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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6748/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 6748/2015 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dagli Avv. ZOMPÌ FRANCESCO e CALÒ Parte_1
LUCIANO;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. ROMANO GIUSEPPE;
Controparte_1
CONVENUTI
NONCHÉ CONTRO
in persona del procuratore speciale p.t., rapp.ta e difesa come Parte_2
da mandato in atti dall'Avv. MIRANDA LUIGI;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da Controparte_2
mandato in atti dall'Avv. CONTE ANTONIO;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, nonché , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a CP_1 Controparte_1
seguito dell'incidente accaduto il 10.08.2013 allorquando, mentre era in corso una festa notturna,
1 si è tuffata dall'imbarcazione di proprietà della e condotta dal urtando malamente CP_1 CP_1
con il torace sul fondale sabbioso, riportando delle gravissime lesioni personali.
Con unica comparsa di risposta si sono costituiti la società e i CP_1 Controparte_1
quali hanno preliminarmente chiesto di chiamare in causa le società e CP_2 Pt_2
rispettivamente compagnia assicurativa legata all'attività professionale/imprenditoriale e alla RC natanti e, nel merito, hanno contestato la prospettazione attrice in ordine alla dinamica di verificazione del sinistro. Hanno concluso, quindi, per la prescrizione del danno, ex art. 418 cod. nav. o comunque ex art. 2951 c.c., e in ogni caso per l'insussistenza (ovvero per la riduzione) della responsabilità a fronte del comportamento gravemente imprudente della danneggiata.
Con comparsa di risposta si è costituita la compagnia che ha eccepito la prescrizione del Pt_2
diritto risarcitorio, ai sensi dei medesimi riferimenti normativi richiamati dal CP_1
l'improcedibilità della domanda ex art. 148 cod. ass. e, nel merito, ha concluso per il rigetto delle pretese attrici, essendo addebitabili le lesioni unicamente all'imperizia della danneggiata.
Con comparsa di risposta si è inoltre costituita la , compagnia assicurativa dell'attività CP_2
di impresa, che ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ha eccepito CP_1
l'inoperatività della polizza, ove non esibita, il mancato rispetto del patto di gestione della lite e, nel merito, l'assenza di responsabilità del comandante dell'imbarcazione per colpa della , Pt_1
eventualmente anche solo in via concorsuale.
Alla prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ed è stata autorizzata la produzione in giudizio del c.d. riproducente il sinistro.
A scioglimento di riserva sono stati ammessi i mezzi istruttori;
la causa è stata istruita a mezzo di prova orale e interrogatorio formale delle parti e CTU medica sulla danneggiata.
Al contempo, la ha versato, all'esito di una proposta conciliativa formulata dal Parte_3
Giudice ex art. 185 bis c.p.c., 400.000 euro e ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 13.01.2022 la causa è stata interrotta per il decesso del difensore della compagnia e, all'esito della riassunzione effettuata da parte attrice, si è costituito un nuovo Pt_2
difensore per detta compagnia.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale depositata da parte attrice, costei ha rinunciato alla domanda nei confronti della Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda attrice è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, va rammentato che l'art. 418 I comma cod. nav. disciplina l'ipotesi dei “diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati”; in sostanza, trattasi del ristoro dei pregiudizi nascenti dall'esecuzione del contratto di trasporto (ad esempio legati allo smarrimento dei bagagli) e non può ritenersi applicabile anche a domande risarcitorie per fatti illeciti rientranti nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Tale logica esclude anche l'applicazione del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2951
c.c. (sul punto, in generale, si veda Cass. civ., Sez. VI - 1, 14/11/2014, n. 24347).
In secondo luogo, nella vicenda in esame non può neppure discutersi di “contratto di trasporto” ex art. 1678 c.c., atteso che sull'imbarcazione era in corso una festa e, quindi, non vi era alcun
“trasporto”, inteso quale mero trasferimento geografico di persone/beni da un punto ad un altro
(cfr., su tutte, Cass. civ., Sez. III, 19/08/2003, n. 12125, per la quale “nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione”). Sul punto, peraltro, il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 23.11.2017, ha chiarito che “l'escursione era stata organizzata tra noi amici… non
c'era un vero e proprio itinerario e non imponevamo noi il tragitto al . CP_1
Parimenti va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda ex art. 148 cod. ass. formulata da Controparte_3
Dalla documentazione in atti (cfr. all. 4 memoria attrice ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), infatti, si evince che la danneggiata ha formulato richiesta di risarcimento all'assicurazione che ha riscontrato la missiva negando ogni coinvolgimento dell'assicurato, concludendo per l'impossibilità di “formulare alcuna offerta per il risarcimento del danno da Lei richiesto”.
In sostanza, è la stessa compagnia assicurativa ad aver escluso da subito qualsivoglia spiraglio risarcitorio in via stragiudiziale e, quindi, non può in questa sede invocare l'improcedibilità della domanda (cfr., per un caso simile, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20802).
Ciò chiarito, nel merito va anche evidenziato che – considerata la causa petendi della domanda risarcitoria – il sinistro rientra nell'alveo dell'art. 40 del d. lgs. 171/2005 che richiama espressamente l'art. 2054 c.c.
3 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
sicché trova applicazione l'art. 47, L. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40, D. lgs. n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (sul punto cfr. da ultimo Cass. civ., 13/04/2022, n. 12063; conf. Cass., 14 ottobre 2019, n. 25771 e Cass., 26 giugno 2015, n.
13324).
Oltre alla responsabilità del guidatore, poi, è prevista anche quella del proprietario della barca.
Così chiariti i parametri normativi ed ermeneutici applicabili al caso di specie, va ora ricostruita la dinamica dell'incidente.
È incontestato che il 10.08.2013 si è svolta una festa a bordo del natante di proprietà della
[...]
; è altresì pacifica la presenza di sul natante e il tuffo che le ha CP_1 Parte_1
causato i gravissimi danni spinali. Vi è, per converso, contestazione in ordine alla responsabilità degli eventi accaduti quella notte, posto che per il comandante della barca la condotta della danneggiata ha costituito l'unica causa dell'evento lesivo, in quanto costui aveva espressamente vietato i tuffi e avrebbe più volte rammentato agli occupanti di scendere in acqua solo una volta ottenuta da lui l'autorizzazione a farlo e unicamente adoperando la scaletta posta sul lato posteriore sinistro del catamarano.
Orbene, è stato depositato agli atti di causa un video che riproduce esattamente i momenti precedenti al salto in acqua della : si vede la barca, illuminata da luci bianche poste in Pt_1
corrispondenza del supporto di acciaio del tendalino e da luci colorate intermittenti, si notano i tre amici ( , e ) che si tolgono i vestiti e viene ripreso, Persona_1 Parte_1 Persona_2
lì vicino a loro, anche il (che si è riconosciuto dal vestiario;
cfr. interrogatorio formale CP_1
reso il 23.03.2017) e che resta seduto sul bordo della barca, nelle immediate vicinanze del trio, sin dal primo ingresso in acqua della . Tes_1
Dal video, quindi, si nota perfettamente che il assiste al tuffo effettuato per prima da CP_1
– ha il capo girato proprio verso costei – e, sebbene assista ad un vero e proprio Persona_1
salto (atteso che la stessa non si cala in acqua ricorrendo alla scaletta), nulla riferisce alla Pt_1
4 che è in procinto di tuffarsi. Non la ammonisce al rispetto della regola astrattamente ribadita più volte, né le ricorda che l'acqua è bassa.
In altri termini, pur osservando che la prima ragazza del gruppo effettua un vero e proprio salto in acqua non redarguisce la rammentandole la pericolosità di tale modalità di ingresso in Pt_1
acqua (né proferisce parola prima del tuffo effettuato dal ultimo a saltare). Per_2
Ne consegue, quindi, che alcuna rilevanza hanno le (eventuali e solo da alcuni riferite) raccomandazioni rese in generale al momento della partenza. È evidente, infatti, che in quel preciso momento sarebbe dovuto intervenire per ammonire la , che si stava per tuffare, Pt_1
al rispetto delle regole.
Neppure è dirimente, sul punto, la pregressa partecipazione della ad un'analoga Pt_1
festicciola svolta l'anno precedente. Come riferito dai testi (cfr. all'udienza del Persona_2
14.09.2017), in questa prima occasione, la barca era stata fermata in un punto diverso, in cui l'acqua era più alta, e la , pur avendo confermato la sua presenza anche nel 2012, ha Pt_1
precisato di non aver fatto il bagno perché indisposta (cfr. interrogatorio formale del 23.03.2017).
Tale puntualizzazione, di per sé plausibile, non è stata neppure contestata dalle controparti.
In definitiva, il conducente del natante risponde dell'evento lesivo nella misura del 50%, essendo corresponsabile la stessa per il restante 50%. Pt_1
In generale, infatti, per prudenza avrebbe dovuto calarsi in acqua in modo meno irruento, anche perché era sera e, di per sé, il buio falsa la percezione della profondità del fondale – solo in parte illuminato, stante quanto ripreso in base ai videogrammi visionati –; a ciò aggiungasi che la sua stessa professione (i.e. infermiere del 118), avrebbe logicamente dovuto indurla ad usare prudenza nel tuffo perché, sebbene non con quella gravità, è noto che un tuffo effettuato in acqua bassa può comportare gravi lesioni ossee.
Ciò chiarito in punto di dinamica dell'evento lesivo, vanno ora scrutinate le domande risarcitorie.
L'attrice ha chiesto il ristoro del pregiudizio non patrimoniale e dei danni materiali patiti.
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la consolidata giurisprudenza … ha da lungo tempo affermato che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all''integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n.
5 19153 del 19.7.2018). Pertanto, il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (così, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018)”
(così Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2022) 02-09-2022, n. 25887).
Con riferimento alla prima voce di danno, il CTU che ha proceduto alla visita medico-legale ha evidenziato che la danneggiata è stata introdotta “in sedia a rotelle per tetraplegia da trauma con lesione C4-C6 stabilizzata. Deambulazione non consentita. Riferita postura eretta CP_4
terapeutica possibile allo standing. Ipotonotrofia muscolare globale e lieve ipertono con maggior impegno agli arti inferiori. Mobilità articolari conservate AASS con iniziale flessione del gomito ed assenza di mobilità attiva delle mani. Sensibilità termica e tattile conservate con ipoestesia sulle cosce ed al piede sin ove persiste algia neuropatica. Sensibilità dolorifica assente al di sotto di D4.
Effettua cateterismi vescicali ad intermittenza per la diuresi e toilette intestinale per la gestione dell'alvo neurologico”.
Ha concluso, quindi, per un danno biologico residuato “quantificabile nella misura del 95%”, con
“un quadro di inabilità temporanea assoluta sino alla stabilizzazione dello stesso, quantificabile nella misura di giorni 360”.
Orbene, in ordine alla determinazione della somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dallo stesso subìta, questo Giudice ritiene di fare applicazione delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate nel 2024 dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, trattandosi di danni c.d. macropermanenti. È ben vero che, al momento di redazione della presente decisione, è stato pubblicato il 18.02.2025 in G.U. il D.P.R. 12/2025 di liquidazione dei pregiudizi superiori ai 9 punti percentuali di invalidità ma l'art. 5 del medesimo testo regolamentare stabilisce che le sue disposizioni “si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (che avverrà il 5.03.2025).
In sostanza, i danni patiti dalla vanno liquidati sulla scorta dei parametri enucleati dalla Pt_1
giurisprudenza nel corso degli anni.
La scelta di procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica facendo ricorso alle tabelle meneghine appare, quindi, allo stato, una
6 scelta necessitata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n.
12408/2011.
Occorre inoltre evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard”, c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico e c.d. danno morale.
Analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 172,50, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Venendo, dunque, alla quantificazione della somma spettante alla a titolo di Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, tenuto conto del fatto che all'epoca in cui si verificò il fatto lesivo per cui è causa costei aveva l'età di 32 anni compiuti, che la lesione dell'integrità psico-fisica subita ha cagionato allo stessa, secondo quanto appurato dal C.T.U., un'invalidità permanente del 95%, che il predetto ausiliario ha stimato in giorni 360 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea totale, ne deriva che a spetterebbe, Parte_1
sulla scorta delle predette tabelle, la somma di euro 767.540,00 a titolo di danno strettamente biologico per lesione dell'integrità psico-fisica, euro 383.770,00 per la sofferenza patita per i danni subiti ed euro 41.400,00 per l'invalidità temporanea.
Stante la giovane età, la gravità dei postumi riportati e la penosità degli eventi accaduti (atteso che la ha percepito subito la gravità dell'accaduto perché è rimasta prona, in acqua, Pt_1
impossibilitata a muoversi), i numerosi interventi chirurgici subiti e le privazioni conseguenti al sinistro (considerati i tanti viaggi anche all'estero che organizzava la prima del Pt_1
10.08.2013 e l'attività di volontariato cui si dedicava in modo attivo) il Tribunale reputa equo personalizzare la cifra di euro 767.540,00 nella misura del 25% (conducendo al totale di euro
1.384.595,00 = 959.425,00 + 383.770,00 + 41.400,00).
7 Tale somma va però dimezzata sulla scorta del concorso colposo della danneggiata, sulla scorta di quanto innanzi esposto e conduce all'ammontare di euro 692.297,50.
Le somme di cui alle statuizioni di condanna, quantificate in moneta attuale e al netto dell'acconto percepito dalla (pari ad euro 400.000,00), vanno maggiorate di interessi legali sulla Pt_1
somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Sul punto va evidenziato che la ha corrisposto, in adesione all'accordo conciliativo CP_2
formulato dal Tribunale il 26.09.2019, 400.000,00 euro che la ha accettato, rinunciando Pt_1
alla domanda di condanna nei suoi confronti (cfr. foglio telematico di p.c. depositato il 5.11.2024).
Purtuttavia, a fronte di tale versamento, non può trovare applicazione l'art. 1304 c.c., posto che nella vicenda in esame la ha versato la quota astrattamente spettante a costei, in CP_2
virtù di quanto indicato nell'ordinanza del Tribunale del 26.09.2019, mentre il presupposto applicativo dell'art. 1304 c.c. è che la transazione riguardi l'intero debito solidale e non la quota interna del singolo debitore;
in quest'ultimo caso (c.d. transazione parziale, non disciplinata dalla suddetta norma), pur non potendo gli altri consorti avvalersi della transazione, a loro favore si verifica comunque la riduzione dell'intero debito solidale per un importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale con lo stipulante (così Cass.,
Sez. Un., 30174/2011; Cass., 7094/2022; Cass., 25980/2021; Cass., 13877/2020; Cass.,
16087/2018; Cass., 20107/2015; Cass., 19541/2015; Cass., 7485/2007; Cass., 9369/2006; Cass.,
9071/2001; Cass., 8991/2001; Cass., 2931/1999; Cass., 8957/1990).
In conclusione, la , e la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
del natante, vanno condannati, in solido, al pagamento delle somme a titolo di risarcimento delle varie poste di danno.
Va inoltre accolta, nella misura del 50%, la domanda risarcitoria per il rimborso delle spese sostenute dalla . Sul punto, la CTU ha chiarito che le stesse sono congrue e, quindi, va Pt_1
liquidata la somma di euro 12.381,43 (corrispondente alla metà dell'importo indicato dall'attrice, ossia € 24.762,85, e non contestato specificamente dai convenuti).
Non può riconoscersi alcuna ulteriore cifra, a tale titolo, atteso che non sono state dedotte circostanze da cui desumere la necessità di sostenere spese future, tenuto altresì conto dei servizi riabilitativi offerti anche dal SSN.
Sul predetto ammontare vanno calcolati gli interessi al saggio legale dal dì della domanda al saldo.
8 Va parimenti accolta la domanda risarcitoria per la perdita della capacità lavorativa specifica.
Tale voce di danno emerge plasticamente dalla gravità dei postumi patiti dalla . Pt_1
Costei, infatti, non può svolgere più la professione di infermiere del servizio 118 e, del resto, tale circostanza emerge anche dalla CTU (cfr. p. 16).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Nell'ambito del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato-lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti da illecito, là dove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate” (così Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 16/01/2024, n. 1607).
Siffatta voce di danno va dunque calcolata, secondo le indicazioni rese dalla Corte di cassazione, non in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223
c.c.”, bensì con coefficienti di capitalizzazione “approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Così Cass.,
20615/2015; conf. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 31/08/2020, n. 18093; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
01/12/2021) 21-03-2022, n. 9002).
Orbene, considerato che sono stati adottati recentemente, ossia nel 2024, nelle Tabelle di Milano, dei criteri di computo oggettivi per tale voce di danno, più aggiornati rispetto a quelli enucleati nel
1989, il Tribunale reputa equo ancorare a tali parametri il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Alla luce di tanto deriva che:
9 1) va individuata in prima battuta l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. “capitalizzazione”) della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni: nella vicenda in esame donna lavoratrice di 32 anni compiuti al momento dell'evento lesivo che ha comportato la perdita del lavoro;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (c.d. elemento di durata): nel nostro caso 33 anni, stante l'omessa specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti;
3) una volta incrociati i due dati (di cui sub 1) e 2), ed ottenuto il coefficiente numerico moltiplicativo (i.e. 28,82), quest'ultimo dato va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come rendita).
Orbene, tenuto conto che trattasi di perdita della capacità lavorativa specifica al Tribunale pare equo ancorare il valore reddituale perso a quello lordo medio risultante dalle tre certificazioni uniche prodotte dall'attrice (all. sub 9 al fascicolo di parte) e pari ad euro 25.426,48 (i.e. euro
24.837,51+25.668,60+25.773,33/3).
Dall'applicazione di detti criteri discende che a titolo di danno per riduzione della capacità lavorativa la avrebbe diritto ad euro 732.791,15 (euro 25.426,48 x 28,82). Pt_1
Tale ammontare va, tuttavia, ridotto del 50% a causa della sua responsabilità nella causazione del danno, giungendo ad euro 366.395,58.
Trattandosi di debito di valuta, su detta cifra vanno calcolati gli interessi al saggio legale dal dì della domanda (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/12/2011, n. 27584) al saldo.
L'ammontare quantificato a titolo di danno da c.d. lucro cessante, peraltro, non può essere decurtato, in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri, dall'ammontare riconosciuto a titolo di pensione di invalidità. Va infatti rammentato che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è una “eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, oltre che rilevabile
d'ufficio dal giudice (il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio), anche proponibile per la prima volta in appello (Cass., Sez. 3^, 14 gennaio 2014, n. 533; Cass., Sez. 6^-3,
24 settembre 2014, n. 20111)” (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 13/02/2018) 22-05-2018, n.
12566 in tema di decurtazione della rendita da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. CP_5
10 25/11/2022) 17-02-2023, n. 5119; così anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/07/2019, n. 18050 per la quale “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del CP_ risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall' attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo CP_ che l' abbia o meno esercitato la surroga”; conf. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/04/2022,
n. 11657).
Purtuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che nella determinazione del danno il giudice potrebbe, nell'individuazione dell'esatta entità, fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio, a condizione che si tratti di “elemento istruttorio ritualmente acquisito … a prescindere dalla parte che lo abbia addotto” (così Cass. civ. Sez. VI - 3, Sent., (ud. 02/07/2014) 24-09-2014, n. 20111).
Tale condivisibile affermazione, in sostanza, impedisce al Tribunale l'attivazione di poteri officiosi sul punto.
In disparte il fatto che nessuna delle parti ha svolto apposita difesa sul punto, va evidenziato che solo dalla CTU emerge la circostanza legata all'astratto riconoscimento di tale emolumento. In particolare, a p. 4 dell'elaborato peritale è riportata l'“ Lavorativa: in precedenza Per_3
infermiera in servizio presso il Servizio del 118 sino al momento degli eventi, da allora titolare di invalidità civile con indennità di accompagnamento”; in altri termini, non vi è agli atti un documento che attesti con precisione da quanto tempo la riceva la pensione e per quale Pt_1
ammontare. Né, del resto, a fronte di tale precisazione, le parti convenute hanno istanze ex art. CP_ 210/213 c.p.c. al Tribunale o all'
Ciò chiarito in punto di domande proposte dall'attrice, va ora esaminata la posizione della compagnia assicurativa . CP_2
Tale parte chiamata in causa ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto l'evento lesivo esulerebbe dal rischio garantito.
Tale eccezione, tuttavia, non coglie nel segno.
Va, infatti, premesso che testualmente il contratto sottoscritto dalla non prevede CP_1
specificazioni ulteriori rispetto all'attività imprenditoriale garantita, riguardante l'“organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative e culturali”; a ciò aggiungasi che neppure il riferimento al rischi esclusi (cfr. p. 2 della compresa conclusionale ) ha ragion d'essere, atteso che CP_2
nelle condizioni generali il riferimento è ai danni cagionati (cfr. sub b) dalla navigazione di natanti a
11 motore ma non è questo l'oggetto del contratto che, per converso, per come innanzi esposto, è legato puramente all'attività svolta dalla società . CP_1
Del resto, è la stessa assicurazione ad aver sottolineato che il rischio assicurato è legato all'attività imprenditoriale e non alla navigazione atteso che i pregiudizi legati alla circolazione del natante sono coperti dalla polizza sottoscritta con la (trattandosi, quindi, di rischi diversi;
cfr. p. Pt_2
2 detta comparsa conclusionale).
Ad abundantiam, va solo rammentato che non è giammai stato in contestazione la verificazione del sinistro nel corso di un evento qualificabile quale “gite, escursioni, attività ricreative e culturali” previsto dal contratto sottoscritto dalle parti.
In conclusione, la deve manlevare la per la somma da questa CP_2 Controparte_1
sborsata alla , nei limiti del massimale (pari a 500.000,00 euro). Pt_1
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da decisum, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, agg al D.M. 147/2022 – scaglione di riferimento individuato in base al danno liquidato, considerate le attività processuali concretamente svolte dalle parti (parametri medi in relazione a fase studio, introduttiva e istruttoria, minimo per fase decisionale) ed in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico delle due compagnie assicurative, nella misura del 50% ciascuna, con diritto di rivalsa delle altre parti in caso di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 6748/2015 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice condanna
[...]
e a pagare a euro CP_1 Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
292.297,50 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale,
366.395,58 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica ed euro 12.381,43 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno materiale;
12 b) Condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
spese di lite in favore dei difensori di , dichiaratisi antistatari, liquidate in Parte_1
euro 25.187,00 oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c) Condanna a manlevare la di quanto da questa dovuta in CP_2 Controparte_1
favore di nel limite del massimale;
Parte_1
d) Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle due compagnie assicurative, nella misura del 50% ciascuna, con diritto di rivalsa delle altri parti in caso di anticipo.
Lecce, 04/03/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 6748/2015 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dagli Avv. ZOMPÌ FRANCESCO e CALÒ Parte_1
LUCIANO;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1
, rapp.ti e difesi come da mandato in atti dall'Avv. ROMANO GIUSEPPE;
Controparte_1
CONVENUTI
NONCHÉ CONTRO
in persona del procuratore speciale p.t., rapp.ta e difesa come Parte_2
da mandato in atti dall'Avv. MIRANDA LUIGI;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da Controparte_2
mandato in atti dall'Avv. CONTE ANTONIO;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, nonché , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a CP_1 Controparte_1
seguito dell'incidente accaduto il 10.08.2013 allorquando, mentre era in corso una festa notturna,
1 si è tuffata dall'imbarcazione di proprietà della e condotta dal urtando malamente CP_1 CP_1
con il torace sul fondale sabbioso, riportando delle gravissime lesioni personali.
Con unica comparsa di risposta si sono costituiti la società e i CP_1 Controparte_1
quali hanno preliminarmente chiesto di chiamare in causa le società e CP_2 Pt_2
rispettivamente compagnia assicurativa legata all'attività professionale/imprenditoriale e alla RC natanti e, nel merito, hanno contestato la prospettazione attrice in ordine alla dinamica di verificazione del sinistro. Hanno concluso, quindi, per la prescrizione del danno, ex art. 418 cod. nav. o comunque ex art. 2951 c.c., e in ogni caso per l'insussistenza (ovvero per la riduzione) della responsabilità a fronte del comportamento gravemente imprudente della danneggiata.
Con comparsa di risposta si è costituita la compagnia che ha eccepito la prescrizione del Pt_2
diritto risarcitorio, ai sensi dei medesimi riferimenti normativi richiamati dal CP_1
l'improcedibilità della domanda ex art. 148 cod. ass. e, nel merito, ha concluso per il rigetto delle pretese attrici, essendo addebitabili le lesioni unicamente all'imperizia della danneggiata.
Con comparsa di risposta si è inoltre costituita la , compagnia assicurativa dell'attività CP_2
di impresa, che ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ha eccepito CP_1
l'inoperatività della polizza, ove non esibita, il mancato rispetto del patto di gestione della lite e, nel merito, l'assenza di responsabilità del comandante dell'imbarcazione per colpa della , Pt_1
eventualmente anche solo in via concorsuale.
Alla prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ed è stata autorizzata la produzione in giudizio del c.d. riproducente il sinistro.
A scioglimento di riserva sono stati ammessi i mezzi istruttori;
la causa è stata istruita a mezzo di prova orale e interrogatorio formale delle parti e CTU medica sulla danneggiata.
Al contempo, la ha versato, all'esito di una proposta conciliativa formulata dal Parte_3
Giudice ex art. 185 bis c.p.c., 400.000 euro e ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 13.01.2022 la causa è stata interrotta per il decesso del difensore della compagnia e, all'esito della riassunzione effettuata da parte attrice, si è costituito un nuovo Pt_2
difensore per detta compagnia.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale depositata da parte attrice, costei ha rinunciato alla domanda nei confronti della Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda attrice è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, va rammentato che l'art. 418 I comma cod. nav. disciplina l'ipotesi dei “diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati”; in sostanza, trattasi del ristoro dei pregiudizi nascenti dall'esecuzione del contratto di trasporto (ad esempio legati allo smarrimento dei bagagli) e non può ritenersi applicabile anche a domande risarcitorie per fatti illeciti rientranti nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Tale logica esclude anche l'applicazione del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2951
c.c. (sul punto, in generale, si veda Cass. civ., Sez. VI - 1, 14/11/2014, n. 24347).
In secondo luogo, nella vicenda in esame non può neppure discutersi di “contratto di trasporto” ex art. 1678 c.c., atteso che sull'imbarcazione era in corso una festa e, quindi, non vi era alcun
“trasporto”, inteso quale mero trasferimento geografico di persone/beni da un punto ad un altro
(cfr., su tutte, Cass. civ., Sez. III, 19/08/2003, n. 12125, per la quale “nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione”). Sul punto, peraltro, il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 23.11.2017, ha chiarito che “l'escursione era stata organizzata tra noi amici… non
c'era un vero e proprio itinerario e non imponevamo noi il tragitto al . CP_1
Parimenti va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda ex art. 148 cod. ass. formulata da Controparte_3
Dalla documentazione in atti (cfr. all. 4 memoria attrice ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), infatti, si evince che la danneggiata ha formulato richiesta di risarcimento all'assicurazione che ha riscontrato la missiva negando ogni coinvolgimento dell'assicurato, concludendo per l'impossibilità di “formulare alcuna offerta per il risarcimento del danno da Lei richiesto”.
In sostanza, è la stessa compagnia assicurativa ad aver escluso da subito qualsivoglia spiraglio risarcitorio in via stragiudiziale e, quindi, non può in questa sede invocare l'improcedibilità della domanda (cfr., per un caso simile, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20802).
Ciò chiarito, nel merito va anche evidenziato che – considerata la causa petendi della domanda risarcitoria – il sinistro rientra nell'alveo dell'art. 40 del d. lgs. 171/2005 che richiama espressamente l'art. 2054 c.c.
3 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
sicché trova applicazione l'art. 47, L. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40, D. lgs. n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (sul punto cfr. da ultimo Cass. civ., 13/04/2022, n. 12063; conf. Cass., 14 ottobre 2019, n. 25771 e Cass., 26 giugno 2015, n.
13324).
Oltre alla responsabilità del guidatore, poi, è prevista anche quella del proprietario della barca.
Così chiariti i parametri normativi ed ermeneutici applicabili al caso di specie, va ora ricostruita la dinamica dell'incidente.
È incontestato che il 10.08.2013 si è svolta una festa a bordo del natante di proprietà della
[...]
; è altresì pacifica la presenza di sul natante e il tuffo che le ha CP_1 Parte_1
causato i gravissimi danni spinali. Vi è, per converso, contestazione in ordine alla responsabilità degli eventi accaduti quella notte, posto che per il comandante della barca la condotta della danneggiata ha costituito l'unica causa dell'evento lesivo, in quanto costui aveva espressamente vietato i tuffi e avrebbe più volte rammentato agli occupanti di scendere in acqua solo una volta ottenuta da lui l'autorizzazione a farlo e unicamente adoperando la scaletta posta sul lato posteriore sinistro del catamarano.
Orbene, è stato depositato agli atti di causa un video che riproduce esattamente i momenti precedenti al salto in acqua della : si vede la barca, illuminata da luci bianche poste in Pt_1
corrispondenza del supporto di acciaio del tendalino e da luci colorate intermittenti, si notano i tre amici ( , e ) che si tolgono i vestiti e viene ripreso, Persona_1 Parte_1 Persona_2
lì vicino a loro, anche il (che si è riconosciuto dal vestiario;
cfr. interrogatorio formale CP_1
reso il 23.03.2017) e che resta seduto sul bordo della barca, nelle immediate vicinanze del trio, sin dal primo ingresso in acqua della . Tes_1
Dal video, quindi, si nota perfettamente che il assiste al tuffo effettuato per prima da CP_1
– ha il capo girato proprio verso costei – e, sebbene assista ad un vero e proprio Persona_1
salto (atteso che la stessa non si cala in acqua ricorrendo alla scaletta), nulla riferisce alla Pt_1
4 che è in procinto di tuffarsi. Non la ammonisce al rispetto della regola astrattamente ribadita più volte, né le ricorda che l'acqua è bassa.
In altri termini, pur osservando che la prima ragazza del gruppo effettua un vero e proprio salto in acqua non redarguisce la rammentandole la pericolosità di tale modalità di ingresso in Pt_1
acqua (né proferisce parola prima del tuffo effettuato dal ultimo a saltare). Per_2
Ne consegue, quindi, che alcuna rilevanza hanno le (eventuali e solo da alcuni riferite) raccomandazioni rese in generale al momento della partenza. È evidente, infatti, che in quel preciso momento sarebbe dovuto intervenire per ammonire la , che si stava per tuffare, Pt_1
al rispetto delle regole.
Neppure è dirimente, sul punto, la pregressa partecipazione della ad un'analoga Pt_1
festicciola svolta l'anno precedente. Come riferito dai testi (cfr. all'udienza del Persona_2
14.09.2017), in questa prima occasione, la barca era stata fermata in un punto diverso, in cui l'acqua era più alta, e la , pur avendo confermato la sua presenza anche nel 2012, ha Pt_1
precisato di non aver fatto il bagno perché indisposta (cfr. interrogatorio formale del 23.03.2017).
Tale puntualizzazione, di per sé plausibile, non è stata neppure contestata dalle controparti.
In definitiva, il conducente del natante risponde dell'evento lesivo nella misura del 50%, essendo corresponsabile la stessa per il restante 50%. Pt_1
In generale, infatti, per prudenza avrebbe dovuto calarsi in acqua in modo meno irruento, anche perché era sera e, di per sé, il buio falsa la percezione della profondità del fondale – solo in parte illuminato, stante quanto ripreso in base ai videogrammi visionati –; a ciò aggiungasi che la sua stessa professione (i.e. infermiere del 118), avrebbe logicamente dovuto indurla ad usare prudenza nel tuffo perché, sebbene non con quella gravità, è noto che un tuffo effettuato in acqua bassa può comportare gravi lesioni ossee.
Ciò chiarito in punto di dinamica dell'evento lesivo, vanno ora scrutinate le domande risarcitorie.
L'attrice ha chiesto il ristoro del pregiudizio non patrimoniale e dei danni materiali patiti.
La Suprema Corte ha recentemente rammentato che “la consolidata giurisprudenza … ha da lungo tempo affermato che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all''integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n.
5 19153 del 19.7.2018). Pertanto, il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (così, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018)”
(così Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 08/06/2022) 02-09-2022, n. 25887).
Con riferimento alla prima voce di danno, il CTU che ha proceduto alla visita medico-legale ha evidenziato che la danneggiata è stata introdotta “in sedia a rotelle per tetraplegia da trauma con lesione C4-C6 stabilizzata. Deambulazione non consentita. Riferita postura eretta CP_4
terapeutica possibile allo standing. Ipotonotrofia muscolare globale e lieve ipertono con maggior impegno agli arti inferiori. Mobilità articolari conservate AASS con iniziale flessione del gomito ed assenza di mobilità attiva delle mani. Sensibilità termica e tattile conservate con ipoestesia sulle cosce ed al piede sin ove persiste algia neuropatica. Sensibilità dolorifica assente al di sotto di D4.
Effettua cateterismi vescicali ad intermittenza per la diuresi e toilette intestinale per la gestione dell'alvo neurologico”.
Ha concluso, quindi, per un danno biologico residuato “quantificabile nella misura del 95%”, con
“un quadro di inabilità temporanea assoluta sino alla stabilizzazione dello stesso, quantificabile nella misura di giorni 360”.
Orbene, in ordine alla determinazione della somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica dallo stesso subìta, questo Giudice ritiene di fare applicazione delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate nel 2024 dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, trattandosi di danni c.d. macropermanenti. È ben vero che, al momento di redazione della presente decisione, è stato pubblicato il 18.02.2025 in G.U. il D.P.R. 12/2025 di liquidazione dei pregiudizi superiori ai 9 punti percentuali di invalidità ma l'art. 5 del medesimo testo regolamentare stabilisce che le sue disposizioni “si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” (che avverrà il 5.03.2025).
In sostanza, i danni patiti dalla vanno liquidati sulla scorta dei parametri enucleati dalla Pt_1
giurisprudenza nel corso degli anni.
La scelta di procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica facendo ricorso alle tabelle meneghine appare, quindi, allo stato, una
6 scelta necessitata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n.
12408/2011.
Occorre inoltre evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard”, c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico e c.d. danno morale.
Analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 172,50, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Venendo, dunque, alla quantificazione della somma spettante alla a titolo di Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale subito, tenuto conto del fatto che all'epoca in cui si verificò il fatto lesivo per cui è causa costei aveva l'età di 32 anni compiuti, che la lesione dell'integrità psico-fisica subita ha cagionato allo stessa, secondo quanto appurato dal C.T.U., un'invalidità permanente del 95%, che il predetto ausiliario ha stimato in giorni 360 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea totale, ne deriva che a spetterebbe, Parte_1
sulla scorta delle predette tabelle, la somma di euro 767.540,00 a titolo di danno strettamente biologico per lesione dell'integrità psico-fisica, euro 383.770,00 per la sofferenza patita per i danni subiti ed euro 41.400,00 per l'invalidità temporanea.
Stante la giovane età, la gravità dei postumi riportati e la penosità degli eventi accaduti (atteso che la ha percepito subito la gravità dell'accaduto perché è rimasta prona, in acqua, Pt_1
impossibilitata a muoversi), i numerosi interventi chirurgici subiti e le privazioni conseguenti al sinistro (considerati i tanti viaggi anche all'estero che organizzava la prima del Pt_1
10.08.2013 e l'attività di volontariato cui si dedicava in modo attivo) il Tribunale reputa equo personalizzare la cifra di euro 767.540,00 nella misura del 25% (conducendo al totale di euro
1.384.595,00 = 959.425,00 + 383.770,00 + 41.400,00).
7 Tale somma va però dimezzata sulla scorta del concorso colposo della danneggiata, sulla scorta di quanto innanzi esposto e conduce all'ammontare di euro 692.297,50.
Le somme di cui alle statuizioni di condanna, quantificate in moneta attuale e al netto dell'acconto percepito dalla (pari ad euro 400.000,00), vanno maggiorate di interessi legali sulla Pt_1
somma anno per anno devalutata a ritroso sino alla data del sinistro;
con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.
Sul punto va evidenziato che la ha corrisposto, in adesione all'accordo conciliativo CP_2
formulato dal Tribunale il 26.09.2019, 400.000,00 euro che la ha accettato, rinunciando Pt_1
alla domanda di condanna nei suoi confronti (cfr. foglio telematico di p.c. depositato il 5.11.2024).
Purtuttavia, a fronte di tale versamento, non può trovare applicazione l'art. 1304 c.c., posto che nella vicenda in esame la ha versato la quota astrattamente spettante a costei, in CP_2
virtù di quanto indicato nell'ordinanza del Tribunale del 26.09.2019, mentre il presupposto applicativo dell'art. 1304 c.c. è che la transazione riguardi l'intero debito solidale e non la quota interna del singolo debitore;
in quest'ultimo caso (c.d. transazione parziale, non disciplinata dalla suddetta norma), pur non potendo gli altri consorti avvalersi della transazione, a loro favore si verifica comunque la riduzione dell'intero debito solidale per un importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale con lo stipulante (così Cass.,
Sez. Un., 30174/2011; Cass., 7094/2022; Cass., 25980/2021; Cass., 13877/2020; Cass.,
16087/2018; Cass., 20107/2015; Cass., 19541/2015; Cass., 7485/2007; Cass., 9369/2006; Cass.,
9071/2001; Cass., 8991/2001; Cass., 2931/1999; Cass., 8957/1990).
In conclusione, la , e la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_1 Pt_2
del natante, vanno condannati, in solido, al pagamento delle somme a titolo di risarcimento delle varie poste di danno.
Va inoltre accolta, nella misura del 50%, la domanda risarcitoria per il rimborso delle spese sostenute dalla . Sul punto, la CTU ha chiarito che le stesse sono congrue e, quindi, va Pt_1
liquidata la somma di euro 12.381,43 (corrispondente alla metà dell'importo indicato dall'attrice, ossia € 24.762,85, e non contestato specificamente dai convenuti).
Non può riconoscersi alcuna ulteriore cifra, a tale titolo, atteso che non sono state dedotte circostanze da cui desumere la necessità di sostenere spese future, tenuto altresì conto dei servizi riabilitativi offerti anche dal SSN.
Sul predetto ammontare vanno calcolati gli interessi al saggio legale dal dì della domanda al saldo.
8 Va parimenti accolta la domanda risarcitoria per la perdita della capacità lavorativa specifica.
Tale voce di danno emerge plasticamente dalla gravità dei postumi patiti dalla . Pt_1
Costei, infatti, non può svolgere più la professione di infermiere del servizio 118 e, del resto, tale circostanza emerge anche dalla CTU (cfr. p. 16).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Nell'ambito del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa subita dal danneggiato-lavoratore in conseguenza degli effetti negativi prodotti da illecito, là dove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate” (così Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 16/01/2024, n. 1607).
Siffatta voce di danno va dunque calcolata, secondo le indicazioni rese dalla Corte di cassazione, non in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223
c.c.”, bensì con coefficienti di capitalizzazione “approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Così Cass.,
20615/2015; conf. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 31/08/2020, n. 18093; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
01/12/2021) 21-03-2022, n. 9002).
Orbene, considerato che sono stati adottati recentemente, ossia nel 2024, nelle Tabelle di Milano, dei criteri di computo oggettivi per tale voce di danno, più aggiornati rispetto a quelli enucleati nel
1989, il Tribunale reputa equo ancorare a tali parametri il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Alla luce di tanto deriva che:
9 1) va individuata in prima battuta l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. “capitalizzazione”) della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni: nella vicenda in esame donna lavoratrice di 32 anni compiuti al momento dell'evento lesivo che ha comportato la perdita del lavoro;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (c.d. elemento di durata): nel nostro caso 33 anni, stante l'omessa specifica contestazione sul punto da parte dei convenuti;
3) una volta incrociati i due dati (di cui sub 1) e 2), ed ottenuto il coefficiente numerico moltiplicativo (i.e. 28,82), quest'ultimo dato va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come rendita).
Orbene, tenuto conto che trattasi di perdita della capacità lavorativa specifica al Tribunale pare equo ancorare il valore reddituale perso a quello lordo medio risultante dalle tre certificazioni uniche prodotte dall'attrice (all. sub 9 al fascicolo di parte) e pari ad euro 25.426,48 (i.e. euro
24.837,51+25.668,60+25.773,33/3).
Dall'applicazione di detti criteri discende che a titolo di danno per riduzione della capacità lavorativa la avrebbe diritto ad euro 732.791,15 (euro 25.426,48 x 28,82). Pt_1
Tale ammontare va, tuttavia, ridotto del 50% a causa della sua responsabilità nella causazione del danno, giungendo ad euro 366.395,58.
Trattandosi di debito di valuta, su detta cifra vanno calcolati gli interessi al saggio legale dal dì della domanda (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/12/2011, n. 27584) al saldo.
L'ammontare quantificato a titolo di danno da c.d. lucro cessante, peraltro, non può essere decurtato, in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri, dall'ammontare riconosciuto a titolo di pensione di invalidità. Va infatti rammentato che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è una “eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, oltre che rilevabile
d'ufficio dal giudice (il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio), anche proponibile per la prima volta in appello (Cass., Sez. 3^, 14 gennaio 2014, n. 533; Cass., Sez. 6^-3,
24 settembre 2014, n. 20111)” (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 13/02/2018) 22-05-2018, n.
12566 in tema di decurtazione della rendita da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. CP_5
10 25/11/2022) 17-02-2023, n. 5119; così anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/07/2019, n. 18050 per la quale “In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del CP_ risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall' attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo CP_ che l' abbia o meno esercitato la surroga”; conf. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/04/2022,
n. 11657).
Purtuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che nella determinazione del danno il giudice potrebbe, nell'individuazione dell'esatta entità, fare riferimento a tutte le risultanze del giudizio, a condizione che si tratti di “elemento istruttorio ritualmente acquisito … a prescindere dalla parte che lo abbia addotto” (così Cass. civ. Sez. VI - 3, Sent., (ud. 02/07/2014) 24-09-2014, n. 20111).
Tale condivisibile affermazione, in sostanza, impedisce al Tribunale l'attivazione di poteri officiosi sul punto.
In disparte il fatto che nessuna delle parti ha svolto apposita difesa sul punto, va evidenziato che solo dalla CTU emerge la circostanza legata all'astratto riconoscimento di tale emolumento. In particolare, a p. 4 dell'elaborato peritale è riportata l'“ Lavorativa: in precedenza Per_3
infermiera in servizio presso il Servizio del 118 sino al momento degli eventi, da allora titolare di invalidità civile con indennità di accompagnamento”; in altri termini, non vi è agli atti un documento che attesti con precisione da quanto tempo la riceva la pensione e per quale Pt_1
ammontare. Né, del resto, a fronte di tale precisazione, le parti convenute hanno istanze ex art. CP_ 210/213 c.p.c. al Tribunale o all'
Ciò chiarito in punto di domande proposte dall'attrice, va ora esaminata la posizione della compagnia assicurativa . CP_2
Tale parte chiamata in causa ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto l'evento lesivo esulerebbe dal rischio garantito.
Tale eccezione, tuttavia, non coglie nel segno.
Va, infatti, premesso che testualmente il contratto sottoscritto dalla non prevede CP_1
specificazioni ulteriori rispetto all'attività imprenditoriale garantita, riguardante l'“organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative e culturali”; a ciò aggiungasi che neppure il riferimento al rischi esclusi (cfr. p. 2 della compresa conclusionale ) ha ragion d'essere, atteso che CP_2
nelle condizioni generali il riferimento è ai danni cagionati (cfr. sub b) dalla navigazione di natanti a
11 motore ma non è questo l'oggetto del contratto che, per converso, per come innanzi esposto, è legato puramente all'attività svolta dalla società . CP_1
Del resto, è la stessa assicurazione ad aver sottolineato che il rischio assicurato è legato all'attività imprenditoriale e non alla navigazione atteso che i pregiudizi legati alla circolazione del natante sono coperti dalla polizza sottoscritta con la (trattandosi, quindi, di rischi diversi;
cfr. p. Pt_2
2 detta comparsa conclusionale).
Ad abundantiam, va solo rammentato che non è giammai stato in contestazione la verificazione del sinistro nel corso di un evento qualificabile quale “gite, escursioni, attività ricreative e culturali” previsto dal contratto sottoscritto dalle parti.
In conclusione, la deve manlevare la per la somma da questa CP_2 Controparte_1
sborsata alla , nei limiti del massimale (pari a 500.000,00 euro). Pt_1
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da decisum, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, agg al D.M. 147/2022 – scaglione di riferimento individuato in base al danno liquidato, considerate le attività processuali concretamente svolte dalle parti (parametri medi in relazione a fase studio, introduttiva e istruttoria, minimo per fase decisionale) ed in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico delle due compagnie assicurative, nella misura del 50% ciascuna, con diritto di rivalsa delle altre parti in caso di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 6748/2015 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attrice condanna
[...]
e a pagare a euro CP_1 Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
292.297,50 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale,
366.395,58 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa specifica ed euro 12.381,43 oltre accessori come in motivazione a titolo di danno materiale;
12 b) Condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
spese di lite in favore dei difensori di , dichiaratisi antistatari, liquidate in Parte_1
euro 25.187,00 oltre spese documentate, spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
c) Condanna a manlevare la di quanto da questa dovuta in CP_2 Controparte_1
favore di nel limite del massimale;
Parte_1
d) Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle due compagnie assicurative, nella misura del 50% ciascuna, con diritto di rivalsa delle altri parti in caso di anticipo.
Lecce, 04/03/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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