esercitava abusivamente l'attività di guida turistica non avendo dimostrato nessun titolo abilitativo” con la motivazione che “a seguito di controllo effettuato all'interno del sito archeologico di Pompei Scavi, dall'Ufficiale di P.G., alle ore 12.53 del
03.07.2018, veniva sorpresa ad accompagnare un gruppo di turisti di nazionalità turca, muniti di apparati ricevitori collegati a un trasmettitore con auricolare che la nominata indossava, spiegando le bellezze del sito e quindi esercitando abusivamente l'attività di guida turistica senza aver nessun titolo abilitativo previsto. La stessa si accompagnava con la guida turistica della , Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a Torre Annunziata (NA) alla Persona_1 via Martiri di Cefalonia nr 4 Tessera nr 2019 abilitato in lingua inglese”; premesso altresì che l'amministrazione, non potendo accogliere il ricorso presentato dal proprio difensore, in data
01.02.2019 aveva notificato a mezzo p.e.c. il decreto dirigenziale n. 3 del 30.01.2019 emesso dalla
Giunta Regionale della Campania con cui veniva comminata all'istante la sanzione amministrativa di euro 3.000,00; tanto premesso proponeva opposizione avverso il predetto decreto dirigenziale chiedendone l'annullamento, previa sospensione della efficacia esecutiva, con vittoria di spese di lite. A fondamento della opposizione deduceva:
- “la prescrizione del decreto dirigenziale n. 3 del 30.1.2019” poichè emesso oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 18 della l. 689/1981, dal momento che le memorie difensive avverso il verbale di contestazione del 03.07.2018 erano state inoltrate in data 02.08.2018, mentre il decreto dirigenziale veniva emesso solo in data 30.01.2019;
- la violazione dell'art. 23 ter del d.lgs. 82/2005 per essere la “dichiarazione di conformità della copia cartacea” del decreto impugnato priva della firma digitale o altra firma elettronica avanzata o qualificata;
- la violazione dell'art. 20 d.lgs. 82/2005 per essere il provvedimento privo di firma digitale;
- l'erronea sussunzione del fatto nell'ambito di operatività della norma asseritamente violata
(effettuazione della prestazione di guida turistica senza la prescritta abilitazione regionale), allegando di non esercitare l'attività di guida turistica, ma quella, diversa e meramente burocratica ed organizzativa di Capo Gruppo Turistico, come da certificazione dell'impresa Prontotour del
25.06.2018.
1.2- Instaurato il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio e il giudice Controparte_2
di pace adito, con sentenza n. 5097/2019 resa pubblica in data 21.06.2019, accoglieva la domanda e annullava il provvedimento impugnato con condanna della al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
2.1- Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.12.2019, la Parte_1 proponeva appello lamentando che l'atto di opposizione all' ordinanza ingiunzione non era stato notificato presso la sede dell' sita alla via s. Lucia, 81 in Napoli né Controparte_3 all'indirizzo pec egione.campania.it” della risultante dal registro Email_3 Parte_1
PP.AA. del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cpc, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2- Ritualmente notificato in data 17.02.2020 a mezzo servizio postale il ricorso e il pedissequo decreto per l'udienza del 25.05.2020, con comparsa depositata in data 24.05.2020 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, oltreché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna della appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 2 cpc., vinte le spese di lite.
In particolare, l'appellata resisteva al gravame allegando: a) l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza gravata, avendo l'appellata notificato in data
10.9.2019 la sentenza di primo grado a mezzo p.e.c. alla Giunta regionale della Parte_1 che non aveva proposto tempestiva impugnazione determinando così il passaggio in giudicato della decisione in data 10.10.2019; b) l'infondatezza della proposta impugnazione posto che l'atto di opposizione era stato correttamente indirizzato all'odierna appellante all'indirizzo di p.e.c. uod. egione.campania.it risultante nella prima pagina del decreto dirigenziale oggetto Email_4 di impugnazione.
2.3- Disposti diversi rinvii per acquisire il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 20.01.2025, di cui veniva disposta la trattazione cartolare e con ordinanza in data odierna il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza da ritenersi allegata alla suddetta ordinanza.
3.- In via preliminare, va disattesa poiché infondata la eccezione di inammissibilità dell'appello per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
L'eccezione è stata sollevata dall'appellata sul rilievo che in data 10.09.2019 aveva notificato a mezzo p.e.c. indirizzata alla Giunta Regionale della Campania copia conforme della sentenza impugnata – circostanza comprovata dal documento depositato nominato “relazioni di notifica + ricevute di accettazione e consegna.pdf” – e che, pertanto, la mancata tempestiva impugnazione da parte della aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza medesima, con Parte_1 conseguente tardività del gravame proposto con ricorso depositato solo in data 23.12.2019.
Al riguardo va, invero, rammentato che “La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in Cont formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni”
(Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
La Suprema Corte ha poi ulteriormente specificato che “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonché dell'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit.
(nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1- ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme
(le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.
In applicazione dei principi appena richiamati, dunque, nella fattispecie in esame, il mancato deposito del file nativo della notifica della sentenza esclude la validità della notifica medesima e, in assenza di elementi da cui desumere che l'atto abbia raggiunto comunque il suo scopo, esclude altresì la decorrenza, dalla data dell'asserita notifica, del termine breve per impugnare. Di conseguenza risulta infondata la eccezione di tardività dell'impugnazione proposta avverso la sentenza pubblicata il
21.06.2019, posto che il ricorso in appello è stato depositato in data 23.12.2019 e, dunque, nel rispetto del termine “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c..
4.1- Con l'atto di appello la ha dedotto la nullità dell'intero processo di primo Parte_1
grado e quindi anche della sentenza appellata in ragione della inesistenza o nullità della notifica dell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui la l' non era mai Controparte_3 venuta a conoscenza poiché non eseguita presso la sede legale dell'Ente alla via S. Lucia, 81 né alla casella pec della egione.campania.it risultante dal registro PP.AA. In Parte_1 Email_3 particolare, parte appellante riteneva sussistente un'ipotesi di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo con conseguente nullità dell'intero procedimento ovvero un caso di nullità della notifica in quanto l'errore era da imputare alla cancelleria del giudice di pace e non alla parte.
L'appellata ha resistito all'avverso motivo di gravame assumendo: che l'ufficio preposto aveva eseguito la notifica dell'atto introduttivo all'indirizzo PEC indicato nella prima pagina del decreto n.
3 del 30.01.2029 , emesso dalla ed oggetto di impugnazione;
che tale decreto Parte_1 conteneva informazioni ovvero l'indirizzo di un luogo (“Centro Direzionale, Isola C/5 – 80143 – Napoli” ), un recapito telefonico (Tel. 081.7968987) ed un indirizzo PEC
(uod. egione.campania.it) identificativi di una sede della Giunta Regionale della Email_4
che quelle sopra riportate erano informazioni identificative della sede “effettiva” della Pt_1
Giunta Regionale della (diversamente non si spiegherebbe la circostanza che il medesimo Pt_1
decreto sia stato notificato al legale della Erkant, alla Legione Carabinieri Stazione di Pt_1
Pompei ed alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli, ricorrendo all'indirizzo PEC
“uod. egione.campania.it” in luogo di utilizzare come indirizzo di mittenza quello Email_4 indicato come “unico” nell'atto di appello, ovvero l'indirizzo egione.campania.it); che Email_3
l'art. 145 c.p.c. individua nella sede della società il luogo ove deve essere eseguita la notifica, tale sede è in genere la sede legale, ma laddove vi sia una sede effettiva diversa da quella legale, in virtù della disposizione di cui all'art. 46, i terzi possono considerare quest'ultima, sede della persona giuridica;
che quindi deve ritenersi valida la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (cfr. Cass. sez. Lavoro, ordinanza n. 10854 del
18 aprile 2019, conforme ai principi già espressi con sentenza n. 3516/2012 ed ordinanze n. 1248 e
21699 del 2017, secondo cui la notificazione eseguita presso la sede effettiva è legittima poiché costituisce applicazione dell'art. 46 c.c., laddove prevede la facoltà per i terzi di considerare la sede effettiva della persona giuridica, nell'ipotesi in cui quest'ultima sia diversa da quella legale); che, inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “l'irritualità di una notifica effettuata
a mezzo PEC non ne comporta la nullità se viene comunque raggiunto lo scopo legale prefisso ed ossia il risultato della conoscenza dell'atto da parte del destinatario” (Sent. n. 20625/2017) e, ancora, “Non è possibile invocare la nullità di una notificazione per violazione delle relative forme quando sia stato comunque raggiunto lo scopo di portare l'atto nella conoscenza del destinatario”
(Ord. Cass. N. 19549 del 19 luglio 2019); che in applicazione del cosiddetto principio di
“strumentalità delle forme degli atti” è stato ulteriormente precisato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedurali è meritevole di tutela soltanto quando in conseguenza di quella violazione si sia verificato un pregiudizio al diritto di difesa della parte interessata e nella fattispecie l'ente appellante non ha fornito la prova di aver subito un pregiudizio al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, né poteva farlo, in considerazione del fatto che, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure veniva compiuta presso un indirizzo PEC in “uso” della Giunta
Regionale ( si pensi alla notifica del decreto impugnato), come tale non poteva non soddisfare lo scopo di conoscenza del destinatario.
4.2- L'impugnazione proposta dalla è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1 Dagli atti del giudizio emerge invero che la cancelleria del giudice di pace (onerata della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza emesso dal giudice) non ha provveduto alla notifica nei confronti della presso la sede legale dell'Ente sita in Napoli alla Parte_1 via S. Lucia, 81 o alla casella di pec della “” egione.campania.it” Parte_1 Email_3
risultante dal registro PP.AA (casella correttamente individuata ed utilizzata dalla stessa appellata per la notifica della sentenza appellata alla poi ritenuta non valida per le ragioni, Parte_1
diverse, dianzi indicate): la notifica risulta infatti eseguita presso la casella pec egione.campania.it”, che è diversa anche dalla casella riportata in calce al decreto Email_5
dirigenziale n. 3 opposto (uod. egione.campania.it) cui fa riferimento nella sua Email_4 comparsa la difesa dell'appellata per sostenerne la corretta individuazione ai fini della notifica del ricorso da parte della cancelleria, argomentazione difensiva chiaramente inconferente poiché relativa ad una circostanza (notifica della impugnazione presso la casella pec riportata nel decreto dirigenziale opposto) che non trova riscontro nella realtà.
Né vi è prova di quanto sostenuto dall'appellata (peraltro con riferimento alla casella pec indicata nel decreto opposto, per quanto detto non utilizzata dalla cancelleria) ossia che il diverso ufficio presso cui la notifica è stata effettuata e la relativa casella pec identifichino la sede effettiva dell'Ente (e non la sede di un diverso organismo regionale) sostitutiva della sede legale.
Del resto, in presenza di un vizio della notifica quale quello evidenziato, la mancata costituzione dell'Ente nel giudizio di primo grado non consente di ritenere, in contrasto con l'assunto dell'appellata, che la notifica come dianzi eseguita abbia raggiunto ugualmente il suo scopo e che l'Ente non abbia visto pregiudicato il suo diritto di difesa.
Quanto poi alla natura del vizio, secondo un risalente ma ancora attuale orientamento dei giudici di legittimità, la notificazione si ritiene inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è nulla se eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario (Cass. civ., 10278/2001, 102/2002), come in concreto verificatosi nel caso di specie.
All'accertamento della nullità della notifica dell'atto di opposizione consegue quindi la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado e della stessa sentenza che tale processo ha definito, con conseguente necessaria rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
(Cass, civ., 259/1999). 5.- Avuto riguardo alla decisione in rito del presente giudizio ed alla ascrivibilità del vizio di notifica alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata, le spese del doppio grado restano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5097/2019 depositata in data
21.06.2019, proposto dalla con atto di citazione notificato in data 17.2.2020 nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
a. Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 5097/2019 depositata in data 21.06.2019 per nullità della notificazione del ricorso introduttivo e rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;
b. Dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il '9.6.2025
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano, ha pronunciato ed allegato alla ordinanza di riserva in decisione depositata in pari data dopo la scadenza dei termini per note sostitutive dell'udienza del 20.01.2025, la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 7777/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5097/2019 del
21.6.2019 avente ad oggetto: opposizione avverso decreto dirigenziale n. 3 del 30.01.2019 emesso dalla Giunta Regionale della Campania e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del suo Presidente p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, 81 presso lo studio dell'Avv. Pasquale D'Onofrio (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, dal quale è rappresentata e difesa per procura C.F._1
generale (per le comunicazioni: fax n. 0817963766; indirizzo di p.e.c.: egione.campania.it) Email_1
Appellante
E
(c.f. non indicato), nata a [...] il [...] ivi Controparte_1
residente a[...]-22, Kadikoy, ed elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla
Via Andolfi, 36 presso lo studio dell'Avv. Katia Di Somma, (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081.8623152; indirizzo di p.e.c.: Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
L'appellante si riporta a tutte le richieste, eccezioni e difese in atti concludendo Parte_1
come da atto di appello debitamente notificato;
L'appellata : si riporta ancora una volta ai contenuti della propria comparsa di Controparte_1
costituzione in appello, nonché alla documentazione difensiva contestualmente depositata;
per l'effetto, insiste per il rigetto del proposto gravame. Nello specifico, insiste per l'inammissibilità dell'appello, depositato dalla in data 23.12.2019, in quanto proposto avverso una Parte_1
pronuncia passata in giudicato in data10.10.2019; seguìtando, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve ritenersi valida ed efficace;
l'ufficio preposto eseguiva la notifica dell'atto introduttivo osservando l'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella prima pagina di un provvedimento emesso dalla indi compiva una rituale notifica. Per quanto Parte_1
innanzi, impugnando e contestando ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed osservato, poiché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: - preliminarmente, accertare che il proposto gravame non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto;
- per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; - nel merito, accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame;
- per l'effetto, rigettare l'appello proposto. All'esito, confermare la sentenza del giudice di prime cure, con condanna dell'ente appellante al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato il 4.3.2019 premesso che in data 03.07.2018 le Controparte_1 veniva notificato verbale di contravvenzione n. 45/70 per la violazione dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 16.03.1986 in quanto “esercitava abusivamente l'attività di guida turistica non avendo dimostrato nessun titolo abilitativo” con la motivazione che “a seguito di controllo effettuato all'interno del sito archeologico di Pompei Scavi, dall'Ufficiale di P.G., alle ore 12.53 del
03.07.2018, veniva sorpresa ad accompagnare un gruppo di turisti di nazionalità turca, muniti di apparati ricevitori collegati a un trasmettitore con auricolare che la nominata indossava, spiegando le bellezze del sito e quindi esercitando abusivamente l'attività di guida turistica senza aver nessun titolo abilitativo previsto. La stessa si accompagnava con la guida turistica della , Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a Torre Annunziata (NA) alla Persona_1 via Martiri di Cefalonia nr 4 Tessera nr 2019 abilitato in lingua inglese”; premesso altresì che l'amministrazione, non potendo accogliere il ricorso presentato dal proprio difensore, in data
01.02.2019 aveva notificato a mezzo p.e.c. il decreto dirigenziale n. 3 del 30.01.2019 emesso dalla
Giunta Regionale della Campania con cui veniva comminata all'istante la sanzione amministrativa di euro 3.000,00; tanto premesso proponeva opposizione avverso il predetto decreto dirigenziale chiedendone l'annullamento, previa sospensione della efficacia esecutiva, con vittoria di spese di lite. A fondamento della opposizione deduceva:
- “la prescrizione del decreto dirigenziale n. 3 del 30.1.2019” poichè emesso oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 18 della l. 689/1981, dal momento che le memorie difensive avverso il verbale di contestazione del 03.07.2018 erano state inoltrate in data 02.08.2018, mentre il decreto dirigenziale veniva emesso solo in data 30.01.2019;
- la violazione dell'art. 23 ter del d.lgs. 82/2005 per essere la “dichiarazione di conformità della copia cartacea” del decreto impugnato priva della firma digitale o altra firma elettronica avanzata o qualificata;
- la violazione dell'art. 20 d.lgs. 82/2005 per essere il provvedimento privo di firma digitale;
- l'erronea sussunzione del fatto nell'ambito di operatività della norma asseritamente violata
(effettuazione della prestazione di guida turistica senza la prescritta abilitazione regionale), allegando di non esercitare l'attività di guida turistica, ma quella, diversa e meramente burocratica ed organizzativa di Capo Gruppo Turistico, come da certificazione dell'impresa Prontotour del
25.06.2018.
1.2- Instaurato il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio e il giudice Controparte_2
di pace adito, con sentenza n. 5097/2019 resa pubblica in data 21.06.2019, accoglieva la domanda e annullava il provvedimento impugnato con condanna della al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
2.1- Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.12.2019, la Parte_1 proponeva appello lamentando che l'atto di opposizione all' ordinanza ingiunzione non era stato notificato presso la sede dell' sita alla via s. Lucia, 81 in Napoli né Controparte_3 all'indirizzo pec egione.campania.it” della risultante dal registro Email_3 Parte_1
PP.AA. del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cpc, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2.2- Ritualmente notificato in data 17.02.2020 a mezzo servizio postale il ricorso e il pedissequo decreto per l'udienza del 25.05.2020, con comparsa depositata in data 24.05.2020 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, oltreché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna della appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 2 cpc., vinte le spese di lite.
In particolare, l'appellata resisteva al gravame allegando: a) l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza gravata, avendo l'appellata notificato in data
10.9.2019 la sentenza di primo grado a mezzo p.e.c. alla Giunta regionale della Parte_1 che non aveva proposto tempestiva impugnazione determinando così il passaggio in giudicato della decisione in data 10.10.2019; b) l'infondatezza della proposta impugnazione posto che l'atto di opposizione era stato correttamente indirizzato all'odierna appellante all'indirizzo di p.e.c. uod. egione.campania.it risultante nella prima pagina del decreto dirigenziale oggetto Email_4 di impugnazione.
2.3- Disposti diversi rinvii per acquisire il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 20.01.2025, di cui veniva disposta la trattazione cartolare e con ordinanza in data odierna il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza da ritenersi allegata alla suddetta ordinanza.
3.- In via preliminare, va disattesa poiché infondata la eccezione di inammissibilità dell'appello per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
L'eccezione è stata sollevata dall'appellata sul rilievo che in data 10.09.2019 aveva notificato a mezzo p.e.c. indirizzata alla Giunta Regionale della Campania copia conforme della sentenza impugnata – circostanza comprovata dal documento depositato nominato “relazioni di notifica + ricevute di accettazione e consegna.pdf” – e che, pertanto, la mancata tempestiva impugnazione da parte della aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza medesima, con Parte_1 conseguente tardività del gravame proposto con ricorso depositato solo in data 23.12.2019.
Al riguardo va, invero, rammentato che “La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in Cont formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni”
(Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
La Suprema Corte ha poi ulteriormente specificato che “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3 e 9, nonché dell'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit.
(nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1- ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme
(le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.”.
In applicazione dei principi appena richiamati, dunque, nella fattispecie in esame, il mancato deposito del file nativo della notifica della sentenza esclude la validità della notifica medesima e, in assenza di elementi da cui desumere che l'atto abbia raggiunto comunque il suo scopo, esclude altresì la decorrenza, dalla data dell'asserita notifica, del termine breve per impugnare. Di conseguenza risulta infondata la eccezione di tardività dell'impugnazione proposta avverso la sentenza pubblicata il
21.06.2019, posto che il ricorso in appello è stato depositato in data 23.12.2019 e, dunque, nel rispetto del termine “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c..
4.1- Con l'atto di appello la ha dedotto la nullità dell'intero processo di primo Parte_1
grado e quindi anche della sentenza appellata in ragione della inesistenza o nullità della notifica dell'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui la l' non era mai Controparte_3 venuta a conoscenza poiché non eseguita presso la sede legale dell'Ente alla via S. Lucia, 81 né alla casella pec della egione.campania.it risultante dal registro PP.AA. In Parte_1 Email_3 particolare, parte appellante riteneva sussistente un'ipotesi di inesistenza della notifica dell'atto introduttivo con conseguente nullità dell'intero procedimento ovvero un caso di nullità della notifica in quanto l'errore era da imputare alla cancelleria del giudice di pace e non alla parte.
L'appellata ha resistito all'avverso motivo di gravame assumendo: che l'ufficio preposto aveva eseguito la notifica dell'atto introduttivo all'indirizzo PEC indicato nella prima pagina del decreto n.
3 del 30.01.2029 , emesso dalla ed oggetto di impugnazione;
che tale decreto Parte_1 conteneva informazioni ovvero l'indirizzo di un luogo (“Centro Direzionale, Isola C/5 – 80143 – Napoli” ), un recapito telefonico (Tel. 081.7968987) ed un indirizzo PEC
(uod. egione.campania.it) identificativi di una sede della Giunta Regionale della Email_4
che quelle sopra riportate erano informazioni identificative della sede “effettiva” della Pt_1
Giunta Regionale della (diversamente non si spiegherebbe la circostanza che il medesimo Pt_1
decreto sia stato notificato al legale della Erkant, alla Legione Carabinieri Stazione di Pt_1
Pompei ed alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli, ricorrendo all'indirizzo PEC
“uod. egione.campania.it” in luogo di utilizzare come indirizzo di mittenza quello Email_4 indicato come “unico” nell'atto di appello, ovvero l'indirizzo egione.campania.it); che Email_3
l'art. 145 c.p.c. individua nella sede della società il luogo ove deve essere eseguita la notifica, tale sede è in genere la sede legale, ma laddove vi sia una sede effettiva diversa da quella legale, in virtù della disposizione di cui all'art. 46, i terzi possono considerare quest'ultima, sede della persona giuridica;
che quindi deve ritenersi valida la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (cfr. Cass. sez. Lavoro, ordinanza n. 10854 del
18 aprile 2019, conforme ai principi già espressi con sentenza n. 3516/2012 ed ordinanze n. 1248 e
21699 del 2017, secondo cui la notificazione eseguita presso la sede effettiva è legittima poiché costituisce applicazione dell'art. 46 c.c., laddove prevede la facoltà per i terzi di considerare la sede effettiva della persona giuridica, nell'ipotesi in cui quest'ultima sia diversa da quella legale); che, inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “l'irritualità di una notifica effettuata
a mezzo PEC non ne comporta la nullità se viene comunque raggiunto lo scopo legale prefisso ed ossia il risultato della conoscenza dell'atto da parte del destinatario” (Sent. n. 20625/2017) e, ancora, “Non è possibile invocare la nullità di una notificazione per violazione delle relative forme quando sia stato comunque raggiunto lo scopo di portare l'atto nella conoscenza del destinatario”
(Ord. Cass. N. 19549 del 19 luglio 2019); che in applicazione del cosiddetto principio di
“strumentalità delle forme degli atti” è stato ulteriormente precisato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedurali è meritevole di tutela soltanto quando in conseguenza di quella violazione si sia verificato un pregiudizio al diritto di difesa della parte interessata e nella fattispecie l'ente appellante non ha fornito la prova di aver subito un pregiudizio al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, né poteva farlo, in considerazione del fatto che, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure veniva compiuta presso un indirizzo PEC in “uso” della Giunta
Regionale ( si pensi alla notifica del decreto impugnato), come tale non poteva non soddisfare lo scopo di conoscenza del destinatario.
4.2- L'impugnazione proposta dalla è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1 Dagli atti del giudizio emerge invero che la cancelleria del giudice di pace (onerata della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza emesso dal giudice) non ha provveduto alla notifica nei confronti della presso la sede legale dell'Ente sita in Napoli alla Parte_1 via S. Lucia, 81 o alla casella di pec della “” egione.campania.it” Parte_1 Email_3
risultante dal registro PP.AA (casella correttamente individuata ed utilizzata dalla stessa appellata per la notifica della sentenza appellata alla poi ritenuta non valida per le ragioni, Parte_1
diverse, dianzi indicate): la notifica risulta infatti eseguita presso la casella pec egione.campania.it”, che è diversa anche dalla casella riportata in calce al decreto Email_5
dirigenziale n. 3 opposto (uod. egione.campania.it) cui fa riferimento nella sua Email_4 comparsa la difesa dell'appellata per sostenerne la corretta individuazione ai fini della notifica del ricorso da parte della cancelleria, argomentazione difensiva chiaramente inconferente poiché relativa ad una circostanza (notifica della impugnazione presso la casella pec riportata nel decreto dirigenziale opposto) che non trova riscontro nella realtà.
Né vi è prova di quanto sostenuto dall'appellata (peraltro con riferimento alla casella pec indicata nel decreto opposto, per quanto detto non utilizzata dalla cancelleria) ossia che il diverso ufficio presso cui la notifica è stata effettuata e la relativa casella pec identifichino la sede effettiva dell'Ente (e non la sede di un diverso organismo regionale) sostitutiva della sede legale.
Del resto, in presenza di un vizio della notifica quale quello evidenziato, la mancata costituzione dell'Ente nel giudizio di primo grado non consente di ritenere, in contrasto con l'assunto dell'appellata, che la notifica come dianzi eseguita abbia raggiunto ugualmente il suo scopo e che l'Ente non abbia visto pregiudicato il suo diritto di difesa.
Quanto poi alla natura del vizio, secondo un risalente ma ancora attuale orientamento dei giudici di legittimità, la notificazione si ritiene inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è nulla se eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario (Cass. civ., 10278/2001, 102/2002), come in concreto verificatosi nel caso di specie.
All'accertamento della nullità della notifica dell'atto di opposizione consegue quindi la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado e della stessa sentenza che tale processo ha definito, con conseguente necessaria rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
(Cass, civ., 259/1999). 5.- Avuto riguardo alla decisione in rito del presente giudizio ed alla ascrivibilità del vizio di notifica alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Torre Annunziata, le spese del doppio grado restano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5097/2019 depositata in data
21.06.2019, proposto dalla con atto di citazione notificato in data 17.2.2020 nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
a. Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 5097/2019 depositata in data 21.06.2019 per nullità della notificazione del ricorso introduttivo e rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;
b. Dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il '9.6.2025
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano