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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 269/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Salerno in data 1/10/2020 nell'ambito del procedimento n. 20001631/2009
TRA
(società che ha incorprato rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'avv. Ugo Sorrentino e dall'avv. Gino Cavalli, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell'avv. Ugo Sorrentino via Armando Diaz n. 47 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Landi, elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio del predetto difensore in Battipaglia via Gen. Gonzaga n. 81 – Appellato – Appellante
incidentale Ragioni in fatto e diritto
1.Il Tribunale di Salerno con sentenza emessa in data 1/10/2020 - resa nell'ambito del procedimento promosso da nei confronti del - ha così provveduto: a) ha Controparte_1 Parte_2
accolto parzialmente la domanda proposta dall'attore con riferimento al contratto di conto corrente n. 26/32 stipulato il 24/5/1994 e modificato con successivo contratto del 21/1/2005 e conseguentemente ha condannato il al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 8.350,88 oltre interessi legali dalla chiusura del conto ( 11/2/2009) e fino al soddisfo;
b) ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta tesa a conseguire la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 17.912,17 oltre interessi, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, quale esposizione debitoria riferibile al predetto conto corrente;
c) ha condannato il al pagamento delle spese processuali in favore Parte_2
del difensore antistatario (avv. Alfonso Landi) di ed ha posto le spese di C.T.U. Controparte_1
definitivamente a carico del Parte_2
In sintesi il Giudice a quo è pervenuto all'accoglimento della domanda formulata dall'attore nei limiti innanzi indicati (euro 8.350,88) valorizzando egli esiti della C.T.U. contabile ( segnatamente gli esiti della seconda C.T.U. confluiti nella relazione del 24/5/2018); in particolare - per quel che qui rileva
– nella rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in causa ha espunto, fra le altri voci,
le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto sulla base della seguente argomentazione: << il contratto originario del 1994 non prevedeva la commissione di massimo
scoperto >>; nel successivo atto di modifica delle condizioni economiche del 2015 << era previsto
un tasso dello 0,75% ( nella proposta di modifica) e del 1,50% nel contratto denominato “ Benefit
Facile” >> ma senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo della commissione di massimo con la conseguenza che la relativa clausola è nulla, ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto. Il Tribunale ha, poi, evidenziato che la domanda va accolta nei limiti del saldo creditore ricostruito dall'esperto di ufficio ( euro 8.350,88) in quanto la domanda di restituzione dell'ulteriore importo di euro 18.359,90, versato dall'attore in data 11/2/2009 per estinguere il saldo registrato dalla banca ed ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla
Centrale Rischi, non risulta provata;
tale pagamento – osserva il Giudice di prime cure - non è stato indicato nell'atto di citazione che reca la data del 12/2/2009, non risulta dalla relazione di C.T.U., è
stato allegato per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed è stato contestato dalla banca con la comparsa conclusionale ( cfr. sentenza impugnata pagine 12 e 13).
1.1. Avverso la predetta sentenza società che incorporato il Parte_1 Parte_2
ha proposto appello con atto di citazione notificato il 12/3/2021; ha criticato le ragioni della
[...]
decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. , costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione per difetto di legittimazione attiva dell'appellante; nel merito ha resistito e nel contempo ha articolato appello incidentale, teso a conseguire la condanna dell'istituto di credito al pagamento in suo favore della somma di euro 18.395,00.
L'appellato ha concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione;
in via gradata per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.3.La Corte con ordinanza depositata in data 9/5/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis il Collegio osserva che - attraverso la produzione dell'atto pubblico Parte_1
di fusione del 10/10/2018 per Notaio rep. n. 7660 e racc. n. 3703 - ha provato di avere Persona_1
incorporato l'originaria parte processuale, così come puntualmente allegato Parte_2
nell'atto di appello;
pertanto, è legittimata a proporre la presente Parte_1
impugnazione ( cfr. atto di pubblico di fusione).
Va osservato che, trattandosi di legittimazione processuale, nessuna valenza può attribuirsi alla tesi dell'appellato incentrata sulla considerazione che l'impugnazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva poichè la società ha prodotto per la prima volta in appello Parte_1
il suindicato atto pubblico di fusione in violazione del principio del divieto dei nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c..
Alla tesi dell'appellato, infatti, va replicato che, in applicazione del principio di ultrattività del mandato, il processo di primo grado è stato proseguito dalla società che ha Parte_2
instaurato il giudizio prima della sua incorporazione nella società che non è Parte_1
intervenuta nel giudizio di primo grado ( cfr. Cass. n. 9257/2025 in motivazione).
Inoltre acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale il divieto di produzione di nuovi documenti in appello previsto dall' art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale ( cfr. Cass. n. 25087/2024;
Cass. n. 17062/2019).
3.Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'appello principale formulato da è Parte_1
fondato nei limiti di seguito indicati.
4. ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che il Tribunale Parte_1
erroneamente nella rideterminazione del saldo non ha tenuto conto degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto;
ciò in quanto il contratto “Benefit Facile” stipulato il 21/1/2005
prevedeva l'ammontare percentuale della commissione e “ per tutto quanto non espressamente
indicato nel documento contrattuale” rinviava a “ quanto pubblicato nei fogli informativi analitici
esposti nella filiale del ; nei fogli informativi – prosegue l'appellante - con specifico Pt_2
riferimento alla commissione di massimo scoperto era previsto: “ conti a debito per utilizzo di
aperture di credito (fiduciarie e garantite): massimo 1% trimestrale;
conti a debito non affidati:
massimo 1,50% trimestrale;
la commissione viene calcolata sulla somma massima debitoria
registrata nel periodo, in presenza di utilizzo di conto di durata pari o superiore a 3 giorni di
calendario, anche non consecutivi, nel corso del trimestre solare;
in presenza di utilizzi di conto di
durata inferiore ai predetti 3 giorni verrà applicata una commissione pari al 20% degli interessi
debitori maturati nel periodo di liquidazione”. La giurisprudenza di legittimità – osserva
[...] – ha affermato che il requisito della forma scritta è soddisfatto anche attraverso il Parte_1
rinvio per relationem ad un documento esterno al contratto dotato di oggettività sicchè il Giudice di prime cure, valorizzando il contenuto dei predetti fogli informativi, avrebbe dovuto ritenere valida la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto perché determinata sia in ordine all'ammontare della percentuale sia con riferimento alle modalità di applicazione. L'esposizione dei suindicati fogli informativi nei locali del – prosegue l'appellante – era pacifica Parte_2
perché non contestata;
inoltre il Giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di prova testimoniale articolata sul punto dal con ordinanza del 30/6/2010 sicchè tale richiesta – Parte_2
precisa l'appellante – viene riproposta in appello ove l'adita Corte ritenga che la circostanza non sia pacifica.
La critica è priva di pregio.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in base al quale in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa atteso che in tale evenienza il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca (cfr. Cass. n. 19825/2022 anche in motivazione).
Invero non vi è spazio per aderire all'impostazione dell'appellante e sostenere che la clausola negoziale in questione sia valida in ragione del rinvio per relationem ai fogli informativi esposti in banca contenuto nel contratto del 21/1/2005.
In primis la Corte osserva che il rinvio ai fogli informativi è del tutto generico: nel contratto, infatti,
si legge: “ ogni altra condizione economica qui non prevista verrà praticata nella misura indicata
nei fogli informativi dei relativi servizi posti a disposizione del pubblico presso le filiali della banca”
( cfr. allegato n. 35 della produzione di primo grado della banca richiamato nell'atto di gravame) Orbene il termine “ ogni altra condizione economica” per la sua estrema genericità - al punto che non vi è alcun riferimento al profilo che qui rileva delle modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto - non conferisce di certo determinatezza alla clausola negoziale in esame.
Va altresì evidenziato che è rimasta del tutto indimostrata la circostanza che al momento della stipula del contratto del 21/1/2005 vi fossero fogli informativi che contenessero indicazioni in ordine alla modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto posti a disposizione del pubblico nella filiale della banca.
Va subito chiarito che la circostanza non può ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione richiamato dall' appellante nell'atto di impugnazione.
Invero - premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di non contestazione opera indifferentemente nei confronti del convenuto come dell'attore ( cfr. Cass. n. 8647/2016) – va rimarcato che il nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di Parte_2
primo grado ha affermato: “ il rapporto di conto corrente oggetto di causa venne acceso infatti con
contratto del 24.5.1994 che riportava nel dettaglio tutte le condizioni applicate dal Parte_2
e rimandava, comunque, per quanto eventualmente non indicato, ai fogli informativi analitici esposti
nei locali della filiale in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 154/92: perfettamente
rispettate risultavano dunque le prescrizioni dell'art. 1284 c.c.” ( cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta).
E' evidente che il richiamo ai fogli informativi è stato effettuato dalla banca con riferimento al contratto del 24/5/1994 e non già rispetto al successivo contratto del 21/1/2005 su cui è incentrata la censura in esame;
non va poi sottaciuto che nella prospettazione della banca ( innanzi riportata) manca qualsiasi riferimento alla commissione di massimo scoperto.
In definitiva - in assenza di qualsiasi allegazione da parte della banca in ordine alla circostanza prospettata come pacifica nell'atto di gravame perché non contestata – è da escludere in radice l'operatività del principio di non contestazione. Il Collegio, inoltre, ritiene che non ricorrono le condizioni per ammettere la prova testimoniale articolata dal nel giudizio di primo grado e respinta dal Tribunale con Parte_2
ordinanza del 30/6/2010.
In primis va segnalato che nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. con Parte_1
riferimento alla prima udienza dell'1/7/2021 ha chiesto che la Corte fissasse l'udienza di precisazione delle conclusioni, “trattandosi di causa che non necessita di ulteriore istruttoria”, affermazione questa che induce a ritenere che l'appellante abbia rinunciato alla richiesta di prova testimoniale formulata nell'atto di impugnazione ( cfr. “note di trattazione scritta per l'udienza dell'1/7/2021”).
Va altresì evidenziato che l'istanza istruttoria per come proposta nell'atto di gravame – ossia attraverso il generico richiamo all'istanza formulata in primo grado – non può trovare ingresso in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in osservanza del principio di specificità
dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal Giudice di primo grado, deve essere specifica, con la conseguenza che è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado ( cfr. Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 21339/2018 in motivazione;
Cass. n.
16420/2023).
Ad ogni modo per completezza il Collegio ritiene che la richiesta di prova testimoniale articolata dall'istituto di credito nel giudizio di primo grado non può essere ammessa perché formulata in maniera generica stante il mancato riferimento alla commissione di massimo scoperto che qui rileva e a dati temporali puntuali e specifici rispetto al contratto del 21/1/2005 ( cfr. memoria ex art. 183
comma 6 n. 2 c.p.c. depositata dal in data 8/10/2009 in cui si legge che l'unico Parte_2
capitolo della prova testimoniale è stata così formulato “ vero che, dal momento dell'entrata in vigore
della legge n. 154/1992, nella filiale di Battipaglia del furono sempre esposti i fogli Parte_2
informativi analitici recanti le condizioni praticate dalla banca alla clientela” ).
5. ha ulteriormente contrastato la sentenza impugnata, lamentando che Parte_1
erroneamente il Tribunale non ha accolto la spiegata domanda riconvenzionale. Il Giudice di prime cure – osserva l'appellante – non ha considerato che - come accertato dal C.T.U. e come, peraltro, riportato nella sentenza impugnata – il conto corrente dedotto in giudizio era stato chiuso in data
11/2/2009 con saldo zero mediante “ giro a sofferenza” dell'importo di euro 18.395,90, ossia mediante trasferimento della partita debitoria su posizione contabile a tal fine appositamente creata per poter procedere all'estinzione del rapporto ormai ad incaglio. Tale importo – non è stato corrisposto alla banca dal correntista – sicchè il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare al pagamento della predetta somma di euro 18.395,90 oltre interessi dal 26/1/2009 Controparte_1
in favore della banca o quanto meno della somma di euro 10.045,02 pari alla differenza tra l' importo di euro 18.395,90 e il saldo creditorio ricostruito dall'ausiliario di ufficio (partendo dal saldo zero e non già dal saldo debitorio di euro 18.395,90) pari ad euro 8.350,88.
La doglianza va esaminata congiuntamente all'impugnazione incidentale proposta da CP_1
basata su di un'unica critica che involge anche essa la medesima somma di denaro ( euro
[...]
18.395,90) girata a sofferenza al momento della chiusura del conto. , infatti, ha Parte_3
criticato la statuizione con cui il Giudice a quo ha respinto la sua richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione del predetto importo di euro 18.395,00, sostenendo di avere provveduto al pagamento della suindicata somma come accertato dal C.T.U. e riportato alla pagina 4 della prima relazione tecnica di ufficio depositata il 14/10/2011.
Orbene la Corte in primo luogo ritiene che l'appello incidentale è infondato poiché – come correttamente argomentato dal Tribunale - non risulta provato che abbia Controparte_1
corrisposto al la somma di euro 18.395,90 . Parte_2
Il correntista, infatti, non ha prodotto in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'allegato pagamento, peraltro, contestato dalla banca.
Inoltre elementi utili per la posizione di – a differenza di quanto sostenuto Controparte_1
dall'appellante - non possono trarsi neppure dalla prima relazione tecnica di ufficio depositata il
14/10/2011 giacche il C.T.U. a pagina 4 del suindicato elaborato tecnico si è limitato a rappresentare
– peraltro nel paragrafo 3 della relazione, intitolato “ Fatto” che precede il paragrafo 4 intitolato “
“Accertamenti e Deduzioni” che “ il in data 21.1.2008 richiedeva all'arch. Parte_2 [...] la copertura dello sbilancio del conto corrente di corrispondenza che veniva chiuso in data CP_1
11.2.2009 con un versamento da parte del correntista per l'importo di euro 18.395.98”, senza alcun riferimento alla documentazione esaminata e valorizzata per giungere a tale affermazione ( cfr.
relazione di C.T.U. in atti depositata il 14/10/2011).
Tali considerazioni giustificano l'affermazione che la predetta relazione tecnica di ufficio è del tutto inidonea ad orientare il convincimento della Corte.
A riguardo è utile ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata ( cfr. Cass. n. 5148/2011; Cass. n. 36638/2021; Cass. n. 5665/1988).
Passando alla disamina della critica articolata dall'appellante principale, la Corte ritiene che essa è
parzialmente fondata.
L'esperto di ufficio ha accertato che il conto corrente in questione è stato chiuso in data 11/2/2009
con saldo zero “ dopo il passaggio a sofferenza dell'importo di euro 18.395,90” e, a seguito delle rettifiche operate, ha rideterminato il saldo in euro 8.350,88 a favore del correntista ( cfr. relazione di
C.T.U. del 24/5/2018 pag. 7 e pag. 33); sulla base di tale accertamento il Giudice di prime cure ha condannato il al pagamento della predetta somma di euro 8.350,88 oltre Parte_2
interessi in favore di . Controparte_1
Il Giudice a quo, tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellante, ha trascurato di considerare che l'esperto di ufficio ha precisato che “ tale valore” ( ossia l'importo di euro 8.350,88)
è stata calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente alla data dell'11.2.2009, di
euro 0,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato che è di euro 8.350,88” ( cfr. relazione tecnica di ufficio del 24/5/2018 pag. 33).
Ciò posto, la Corte in primo luogo osserva che la rettifica del saldo operata dal C.T.U. mediante l'elisione di una posta complessiva di euro 8.350,88 (comprensiva anche degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto), condivisa dal Giudice a quo, e non superata dal gravame proposto da resta ferma. Parte_1
Occorre, però, considerare – una volta escluso, per le ragioni innanzi esposte, che il correntista abbia corrisposto alla banca l'importo di euro 18.395,90 come peraltro argomentato dallo stesso Tribunale
nella sentenza impugnata – che il saldo zero al momento della chiusura del conto (11/2/2009) non è
l'effetto del pagamento da parte di del saldo passivo del conto pari all'epoca ad Controparte_1
euro 18.395,90, ma è conseguenza diretta di un'operazione contabile interna della banca che ha girato a sofferenza il relativo importo, portando così a zero il saldo finale.
Ne consegue che il raffronto va operato non già tra l'importo di euro 8.350,88 ( pari all'importo complessivo delle poste passive elise dall'ausiliario di ufficio per effetto della rettifica del saldo ) e il saldo zero al momento della chiusura del conto quanto piuttosto tra l'importo di euro 8.350,88 e il saldo passivo di euro 18.359,90.
E allora, pur risultando fondata la domanda del correntista di rideterminazione del saldo del conto corrente dedotto in giudizio, è altresì fondata la domanda riconvenzionale di pagamento spiegata dalla banca nei confronti del correntista relativa al medesimo conto corrente;
ciò in quanto partendo dall'esposizione debitoria di euro 18.395,90 al momento della chiusura del conto, una volta sottratta la somma di euro 8.350,88, residua ancora un saldo passivo pari ad euro 10.045,02
6. Le considerazioni esposte conducono : a) all'accoglimento parziale dell'appello principale e alla conseguente riforma della sentenza di primo grado nel senso che va condannato Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 10.045,02 oltre interessi al Parte_1
tasso legale dall'11/2/2009 (data di chiusura del conto) e fino al soddisfo;
b) al rigetto dell'appello incidentale.
In ordine al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene – tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, dunque, dell'accoglimento parziale tanto della domanda proposta dall'attore ( il riferimento è alla domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente dedotto in giudizio) quanto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto (
accolta per un importo minore rispetto a quello richiesto) – le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate ricorrendo il presupposto della soccombenza reciproca previsto dall'art. 92 c.p.c.; le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado vanno poste per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto.
7. Infine la riforma della sentenza impugnata impone di esaminare la domanda articolata da
[...]
nell'atto di gravame nei confronti di tesa a conseguire la Parte_1 Controparte_1
restituzione della somma complessiva di euro 18.224,67 oltre interessi corrisposta in forza delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado ( cfr. atto di appello pagine 13 e 15).
In diritto è utile ricordare che la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita ovvero nel corso del giudizio,
qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione ( cfr. Cass. n. 7144/2021;
Cass. n. 2292/2018).
Orbene l'appellante attraverso la produzione in giudizio del bonifico bancario del 10/11/2020 ha dimostrato di avere corrisposto a la somma di euro 12.194,77 riferibile - per come Controparte_1
risulta dallo stesso bonifico - alla statuizione di condanna oggetto della sentenza impugnata (cfr.
bonifico in atti del 10/11/2020); d'altronde non ha contestato di avere ricevuto la Controparte_1
predetta somma. Ne consegue che va condannato alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 12.194,77 oltre interessi al tasso legale a far data dal 10/11/2020 e fino al soddisfo ( per il versamento degli interessi a far data dal giorno del pagamento delle somme oggetto della statuizione di restituzione cfr. Cass. n. 8215/2013 in motivazione).
Merita di essere chiarito che l'appellante ha prodotto in giudizio anche il bonifico bancario del
26/10/2020 da cui risulta che ha versato l'ulteriore importo di euro 6.029,90 in favore dell'avv. Landi
Alfonso difensore distrattario delle spese processuali del giudizio di primo grado;
la domanda di restituzione proposta nei confronti di investe anche la predetta somma giacchè Controparte_1
ha chiesto la restituzione della somma complessiva di euro 18.224,67 ( Parte_1
corrispondente appunto ad euro 12.194,77 + euro 6.029,90), ponendo a fondamento della pretesa azionata “ i documenti 3 e 4” allegati all'atto di impugnazione, ossia i bonifici bancari innanzi indicati
( cfr. atto di gravame pag. 13).
Senonchè rispetto alla predetta somma di euro 6.029,90 sussiste il difetto di legittimazione passiva di in quanto la domanda di restituzione doveva essere indirizzata nei confronti Controparte_1
dell'avv. Landi Alfonso, ossia del soggetto che ha ricevuto il pagamento.
8. Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale ( ) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( società che ha incorporato nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 1/10/2020 nell'ambito CP_1
del procedimento n. 20001631/2009, nonché sull'appello incidentale articolato da , Controparte_1
così provvede: 1. accoglie l'appello principale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di società che Controparte_1 Parte_1
ha incorporato il al pagamento della somma di euro 10.045,02 oltre interessi Parte_2
al tasso legale dall'11/2/2009 e fino al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
pone le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto;
4. condanna alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 12.194,77 oltre interessi al tasso legale a far data dal 10/11/2020 e fino al soddisfo;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale (
[...]
) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' CP_1
impugnazione proposta.
Salerno, 21/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli