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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2564/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.ta e Parte_1
difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alessandrina
Pannozzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi (LT), alla Via
Madonna delle Grazie, 338
OPPONENTE
E
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Marco Ercole presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi, Via Ponte Nuovo, 25.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 20.3.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt.
127 ter e 128 c.p.c. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 1409/2024 chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 2.750,00 oltre accessori e spese.
Fondava il credito su un contratto di locazione, ad uso deposito, stipulato tra le parti in data 30 gennaio 2023.
Con d.i. 499/2024 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con opposizione ritualmente notificata deduceva Parte_1
l'inesistenza nonché pretestuosità e illegittimità del credito azionato;
eccepiva altresì l'inadempimento della locatrice all'obbligo assunto di dotare l'immobile di allaccio alla pubblica rete elettrica e idrica nel termine di 30 giorni dalla stipula al fine di consentire al conduttore di poterne fare l'uso contrattualmente pattuito.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1 la tardività dell'opposizione spiegata oltre il termine di 40gg. Nel merito deduceva la fondatezza della pretesa creditoria e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla Parte_1
Prodotta documentazione, disposta la mediazione obbligatoria, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 20.03.2025, svoltasi la discussione della causa mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter – 128 c.p.c. il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Ed invero è fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di 40gg. sollevata da parte opposta (e comunque rilevabile d'ufficio) ed idonea a definire in via assorbente la controversia.
Il decreto ingiuntivo opposto era notificato in data 3.5.2024.
- 2 - In data 12.06.2024, la parte opponente spiegava opposizione al suddetto decreto ingiuntivo con atto di citazione in opposizione che veniva notificata al procuratore della parte opposta.
L'opposizione era inscritta a ruolo in data 18.06.2024, oltre i termini previsti dall'arti 641 c.p.c. ovvero oltre i termini di 40 (quaranta) giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 499/2024 r.g.n. 1409/2024 del 3.5.2024.
Poiché trattasi di decreto ingiuntivo fondato su di un contratto di locazione (come da contratto in atti), l'opposizione andava proposta con ricorso applicandosi, in virtù del disposto di cui all'art. 447-bis c.p.c., il rito del lavoro
(420 e seg. cpc) anche alle controversie locatizie.
Tale atto, necessariamente, deve essere depositato in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
La Suprema Corte è pacifica nel ritenere che, qualora l'opposizione venga ad essere introdotta con citazione (come nel caso in esame), tale atto, pur irrituale, ben può ritenersi valido e tempestivo solo se l'atto di opposizione sia stato depositato, con l'iscrizione della causa a ruolo, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. Ed infatti è pacifico che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero delle altre materia sottoposte al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8014;
Cassazione civile, 14.03.1991, n°2714; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2013,
n. 797; Tribunale Modena, sez. II, 30/01/2012, n. 239).
La Cassazione con sentenza n. 60 del 7.1.2016 ha confermato il proprio orientamento affermando che l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (avente ad oggetto crediti derivanti da locazione ex 447 bis cpc)
- 3 - deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cpc, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.
Tale decadenza è rilevabile anche d'ufficio, non rilevando l'attività compiuta dalla controparte, in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini, né può avere effetto sanante il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, trattandosi di atto idoneo ad incidere sull'ulteriore corso del giudizio, ma non anche a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo (con le decadenze ivi maturate).
Sul punto, la Cass. Sez. Un. Sent. N. 927/2022 ha chiarito: “Allorché
l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c.”
Nel caso in esame, a fronte della notifica del decreto effettuata in data
3.05.2024, la citazione risulta depositata in cancelleria solo in data 18.6.2024;
i quaranta giorni scadevano, al contrario, in data 12.6.2024 e, pertanto, applicando il principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione a Sez.
Unite, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da parte opponente deve essere dichiarata tardiva e improcedibile.
Non vale nemmeno sostenere che la detta disciplina sia stata modificata
- 4 - nella sostanza dal D.Lvo 150/2011, in quanto seguendo la detta interpretazione si eluderebbero (in via interpretativa e non testuale per esplicito dettato normativo) termini perentori e modalità di introduzione della domanda processuale imposti per legge (con conseguenti annesse decadenze in termini processuali e sostanziali), non esplicitamente modificati dal Decreto sopra citato.
Il meccanismo introdotto dal D.LGS. n. 150/2011 e, in particolare, dall'art. 4, comma V trova, infatti, applicazione i tutti i giudizi dallo stesso disciplinati, tra i tanti, quello in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, e così via (D.LGS. 150/2011, capo III).
Sul punto il Tribunale di Verona, in una controversia relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti locatizi, pertanto, soggetta al rito del lavoro ma che, tuttavia, era stata proposta con atto di citazione notificato alla controparte nei 40 giorni previsti a pena di decadenza, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di tardività dell'opposizione, non essendo stata anche depositata nel termine perentorio sopra indicato, ex art. 641 Cpc, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 Cpc, nella parte in cui, “secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in termini di diritto vivente, non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli art. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”.
Nello specifico, ad avviso del Tribunale di Verona, la disposizione così interpretata violerebbe l'art. 3 Cost., per irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111
Cost., per il vulnus che ne conseguirebbe al diritto all'effettività della tutela
- 5 - giurisdizionale e ad un giusto processo.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45 ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”.
In particolare la Corte ricorda che, con riferimento all'ipotesi in cui una causa di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per crediti relativi a un rapporto di locazione - e per ciò, soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro (in virtù del rinvio a questo operato dall'art. 447-bis cod. proc. civ.) - sia stata erroneamente, invece, promossa con atto di citazione, «nelle forme ordinarie», “la Corte di cassazione, in sede di esegesi del predetto art. 426, è, da data risalente, ferma nel ritenere che la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art.
641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (da ultimo, sezione sesta civile, ordinanze 19 settembre 2017, n. 21671 e 29 dicembre 2016, n. 27343; sezioni unite civili, sentenza 23 settembre 2013, n. 21675; in precedenza, ex plurimis, terza sezione civile, sentenza 2 aprile 2009, n. 8014; e sezione lavoro, sentenza 26 marzo
1991, n. 3258).”.
Nondimeno evidenzia le diverse conseguenze cui si giunge a seconda della materia trattata, in particolare ritiene che “la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto «nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) - quale unicamente consentita dalla disposizione impugnata - non sarebbe, infatti, più coerente alla sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura
- 6 - civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), a tenore della quale gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma e quindi alla data dell'atto (sia pur erroneamente) in concreto prescelto
e non a quella che l'atto avrebbe dovuto avere, e che assuma a seguito della conversione del rito. E ciò in linea con una "inversione di tendenza" (cui fa riferimento il legislatore del 2011, e che rimanda, peraltro, al principio generale di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, di cui all'art.
156 cod. proc. civ.), nel solco della quale si inserisce anche la cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in termini di salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui
è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio, oltre ad una, sia pur eccentrica, pronuncia delle stesse sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 14 aprile 2011, n. 8491), sulla ritenuta sostanziale equipollenza delle forme del ricorso e della citazione ai fini dalla introduzione della impugnazione delle delibere condominiali”.
La Corte Costituzionale, tuttavia, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto
426 Cpc, rispetto alla disciplina dei nuovi riti speciali introdotta dal D.LGS.
150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della
- 7 - disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che tali differenti regole processuali siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
“riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia»
(ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del
1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980”.
Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con dichiarazione dell'esecutorietà del decreto opposto.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.100,00 e 5.200,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n. 499/2024 emesso dal Tribunale di Latina in data 3.5.2024;
b) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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