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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Peres, Alessandro Kiniger e Luca
Montemezzo ed elettivamente domiciliata a Verona, via Leoni n. 4, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Vianello ed elettivamente domiciliata a
Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Gentilomo ed elettivamente domiciliata a
Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellata contro pagina 1 di 12 (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Veronese ed elettivamente domiciliato a Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellato contro
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Veglianiti ed elettivamente domiciliata a
Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 23 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per le causali e i titoli tutti esposti in atti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, in riforma della sentenza
n. 456/2024 emessa dal Tribunale di Padova, dott.ssa Caterina Zambotto, nel procedimento R.G. n. 2510/2021, in data 23.02.2024 e non notificata, con riferimento al capo di sentenza che ha provveduto sulla liquidazione delle spese di lite:
1. nel merito, in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, disporre la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna delle parti convenute al rimborso di quanto medio tempore versato da in Parte_1 loro favore in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
2. in via subordinata, in accoglimento del secondo e/o del terzo motivo di appello, ridursi la condanna alle spese a quanto risulterà di giustizia, con conseguente condanna delle parti convenute al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto medio tempore versato da in loro favore in ragione della provvisoria Parte_1 esecutorietà della sentenza di primo grado;
3. in ogni caso, con liquidazione integrale in favore di dei compensi Parte_1 di avvocato ex DM 55/2014 (oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali) pagina 2 di 12 del presente giudizio;
4. in via istruttoria:
4.1. si dà atto dell'avvenuto deposito dei documenti da n. 1 a n. 8 compresi;
4.2. si deposita il doc. n. 9 (richieste di pagamento e disposizioni di bonifico), quale documento sopravvenuto e rilevante ai fini dell'appello in quanto attestante
l'avvenuto pagamento medio tempore in esecuzione dell'ordinanza di sospensione parziale della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado depositata in data 1° luglio 2024 e dunque successivamente alla instaurazione del giudizio, con richiesta contestuale di autorizzazione al deposito ed inserimento nel fascicolo di causa.
Per Controparte_1
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
in via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Per Controparte_2
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
pagina 3 di 12 nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
in via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Per Controparte_3
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
In via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Per Controparte_4
pagina 4 di 12 In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
in via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 1° aprile 2021, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Padova Controparte_1 Controparte_2
-amministratrice di e
[...] Controparte_4 CP_2 [...]
Co
-amministratore e, premesso di essere proprietaria CP_3 Controparte_1 di due aree contigue nella zona industriale di Padova che risultavano inquinate in conseguenza dell'attività svolta da sull'area di proprietà di Controparte_1 CP_2
chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
[...]
1.1 Si costituivano in giudizio i convenuti con separate comparse di costituzione e risposta, tutti eccependo, per quanto di interesse in questa sede, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, alla luce delle domande svolte nei confronti di
[...]
e . CP_3 Controparte_4
1.2 Con ordinanza del 1° ottobre 2021 il Tribunale assegnava alle parti i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. evidenziando, in ordine pagina 5 di 12 all'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, che “l'azione di rivalsa ex art. 235 d.lgs. 152/2006 non pare riconducibile, in quanto non paragonabile a una responsabilità extracontrattuale, all'ipotesi di cui all'art. 2395 c.c.”.
1.3 Istruita la causa mediante l'espletamento di una CTU, con sentenza n.
456/2024 il Tribunale di Padova, discostandosi da quanto ritenuto in corso di causa:
- accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti in favore del
Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. 15354/2023, intervenuta sul tema nelle more del giudizio, nella quale i giudici di legittimità avevano affermato la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa “con riguardo alle azioni di responsabilità che trovano il loro presupposto in condotte direttamente attuative dell'oggetto sociale e, dunque, giuridicamente imputate alla società, ove, oltre la responsabilità contrattuale di quest'ultima, intenda farsi valere quella, extracontrattuale, della persona fisica che per essa ha agito”. A giudizio del Tribunale, il caso di specie rientrava nella casistica prevista da detta ordinanza, in quanto aveva convenuto in giudizio gli Parte_1 amministratori delle due società convenute per far valere una loro responsabilità, ex artt. 253, IV comma, d.lgs. 152/2006, 2041, 2043 e 2051
c.c. per un'attività dannosa dagli stessi posta in essere in qualità di organi delle rispettive società;
- in applicazione del criterio della soccombenza, poneva le spese di lite a carico di liquidandole in euro 22.457,00 per compensi (oltre spese Parte_1 generali e accessori di legge), per ciascuna parte convenuta, in base al valore della domanda attorea e secondo parametri medi per le quattro fasi del giudizio.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di tre motivi, di seguito illustrati, e chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva.
2.1 e si sono Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3 costituiti in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, chiedendo pagina 6 di 12 il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato.
2.2 Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente all'importo delle spese di lite liquidate a favore dei convenuti in primo grado eccedente la somma di euro 12.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, e dichiarata inammissibile una nuova istanza di sospensione, all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi: il primo è proposto in via principale, il secondo e il terzo sono invece proposti in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.
Con il primo motivo lamenta la violazione, da parte del Tribunale, Parte_1 dell'art. 92 c.p.c., che consente al giudice di compensare le spese di lite in caso di
“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Nella fattispecie, il Giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite in quanto l'ordinanza della Cassazione n. 15354/2023, richiamata dal Tribunale a fondamento della dichiarazione di incompetenza, aveva offerto un'interpretazione innovativa in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e, nel farlo, aveva enunciato il principio di diritto e compensato le spese di lite tra le parti in ragione della novità della questione trattata.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia violato gli artt.
4, I e II comma, e 8, I e III comma, del d.m. n. 55/2014 atteso che, secondo l'art. 4, II comma, all'avvocato che assista più soggetti nella medesima posizione processuale spetta un compenso unico, eventualmente aumentato del 30% per ogni soggetto assistito oltre il primo fino a un massimo di dieci soggetti, e che in base alle previsione di cui all'art. 8, I e III comma, se più avvocati assumono una difesa, il compenso a carico del soccombente va liquidato per un solo avvocato e se la difesa è assunta da una società di avvocati, anche se la prestazione pagina 7 di 12 professionale è svolta da più soci, il compenso è quello spettante a un solo professionista. Poiché nel caso di specie i convenuti erano stati assistiti da avvocati distinti ma appartenenti alla medesima associazione professionale e le difese spiegate erano state in gran parte sovrapponibili, secondo l'appellante il
Tribunale avrebbe dovuto liquidare in favore di tutti un unico compenso.
Con il terzo motivo denuncia l'ulteriore violazione dell'art. 4, I Parte_1 comma, del d.m. 55/2014, secondo cui nella liquidazione del compenso si tiene conto di vari elementi (le caratteristiche, l'urgenza e i presto dell'attività prestata,
l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e gli eventuali contrasti giurisprudenziali) e la liquidazione avviene secondo valori medi, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50%. Sulla scorta di questa norma, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione parziale delle spese e condannarla unicamente alle spese di lite relative alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio, esperite prima del mutamento di giurisprudenza della Cassazione che ha determinato la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Padova. In ogni caso, i compensi avrebbero dovuto essere liquidati ai minimi di legge in quanto, ai sensi dell'art. 50
c.p.c., l'attività svolta nel giudizio di primo grado verrà utilizzata nel prosieguo del giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia sezione imprese.
3.1 e , nelle Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3 relative comparse di costituzione e risposta, contestano la fondatezza i motivi d'appello deducendo che:
- quanto al primo motivo d'appello, non sussistevano i presupposti necessari per poter disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.: non vi era stata soccombenza reciproca, la questione trattata non era nuova e non si era verificato alcun mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, in quanto il principio affermato da Cass. n. 15354/2023 non doveva ritenersi innovativo;
- quanto al secondo motivo, non poteva ritenersi applicabile l'art. 4 del d.m.
55/2014 in quanto i quattro convenuti erano stati assistiti da avvocati diversi,
pagina 8 di 12 avevano distinte posizioni processuali, e si erano difesi con atti di contenuto differenziato;
- quanto, infine, al terzo motivo di appello, non vi era alcuna ragione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese per la fase istruttoria e quella decisionale secondo valori minimi, in quanto in primo grado l'attività difensiva si era esplicata completamente (e non limitatamente alle eccezioni preliminari) e, vista l'eccezione di nullità della CTU sollevata dai convenuti, è ipotizzabile che in sede di riassunzione venga svolta un'attività di trattazione ulteriore rispetto a quella già posta in essere.
4. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, ritiene il
Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
4.1 Fondato è il primo motivo di impugnazione.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 15354/2023, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado:
- ha ritenuto che debbano considerarsi cause e procedimenti relativi a rapporti societari di cui all'art. 3, II comma, lett. a) del d.lgs. n. 168/2003 “le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale […] e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo”;
- ha rilevato che, poiché la stessa Cassazione aveva già affermato la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le azioni risarcitorie esercitate dai terzi creditori della società per i danni derivati da atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale imputati giuridicamente all'amministratore, “a fortiori, tale competenza deve essere affermata con riguardo alle azioni di responsabilità che trovano il loro presupposto in condotte dannose direttamente attuative dell'oggetto sociale e, dunque, giuridicamente imputate alla società, ove, oltre la responsabilità
pagina 9 di 12 contrattuale di quest'ultima, intenda farsi valere quella, extracontrattuale, della persona fisica che per essa ha agito”;
- ha compensato tra le parti le spese di lite “data la novità della questione”.
4.1.1 Orbene, ritiene il Collegio che la questione dirimente nel presente giudizio ai fini dell'affermazione della competenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, sia stata risolta in maniera innovativa dalla
Suprema Corte.
Quest'ultima, infatti, pur avendo in passato affermato, in linea di principio, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per i procedimenti relativi ai danni derivanti da atti strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale giuridicamente imputati all'amministratore, successivamente, nella richiamata ordinanza, con un'interpretazione nuova rispetto al passato, ha stabilito che nessun rilievo potesse avere la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale e atti di gestione costituenti ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo e ha esteso la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa anche alle controversie in cui si faccia valere una responsabilità extracontrattuale della persona fisica che ha posto in essere una condotta dannosa direttamente attuativa dell'oggetto sociale.
Ed invero la stessa Corte di cassazione, nell'ordinanza citata, ha compensato le spese tra le parti sul presupposto della “novità della questione”, dimostrando, in tal modo, di ritenere che il principio espressamente enunciato si ponesse come nuovo punto di riferimento interpretativo rispetto al passato in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
D'altronde l'innovatività della questione emerge dallo stesso andamento del giudizio di primo grado. Infatti, se inizialmente il primo Giudice aveva dimostrato di ritenere infondata l'eccezione di incompetenza formulata dalle convenute (cfr. ordinanza del 1° ottobre 2021), ha poi accolto tale eccezione “a modifica di quanto ritenuto in corso di causa” proprio virtù dell'allora recente ordinanza n.
15354/2023 della Suprema Corte.
pagina 10 di 12 4.1.2 Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che le spese di lite di primo grado avrebbero dovuto essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92
c.p.c. in virtù della novità della questione trattata.
La statuizione del Tribunale, sul punto, va dunque riformata disponendo la compensazione integrale delle spese legali di primo grado.
In considerazione di quanto precede va disposta la restituzione di quanto pagato dalla agli appellati in esecuzione della condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite contenuta nella sentenza impugnata per la parte non sospesa dall'ordinanza depositata in data 1° luglio 2024.
4.2 L'accoglimento del primo motivo di appello preclude la disamina del secondo e del terzo motivo, proposti in via subordinata.
4.3 Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate integralmente tra le parti, in virtù di una valutazione globale e dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto, da un lato, che ha instaurato Parte_1 il giudizio di primo grado dinanzi a un giudice incompetente e, dall'altro, che la declaratoria di incompetenza è stata determinata da una interpretazione innovativa della Suprema Corte sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
e a restituire a quanto ricevuto in CP_3 Controparte_4 Parte_1 esecuzione della sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Padova, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Venezia, camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente
Clotilde Parise
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Peres, Alessandro Kiniger e Luca
Montemezzo ed elettivamente domiciliata a Verona, via Leoni n. 4, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Vianello ed elettivamente domiciliata a
Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Gentilomo ed elettivamente domiciliata a
Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellata contro pagina 1 di 12 (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Veronese ed elettivamente domiciliato a Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellato contro
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Veglianiti ed elettivamente domiciliata a
Venezia, via delle Industrie n. 19/C presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 23 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per le causali e i titoli tutti esposti in atti, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, in riforma della sentenza
n. 456/2024 emessa dal Tribunale di Padova, dott.ssa Caterina Zambotto, nel procedimento R.G. n. 2510/2021, in data 23.02.2024 e non notificata, con riferimento al capo di sentenza che ha provveduto sulla liquidazione delle spese di lite:
1. nel merito, in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, disporre la compensazione delle spese di lite, con conseguente condanna delle parti convenute al rimborso di quanto medio tempore versato da in Parte_1 loro favore in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
2. in via subordinata, in accoglimento del secondo e/o del terzo motivo di appello, ridursi la condanna alle spese a quanto risulterà di giustizia, con conseguente condanna delle parti convenute al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto medio tempore versato da in loro favore in ragione della provvisoria Parte_1 esecutorietà della sentenza di primo grado;
3. in ogni caso, con liquidazione integrale in favore di dei compensi Parte_1 di avvocato ex DM 55/2014 (oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali) pagina 2 di 12 del presente giudizio;
4. in via istruttoria:
4.1. si dà atto dell'avvenuto deposito dei documenti da n. 1 a n. 8 compresi;
4.2. si deposita il doc. n. 9 (richieste di pagamento e disposizioni di bonifico), quale documento sopravvenuto e rilevante ai fini dell'appello in quanto attestante
l'avvenuto pagamento medio tempore in esecuzione dell'ordinanza di sospensione parziale della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado depositata in data 1° luglio 2024 e dunque successivamente alla instaurazione del giudizio, con richiesta contestuale di autorizzazione al deposito ed inserimento nel fascicolo di causa.
Per Controparte_1
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
in via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Per Controparte_2
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
pagina 3 di 12 nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
in via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Per Controparte_3
In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
In via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Per Controparte_4
pagina 4 di 12 In via preliminare
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto inammissibile ed infondata;
nel merito
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.456/2024 pronunciata dal
Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 R.G.; in ogni caso
- condannare l'attrice alla rifusione integrale in favore della convenuta di compensi e spese di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
in via istruttoria
- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, in allegato al presente atto: doc. A) atto di citazione in appello notificato;
B) sentenza
n.456/2024 pronunciata dal Tribunale di Padova nel giudizio n. 2510/2021 RG;
C) fascicolo di primo grado contenente gli atti e i documenti depositati.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 1° aprile 2021, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Padova Controparte_1 Controparte_2
-amministratrice di e
[...] Controparte_4 CP_2 [...]
Co
-amministratore e, premesso di essere proprietaria CP_3 Controparte_1 di due aree contigue nella zona industriale di Padova che risultavano inquinate in conseguenza dell'attività svolta da sull'area di proprietà di Controparte_1 CP_2
chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
[...]
1.1 Si costituivano in giudizio i convenuti con separate comparse di costituzione e risposta, tutti eccependo, per quanto di interesse in questa sede, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, alla luce delle domande svolte nei confronti di
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e . CP_3 Controparte_4
1.2 Con ordinanza del 1° ottobre 2021 il Tribunale assegnava alle parti i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. evidenziando, in ordine pagina 5 di 12 all'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, che “l'azione di rivalsa ex art. 235 d.lgs. 152/2006 non pare riconducibile, in quanto non paragonabile a una responsabilità extracontrattuale, all'ipotesi di cui all'art. 2395 c.c.”.
1.3 Istruita la causa mediante l'espletamento di una CTU, con sentenza n.
456/2024 il Tribunale di Padova, discostandosi da quanto ritenuto in corso di causa:
- accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti in favore del
Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte n. 15354/2023, intervenuta sul tema nelle more del giudizio, nella quale i giudici di legittimità avevano affermato la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa “con riguardo alle azioni di responsabilità che trovano il loro presupposto in condotte direttamente attuative dell'oggetto sociale e, dunque, giuridicamente imputate alla società, ove, oltre la responsabilità contrattuale di quest'ultima, intenda farsi valere quella, extracontrattuale, della persona fisica che per essa ha agito”. A giudizio del Tribunale, il caso di specie rientrava nella casistica prevista da detta ordinanza, in quanto aveva convenuto in giudizio gli Parte_1 amministratori delle due società convenute per far valere una loro responsabilità, ex artt. 253, IV comma, d.lgs. 152/2006, 2041, 2043 e 2051
c.c. per un'attività dannosa dagli stessi posta in essere in qualità di organi delle rispettive società;
- in applicazione del criterio della soccombenza, poneva le spese di lite a carico di liquidandole in euro 22.457,00 per compensi (oltre spese Parte_1 generali e accessori di legge), per ciascuna parte convenuta, in base al valore della domanda attorea e secondo parametri medi per le quattro fasi del giudizio.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di tre motivi, di seguito illustrati, e chiedendo la sospensione della sua efficacia esecutiva.
2.1 e si sono Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3 costituiti in giudizio, con separate comparse di costituzione e risposta, chiedendo pagina 6 di 12 il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della gravata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato.
2.2 Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente all'importo delle spese di lite liquidate a favore dei convenuti in primo grado eccedente la somma di euro 12.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, e dichiarata inammissibile una nuova istanza di sospensione, all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi: il primo è proposto in via principale, il secondo e il terzo sono invece proposti in via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.
Con il primo motivo lamenta la violazione, da parte del Tribunale, Parte_1 dell'art. 92 c.p.c., che consente al giudice di compensare le spese di lite in caso di
“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Nella fattispecie, il Giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite in quanto l'ordinanza della Cassazione n. 15354/2023, richiamata dal Tribunale a fondamento della dichiarazione di incompetenza, aveva offerto un'interpretazione innovativa in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e, nel farlo, aveva enunciato il principio di diritto e compensato le spese di lite tra le parti in ragione della novità della questione trattata.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia violato gli artt.
4, I e II comma, e 8, I e III comma, del d.m. n. 55/2014 atteso che, secondo l'art. 4, II comma, all'avvocato che assista più soggetti nella medesima posizione processuale spetta un compenso unico, eventualmente aumentato del 30% per ogni soggetto assistito oltre il primo fino a un massimo di dieci soggetti, e che in base alle previsione di cui all'art. 8, I e III comma, se più avvocati assumono una difesa, il compenso a carico del soccombente va liquidato per un solo avvocato e se la difesa è assunta da una società di avvocati, anche se la prestazione pagina 7 di 12 professionale è svolta da più soci, il compenso è quello spettante a un solo professionista. Poiché nel caso di specie i convenuti erano stati assistiti da avvocati distinti ma appartenenti alla medesima associazione professionale e le difese spiegate erano state in gran parte sovrapponibili, secondo l'appellante il
Tribunale avrebbe dovuto liquidare in favore di tutti un unico compenso.
Con il terzo motivo denuncia l'ulteriore violazione dell'art. 4, I Parte_1 comma, del d.m. 55/2014, secondo cui nella liquidazione del compenso si tiene conto di vari elementi (le caratteristiche, l'urgenza e i presto dell'attività prestata,
l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e gli eventuali contrasti giurisprudenziali) e la liquidazione avviene secondo valori medi, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50%. Sulla scorta di questa norma, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione parziale delle spese e condannarla unicamente alle spese di lite relative alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio, esperite prima del mutamento di giurisprudenza della Cassazione che ha determinato la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Padova. In ogni caso, i compensi avrebbero dovuto essere liquidati ai minimi di legge in quanto, ai sensi dell'art. 50
c.p.c., l'attività svolta nel giudizio di primo grado verrà utilizzata nel prosieguo del giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia sezione imprese.
3.1 e , nelle Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3 relative comparse di costituzione e risposta, contestano la fondatezza i motivi d'appello deducendo che:
- quanto al primo motivo d'appello, non sussistevano i presupposti necessari per poter disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.: non vi era stata soccombenza reciproca, la questione trattata non era nuova e non si era verificato alcun mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni dirimenti, in quanto il principio affermato da Cass. n. 15354/2023 non doveva ritenersi innovativo;
- quanto al secondo motivo, non poteva ritenersi applicabile l'art. 4 del d.m.
55/2014 in quanto i quattro convenuti erano stati assistiti da avvocati diversi,
pagina 8 di 12 avevano distinte posizioni processuali, e si erano difesi con atti di contenuto differenziato;
- quanto, infine, al terzo motivo di appello, non vi era alcuna ragione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese per la fase istruttoria e quella decisionale secondo valori minimi, in quanto in primo grado l'attività difensiva si era esplicata completamente (e non limitatamente alle eccezioni preliminari) e, vista l'eccezione di nullità della CTU sollevata dai convenuti, è ipotizzabile che in sede di riassunzione venga svolta un'attività di trattazione ulteriore rispetto a quella già posta in essere.
4. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti, ritiene il
Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
4.1 Fondato è il primo motivo di impugnazione.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 15354/2023, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado:
- ha ritenuto che debbano considerarsi cause e procedimenti relativi a rapporti societari di cui all'art. 3, II comma, lett. a) del d.lgs. n. 168/2003 “le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale […] e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo”;
- ha rilevato che, poiché la stessa Cassazione aveva già affermato la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le azioni risarcitorie esercitate dai terzi creditori della società per i danni derivati da atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale imputati giuridicamente all'amministratore, “a fortiori, tale competenza deve essere affermata con riguardo alle azioni di responsabilità che trovano il loro presupposto in condotte dannose direttamente attuative dell'oggetto sociale e, dunque, giuridicamente imputate alla società, ove, oltre la responsabilità
pagina 9 di 12 contrattuale di quest'ultima, intenda farsi valere quella, extracontrattuale, della persona fisica che per essa ha agito”;
- ha compensato tra le parti le spese di lite “data la novità della questione”.
4.1.1 Orbene, ritiene il Collegio che la questione dirimente nel presente giudizio ai fini dell'affermazione della competenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, sia stata risolta in maniera innovativa dalla
Suprema Corte.
Quest'ultima, infatti, pur avendo in passato affermato, in linea di principio, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per i procedimenti relativi ai danni derivanti da atti strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale giuridicamente imputati all'amministratore, successivamente, nella richiamata ordinanza, con un'interpretazione nuova rispetto al passato, ha stabilito che nessun rilievo potesse avere la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale e atti di gestione costituenti ex se attuazione dell'oggetto sociale medesimo e ha esteso la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa anche alle controversie in cui si faccia valere una responsabilità extracontrattuale della persona fisica che ha posto in essere una condotta dannosa direttamente attuativa dell'oggetto sociale.
Ed invero la stessa Corte di cassazione, nell'ordinanza citata, ha compensato le spese tra le parti sul presupposto della “novità della questione”, dimostrando, in tal modo, di ritenere che il principio espressamente enunciato si ponesse come nuovo punto di riferimento interpretativo rispetto al passato in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
D'altronde l'innovatività della questione emerge dallo stesso andamento del giudizio di primo grado. Infatti, se inizialmente il primo Giudice aveva dimostrato di ritenere infondata l'eccezione di incompetenza formulata dalle convenute (cfr. ordinanza del 1° ottobre 2021), ha poi accolto tale eccezione “a modifica di quanto ritenuto in corso di causa” proprio virtù dell'allora recente ordinanza n.
15354/2023 della Suprema Corte.
pagina 10 di 12 4.1.2 Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che le spese di lite di primo grado avrebbero dovuto essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92
c.p.c. in virtù della novità della questione trattata.
La statuizione del Tribunale, sul punto, va dunque riformata disponendo la compensazione integrale delle spese legali di primo grado.
In considerazione di quanto precede va disposta la restituzione di quanto pagato dalla agli appellati in esecuzione della condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite contenuta nella sentenza impugnata per la parte non sospesa dall'ordinanza depositata in data 1° luglio 2024.
4.2 L'accoglimento del primo motivo di appello preclude la disamina del secondo e del terzo motivo, proposti in via subordinata.
4.3 Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate integralmente tra le parti, in virtù di una valutazione globale e dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto, da un lato, che ha instaurato Parte_1 il giudizio di primo grado dinanzi a un giudice incompetente e, dall'altro, che la declaratoria di incompetenza è stata determinata da una interpretazione innovativa della Suprema Corte sopraggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
e a restituire a quanto ricevuto in CP_3 Controparte_4 Parte_1 esecuzione della sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Padova, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Venezia, camera di consiglio del 4 giugno 2025
La Presidente
Clotilde Parise
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12